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Polizze dormienti cosa si dovrebbe fare

Ieri sera il Senato ha convertito in legge il DL 40-2010 Incentivi). In un primo commento a caldo ho spiegato chi sono stati i beneficiati del decreto e chi è restato escluso.

Ora parliamo degli esclusi, quest’ultimi si dividono in due categorie:

a) Beneficiari di polizze vita prescritte nel periodo 1 gennaio 2006 al 27 ottobre 2008 che hanno avuto la malasorte di veder versati i loro capitali dalla propria compagnia assicurativa al Fondo delle vittime delle frodi finanziarie presso il Mef. Il valore complessivo del versato ammonta ad 8 milioni di euro.

b) Beneficiari di polizze vita prescritte dal 28 ottobre 2008 in poi, al momento non è possibile stimare quante persone siano coinvolte ed il valore complessivo delle polizze prescritte. Una prima stima si può fare solo dopo il 31 maggio prossimo conteggiando il valore del versato da parte delle compagnie assicurative al Fondo anticrack.

Per salvare le sopracitate tipologie di prescritti ci sono stati alcuni tentativi di inserimento di emendamenti sia alla Camera dei Deputati sia al Senato da parte del gruppo parlamentare del Pd (On. Nannicini, Sen. Fioroni) senza alcun risultato. Sempre nella discussione finale per la conversione del decreto incentivi il Sottosegretario Giorgietti ha lasciato uno spiraglio per una soluzione positiva dell’intera vicenda.

Per capire se le parole dell’On. Giorgietti (Pdl) erano reali o di circostanza sarebbe opportuno che qualche parlamentare di buona volontà presentasse un’interpellanza urgente al Governo per capire le reali intenzioni di quest’ultimo. Sempre facendo affidamento su qualche parlamentare di buona volontà sarebbe auspicabile la presentazione di un disegno di legge che elevi la prescrizione delle polizze vita da 2 a 10 anni (art. 2952 c.c.). Se si riesce ad approvare questo disegno di legge si raggiungerebbero due obiettivi: 1) l’equiparazione della prescrizione delle polizze vita agli altri prodotti finanziari; 2) si circoscriverebbe il periodo delle c.d. polizze dormienti dal 1 gennaio 2006 alla data di approvazione della nuova prescrizione.

Purtroppo la soluzione di cui sopra serve solo a chiudere la falla provocata dalla legge 166-08 (Alitalia) e serve anche una norma simile all’art. 2 comma 4 del DL 40-2010 che consenta ai nuovi prescritti di rientrare al più presto in possesso dei propri risparmi.

Se la classe politica vuole risolvere definitivamente il problema deve agire da subito perché il 31 maggio è vicinissimo (mancano solo 10 giorni), e per questa data le compagnie dovranno versare le somme delle polizze prescritte dei beneficiari che non rientrano nel salvataggio del decreto Incentivi. Si potrebbe approfittare dell’imminente manovra di correzione per inserire una norma che facesse slittare il versamento da parte delle compagnie assicurative di sei mesi, onde consentire al legislatore di intervenire con una legge ordinaria per sanare tutta la questione delle polizze dormienti.

Ora bisogna sperare che persone di buona volontà si attivano per risolvere un problema che se non affrontato alla radice diventerà un brutto problema per l’intero settore assicurativo minando la fiducia dei risparmiatori verso questa tipologia di investimento, facendo loro preferire identici prodotti ma di diritto estero (le polizze vita di diritto estero hanno periodi di prescrizione maggiori, in Irlanda si arriva a 50 anni), insomma assisteremo ad un qualcosa di già visto nel settore del risparmio gestito, i risparmiatori per ragioni fiscali preferiscono le Sicav estere ai Fondi comuni d’investimento di diritto italiano.

Non ci resta assistere come si muoveranno sulla questione le associazioni consumatori, i politici ed i giornalisti.

