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Polizze dormienti la replica dell’On. Vico alla risposta del Governo

Dai documenti della Camera dei Deputati si evince che alla risposta del Governo data dal Sottosegratario Saglia ha replicato l’On. Vico (Pd)

Ludovico VICO (PD), cofirmatario dell’interrogazione,
replicando, si dichiara insoddisfatto
della risposta fornita dal rappresentante
del Governo, apprezzabile solo
per i tempi rapidi in cui questa è stata
resa in Commissione. Ritiene, infatti, che
siano preoccupanti le informazioni ricevute
in questa sede circa la sostanziale
inadeguatezza delle risorse finanziarie attualmente
disponibili. Preannuncia che
presenterà, entro il mese di novembre
2010, una ulteriore interrogazione rivolta
al Ministero dell’economia e delle finanze
al fine di conoscere la concreta possibilità
di disporre delle risorse che sono state
destinate all’indennizzo dei cittadini intestatari
delle cosiddette polizze dormienti, i
quali purtroppo dovranno attendere ancora
molto tempo per vedere soddisfatte le
loro legittime aspettative di risarcimento.

Quindi si evince chiaramente che i rimborsi per chi ha visto versare il controvalore della propria polizza al Fondo vittime dei crack finanziari oltre ad essere insufficienti non hanno neanche la certezza di riavere i propri soldi in tempi brevi. Dalla risposta del Governo questi soldi non rientreranno nelle tasche degli aventi diritto non prima di anno, e se le richieste ricevute da Consap saranno superiori alla disponibilità dei fondi stanziati (7,6 milioni di euro) si andrà al riparto.

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Polizze dormienti arrivano buone notizie per i beneficiari con fondi già devoluti al Fondo anticrack

Posto un intervento del Dr. Antonio Lirosi su Fb.

Con l’approvazione definitiva della legge di conversione del decreto n.40 abbiamo la certezza che tutti coloro che erano stati rientrati tra gli aventi diritto, grazie ai nuovi termini sulla retroattività decisi dal governo il 19 marzo (e di cui abbiamo parlato a lungo), riavranno le somme a loro spettanti. Per gli esc…lusi, come avevo già comunicato, si prospetta una soluzione diversa da quella legislativa ma comunque utile: il Ministero dello sviluppo economico ha stanziato 7,6 milioni di euro per il rimborso delle somme delle polizze relative a compagnie che hanno versato i fondi al famoso Fondo dormienti. Il decreto che lo prevede ha anche ottenuto il parere delle commissioni parlamentari con il voto favorevole del PD (vedi link). Quindi è solo questione di tempo. I deputati del PD e le associazioni dei consumatori hanno già fatto sollecitazioni ai rappresentanti del Governo ed in particolare al sottosegretario Saglia. A questo punto anche i diretti interessati potranno fare la stessa cosa per accorciare i tempi. Un caro saluto a tutti Antonio

documento Camera Deputati

X Commissione – Mercoledì 19 maggio 2010

Ecco il parere della X Commissione della Camera dei Deputati del 19 magio 2010

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Pag. 246

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ALLEGATO

Schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione del fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare a iniziative a vantaggio dei consumatori. (Atto n. 211).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione Attività produttive,
esaminato lo schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione del fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare a iniziative a vantaggio dei consumatori (Atto n. 211);
valutato favorevolmente il complesso del provvedimento, che cerca di contemperare la scarsità delle risorse economiche disponibili in un momento di crisi globale che colpisce anche l’economia italiana con l’opportunità di assicurare ai consumatori la massima tutela possibile,
delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
in relazione all’articolo 7, al fine di favorire la completa restituzione delle somme erroneamente introitate al Fondo per l’indennizzo dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie in relazione alla retroattività delle disposizioni in materia di «polizze dormienti», valuti il Governo la possibilità di incrementare lo stanziamento attualmente previsto in 7 milioni 600 mila euro previa congrua valutazione dell’entità delle somme all’uopo necessarie.

Quindi si prospetta un esito favorevole anche per i beneficiari con fondi devoluti al Fondo anticrack.

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Polizze dormienti il riepilogo della settimana

La settimana appena trascorsa è stata caratterizzata dai lavori della commissione Finanze della Camera dei Deputati che ha esaminato gli emendamenti presentati al DL 40-2010.

