Tassazione prodotti

In Italia la tassazione dei fondi comuni di investimento e delle polizze vita hanno un differente trattamento fiscale, di seguito vedremo le singole caratteristiche.

Sui fondi comuni di investimento viene applicata un’imposta sostitutiva del 12,50% sul risultato di gestione in ciascun anno solare, quest’imposta viene prelevata dal fondo e versato dalla Sgr.

I sottoscrittori diversi dalle imprese commerciali non devono assolvere a nessun obbligo di dichiarazione. Per le imprese commerciali i proventi percepiti concorrono al reddito imponibile con diritto al credito d’imposta.

Nel caso in cui le quote di partecipazione al fondo siano oggetto di donazione o di altra liberalità tra vivi, l’intero valore delle quote concorre alla formazione dell’imponibile ai fini del calcolo dell’imposta sulle donazioni. Nell’ipotesi in cui le quote di partecipazione al fondo siano oggetto di successione ereditaria, concorre alla formazione della base imponibile ai fini del calcolo del tributo successorio la differenza tra il valore delle quote del fondo e l’importo corrispondente al valore dei titoli, comprensivo dei relativi frutti maturati e non riscossi, emessi o garantiti dallo Stato o ad essi assimilati, detenuti dal fondo alla
data di apertura della successione.

Per le sicav armonizzate oltre al pagamento dell’imposta nel paese ove è registrata (in genere in Lussemburgo). Sui proventi della sicav, in quanto OICVM armonizzato, il soggetto incaricato dei pagamenti in Italia  (Banca, Sim, Sgr), in qualità di soggetto residente incaricato del pagamento dei proventi medesimi, applica una ritenuta del 12,50%. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione alla sicav e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto delle azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione delle azioni. Come valore di sottoscrizione o di rimborso si assume il valore della quota rilevato dai prospetti periodici relativi alla data di sottoscrizione o di rimborso delle quote medesime. La ritenuta è applicata a titolo di acconto sui proventi percepiti nell’esercizio di attività di impresa commerciale e a titolo d’imposta in ogni altro caso.

Nel caso in cui le azioni di partecipazione alla sicav siano oggetto di successione ereditaria o di donazione trova applicazione l’imposta di successione e donazione, secondo la disciplina di cui al D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 e all’art. 2 commi 47-53 del DL 262/2006, su un ammontare e con aliquote modulate in funzione tanto del valore delle Azioni, quanto del grado di parentela fra dante causa e beneficiario.
In particolare, in caso di successione, donazione o altro atto a titolo gratuito trovano applicazione le seguenti aliquote:
(i) 4% (sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, euro 1.000.000) se a favore del coniuge o di parenti in linea retta;
(ii) 6% (sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, euro 100.000) se a favore di fratelli o sorelle;
(iii) 6% se a favore di parenti fino al quarto grado in linea retta, nonché di affini in linea collaterale fino al terzo grado;
(iv) 8% se a favore di parenti oltre il quarto grado, di affini in linea collaterale oltre il terzo grado, nonché a favore di estranei.

Il trattamento fiscale del contratto di assicurazione sulle polizze vita dopo l’emanazione del D.lgs.18 febbraio 2000, n. 47, il trattamento e’ diverso in funzione della data di stipula del contratto medesimo. In particolare, per tutti i contratti stipulati fino al 31 dicembre 2000 si applica il “vecchio regime fiscale”, mentre quelli stipulati successivamente sono soggetti al “nuovo regime fiscale”.

Il vecchio regime fiscale prevede:
l’imposta sul premio, che viene calcolata applicando l’aliquota del 2,5% al premio dovuto all’assicuratore. Quindi si avrà’ la somma del premio puro, dei caricamenti, e degli accessori.