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Polizze dornienti il DL 40-2010 è legge

Il Senato ha convertito in legge il DL 40-2010.

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Polizze dormienti il commento

Il problema delle c.d. polizze dormienti è stato parzialmente risolto consentendo con l’art. 2 comma 4 del DL 40-2010 (Incentivi) di far recuperare i risparmi esclusivamente ai prescritti prima del 28 ottobre 2008 i cui soldi non erano stati versati al Fondo anticrack.

Sono restati fuori i prescritti che hanno avuto la sfortuna di aver visto devoluti i propri capitali al Fondo anticrack, ricordo che le somme versate dalle compagnie assicurative al sopracitato fondo ammontano a circa 8 milioni di euro. Quindi il salvataggio di queste persone è una questione di giustizia sociale perché sono stati discriminati per ben due volte. La prima sono stati vittime di una legge (166-08 Alitalia) che aveva valore retroattivo ed ora con l’art.2 comma 4 del DL 40-2010 che ha salvato gli altri prescritti che hanno avuto la fortuna che la loro compagnia assicurativa non ha versato i loro capitali al Fondo anticrack.

L’altra categoria che non si è salvata è quella dei prescritti del dopo 28 ottobre 2008. Queste persone anche se beneficiari di polizze che contrattualmente elevavano la prescrizione a 10 anni il prossimo 31 maggio vedranno i loro capitali versati al Fondo anticrack.

Nelle parole del Sottosegretario Giorgietti si possono leggere parole che il Governo non è cieco al problema delle polizze dormienti. Ora se queste parole non sono di circostanza ma reali è opportuno che il Governo agisca con estrema velocità nel risolvere la questione considerato che al 31 maggio mancano 11 giorni. Le misure urgenti sono due per risolvere una volta per tutte il problema. Primo elevare la prescrizione delle polizze vita a 10 anni. Secondo di consentire agli attuali esclusi il recupero delle somme già (o da versare il prossimo 31 maggio) al Fondo anticrack. Per far ciò basterebbe un semplice decreto del Mef che autorizza il rimborso di questi capitali dal fondo anticrack riconoscendo che la legge 166-08 è andata al di là degli intenti del legislatore riconoscendo ai prescritti dal 1 gennaio 2006 al 31 dicembre 2010 di poter richiedere i loro soldi in un arco di tempo di sei mesi dalla data di emanazione del decreto.  Facendo slittare il versamento dei fondi da parte delle compagnie di sei mesi.

Nella speranza che questo invito sia accolto da qualche deputato di buona volontà e lo sottoponga al Governo in modo che il problema venga risolto.

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Polizze dormienti la parola al Governo

L’intervento del Sottosegretario On. Alberto Giorgietti (Pdl) sulle polizze dormienti.

Non abbiamo affrontato tra gli altri argomenti il tema delle cosiddette polizze dormienti su cui vi è un problema che ribadisco in questa sede. Non si tratta di affrontare in generale un problema su cui riconosco ci può essere un problema di complessivo di equità sulla vicenda.

Premesso che è stato un provvedimento straordinario, è chiaro che mettere mano all’aspetto dei diritti connessi a possibili ripristini di parti della norma o della possibilità di avere una corretta informazione per poter richiedere i fondi, insomma non perdere i diritti acquisiti e che la norma ha cassato, determina la necessità di copertura.

Quindi, il Governo non nega che possa essere un argomento da affrontare in tal senso. È altrettanto chiaro che nel momento in cui ci dobbiamo avvicinare ad un intervento significativo di compressione anche della spesa pubblica non è semplice pensare a forme di copertura che siano esaustive.

Quindi, mi rendo conto che non risolviamo la questione. È in agenda. Vedremo come affrontarla.

Con queste parole nell’attuale decreto non c’è spazio per un miglioramento, ma viene riconosciuto che c’è un problema di equità. Speriamo che maggioranza ed opposizione si siedono ad un tavolo per risolvere le problematiche ancora in piedi.