Ho già scritto nei post precedenti che gli emendamenti presentati dal Pd (On. Nannicini ed altri) sono stati rinviati alla discussione nell’assemblea della Camera dei Deputati per decidere se possono essere inseriti nel DL. Ho anche dato notizia che il Sottosegretario Saglia si riservava di valutare l’effettivo impatto sul bilancio dello stato che l’emendamento dell’On. Nannicini avrebbe prodotto.

Ricordo che complessivamente sono stati presentati 6 emendamenti dal Pd e quello che più interessa è l’emendamento contradistinto dal numero 2.70 che riporto di sotto.

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/04/2010  [ apri ]
2.70.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. A fini di razionalizzazione della disciplina della liquidità giacente su conti e rapporti definiti dormienti ai sensi della normativa vigente, le disposizioni del comma 345-quater dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni e integrazioni, si applicano esclusivamente ai contratti per i quali il termine di prescrizione del diritto dei beneficiari scade successivamente al 28 ottobre 2008. Gli importi eventualmente già versati al fondo di cui al comma 343 del citato articolo 1, sulla base delle disposizioni precedenti alle modifiche apportate dal presente comma, restano acquisiti dal fondo stesso salvo che non siano reclamati dai beneficiari entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4-bis. All’onere derivante dall’attuazione del comma 4, pari a 10 milioni di euro per l’anno 2010, si provvede ai sensi dell’articolo 4, comma 9.

Conseguentemente, all’articolo 4, comma 9, dopo le parole per l’anno 2011 inserire le seguenti: e agli oneri derivanti dall’articolo 2, comma 4-bis, pari a 10 milioni di curo per l’anno 2010,.

Come si può leggere nell’emendamento è anche indicata la copertura finanziaria di 10 milioni di euro, ed è noto che la somma complessiva versata dalle compagnie assicurative al Fondo anticrack ammonta ad 8 milioni di euro. Quindi le verifiche che il Sottosegretario Saglia di sicuro avranno un esito positivo, pertanto è prevedibile che il Governo farà inserire l’emendamento nel  decreto. In questo modo si sanerà un grosso problema che ha coinvolto decine di migliaia di famiglie per una cattiva formulazione della legge 166-08 nella parte riguardante le prescrizioni delle polizze assicurative.

Quindi se nei prossimi giorni l’assemblea di Montecitorio approverà l’emendamento anche le persone che hanno avuto la sfortuna di aver avuto versato al Fondo delle vittime delle frodi finanziarie rivedranno i loro risparmi.

Altra notizia di rilievo è la risposta data alla Signora Carmela De Luca da parte del Dr. Raimondi, direttore marketing di Poste Vita. E’ vero che il Dr. Raimondi ha risposto ad un’email. Però è meglio mettere alcuni puntini sulle i alla risposta data alla Sig.ra Carmela.
Iniziamo dalla famosa lettera annunciata lo scorso 29 marzo e non ancora spedita da Poste Vita, il Dr. Raimondi elenca tutta una serie di procedure che Poste Vita deve eseguire, su questo punto concordo pienamente, ma il punto è un altro. Man mano che gli impiegati vagliano le singole posizioni si trovano con due soluzioni: a) pratica completa; b) documentazione mancante. Al verificarsi del punto b era dovere di Poste Vita inviare immediata comunicazione al beneficiario della polizza comunicandogli di consegnare la documentazione mancante. Per il punto a di comunicare al beneficiario di confermare che non si erano verificate modifiche negli aventi diritto. Tutto questo finora non è stato fatto e non mi si venga a dire che questo genere di lavoro da fine marzo ad oggi non è stato ancora fatto.

Altro punto da sottolineare nella risposta del Dr. Raimondi è sulla impossibilità di conoscere il valore di una polizza ad una data passata, se non inviando comunicazione scritta a Poste Vita. Il problema è risolvibile pubblicando sul sito di Poste Vita lo storico delle quotazioni settimanali delle polizze. Questa pubblicazione non viola alcuna norma della privacy.

Infine il dr. Raimondi deve sempre rispondere ad alcune domande:
1) Perchè Poste Vita non ha rispettato la clausola contrattuale dei 10 anni, il dr. Raimondi argomenti la risposta su basi giuridiche perchè nella legge 166-08 non trovo traccia di abolizione di norme di patti tra privati che allungano i termini della prescrizione previsti dall’art. 2952 c.c.;
2) Perchè Poste Vita vende prodotti Index linked a persone abituate ai libretti e buoni fruttiferi postali;
3) Cosa fa Poste Vita per preparare in modo adeguato il personale che vende le polizze considerato che non sanno che una polizza vita cessa la sua efficacia con la morte dell’assicurato.

