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Polizze dormienti le risposte del dr. Raimondi (Poste Vita) ad alcune domande

1) Come mai Poste Vita sul c.d. problema delle polizze dormienti è la compagnia assicurativa più coinvolta?

1)       Non abbiamo la certezza di essere la compagnia più coinvolta, ma per colloqui con colleghi e per la mia conoscenza del mercato, direi proprio di si. Ovviamente questo è da mettere in relazione diretta al fatto che noi siamo da diversi anni la compagnia più grande del mercato in termini di nuovi contratti prodotti e che all’incirca abbiamo circa 4 milioni di contratti vita in portafoglio,  mentre la concorrenza più vicina nella graduatoria nazionale non raggiunge questi numeri. Per darle un’idea di queste misure di grandezza, tenga presente che l’altra compagnia, il cui caso in questa vicenda veniva sempre citato insieme a quello di Postevita, ha un portafoglio che non supera il 35% del nostro. Tenga poi anche conto che il problema si è sostanzialmente verificato con i prodotti assicurativi finanziari di tipo linked, i soli che si prestavano (purtroppo, ndr), a giudizi di convenienza (!!!) sull’opportunità o meno di scegliere il momento migliore per uscire dal contratto (!!!), ignorando che qualsiasi contratto assicurativo legato alla vita umana “cessa di esistere” al verificarsi del sinistro.

1b) Per essere precisi secondo i dati resi noti nei giorni scorsi dall’Ania siete il sesto gruppo assicurativo italiano conferma questo dato?

Si, è così. Il dato si riferisce pero sia al mercato vita, sia al mercato danni e tenga inoltre presente che quando si parla di Gruppi, ci si riferisce all’insieme delle compagnie che li compongono (tanto per darle un’idea il primo gruppo assicurativo è composto da 11 compagnie). Parlando di singola compagnia e del solo ramo vita Postevita è stata la seconda compagnia nel 2006, la prima nel 2007, la prima nel 2008 e la seconda nel 2009, superata solo da Mediolanum che, come dichiarano nella loro pubblicità e sul loro sito, raccolgono moltissimi nuovi premi spostando su contratti vita tutti i depositi bancari che eccedono le 12.000 €. Parlando di raccolta “normale” (cosiddetta “stand alone”, cioè non vendita “abbinata” di prodotti assicurativi e servizi finanziari) Postevita anche nel 2009 è dunque ancora largamente la prima compagnia vita in Italia.

2) Come mai offrite alla vostra clientela generalmente abituata ad investire in tranquilli libretti postali e buoni fruttiferi postali delle polizze index linked?

2)       Postevita è nata 10 anni addietro e soprattutto nei primi anni di vita, fino al ‘03,  ha venduto più o meno quello che offrivano tutte le compagnie, soprattutto quelle di tipo bancassurance, ovviamente nel rispetto delle regole allora vigenti. Contrariamente ai mix di raccolta degli altri, Postevita ha, però subito dopo la fase di avvio, dal 2004 in poi, immediatamente cambiato rotta cominciando a basare la propria offerta su prodotti “tradizionali” garantiti al 100% dalla compagnia, distinguendosi come compagnia assicurativa al 100% e non come un compagnia che vende “anche” i prodotti assicurativi. Non lo sa forse nessuno ma Postevita è la compagnia che in Italia  vende più di tutti il prodotto “caso morte”, più delle compagnie a storica vocazione assicurativa,  (n.b. il prodotto è venduto “stand alone” e non nascosto in contratti di natura finanziaria, ndr). E non sa nessuno che il 43% della raccolta dei piani previdenziali (PIP) venduti in Italia sono appunto distribuiti da Postevita (dato a tutto marzo 2010) . TCM e PIP connotano quindi la  compagnia come compagnia a vocazione assicurativa che vende assicurazioni e non finanza. E’ vero, abbiamo ripreso a vendere nel corso del 2009 anche i prodotti di tipo index linked dopo la bufera economica mondiale. Ma anche qui Postevita segue oggi una strada di sicurezza: tutte le polizze index che collochiamo sono garantite al 100% dalla Compagnia, e siamo stai i primi in Italia a farlo. Gli altri, piano piano, ci stanno seguendo; qualsiasi cosa succeda ai mercati finanziari di tutto il mondo i clienti che sottoscrivono una index linked con Postevita non rischiano nulla: la “promessa” scritta in polizza viene integralmente garantita dalla compagnia (confronti quello che le scrivo con i fascicoli informativi delle index lanciate a partire dallo scorso anno). In questa logica di difesa totale del risparmio delle persone, anche la vendita delle index può avere un senso. Una parte dei risparmi può essere allocata su prodotti tradizionali che si prestano ad essere smobilizzati quando il cliente vuole (le nostre polizze non hanno nemmeno 1 euro di penalilzzazione in caso di uscita anticipata) ed una parte, si può mettere sul prodotto linked, sperando nel mercato. Male che va, anche questa parte non rischia nulla ed ha comunque garantito, a scadenza, sia il capitale sia un rendimento minimo. Ovviamente i nostri clienti sanno che contrariamente a quello tradizionale il prodotto index linked deve essere sottoscritto solo con l’idea di aspettare la scadenza ed è anche per questo motivo che dopo tutto l’iter delle valutazioni pre-contrattuali (verifica dell’adeguatezza dell’acquisto) il processo di vendita si blocca se il cliente dichiara un orizzonte di investimento inferiore alla durata della polizza.