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Polizze dormienti brutte notizie per gli esclusi

Riporto l’intervento del Sen. Francesco Casoli (Pdl) relatore del DL 40-2010 per la parte concernente le polizze dormienti, purtroppo dalle sue parole si evince che4 gli emendamenti presentati dal Pd non saranno approvati.

Signora Presidente, onorevoli colleghi, ho l’onore di prendere la parola in replica anche a nome del senatore Conti.Ho ascoltato con attenzione tutti gli interventi svolti, tra cui anche l’ultimo della senatrice Bonfrisco che penso abbia ripercorso i commenti e gli appunti fatti nel corso di questa intensa discussione generale.

La senatrice Fioroni si è soffermata sulla questione delle polizze dormienti e ha parlato anche di un’equità sociale dove non può crescere l’occupazione senza innovazione. Ritengo che il Governo abbia operato scelte che in questa sede possono anche essere discusse; indubbiamente, però, l’Esecutivo ha la responsabilità e l’onere di scegliere dove investire e dove reperire le risorse. Io credo che le scelte siano state coraggiose, anche se non così “larghe” come avremmo auspicato; infatti, tutti noi spereremmo di avere risorse infinite da destinare all’innovazione e al risveglio del mercato, ma ciò non è possibile perché le risorse sono chiaramente limitate. Ritengo, però, che le scelte operate dal Governo anche nell’ambito delle polizze dormienti e delle innovazioni siano coerenti con lo stato attuale delle nostre finanze.

Quindi non saranno salvati gli esclusi che hanno visto versati i loro risparmi al Fondo anticrack ed i prescritti del dopo 28 ottobre 2008.
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Polizze dormienti oggi alle 16.30 inizia il dibattito nell’aula del Senato

Oggi alle ore 16.30 il DL 40-2010 (Incentivi) inizia l’iter di conversione in legge nell’aula del Senato. Questa è l’ultima opportunità per salvare i prescritti delle c.d. polizze dormienti che hanno visto la devoluzione dei loro capitali al Fondo anticrack e il salvataggio dei prescritti dal 28 ottobre 2008.

Se l’aula approva gli emendamenti del Pd che di fatto salvano gli esclusi dell’art.2 comma 4 del DL 40-2010, il decreto dovrà ritornare alla Camera per l’approvazione definitiva entro il prossimo 25 maggio pena la decadenza dell’intero decreto. Ricordo che alla Camera il Governo pose la fiducia sul decreto facendo decadere tutti gli emendamenti presentati, ora si spera che non accada qualcosa di simile.

Se gli emendamenti del Pd non passano per gli esclusi la questione delle polizze dormienti  sarà molto critica perchè per i prescritti dal 28 ottobre 2008 i loro capitali il prossimo 31 maggio saranno trasferiti al Fondo anticrack. Per un eventuale recupero ci vorrà un’apposita legge che preveda anche la copertura finanziaria.

Per gli  attuali esclusi che hanno visto i loro fondi già versati al Fondo anticrack non resterà l’azione legale perchè potranno eccepire di essere stati discriminati nei confronti degli altri esclusi salvati dall’art. 2 comma 4 del DL 40-2010.

Un’altra questione rilevante su cui il legislatore dovrà intervenire, sempre se non passano gli emendamenti, è sul periodo della prescrizione delle polizze vita (attualmente di 2 anni) portando questo periodo a 10 anni, se poi agiranno ad armonizzare la prescrizione in tutta Europa farebbero un’opera migliore, perché la prescrizione delle polizze vita in Irlanda è di ben 50 anni.

Dalle relazioni pubblicate dal Senato (riportate in questo blog ieri) per gli esclusi sopracitati non si intravede nulla di buono. Questo è un fatto molto grave perché queste persone non vengono adeguatamente protette né dalle associazioni consumatori né dalla classe politica in modo adeguato per porre fine ad un’ennesima ingiustizia di tutta questa paradossale telenovela denominata “polizze dormienti”.