Ora non ci resta di attendere la discussione nell’aula di Montecitorio. Specifico anche che personalmente non sono coinvolto in modo indiretto o indiretto nel c.d problema delle polizze dormienti.

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Polizze dormienti il dibattito continua…

Sempre su FB Antonio Lirosi ci aggiorna sulle dichiarazioni fatte in commissione dal Sottosegretario Saglia che apre uno spiraglio sulla questione della copertura promettendo un impegno ad una verifica delle risorse.

‘Il governo si assume l’impegno di
procedere alla verifica” delle risorse necessarie a risolvere
defintivamente la questione delle polizze dormienti ”ai fini
dell’esame in Assemblea”. Lo afferma il sottosegretario allo
Sviluppo economico Stefano Saglia in commissione alla Camera… Mostra tutto
durante l’esame del decreto legge incentivi. L’Esecutivo ”non e’ in questo momento

- sottolinea Saglia – in grado di valutare gli oneri recati dagli emendamenti in
questione”, ma si impegna a verificare ulteriormente la
questione in vista dell’esame del provvedimento da parte
dell’Aula. Il provvedimento fa si’ che la disciplina sulle polizze
dormienti, che prevede che quelle non reclamate a distanza di
due anni finiscano in un fondo anticrack, si applichi
esclusivamente ai contratti per i quali la prescrizione non era
ancora maturata al 28 ottobre 2008 nel momento in cui era stata
introdotta la normativa in materia. Resta aperta pero’ la
questione di quelle polizze che nel frattempo sono state gia’
versate a fondo anticrack.

Ora bisogna capire se nella discussione in aula il Governo farà passare gli emendamenti proposti dal Pd per risolvere la questione delle c.d. polizze dormienti. Speriamo che il Sottosegretario Saglia che conosce il problema bene spinga sul Governo per una favorevole approvazione degli emendamenti onde consentire alle persone finora escluse di rientrare in tempi brevi dei loro risparmi.
Bisogna insistere sui parlamentari per trovare una soluzione anche per gli esclusi dell’art. 2 comma 4 del DL 40-2010. Ricordo che al Fondo delle vittime delle frodi finanziarie sono stati versati solo 8 milioni da parte delle compagnie assicurative, quindi consentire il recupero anche di queste somme è un atto di solidarietà e non comporta grandi oneri per le casse dello stato.
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Osservazioni all’interpellanza dell’On. Nannicini

Oggi analizzo il testo dell’interpellanza parlamentare dell’On. Nannicini ed altri (Link del post) e la relativa risposta dell’On. Vito per conto del Governo .

Prendiamo alcuni pezzi dell’interpellanza

dovendosi intendere come da escludere ogni volontà vessatoria del legislatore nei confronti dei titolari di contratti di assicurazione, appare evidente e necessario interpretare le disposizioni dell’articolo 3 del decreto-legge n. 134 del 2008 come riferentisi ai soli contratti la cui maturazione sia intervenuta successivamente alla sua entrata in vigore;
tale interpretazione appare ancor più auspicabile, laddove si consideri che, mentre l’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 116 del 2007 prevedeva esplicitamente l’obbligo per l’intermediario di avvisare il titolare del rapporto di credito dell’avvenuta decorrenza dei termini di prescrizione e, contestualmente, di richiedere disposizioni riguardanti l’eventuale utilizzo delle somme, pena l’estinzione del rapporto e la devoluzione delle relative somme al fondo, il decreto-legge n. 134 del 2008 sembrerebbe sollevare l’intermediario da detto compito. Il combinato disposto del minor periodo di prescrizione e il venire meno degli obblighi di comunicazione da parte dell’intermediario finisce per determinare un particolare rischio per i risparmiatori di vedersi sottrarre i risparmi propri o quelli dei propri familiari, a favore del fondo;
va rilevato, infine, che, quand’anche il decreto-legge n. 134 del 2008 andasse inteso come nuova disciplina complessiva della materia di prescrizione dei fondi assicurativi, pur non espressamente abrogando le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 116 del 2007, appare evidente perlomeno che, a decorrere dal giugno 2007 e sino all’ottobre 2008, data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 134 del 2008, la durata riconosciuta per la prescrizione dei diritti sui fondi assicurativi debba essere correttamente individuata in dieci anni;