2bis) Garantite il capitale a scadenza al 100% però su alcuni contratti index il capitale non è garantito al 100% per la premorienza e per quest’aspetto che alcuni beneficiari affermano che dagli impiegati postali sono stati consigliati a rimanere nell’investimento fino alla scadenza, tanto la prescrizione è decennale, per non subire perdite in conto capitale. Smobilitare polizze index anzitempo a volte provoca perdite considerevoli in conto capitale ed a molti clienti si è fatto il passaggio tra i tranquilli buoni fruttiferi postali a polizze index non trova un pò ardito questo tipo di allocazione del risparmio? Verificate mai a campione se il cliente conferma le risposte date ai questionari di adeguatezza?

Come le dicevo, tutti i contratti index che abbiamo lanciato a partire dallo scorso anno garantiscono il 100% del capitale a scadenza ed il 100% del capitale in caso di morte ed anche lo smobilizzo in anticipo non è più così penalizzante come un tempo, come indicato nelle modalità di riscatto dei prodotti che stiamo vendendo. Rimane ovviamente prioritario quello che ho scritto nell’ultima parte della risposta precedente. Se non si ha la certezza, almeno a priori, che questi soldi possono essere tenuti nel prodotto per l’intera durata contrattuale non si debbono comprare e noi, se il cliente ce lo dice, non li vendiamo.

Concordo con lei che nel passato quello che scrive nella domanda è stato, solo parzialmente però, il motivo di molte mancate comunicazioni di decesso: purtroppo si era portatati a scegliere il momento opportuno per comunicarlo all’azienda. Dico “parzialmente”, perchè si deve tenere presente che tutte le polizze avevano comunque una integrazione di 5.000 € in caso morte, e dunque per premi medi inferiori a 12.000 € (quello delle polizze in oggetto era circa la metà) si aveva sempre la certezza di restituzione del capitale versato. Comunque, ripeto, quando si verifica il decesso la polizza cessa di esistere e quindi la pratica di non dichiararlo era, ed è, una pratica scorretta.

3) Uno dei motivi che i beneficiari di polizze prescritte è di riferire che gli impiegati postali ai quali si sono rivolti per comunicare la morte dell’assicurato hanno sempre consigliato di tenere in vita la polizza sino alla scadenza naturale del contratto?

3)       Su questo tema ho già risposto al punto 1. Quando la compagnia ha notizia del decesso la polizza finisce immediatamente. Ciò premesso non escludo che colloqui in buona fede reciproca tra clienti ed operatori (che in molte piazze sono anche “conoscenti”) possano aver portato i beneficiari a fare altre valutazioni e non a comunicare ufficialmente alla compagnia l’avvenuto decesso.. D’altra parte fino ad oggi era stato possibile “gestire” senza danni queste comunicazioni tardive proprio perché la compagnia poteva seguire la propria politica tutta rivolta a non penalizzare questi ritardi. Tenga presente che anche con l’uscita della legge 166, in piena bufera/querelle sui “sinistri  dormienti”  la compagnia… ha continuato a liquidare i sinistri dichiarati nel 2009 accaduti prima del 1° gennaio 2005 perché in quel caso non c’era l’obbligo di versarli al Fondo.

3bis) Su questa problematica oltre alle numerose testimonianze di beneficiari esistono dei video trasmessi nella trasmissione Mi manda rai3 effettuati molti mesi dopo l’entrata in vigore della legge 166-08, ha mai visionato questa trasmissione?

Si il video li ho visti ed ho anche partecipato telefonicamente alla trasmissione. Non si trattava però di molti mesi ma di pochi mesi dopo. In quella trasmissione furono intervistati molti operatori e non solo quelli degli uffici postali, e tra tutti, quegli degli UP fornirono risposte migliori. Tenga però presente che quello che si diceva a marzo o ad aprile non aveva nessuna influenza sul problema perché la prescrizione si era verificata per cose accadute anni e anni prima. Su quello che è successo dopo il 27 ottobre 2008 siamo intervenuti sia in termini formativi con la rete, sia direttamente con i clienti attraverso tutte le comunicazioni sistematiche che l’azienda è tenuta a fare per normativa (avvisi di scadenze, e/c rivalutazioni annuali, comunicazione annuale, ecc.); per non parlare delle comunicazioni su web o affisse presso gli UP. E’ per questo motivo che sono convinto che adesso il problema non esiste più, ed è questo il motivo che noi non abbiamo nessuna polizza prescritta per situazioni verificatesi post 166/08.

4) Gli impiegati postali non sono stati messi a conoscenza che con la premorienza dell’assicurato la polizza deve essere rimborsata?

4)       Ovviamente si. Gia da fine 2008 il battage interno è stato martellante. Tenga poi presente che le prime prescrizioni “vere” (post 166/2008) sono quelle che si verificavano (richieste pervenute) dopo ottobre 2009. Di tutti i casi che trattiamo, anche qui, non ne abbiamo uno che è incappato nella nuova legge, segno quindi che le cose stanno funzionando bene sia a livello di rete si a livello di comunicazione ai clienti.

4bis) può indicare la data della prima circolare che istruiva la rete di vendita di questa importante novità?

Come le dicevo alla domanda 3-bis gli interventi sono stati tanti e non solo sulla rete. La cosa importante da sottolineare è che non c’è stato nessun comportamento tenuto dalla rete dopo l’entrata in vigore della 166-08, che ha creato un danno, anche minimo, ai nostri clienti. Questo posso assicurarlo al 100% perche, come detto, i 9.000 di cui si parla sono tutti relativi a situazioni retroattive.

5) una peculiarità dei contratti di Poste Vita è una clausola contrattuale che di fatto eleva la prescrizione a 10 anni perché non avete mantenuto fede a questa clausola dopo l’entrata in vigore della legge 166-08 (Alitalia)? Ricordo che la legge 166-08 eleva il periodo di prescrizione previsto dall’art. 2952 c.c. da 1 a 2 anni, ma non rende nulli patti in deroga?