Per la dichiarazione dei redditi:
il premio pagato può’ essere posto in detrazione in presenza delle seguenti condizioni:
- durata non inferiore a cinque anni;
- entro i primi cinque anni dalla stipula del contratto non deve essere prevista la concessione di prestiti.
E secondo i seguenti limiti:
- può’ essere al massimo pari a euro 1291,14 all’anno. Concorrono alla formazione di tale importo, oltre i premi pagati per i contratti di assicurazione sulla vita, quelli pagati per le assicurazioni contro gli infortuni ed i contributi previdenziali non obbligatori per legge (ad esempio, per la prosecuzione volontaria di un’assicurazione obbligatoria o per il riscatto degli anni di laurea). La detrazione e’ riconosciuta a chi e’ al tempo stesso contraente ed assicurato di una polizza vita che rispetti le condizioni per la detraibilità’.
Ed e’ riconosciuta anche per le polizze vita il cui assicurato sia un familiare fiscalmente a carico del contraente stesso (ad esempio coniuge privo di reddito), fermo restando il limite complessivo di euro 1291,14 .
– l’aliquota da applicare e’ il 19%.

Trattamento fiscale attuale delle polizze vita (stipulate dal 1-1-2001)

Il trattamento fiscale delle polizze vita è oggi differente a seconda della finalità della polizza acquistata. Nello specifico differisce a seconda che la polizza abbia una finalità finanziaria, assicurativa o previdenziale.

Polizze vita a finalità finanziaria:

Fanno parte di questa famiglia le seguenti famiglie di prodotti: Rivalutabili, Index Linked, , Unit Linked, Multiramo;

Tassazione dei versamenti:
Nessuna tassazione viene applicata sul premio versato.

Detraibilità dei premi
Non è possibile detrarre o dedurre il premio versato.

Tassazione delle prestazioni
Liquidazione del capitale :

al momento della scadenza o al riscatto:

il capitale liquidato è esente dalla dichiarazione dei redditi;
sull’eventuale plusvalenza (la differenza fra il capitale dovuto e il totale dei premi corrisposti calcolati al netto dell’eventuale componente caso morte) si applica una ritenuta a titolo d’imposta pari al 12,50%;

in caso di premorienza:

il capitale liquidato è esente dalla dichiarazione IRPEF e le plusvalenze maturate sono esenti dalla tassazione del 12,50% come capital gain.

Liquidazione della rendita:

la rendita erogata non costituisce reddito IRPEF (il capitale trasformato in rendita è assoggettato alla tassazione sull’eventuale plusvalenza);
la rivalutazione annua della rendita erogata è tassata al 12,50% come capital gain.

Polizze vita a finalità assicurativa:

fanno parte di questa famiglia i seguenti prodotti: polizza Temporanea caso morte; polizza Long Term Care;

Tassazione dei versamenti
Nessuna tassazione viene applicata sul premio versato.

Detraibilità dei premi
E’ possibile detrarre il 19% del premio pagato (con un massimo di € 1.291,14).

Tassazione delle prestazioni
Liquidazione capitale :

in caso di possibilità di riscatto delle prestazioni maturate:

il capitale liquidato è esente dalla dichiarazione dei redditi;
sull’eventuale plusvalenza si applica una ritenuta a titolo d’imposta pari al 12,50%;

in caso di premorienza:

il capitale liquidato è esente dalla dichiarazione dei redditi

Liquidazione della rendita (in caso di polizze Long Term Care):

la rendita erogata è esente dalla dichiarazione dei redditi;
la rivalutazione annua della rendita è tassata al 12,50% come capital gain.

In sintesi i fondi comuni di investimento pagano l’imposta ogni anno solare, le sicav e le assicurazioni pagano l’imposta all’atto del disinvestimento o riscatto solo sulle plusvalenze, questo fa che una sicav o una polizza vita di natura finanziaria a parità di rendimento annuo rende di più di un fondo di investimento al sottoscrittore per la differenza di tassazione. La polizza vita in caso di vita dell’assicurato paga solo l’imposta sulle plusvalenze, mentre in caso di premorienza è completamente esente da imposte comprese quelle sulle successioni. Mentre i fondi comuni e le sicav pagano l’imposta sulle successioni in caso di morte del sottoscrittore secondo i parametri stabiliti dalla legge.

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