e stralcio di risposta dell’On. Vito

Al riguardo, il Ministero dell’economia e delle finanze precisa preliminarmente che le fattispecie relative ai conti cosiddetti «dormienti» non possono assimilarsi alla disciplina delle polizze prescritte. L’unico elemento che li accomuna è la circostanza che, in entrambi i casi, le somme relative devono essere versate al fondo conti dormienti.
Si configurano, invece, diversamente le posizioni giuridiche dei soggetti coinvolti. Nel caso dei conti dormienti, all’esito dell’iter procedurale, il diritto del titolare non si estingue, ma varia uno dei soggetti del rapporto: non più l’intermediario, ma il fondo. Nei confronti di quest’ultimo potrà essere rivendicata la titolarità del diritto fino alla scadenza del periodo di prescrizione.
Nel caso dei contratti assicurativi, il trasferimento al fondo è invece collegato all’estinzione per prescrizione del diritto connesso alla polizza. Questo comporta che in caso di mancato reclamo nel termine di prescrizione biennale le imprese di assicurazione debbano trasferire le somme non reclamate al fondo. Dato che in questo caso il diritto è prescritto, non potrà essere avanzata alcuna richiesta di restituzione.
Pertanto, i due casi sopra descritti non determinano un diverso trattamento dei risparmiatori nei rapporti con il fondo. Infatti, in entrambi i casi l’estinzione del diritto si verifica al termine del periodo di prescrizione, che per le polizze vita è quello biennale. È il caso di ricordare che tale termine era in precedenza limitato ad un anno.

Tra come è stata formulata la domanda e come è avvenuta la risposta non si può eccepire nulla. L’On. Nannicini nel formulare la domanda doveva sottolineare alcuni aspetti che purtroppo ha omesso. Doveva far presente al Governo che prima dell’entrata in vigore della legge 166-08 le polizze vita di fatto non andavano in prescrizione (anche se l’art. 2952 c.c. prevedeva la prescrizione di 1 anno) perchè le compagnie non hanno mai opposto ai loro clienti quest’articolo del Codice Civile, basta rilevare che alcune compagnie in anni recenti hanno onorato polizze vita di persone morte durante la seconda guerra mondiale, questo fatto fa capire in modo eclatante che quella norma era di fatto caduta in disuso. Altro aspetto che è stato omesso, non è stato portato a conoscenza del Governo che nelle clausole di Poste Vita (società controllata dal Mef e dalla Cassa Depositi e Prestiti) esiste un articolo che eleva la prescrizione a ben 10 (dieci) anni. Su questo aspetto era interessante conoscere la posizione del Governo. Nella formulazione della domanda sarebbe stato opportuno che molte del polizze dormienti sono polizze vita rientranti nei rami III e V, cioè tipologie di prodotti che ricadono anche sotto la vigilanza della Consob. Quindi anche se sono giuridicamente dei prodotti assicurativi per un ragionamento logico sono da considerare dei prodotti finanziari e quindi soggetti alla disciplina del DPR 116-07 per stabilirne il periodo di prescrizione (10 anni e non 2) e le modalità che l’intermediario doveva seguire prima di versare gli importi al Fondo delle vittime dei crack finanziari. Anche in questo caso sarebbe stato interessante conoscere la posizione del Governo.

Altra domanda da porre è di conoscere l’esatta somma che le compagnie assicurative hanno versato al Fondo. Finora circolano queste due cifre: 8 milioni di euro secondo il Sottosegretario Saglia e 12 milioni secondo l’On. Nannicini, quale di queste due cifre è quella esatta?

Per concludere con questa frase dell’On. Vito

In ogni caso, rassicuro comunque gli onorevoli interroganti che il Governo è disponibile ad esaminare con attenzione le questioni da loro sollevate e a cercare eventuali soluzioni compatibili con l’attuale situazione di finanza pubblica.