5)       Noi non abbiamo utilizzavamo nessuna dizione che potesse riportare ad una prescrizione decennale. La nostra era solo una politica aziendale. Le assicuro che se non fosse stato così tutti i beneficiari sarebbero stati pagati nei soliti 15/20 giorni che normalmente ci impieghiamo per liquidare un sinistro caso morte….e noi  ci saremmo evitati tutti i problemi che sono sorti a seguito dell’entrata in vigore della legge.
5bis) Vuol dire che molte persone che hanno letto l’art. 10 hanno sbagliato a capire cosa sta scritto, anche un ex magistrato ora deputato (Luigi de Magistris) nel suo blog da un’interpretazione per una lettura di estensione della prescrizione, anche un ex magistrato oltre ad alcune associazioni consumatori che sono pronte per una causa risarcitoria non comprendono l’esatto significato di quell’articolo?

Ci creda, saremmo tutti più felici se fossero corrette le interpretazioni che lei sottolinea. Anche senza entrare in temi di “etica”, mi limito ad evidenziare che per Postevita i soldi escono lo stesso e quindi per noi l’ideale era poterli versare ai beneficiari. Ovviamente rispettiamo le idee e le interpretazioni di tutti. Personalmente, sempre con il massimo rispetto cercando di essere il più possibile oggettivo, trovo “naturale” che una associazione dei consumatori dica il contrario…. e trovo invece “innaturale” che una compagnia che ha tutto l’interesse ha rispettare gli impegni con i propri clienti faccia invece l’opposto, non crede? Comunque, con la modifica della legge, il tema è superato.

6) Con l’entrata in vigore della legge 166-08 avete istruito la vostra rete di vendita di questa importante variazione? Con quali tempistiche ed in quale forma? Come si spiega che anche dopo l’entrata in vigore della legge 166-08 gli impiegati postali continuavano a consigliare di tenere la polizza sino alla scadenza perché si prescriveva dopo 10 anni?

6)       Credo di aver risposto sull’argomento alla domanda numero 4. Io personalmente non credo che la nostra rete distributiva, quella che materialmente tratta le polizze, dica quelle cose. Se me ci cita qualche caso concreto in cui ciò accade sono pronto a smentirmi e a correggere, oltre che ad intervenire. Questa, naturalmente, non è una sfida, sono sinceramente convinto che ciò non può accadere e la riprova è che non c’è nessun “sinistro dormiente” post 2008.

7) Avendo le vostre polizze la clausola che elevava nei fatti la prescrizione a 10 anni, Poste Vita non ha ritenuto opportuno, anche se la legge non lo prevedeva, di inviare una comunicazione ai propri assicurati per comunicare che quella clausola non poteva più essere rispettata a seguito dell’entrata in vigore della legge 166-08? Nei fatti ci troviamo con una variazione contrattuale che secondo il Codice del Consumo  doveva essere comunicata agli assicurati a mezzo lettera raccomandata, e quest’ultimi avevano anche la facoltà di recedere dal contratto senza alcun onere, Poste Vita su questa interpretazione cosa ha da dire?

7)       Alla domanda ho già risposto; le comunicazioni l’abbiamo fatte e, sottolineo  che dai contratti di Postevita (tutti, ndr) si può uscire sempre quando si vuole senza oneri/penalizzazioni.

7bis) la comunicazione che sta arrivando in questi giorni porta la data di aprile 2010, la legge 166-08 è stata pubblicata il 28 ottobre 2008 non le sembra che è una comunicazione molto tardiva?

Quella lettera è solo una delle comunicazione che vengono inviate ai clienti e non “la comunicazione” (la rimando alla risposta 3 bis).

8.) Con il DL 40-2010 (Incentivi) Poste Vita ha annunciato l’invio di un questionario di autocertificazione ma finora nessuno l’ha ricevuto ci potrebbe indicare delle date certe? Per il rimborso avete intenzione di riconoscere gli interessi legali maturati dal 31 giorno dalla data di ricezione della prima richiesta di rimborso sino alla data di effettivo pagamento (per evitare equivoci questa procedura si intende per richieste complete di tutta la documentazione)? Per le errate informazioni ricevute dagli aventi diritto Poste Vita e/o Poste Italiane hanno previsto qualche bonus per evitare successive cause risarcitorie?

8.)       I clienti dovrebbero averlo già ricevuto ma credo che domani potrà trovarlo anche sul sito. Sugli interessi di mora non credo ci sia molto da discutere. Che i soldi possono tornare dal cliente lo ha stabilito solamente il decreto incentivi (peraltro ad oggi non ancora legge). Nessun ritardo quindi da parte nostra, se la legge 166 non avesse cancellato il diritto dei beneficiari noi avremmo come al solito pagato entro il 30° giorno.

8bis) quindi questa autocertificazione è già arrivata? il decreto è valido ed una compagnia ha già liquidato i propri aventi diritto perchè voi continuate ad aspettare la conversione in legge del decreto? Negando il pagamento degli interessi non si esponete a molte cause risarcitorie?

L’autocertificazione credo sia già arrivata perché alcuni clienti ci hanno già contattato. Anche capire cosa si doveva fare non è stato così semplice come si crede. Gestire la liquidazione di 50-100 contratti è sicuramente agevole, mentre gestire una “liquidazione massiva” su n-mila persone senza fare errori di alcun genere richiede oggettivamente tempo, così come la ri-verifica puntuale dei diritti di ognuno, sui quali confesso non si era inizialmente pensato, ma che invece, come capirà, è un tema obbligatorio a distanza di qualche mese, anche un anno, quei soldi potrebbero legittimamente appartenere ad altri (eredi di beneficiari, persone maggiorenni e non tutori, eredi testamentari, ecc.). Mi chiedo se chi ha “immediatamente” liquidato abbia rispettato questo obbligo. Sottolineo che noi gli interessi li pagheremo se impiegheremo più di un mese a liquidare dal momento del ricevimento dell’auto-certificazione; non credo che altri, anche i più veloci, abbiano liquidato interessi. E’ vero, forse ci esporremo anche a cause ma il tema, purtroppo, non è di natura opportunistica (le cifre di cui si parla, peraltro, se si fanno “due conti”, sono irrisorie) ma è semplicemente quello dell’esistenza o meno di un diritto.