Aggiornamento – La discussione è slittata a domani mattina ore 9.30

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Polizze dormienti le relazioni della commissione Bilancio e dell’uffici studi del Senato

Vi sottopongo le relazioni della commissione Bilancio e dell’ufficio studi del Senato sull’art. 2 comma 4 del decreto legge 40-2010.

Questa è la relazione della commissione, bisognerebbe capire cosa significa la sigla RT.

Comma 4
Il comma prevede che le disposizioni riguardanti le polizze vita cosiddette dormienti – ai fini del loro versamento, una volta prescritto il relativo diritto, al fondo di indennizzo per le frodi ai risparmiatori previsto dai commi 343 e seguenti dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2006 – si applichino esclusivamente ai contratti per i quali il termine di prescrizione del diritto dei beneficiari scade successivamente al 28 ottobre 2008. La norma fa comunque salvi gli importi che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, siano stati già versati al fondo di indennizzo previsto dall’articolo 1, comma 343, della citata legge finanziaria per il 2006. Viene infine

stabilito che l’attuazione della norma non dovrà comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La RT non considera la norma.
Al riguardo, si rileva che la disposizione configura una rinuncia ad un certo ammontare di entrate – relative ad un certo numero di polizze vita “dormienti” – che, in base alla legislazione previgente, sarebbero confluite al citato fondo di cui all’articolo 1, comma 343, della legge finanziaria 2006, per essere destinate a finalità di spesa.
In merito, premesso che le modalità di finanziamento del citato fondo dovrebbero escludere la possibilità di impegnare risorse non effettivamente affluite, occorrerebbe comunque verificare l’entità delle somme che – in base alla disposizione in esame – non affluiranno nel fondo stesso.