Considerato che l’On. Vito ha dato disponibilità di esaminare con attenzione soluzioni per migliorare l’art. 2 comma 4 del DL 40-2010. E’ opportuno sottoporre questi miglioramenti:

La retroattività prevista dalla legge 166-08 in materia di polizze assicurative è abolita, le compagnie assicurative sono autorizzate a restituire  le somme ancora nelle loro disponibilità agli aventi diritto e non possono far valere l’art 2952 c.c. fino al……, dopo tale data le compagnie assicurative verseranno il controvalore delle polizze al Fondo delle vittime delle frodi finanziarie istituito dalla legge 266-05 secondo le modalità vigenti. Per le somme già versate al Fondo di cui sopra le compagnie assicurative anticiperanno le somme ai beneficiari e compenseranno le somme pagate con i successivi versamenti che dovranno effettuare negli anni a seguire.

e l’equiparazione delle polizze vita ai prodotti finanziari portando la prescrizione a 10 anni, e prima del versamento al Fondo delle vittime delle frodi finanziarie gli intermediari devono attenersi a quanto disposto dal DPR 116-07.

Infine per salvaguardare le finanze pubbliche si potrebbe far anticipare le somme già versate al Fondo dalle stesse compagnie assicurative. Queste ultime compenserebbero gli anticipi con i futuri versamenti al Fondo trattenendo gli interessi maturati dalla data di anticipo alla data di versamento al Fondo sulla media dei tassi dei Btp a 5 anni. A titolo di puro esempio su una somma complessiva di 10 milioni gli interessi a carico dello Stato sarebbero di appena 250.000 euro, non credo che una simile somma sia incompatibile con il bilancio statale, teniamo anche conto che una norma sui “Caroselli” contenuta nello stesso DL 40-2010 porterà centinaia di milioni alle casse dello Stato.

Da segnalare questi interventi di Movimento Consumatori e dell’On. Luigi De Magistris, Vi ricordo di inviare la lettera di richiesta di rimborso alla vostra compagnia e se la norma dell’art. 2 comma 4 non sarà modificata di stare sul chi vive anche per le polizze il cui assicurato è deceduto dopo il 27 ottobre 2007, Poste Vita comprese.

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Polizze dormienti inizia l’iter parlamentare di conversione in legge del DL 40-2010

Ieri c’è stata la risposta del Governo all’interpellanza dell’On. Nannicini, in un comunicato stampa il gruppo parlamentare del Pd non si ritiene soddisfatto della risposta dell’On. Elio Vito.

L’On. Vito ha risposto in modo burocratico sulla questione senza parlare delle modifiche d’apportare all’art. 2 comma 4 del DL 40-2010, che ha iniziato l’iter di conversione in legge alla Camera dei Deputati presso la commissione Finanze  ed entro il prossimo 22 aprile si possono presentare emendamenti.

Quindi sarebbe opportuno che i parlamentari che si stanno interessando alla questione delle c.d. polizze dormienti presentassero qualche emendamento sugli esempi da me proposti in questo Blog. perchè non dobbiamo dimenticare che con l’attuale testo vengono esclusi i beneficiari che hanno avuto la sfortuna che la loro compagnia assicurativa abbia già versato i proventi delle polizze al Fondo delle vittime delle frodi finanziarie e per i decessi avvenuti dopo il 27 ottobre 2007. Questi versamenti ammontano  secondo le varie fonti tra gli 8 milioni (Saglia) ed i 12 milioni (Nannicini) di euro.

E’ vero che trovare 8-12 milioni di euro in questa particolare fase economica è come arrampicarsi sugli specchi, ma è anche vero che il problema di reperire queste risorse è  abbastanza semplice. Questa cifra si può far anticipare dalle stesse compagnie assicurative, le quali compenserebbero le cifre anticipate con i futuri versamenti al Fondo delle vittime delle frodi finanziarie trattenendo gli interessi maturati dalla data di anticipo delle somme ai beneficiari alla data del futuro versamento, calcolando la cifra da trattenere sulla media dei tassi dei Btp a 5 anni. Per il bilancio dello Stato gli oneri sarebbero del tutto insignificanti perchè delle cifre versate non tutte sarebbero richieste indietro, quindi la somma 8-12 milioni sarebbe nei fatti  inferiore,  e dal Fondo delle vittime dei crack finanziari non uscirebbero somme, negli anni successivi con i futuri versamenti da parte delle compagnie al fondo le somme da versare da parte delle compagnie sarebbero compensate con i pagamenti già effettuati con l’unico costo degli interessi maturati, a titolo di esempio su 10 milioni di euro gli interessi maturati in un anno sarebbero di appena 250.000 euro. che sarebbe il costo effettivo per le casse dello stato.

Ora non resta seguire l’iter parlamentare della conversione in legge del DL 40-2010.