9) Sul web e sul mio blog ci sono notizie confuse di alcune condanne inflitte da vari tribunali a Poste Vita, queste notizie corrispondono alla realtà o sono delle invenzioni? In caso affermativo che tipo di condanne avete avuto?

9)       Nessuna notizia di condanna è vera. Purtroppo è stata una stampa locale (credo in Emilia Romagna) a far girare la notizia della condanna. La realtà dice invece quello che le ho scritto. Peraltro sarebbe molto facile smentirmi tirando  fuori i nomi di chi avrebbe vinto la causa con Postevita.

9bis) Sul mio blog una signora afferma di avere in corso una causa che si sta discutendo presso il tribunale civile di Sanremo, questo fatto le risulta?

Abbiamo ricevuto un numero esiguo di decreti ingiuntivi ai quali ci siamo peraltro opposti. Tutto qua. Ripeto, non c’è nessuno in Italia che possa dire di aver vinto una causa con noi su questo tema. Reputo peraltro che con la modifica legislativa ed il pagamento ai beneficiari andranno “fisiologicamente” a chiudersi tutti i contenziosi.

10) E’ Noto che Poste Vita non ha versato neanche un centesimo al Fondo anticrack, potete dire quale sarà il vostro comportamento nei confronti delle polizze prescritte dopo il 28 ottobre 2008? Gli iniziali 10000 che poi sono diventanti 9000 sono una semplice precisazione del numero esatto o la differenza di 1000 è da imputare alle polizze prescritte dopo il 28 ottobre 2008? Finora abbiamo parlato di numero di polizze può quantificare il valore monetario di queste polizze?

10)   Per fortuna il balletto dei numeri non dipende da quello; le cifre che si sono dette sono sempre state oggetto di interpretazioni fantasiose. La cosa importante è che non abbiamo nessun prescritto “vero” post legge. La verità è che i numeri possono aumentare ogni giorno quando qualcuno “trova” la polizza del padre o del congiunto in un cassetto dimenticato (come accade tutt’ora). Dopo il ritorno delle lettere sapremo con certezza quali sono i numeri in ballo ma la cosa certa è che per Postevita nessuno ne è rimasto fuori.

10bis) Faccio un esempio. Premorienza dell’assicurato 20 gennaio 2008 richiesta di liquidazione da parte dei beneficiari il 1 febbraio 2010. Postevita considera questa polizza prescritta o a seguito del DL 40-2010 la paga senza obiettare nulla?

La legge stabilisce che questa polizza sarebbe prescritta e Postevita non potrebbe fare altro che versare quei soldi al Fondo. Questi casi ancora non si sono verificati; non escludo però che nel futuro qualcuno possa ancora ri-trovare polizze appartenute a congiunti defunti da più di due anni e quindi incorrere nuovamente nel problema. Tenga però presente che il problema è nato per la retroattività della norma, perché come ho avuto modo di dire i casi nuovi su 9.000 potenziali beneficiari, sono al momento inesistenti.

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Polizze dormienti i fatti della settimana

La settimana che si è chiusa oggi era iniziata sotto buoni auspici per una positiva conclusione delle c.d. polizze dormienti, la doccia fredda è arrivata quando il Governo ha posto la fiducia sul decreto incentivi (DL 40-2010), con quest’atto tutti gli emendamenti decadono e per questo motivo sono saltati gli emendamenti proposti dal Pd e condivisi anche dalla maggioranza. Ora non resta sperare nella riproposizione degli stessi emendamenti al Senato. Ricordo che l’attuale testo “salva” solo i beneficiari di polizze i cui proventi non siano stati versati al fondo anticrack e che la prescrizione sia anteriore al 28 ottobre 2008, in tutti gli altri casi non si ha diritto al rimborso.

Un’altra notizia di rilievo sempre sulla spinosa questione delle polizze dormienti è la scambio email tra la Sig.ra De Luca ed il Dr. Raimondi di Poste Vita. In questo scambio di email abbiamo appreso come Poste Vita ha intenzione di procedere e da quale data vuole conteggiare gli interessi maturati. Sul conteggio degli interessi reputo del tutto sbagliata l’interpretazione di Poste Vita, a mio parere gli interessi devono essere conteggiati a partire dal 31 giorno dalla data di ricezione della prima richiesta di rimborso da parte dei beneficiari. Questo perchè Poste Vita è restata sempre in possesso di queste somme.

Varie volte nei giorni scorsi ho suggerito di intraprendere iniziative per sollecitare soluzioni per i beneficiari che sono stati esclusi dal rimborso. Inizialmente nessuno ha preso in considerazione questi suggerimenti, poi improvvisamente sul forum di Aduc ci sono stati interventi anche duri che hanno iniziato a smuovere le acque. Ora bisogna vedere se dalle parole si passerà ai fatti.