Questa è la relazione dell’ufficio studi del Senato

4. A fini di razionalizzazione della disciplina della liquidità giacente su conti e rapporti definiti dormienti ai sensi della normativa vigente, fatti salvi gli importi che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, siano stati comunque già versati al fondo di cui all’articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n.266, le disposizioni del comma 345-quater del citato articolo 1 si applicano esclusivamente ai contratti per i quali il termine di prescrizione del diritto dei beneficiari scade successivamente al 28 ottobre 2008. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. Identico.
Il comma 4 dell’articolo 2 in esame prevede che le disposizioni riguardanti le polizze vita cosiddette dormienti – ai fini del loro versamento, una volta prescritto il relativo diritto, al fondo di indennizzo per le frodi ai risparmiatori previsto dai commi 343 e seguenti dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 – si applichino esclusivamente ai contratti per i quali il termine di prescrizione del diritto dei beneficiari scade successivamente al 28 ottobre 2008.
Ciò a fini di razionalizzazione della disciplina della liquidità giacente su conti e rapporti definiti dormienti ai sensi della normativa vigente.
La norma fa comunque salvi gli importi che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, siano stati comunque già versati al fondo di indennizzo previsto dall’articolo 1, comma 343, della citata legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Viene infine stabilito che l’attuazione della norma non dovrà comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
A.S. n. 2165 Articolo 2, comma 4
Secondo la Relazione illustrativa, la norma è volta “a contenere il danno economico e di immagine che deriverebbe a imprese assicurative che, al fine di applicare un trattamento più favorevole ai consumatori, hanno seguito la prassi di non opporre la prescrizione breve ai clienti che avanzino la richiesta di pagamento di prestazioni assicurative dopo il decorso del relativo termine di prescrizione. Tale prassi, oltre che nelle posizioni espresse dalle autorità di vigilanza, trova riscontro in specifiche previsioni contrattuali o pre-contrattuali di imprese assicurative che hanno posto attenzione particolare alle esigenze della clientela inducendo quest’ultima, ovviamente, a una legittima aspettativa in ordine alla possibilità di vedersi riconosciute prestazioni assicurative maturate anche dopo il decorso dei termini di cui all’articolo 2952 del codice civile. La normativa introdotta è dunque volta a esprimere una posizione equilibrata e improntata a criteri di contemperamento dei contrapposti interessi: quello dell’amministrazione alla devoluzione in favore del fondo depositi dormienti e quello dei consumatori a veder soddisfatte le proprie pretese. La disposizione si rende necessaria per risolvere in particolare una questione interpretativa riguardante l’articolo 1, comma 345-quater, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che prevede il trasferimento al fondo depositi dormienti degli importi dovuti ai beneficiari dei contratti di assicurazione sulla vita non reclamati nel termine di prescrizione.” La legge 27 ottobre 2008, n. 166, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134 “aveva provveduto a prolungare il termine breve di prescrizione del diritto dei beneficiari dei contratti di assicurazione del ramo vita, portandolo da un anno a due anni. Tale prolungamento era motivato sia dall’estrema brevità del termine previgente, sia dall’opportunità di tenere conto della prassi adottata da molte compagnie di assicurazione, e raccomandata dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), di ammettere al pagamento anche le richieste tardive dei beneficiari: infatti, dall’introduzione della disposizione la prescrizione avrebbe operato in favore del fondo depositi dormienti e non più in favore delle compagnie assicurative ed esse non avrebbero più potuto rinunciarvi per venire incontro agli interessi della clientela.”.
Al riguardo, devesi rammentare che il comma 2-bis dell’articolo 3 del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134 (Disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi), inserito dalla legge di conversione 27 ottobre 2008, n. 166, ha introdotto, per garantire la sollecita operatività del fondo di indennizzo dei risparmiatori di cui al comma 343 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 345-bis del predetto articolo 1, anche il comma 345-quater.
Tale comma 345-quater ha previsto che gli importi dovuti ai beneficiari dei contratti di cui all’articolo 2, comma 1, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, che non sono reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto, sono devoluti al fondo di cui al comma 343 entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello in cui scade il termine di prescrizione, restando fermo quanto disposto dall’articolo 14, comma 3, del
decreto legislativo n. 252 del 2005, in materia di forme pensionistiche complementari.
Il richiamato articolo 2, comma 1, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, prevede che nei rami vita la classificazione per ramo è la seguente:
I. le assicurazioni sulla durata della vita umana;
II. le assicurazioni di nuzialità e di natalità;
III. le assicurazioni, di cui ai rami I e II, le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento;
IV. l’assicurazione malattia e l’assicurazione contro il rischio di non autosufficienza che siano garantite mediante contratti di lunga durata, non rescindibili, per il rischio di invalidità grave dovuta a malattia o a infortunio o a longevità;
V. le operazioni di capitalizzazione;
VI. le operazioni di gestione di fondi collettivi costituiti per l’erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell’attività lavorativa.
Il comma 345-octies, inserito sempre in sede di conversione del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, specificava che entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono venute a conoscenza del verificarsi della condizione di cui al primo periodo del comma 345-quater, le imprese di assicurazione comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze, secondo le modalità stabilite con regolamento, gli importi destinati al fondo e provvedono al relativo versamento anche con riferimento agli importi per i quali gli eventi che determinano la prescrizione del diritto dei beneficiari si siano verificati dopo il 1° gennaio 2006 e di cui siano venute a conoscenza successivamente alla data di entrata in vigore della disposizione qui riportata.
Lo stesso decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, all’articolo 3, comma 2-ter, inserito dalla legge di conversione 27 ottobre 2008, n. 166, ha sostituito il secondo comma dell’articolo 2952 del codice civile (prescrizione in materia di assicurazione), prevedendo che gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivano in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. La versione precedente stabiliva invece che gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno e quelli derivanti dal contratto di riassicurazione in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Dall’applicazione combinata di tali disposizioni si evinceva che le polizze vita i cui titolari erano scomparsi dal 1° gennaio 2005 fino al 27 ottobre 2007 si prescrivevano in un anno e quindi dopo il decorso di tale termine le relative
somme andavano versate al fondo, mentre dopo tale ultima data le polizze si sarebbero prescritte nel più lungo termine di due anni, a far data quindi dal 27 ottobre 2009.
Da notizie di stampa26 si apprende che da tale meccanismo sarebbero stati particolarmente colpiti gli assicurati con la società di assicurazione “Poste Vita s.p.a.”, in quanto nei relativi contratti sarebbe stata prevista la rinuncia alla prescrizione e la possibilità di incassare le somme frutto di eredità fino a dieci anni dalla morte del titolare della polizza. La prescrizione più breve introdotta invece dalla legge n. 166 del 2008 finiva per prevalere sulla determinazione contrattuale, con il risultato che le somme maturate dovevano essere trasferite dalla società di assicurazione al Fondo, senza che i beneficiari potessero vantare più alcun diritto.
Secondo quanto indicato anche dal Comunicato del Ministero dell’economia e delle finanze del 19 marzo 2010, l’articolo 2, comma 4, in esame elimina pertanto la retroattività della norma, facendo sì che la disciplina sulle polizze dormienti si applichi esclusivamente ai contratti nei quali la prescrizione non era ancora maturata alla data del 28 ottobre 2008, nel momento in cui era stata introdotta la normativa sulle polizze dormienti.