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Polizze dormienti il lieto fine quasi per tutti

Ora almeno per la stragrande maggioranza dei beneficiari delle c.d. polizze dormienti si va verso il lieto fine, comunque vi invito a restare sempre con i piedi per terra perchè il decreto legge “Incentivi” dovrà essere convertito in legge entro i 60 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Per primo voglio sperare che i politici che si sono interessati alla soluzione di questo problema (Fluvi, Saglia, Nannicini, Lirosi) nel corso della conversione in legge del decreto riescono a salvare anche i beneficiari di queste polizze che per loro sfortuna le compagnie hanno versato i capitali al Fondo delle vittime delle frodi finanziarie. Ricordo che la cifra complessiva già versata ammonta ad 8 milioni di euro e facendo una media di 10000 euro per polizza ci ritroviamo con circa 800 polizze al momento non esigibili. Quindi circa 800 famiglie che rimangono a bocca asciutta. E considerata l’esiguità della cifra in ballo il Mef potrebbe facilmente trovare i fondi nelle tante pieghe del bilancio dello stato.

Appena pubblicato il decreto sulla Gazzetta Ufficiale consiglio di inviare richiesta di rimborso con la massima sollecitudine alla propria compagnia assicurativa chiedendo oltre all’ovvio rimborso del capitale maturato (e su questo punto per molte polizze index linked potrebbero esserci alcune brutte sorprese), di richiedere il bonus in caso di premorienza (se previsto dalle condizioni di polizza) e di richiedere gli interessi legali dalla data di prima richiesta di pagamento della polizza alla data effettiva di pagamento. Per il pagamento vi consiglio il bonifico bancario cosi eviterete che l’assegno possa andare smarrito con tutte le problematiche del caso.

Di seguito vi segnalo la la norma del decreto che sblocca la questione delle polizze ed una mia interpretazione su quali polizze sono al momento escluse sperando che i politici durante i lavori di conversione in legge del decreto facciano apportare le opportune correzioni per restituire i fondi a tutti i beneficiari delle polizze anche per una questione di giustizia sociale.

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Il decreto è in corso di pubblicazione

Il decreto incentivi che contiene la norma che sbloccherà le c.d. polizze dormienti è in corso di pubblicazione, prevedo che per stasera o per domani mattina conosceremo il testo.

Secondo alcune anticipazioni avute tramite telefono si sbloccheranno le polizze i cui capitali non sono stati ancora versati dalle compagnie al Fondo delle vittime delle frodi finanziarie. In sostanza rimarrebbero incagliate le polizze i cui proventi sono stati versati lo scorso anno (riferiti al 2008) e la cifra dovrebbe essere di circa 8 milioni (cifra riferita dal Sottosegretario Saglia nella trasmissione Mi Manda rai3).

Ora non resta che attendere qualche ora per capire l’esatta portata della norma contenuta nel decreto incentivi 2010.

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Una puntualizzazione su un mio precedente post

Sono costretto a ritornare su un mio precedente post perchè sto ricevendo molte mail di lettori allarmati e sul web si leggono commenti dello stesso tono.

Il mio commento è stato fatto sul comunicato del Mef che annunciava l’inserimento nel decreto incentivi di una norma che aboliva la retroattività della legge 166-08 che riguarda le c.d. polizze dormienti.

Premesso che un comunicato stampa trova il tempo che trova a me era saltato agli occhi la seguente frase:

In tal modo la disciplina sulle polizze dormienti si applicherà esclusivamente ai contratti nei quali la prescrizione non era ancora maturata alla data del 28 ottobre 2008, quando cioè era stata introdotta la normativa sulle polizze dormienti.

Ora questa frase e relativa data che fa da spartiacque sulla maturazione della prescrizione, mi fa ricordare l’emendamento Malan che fu inserito (e non approvato) nel decreto Milleproroghe che di fatto divideva i beneficiari delle c.d. polizze dormienti in quelli che avrebbero avuto il diritto di riscuotere i loro capitali ed in quelli che avrebbero perso i loro capitali a vantaggio del Fondo delle vittime delle frodi finanziarie.