Ora non resta aspettare la discussione che inizierà al Senato, naturalmente si spera che l’art. 2 comma 4 del DL 40-2010 venga migliorato. E si spera che il periodo di prescrizione venga portato a 10 anni, se questo non avverrà in tempi brevissimi ci ritroveremo  a parlare delle polizze dormienti per molto tempo. Solo negli ultimi 4 giorni mi hanno contatto una decina di persone per raccontarmi la loro storia  e nello scoprire solo in questi giorni a seguito della lettera che Poste Vita sta inviando in questi giorni agli  assicurati che comunica le variazioni apportate dalle legge 166-08 di essere beneficiari di una polizza che nel frattempo si è prescritta. Mi domando ma quante altre persone non sanno ancora di avere una polizza prescritta?

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Continua lo scambio email tra la Sig.ra Carmela De Luca ed il Dr. Raimondi (Poste Vita)

Continua lo scambio email tra la Sig.ra De Luca ed il Dr. Raimondi, direttore marketing di Poste Vita, e visto che sono stato citato di persona e meglio precisare e commentare alcuni aspetti di questo fruttuoso scambio di email.

in effetti quello che dice ha ragione ed è per questo che spero di far riuscire a pubblicare entro 10-15 giorni i valori storici di tutti i prodotti index e unit linked in portafoglio. Abbiamo proprio oggi analizzato il problema e dopo la fase realizzativa ed il test del prototipo, metteremo on line queste informazioni. Ogni giorno dalla data di emissione del prodotto ad oggi quei valori sono stati pubblicati sul sole 24 ore ma, purtroppo, non esiste un “contenitore” pubblico di tale informazioni. Ovviamente tutti i valori aziendali sono assolutamente certificati da enti esterni e riscontrabili oggettivamente.

Poste Vita ha recepito di pubblicare lo storico delle valorizzazioni di tutte le polizze emesse e qui va un plauso perchè aumenta la trasparenza.

Il discorso degli interessi purtroppo non è come qualcuno crede. La compagnia, infatti ha un impegno contrattuale che prevede il riconoscimento degli interessi legali su base giornaliera qualora la liquidazione venga effettuata dopo il 30° giorno dalla data di pervenimento di tutta la documentazione richiesta che ne verifichi la legittimità del diritto (n.b.: non dalla data di denuncia del sinistro). Il diritto di questa liquidazione per i beneficiari è stato però bloccato dalla legge 166/08. Da parte della compagnia non c’è quindi nessun obbligo a versare anche gli interessi. Questo è anche logico perché l’interesse legale è in buona sostanza una sorta di penale per un ritardo nell’eseguire (nella specifica situazione) una obbligazione finanziaria. Nel nostro caso ovviamente da parte nostra non c’è stato nessun ritardo perché non c’era, per legge, nessun obbligazione a versare quei capitali ai beneficiari.

Su questo aspetto il Dr. Raimondi non ha le idee molto chiare, e ne spiego il perchè. Nei miei scritti ho specificato che gli interessi decorrono dal 31 giorno dalla data di ricevimento alla compagnia della richiesta di rimborso della polizza.  Ricordo che contrattualmente la liquidazione deve avvenire entro i 30 giorni ed è altrettanto pacifico che dopo i 30 giorni il debitore (nel nostro caso la compagnia assicuratrice) deve corrispondere gli interessi che maturano sino alla data dell’effettivo pagamento. E’ del tutto improprio parlare di “sorta di penale”. Se proprio vogliamo parlare di “penale” queste possono essere le sanzioni che ogni tanto l’Isvap eroga alle compagnie perchè effettuano i pagamenti oltre i tempi stabiliti (questo è un esempio di carattere generale). Quindi esiste una bella differenza tra il pagamento degli interessi e il pagamento di penali. Entrando nello specifico il Dr. Raimondi dovrebbe sapere che la data da considerarsi valida è quella della prima richiesta di rimborso e non le date di successive richieste di rimborso o di solleciti di pagamento. E’ vero che il pagamento non è stato effettuato in virtù della legge 166-08 ma è anche vero che queste somme sono restate nella disponibilità di Poste Vita e non sono andate (fortunatamente) al Fondo anticrack, quindi negare il conteggio degli interessi dalla prima richiesta di rimborso è molto azzardato e se qualcuno si rivolge al giudice ordinario con molta probabilità quest’ultimo gli darà ragione. Mentre anche in presenza di segnalazioni all’Isvap quest’ultima non erogherà sanzioni alla compagnia perchè è stata impossibilita a pagare per il rispetto di una legge. La questione è un pò differente da come la descrive il Dr. Raimondi.

Sul terzo punto c’è purtroppo molta confusione. Da parte di Postevita, infatti, non c’è mai stata nessuna rinuncia preventiva alla prescrizione. Preciso infatti che la Compagnia ha costantemente seguito, in passato, la politica di non eccepire la prescrizione e pertanto, anche in caso di richieste di liquidazione tardive (nell’ambito dei dieci anni dall’evento, così come richiamato nella documentazione assicurativa consegnata ai clienti in occasione della conclusione dei contratti), procedeva comunque al pagamento delle somme. Peraltro, La politica in questione trovava fondamento anche nelle previsioni di una Circolare n. 403/D del 16 marzo 2000 emanata dall’Autorità di vigilanza (ISVAP) secondo la quale “appare […] opportuno che le imprese si dispongano, nella valutazione di richieste di liquidazione eventualmente tardive, in un’ottica di ragionevolezza onde evitare che il beneficio previsto dalla legge a loro favore in ordine alla certezza dei rapporti assicurativi si tramuti in un trattamento che può rivelarsi punitivo per il beneficiario, in specie quando questi – in condizioni umane non ideali a causa della perdita di uno stretto congiunto e/o per ragioni le più varie – non abbia potuto avere tempestiva conoscenza del proprio diritto ad una prestazione assicurativa la quale ha, tra l’altro, rilevante funzione previdenziale”. Solo successivamente con l’entrata in vigore della Legge, la Compagnia non ha potuto proseguire con la politica seguita in passato .