26 F. Pezzatti, Le polizze dormienti perdono la retroattività, in Sole 24 Ore, 20 marzo 2010, pag.

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Polizze dormienti il punto della settimana

La settimana che sta terminando ha registrato due fatti di rilievo. Il primo è la discussione al Senato del DL 40-2010 (Inventivi) alle commissioni riunite 6 (Bilancio e Finanze) e 10 (Industria). Il gruppo parlamentare del Pd ha presentato due emendamenti per consentire il salvataggio di chi ha avuto la sfortuna del versamento dei propri capitali al Fondo anticrack da parte della propria compagnia assicurativa, e l’elevazione del periodo di prescrizione a 10 anni parificandolo agli altri prodotti finanziari.

L’aspetto più preoccupante riguarda chi ha la polizza prescritta dopo il 28 ottobre 2008, di questi casi finora se nè parlato poco ma con il diffondersi del problema delle c.d. polizze dormienti si segnalano numerosi casi di persone che rientrano tra i prescritti del dopo ottobre 2008. Se non si interverrà ora a sanare ques’aspetto poco noto della questione delle polizze dormienti con il passare del tempo ci ritroveremo a parlare ancora di questo annoso problema.

L’emendamento sull’innalzamento della prescrizione a 10 anni diovrebbe esplicitamente contenere anche la frase che l’innalzamento decorre dal 28 ottobre 2008, senza un’indicazione del genere resteranno scoperti i prescritti dal 28 ottobre 2008 alla data della nuova norma.

Il secondo fatto di rilievo è la consegna del tanto atteso modulo di autocertificazione da parte di Postevita, questo modulo viene inviato a tutti i beneficiari di una polizza prescritta ed una volta compliato dovrà essere rispedito a Postevita, ufficio liquidazioni. Ricordo di prestare la massima attenzione nella complilazione del modello onde evitare ritardi nella liquidazione che dovrebbe avvenire in 15-20 giorni dalla data di ricezione da parte di Postevita. Il modulo arriva sia a mezzo raccomandata sia a mezzo posta ordinaria, se per il prossimo 22 maggio non avete ricevuto nulla vi consiglio di contattare l’ufficio postale ove a suo tempo è stata stipulata la polizza per vedere se i moduli li hanno loro (gli uffici postali ricevono in copia il modulo a voi diretto). Se anche questi uffici non hanno ricevuto nulla è consigliabile rivolgervi direttamente a Postevita per conoscere i motivi di un tale ritardo.