Ricordo che prima dell’entrata in vigore della legge 166-08 le polizze vita andavano in prescrizione dopo un anno dal verificarsi dell’evento di cessazione della polizza (premorienza dell’assicurato o scadenza naturale del contratto) ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile, proprio la legge 166-08 elevava a due anni la prescrizione prevista dall’art. 2952 c.c. Pertanto fino al 27 ottobre 2008 la prescrizione si calcola su un anno e solamente per gli eventi dopo il 28 ottobre 2008 la prescrizione è di due anni. Rammento anche che la legge 166-08 introduceva la retroattività per il versamento da parte delle compagnie assicurative delle somme prescritte dal 1 gennaio 2006, in poche parole per le polizze che avevano avuto un evento quale la premorienza dell’assicurato o la scadenza naturale del contratto a partire dal 1 gennaio 2005.

Ora interpretando il comunicato stampa in modo letterale significa che sarebbero salve solo le polizze in cui si è verificato l’evento di cessazione del contratto a partire dal 28 ottobre 2007, o in altre date se il contratto di polizza prevedeva un altro periodo di prescrizione, quale ad esempio le Poste Vita che prevedono un periodo di prescrizione di anni dieci.

Questo è quello che ho interpretato leggendo il comunicato e spero per molti di voi che questa mia opinione venga clamorosamente smentita dalla lettura del testo del decreto incentivi. Il decreto incentivi per restituire i capitali agli aventi diritto dovrebbe avere un testo che abolisca la retroattività per il trasferimento al Fondo delle vittime delle frodi finanziarie per il periodo 1 gennaio 2005 al 27 ottobre 2008, solo con una simile frase tutti riavrebbero i loro soldi indietro.

Mi permetto anche di farvi osservare un piccola sottigliezza di forma, il comunicato è stato emanato dal Mef e non dallo Sviluppo Economico che è competente in materia di assicurazioni e finora il Sottosegretario Saglia si era battuto per sanare l’anomalia. Qualcuno di voi si è chiesto come mai dallo Sviluppo Economico nessun comunicato? Non credo che si vergognino di annunciare un lieto evento o forse preferiscono star zitti per evitare di essere accusati di aver beffato il prossimo?

Personalmente voglio sbagliarmi ma questi piccoli particolari mi lasciano perplesso, da domani ne sapremo comunque di più.

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Un piccolo commento alla norma di abolizione della retroattività sulle polizze dormienti

Ieri sera con il comunicato stampa del Mef la notizia si è rapidamente diffusa tra le vittime della legge 166-08 oltre ad essere pubblicata su vari organi di stampa ed agenzie. Qualche associazione consumatori canta vittoria senza aver letto per bene questa frase del comunicato stampa del Mef

In tal modo la disciplina sulle polizze dormienti si applicherà esclusivamente ai contratti nei quali la prescrizione non era ancora maturata alla data del 28 ottobre 2008, quando cioè era stata introdotta la normativa sulle polizze dormienti.

Questo significa che se l’evento di premorienza o di scadenza della polizza è avvenuto prima del 27 ottobre 2007 per tutti i possessori di polizze con prescrizione annuale (l’art 2952 c.c. aveva la prescrizione di 1 anno prima della modifica della legge 166-08 che ha elevato la prescrizione a 2 anni) non hanno diritto ad alcun rimborso. Anche se si può sindacare che è vero che la polizza è prescritta ma essendo stato abolito la retroattività sarà la compagnia a dover opporre la prescrizione, e quest’ultima di certo non opporra un bel nulla, o la norma inserita nel decreto incentivi imporrà alle compagnie di versare comunque al Fondo delle vittime delle frodi finanziarie?

Il ragionamento di cui sopra non è applicabile ai contratti di Poste Vita che hanno la clausola della prescrizione decennale, stesso discorso vale per tutte le altre compagnie che hanno clausole che elevano la prescrizione.

Comunque i politici che si sono interessati al problema (Stefano Saglia, Antonio Lirosi, Alberto Fluvi) delle c.d. polizze dormienti farebbero bene a chiarire in sede legislativa che il rimborso spetterà a tutti gli aventi diritto dalla data del 1 gennaio 2006 al 28 ottobre 2008 (periodo di retroattività della prescrizione previsto dalla legge 166-08).

Ora non resta che leggere il testo esatto del decreto incentivi che dopo la firma del Presidente della Repubblica dovrà essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e da quel momento entrerà in vigore.

Consiglio a tutti appena sarà pubblicato il decreto sulla Gazzetta Ufficiale di richiedere il rimborso alla propria compagnia citando il numero del decreto legge. Non si può mai sapere come andrà a finire ed è meglio approfittare dei 60 giorni nei quali il decreto è in vigore. A buon intenditore……..

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