Su questo punto entriamo sull’interpretazione dell’art. 10 o 12 (a secondo dei contratti delle varie polizze)  sulla deroga alla prescrizione. Come è ben noto prima della legge 166-08 l’art 2952 del c.c. prevedeva la prescrizione ad 1 anno. A prescindere dell’esistenza della circolare Isvap che il Dr. Raimondi ha riportato, difficilmente le compagnie opponevano la prescrizione del contratto a richieste tardive di rimborso, posso tranquillamente affermare che per le polizze vita l’art. 2952 di fatto era ignorato quasi non esistesse. Quello che il Dr. Raimondi non spiega è perchè tutti interpretano quell’articolo come un’elevazione della prescrizione a 10 anni mentre solo Poste Vita che ha inserito quella clausola nei contratti  afferma che non è così. Perché questa interpretazione non l’avete spiegata per bene agli impiegati postali? Se molte persone si ritrovano con la polizza prescritta è perchè gli impiegati postali hanno fornito loro informazioni errate e voglio sperare che abbia approfondito l’argomento, perchè questa storia può avere risvolti davanti ai giudici ordinari. Pensi a chi ha testimoni su quello che è stato detto loro dagli impiegati postali.
Ora entro in considerazioni sul dopo l’entrata in vigore della legge 166-08 che variava in modo significativo i vostri contratti (ed alcuni vostri contratti prevedono la comunicazioni anche per variazioni legislative). Primo non avete dato informativa della variazione agli assicurati (per legge non ne eravate tenuti, questo è meglio sottolinearlo), alla vostra rete di vendita non ne avete dato notizia, solo in questo modo si giustificano l’errate informazioni date ai beneficiari che comunicavano il decesso dell’assicurato. L’Isvap ha emanato recentemente (dicembre 2009) disposizioni di informare gli assicurati della variazione dei termini di prescrizione e solo in questi giorni i vostri assicurati stanno ricevendo la comunicazione, e sono ancora in molti a non aver ricevuto alcuna comunicazione. Negli uffici postali solo di recente sono stati affissi degli avvisi scritti in buraticrese, quanti dei vostri assicurati hanno capito cosa significa quell’avviso? Non crede che ora si faccia chiarezza su questa importantissima questione.

La ringrazio anche degli stralci dei blog che anche noi, ogni tanto, guardiamo perchè ci interessa sapere cosa la gente pensa e interpreta ciò che accade. Personalmente ci dispiace leggere affermazioni proprio contro la nostra Azienda che forse è l’unica in tutto il mercato assicurativo che non ha mai avuto nemmeno un euro nei propri bilanci, dalla costituzione della compagnia ad oggi, proveniente da prescrizioni. Le persone sono però giustamente libere di pensare come credono e, se ritengono di aver subito dei torti dalla nostra azienda, far valere nelle giuste sedi i loro diritti. Mi lasci però solo commentare con lei quelle affermazioni di molte persone, relative al fatto che la prescrizione dei loro diritti è dipesa dalla “mancata tempestiva comunicazione” del cambiamento della legge da parte di Postevita. Questo è evidentemente falso e specioso in quanto, la retroattività della legge (che ricordo uscita il 27 ottobre 2008 ha definito prescritti tutti i sinistri accaduti (e non reclamati) dal primo gennaio 2005 al 27 ottobre 2007) ha fatto si che anche se noi nello stesso giorno in cui è uscita la legge avessimo comunicato a tutti i beneficiari quella novità legislativa (non immagino nemmeno come si poteva fare), i diritti sarebbero stati tutti egualmente prescritti proprio a causa dell’pplicazione retroattiva. La riprova è che il decreto incentivi (che peraltro ancora non è stato convertito in legge) per risolvere il problema non ha cancellato la legge ma ha soltanto dovuto cancellare la retroattività. Anche qui quindi nessuna colpa della compagnia.
Ovviamente, ripeto, ognuno è libero di pensare ciò che crede e di vederla come vuole, noi siamo assolutamente certi di aver sempre operato per il meglio con buona fede con professionalità e con… cuore. Non abbiamo mai pensato che il problema delle prescrizione fosse solo….. “un problema dei nostri clienti”; consideri che la modifica della legge ha oggi molti padri ma senza tema di essere smentito da alcuno le posso assicurare che Postevita ha svolto un ruolo “importantissimo” nella soluzione del problema.

Non so quali stralci del mio blog (o se anche di altri blog) le sono stati inviati ma rispondo per me. In tutto questo tempo ho semplicemente dato delle informazioni e non ho mai messo in dubbio la solidità di Poste Vita ma ho semplicemente evidenziato (tra l’altro ripetute anche in questo scritto) sulle anomalie che si sono verificate in base a informazioni che si sono rilevate errate e che sono state fornite da impiegati postali. Nessuno ha mai scritto che questo fenomeno riguardava solo voi, ma se legge altri articoli di questo blog troverà una “statistica” sulle persone che mi hanno contatto e troverà un alto numero di compagnie coinvolte. Il problema sul perchè si cita sempre Poste Vita è semplice, per vostra sfortuna avete la più alta percentuale di clientela impattata su questo problema. Nessuno mette in discussione la professionalità sua e dei suoi colleghi ma deve ammettere che la professionalità della vostra rete di vendita lascia molto a desiderare e voglio sperare che su questo aspetto vi rimboccate le maniche per evitare per il futuro il ripetersi di simili incidenti. Per fare un pò di polemica le ricordo che la parte della legge 166-08 (che era un decreto legge poi convertito nella 166) riguardante il fondo anticrack ha avuto molta eco sulla stampa e se consulti qualche archivio storico di alcuni grossi gruppi editoriali troverà molti commenti sull’argomento e troverà interessanti alcuni articoli sul lavorio sotterraneo svolto dalla lobby assicurativa di far inserire la norma che consentiva alle compagnie di non essere obbligate a dare comunicazione alla clientela come previsto dal Dpr 116-07.