Ricordo che martedì prossimo inizia la discussione nell’assemblea del Senato del decreto incentivi e nel caso saranno approvati gli emendamenti, il DL 40-2010 dovrà ritornare alla Camera per l’approvazione definitiva, che dovrà avvenire entro il prossimo 25 maggio pena la decadenza del decreto.

Non ci resta la speranza nel ricevere nei prossimi gioni qualche buona notizia.

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Polizze dormienti il Pd presenta emendamenti al Senato

Il Pd ha presentato emendamenti al DL 40-2019 (Incentivi) per consentire il salvataggio degli esclusi dall’art.2 comma 4. Ovvero per le polizze prescritte i cui capitali sono stati versati al Fondo anticrack e per le polizze prescritte dopo il 27 ottobre 2008.

Appena avrò notizie più dettagliate vi informerò.

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Polizze dormienti – Commenti ed aggiornamenti

Con la pubblicazione di ieri delle risposte del Dr. Raimondi (Postevita) che potete leggere qui sui vari forum sono stati pubblicati i primi commenti. Solo dai commenti pubblicati su questo blog si può capire come alcune affermazioni del Dr. Raimondi sono state contestate dai vari beneficiari. Le contestazioni maggiori riguardano il famoso art. 10 del condizioni del contratto, e gli archi temporali di comunicazione della variazione dovuta alla legge 166-08.

Gli interventi più significativi sono quelli della Sig.ra Daniela che afferma di essere stata avvisata solo nel settembre 2009, la Sig.ra Maria scopre solo nell’aprile 2009 l’amara realtà, la Sig.ra Ivana scopre l’amara realtà nel maggio 2009 a seguito della trasmissione Mi manda rai3, più emblematica è la storia della Sig.ra Michela che dopo la morte del nonno sono andati in posta per le procedure successorie inerenti altri prodotti postali ma invitati a tenere in vita polizze per 150.000 euro, in questo caso la signora ha documentazione certa su quello che ha affermato. La storia del Sig. Matteo oltre ad essere comune con quelle già dette ha un qualcosa in più, la polizza è stata fatta al nonno quando aveva l’età di 82 anni.

Siccome è opportuno avere un quadro completo sulle tempistiche di informazione ricevute da Postevita sarebbe opportuno che inseriste il vostro commento qui-link raccontando la vostra storia inserendo le date e citando il nome dell’ufficio postale. Cosi facendo contribuite a rendere più chiari i vari comportamenti e fate emergere le date di eventuali comunicazioni da parte di Postevita o da Poste Italiane.

Ricordo che la legge 166-08 è stata pubblicata il 28 ottobre 2008, la trasmissione di Mi Manda rai3 è andata in onda nel maggio 2009 ed il primo articolo apparso su un quotidiano nazionale (Corriere della Sera) è apparso il 10 luglio 2009. Il primo post sulle polizze dormienti è apparso su questo blog il  29 aprile 2009

Ieri al Senato sono iniziati i lavori per la conversione in legge del DL 40-2010 (Incentivi) presso le commissioni 6 (Bilancio e Tesoro) e 10 (Industria), la discussione in aula è prevista per il prossimo 18 maggio. Ricordo che il decreto deve essere convertito in legge entro il 25 maggio pena la sua decadenza. Anche se i tempi sono ristretti è auspicabile che al Senato vengano ripescati gli emendamenti presentati alla Camera dei Deputati dal Pd.

E’ importante agire sulla prescrizione portandola a 10 anni, se non si fa questo di polizze dormienti continueremo a parlarne per molto tempo ancora. Oltre a salvare gli sfortunati che hanno visto i loro risparmi versati al Fondo anticrack e i numerosi casi di beneficiari di polizze prescritte dopo il 28 ottobre 2008.

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