Condivido con lei sul lavoro che avete fatto per l’inserimento dell’art. 2 comma 4 nel DL 40-2010 anche un bambino di prima elementare capisce che è un testo confezionato su misura per Poste Vita che guarda caso è una delle poche compagnie a non aver versato un centesimo al Fondo anticrack. Comunque mi permetto di suggerirle di fare ulteriori pressioni  sul Mef per migliorare quell’articolo per consentire anche ai vostri clienti prescritti dopo il 28 ottobre 2008 di beneficiare di questa sanatoria. E se riesce a far salvare anche gli sfortunati che hanno visti versati i loro soldi al fondo è ancora meglio.

Le sono molto grato delle sua risposte anche se avvenute per via indiretta, gli argomenti da chiarire sono ancora molti.

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Polizze dormienti cosa succederà ora

E’ di ieri la notizia che il Governo ha posto la fiducia sul decreto incentivi (DL 40-2010), con questa mossa gli emendamenti presentati decadono. Questo significa che anche gli emendamenti presentati dall’On. Nannicini ed altri sono decaduti. Rimane in essere solo l’art. 2 comma 4 del decreto.

Sappiamo bene che il testo di quell’articolo salva solo una determinata tipologia di beneficiari delle c.d. polizze dormienti (sono comunque la maggioranza). Siccome reputo ingiusto che restano esclusi i beneficiari che hanno avuto la sfortuna di aver visto versati al Fondo delle vittime delle frodi finanziarie i loro risparmi e restano esclusi i beneficiari delle polizze che sono andate in prescrizione dopo il 27 ottobre 2008.

Della seconda fattispecie di esclusi se nè parlato poco ma è meglio approfondire ora il discorso. In questa fattispecie rientrano tutti i beneficiari di polizze che sono scadute dopo 27 ottobre 2007. Ora  i beneficiari se entro i due anni successivi alla data dell’evento (morte dell’assicurato, scadenza della polizza) hanno richiesto il rimborso della polizza sono salvi, ma se nel malaugurato caso che abbiamo fatto richiesta dopo i due anni dalla data dell’evento purtroppo per loro la polizza risulta prescritta ed anche se la compagnia non ha versato nulla la Fondo anticrack non hanno diritto al rimborso, e questo vale anche per i beneficiari di Poste Vita come di una qualsiasi altra compagnia.

Considerato che al momento non conosco il testo del maxi emendamento presentato dal Governo, che benissimo ha potuto recepire qualche emendamento dell’opposizione, è meglio che il comitato delle vittime della legge 166-08 attuano iniziative per far in modo di salvare gli esclusi nel prossimo dibattito al Senato.

E’ auspicabile che riprendono la loro attività di lobbing nei confronti dei giornalisti per far riportare sugli organi di informazione nazionali questa anomalia, oltre a far continue pressioni sulle associazioni consumatori e suoi politici. Sarebbe anche opportuno di organizzare una manifestazione davanti al Senato o meglio ancora di sottoporre la questione direttamente al Presidente del Consiglio, considerato che quest’ultimo si vanta ripetutamente che il suo Governo non metterà mai le mani nelle tasche degli italiani, quindi è opportuno fargli sapere in modo diretto che la legge 166-08, promulgata da un suo precedente Governo, le mani nelle tasche degli italiani le ha messe, e considerato che mantiene sempre le promesse  ora deve attivarsi per far restituire il maltolto agli aventi diritto.

Segnalo l’intervento dell’On. Laura Former sulle polizze dormienti che aspiegato la questione in modo chiaro e lineare.

Ora vorrei passare al merito di quanto è contenuto nel testo, lasciando ai colleghi l’approfondimento delle parti più significative. Vorrei limitarmi a trattare la questione delle cosiddette polizze dormienti, un argomento che può sembrare di interesse limitato ma che, a nostro giudizio, è esemplificativo dell’andatura incerta con cui procede questo Governo nell’affrontare i problemi. Ci risultano numerose segnalazioni di cittadini che lamentano, in forza di un’erronea interpretazione della successione legislativa che si è prodotta sull’argomento, di aver perduto il rimborso della polizza in seguito al decorso di due anni o di un anno dal decesso del parente contraente, perdendo così tutti i risparmi di quest’ultimo perché incamerati dallo Stato senza diritto di riscatto.
Con il comma 4 dell’articolo 2 del testo del decreto-legge che stiamo discutendo (testo su cui invitiamo ancora oggi il Governo ad intervenire per correggere le ulteriori discriminazioni che andrebbe a creare) ci si propone di rimediare, purtroppo solo in modo parziale, all’ingiustizia nei confronti dei cittadini colpiti dalla retroattività del provvedimento contenuto nella legge n. 166 del 2008. La norma prevede infatti che solo gli importi per i quali non era maturata la prescrizione al 28 ottobre 2008 non debbano essere automaticamente devoluti al Fondo per le vittime degli scandali finanziari. Sono quindi salvi solo gli eredi degli assicurati deceduti prima del 27 ottobre 2007 per i quali non sia già avvenuto il trasferimento al Fondo. Pare, anche se non sono al momento disponibili dati ufficiali, che siano stati trasferiti quasi dieci milioni di euro di indennizzi.
Le disposizioni contenute nell’attuale testo, se da un lato sembrano venire incontro alle esigenze di alcuni risparmiatori, dall’altro rischiano di rendere ancora più complesso il quadro normativo, anche in considerazione del fatto che sia la relazione illustrativa sia l’articolato sembrano prescindere dal quadro giuridico discendente dalle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 116 del 2007. Confidiamo quindi nell’impegno assunto nei giorni scorsi, durante le sedute delle Commissioni riunite, VI e X, dal sottosegretario per lo sviluppo economico, Stefano Saglia, di procedere alla verifica delle risorse necessarie a risolvere definitivamente la questione delle polizze dormienti ai fini dell’esame in Assemblea.
Ma per inquadrare meglio il problema vorrei fare riferimento ai numerosi rilievi delle associazioni dei consumatori e all’interrogazione a risposta immediata, svolta in Aula insieme al collega onorevole Nannicini l’8 aprile scorso, con la quale ci proponevamo di fare un po’ di chiarezza rispetto alla questione piuttosto controversa delle cosiddette polizze dormienti. A tal fine avevamo chiesto al Ministro quale fosse la corretta lettura delle disposizioni di legge che all’apparenza si sovrappongono in modo scoordinato e se intendesse impartire le opportune direttive al fine di impedire che, per comportamenti od omissioni da parte degli intermediari, venissero compromessi, quanto meno per la fase antecedente al 27 ottobre 2008, i risparmi dei cittadini che confidavano in un termine di prescrizione decennale, tanto per i conti correnti bancari quanto per le polizze assicurative.
La legge finanziaria per il 2006, la n. 266 del 2005, come è noto ha istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze con la finalità di indennizzare i risparmiatori rimasti vittime di frodi finanziarie. Tale fondo è alimentato con le risorse derivanti dai cosiddetti conti dormienti, ovvero i conti correnti e i rapporti bancari definiti come dormienti all’interno del sistema bancario, nonché del comparto assicurativo e finanziario. La disciplina organica del funzionamento e delle forme di alimentazione del fondo è stata successivamente definita, secondo quanto previsto dalla legge n. 400 del 1988 all’articolo 17, con il decreto del Presidente della Repubblica n. 116 del 2007. In base all’articolo 1, comma 1, lettera b), tale decreto definisce come dormienti i rapporti contrattuali in relazione ai quali non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati per dieci anni a partire dalla data di libera disponibilità delle somme e degli strumenti finanziari.
L’articolo 2 dello stesso decreto inoltre fa rientrare nel campo di applicazione i contratti di assicurazione in tutti i casi in cui l’assicuratore si impegna al pagamento di una rendita o di un capitale al beneficiario ad una data prefissata.
In seguito, con il decreto-legge n. 134 del 2008, convertito dalla legge n. 166 del 2008, si era intervenuti sulla stessa materia introducendo un nuovo comma, il 345-quater all’articolo 1 della citata legge finanziaria per il 2006.
Con tale comma si è stabilito che gli importi dovuti ai beneficiari dei contratti di cui all’articolo 2, comma 1, del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, non reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto, fossero devoluti al fondo destinato alle vittime di frodi finanziarie entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello di scadenza del termine di prescrizione.
Inoltre, con il comma 2-ter del medesimo articolo 3, è stato modificato l’articolo 2952 del codice civile innalzando da uno a due anni il termine di prescrizione per l’esercizio dei diritti derivanti dai contratti in questione.
La sedimentazione nel tempo delle diverse disposizioni sembrerebbe aver determinato di fatto una sostanziale e vistosa disparità di trattamento tra i titolari di conti correnti e i titolari di contratti di assicurazione, dato che questi ultimi avrebbero solamente due anni per attuare il proprio diritto al fine di evitare l’estinzione del proprio contratto e la perdita delle relative somme di denaro.
Nella consapevolezza che non vi possa essere alcuna volontà vessatoria da parte del legislatore nei confronti dei titolari di contratti di assicurazione, appare evidente e necessaria l’interpretazione che è contenuta nel decreto-legge n. 40 del 2010, oggetto della discussione odierna, al comma 4 dell’articolo 2, secondo cui le disposizioni del comma 345-quater dell’articolo 1 della legge n. 266 del 2005, si applicano esclusivamente ai contratti per i quali il termine di prescrizione del diritto dei beneficiari scada successivamente al 28 ottobre 2008, quindi dopo l’entrata in vigore delle disposizioni contenute nell’articolo 3 del decreto-legge n. 134 del 2008.
Tale interpretazione è ancora più auspicabile se si considera che, mentre l’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 116 del 2007 prevedeva esplicitamente l’obbligo per l’intermediario di avvisare il titolare del rapporto di credito della avvenuta decorrenza dei termini di prescrizione e, contestualmente, di richiedere disposizioni riguardanti l’eventuale utilizzo delle somme, pena l’estinzione del rapporto e la devoluzione delle relative somme al fondo, il decreto-legge n. 134 del 2008 sembra sollevare l’intermediario da detto compito.
Il combinato disposto del minor periodo di prescrizione e il venir meno degli obblighi di comunicazione da parte dell’intermediario finisce, quindi, per determinare un particolare rischio per i risparmiatori di vedersi sottrarre i risparmi propri o quelli dei propri familiari a favore del fondo.
Si tratta di un’interpretazione che purtroppo si rivela discriminante nel momento in cui non si estende anche agli importi che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, siano già stati comunque versati al fondo di cui all’articolo 1, comma 343, della legge n. 266 del 2005, destinato alle vittime di frodi finanziarie.
Tanto nell’interrogazione che nella discussione in Commissione avevamo infine rilevato come, quand’anche il decreto-legge n. 134 del 2008 andasse inteso come nuova disciplina complessiva della materia di prescrizione di fondi assicurativi pur non espressamente abrogando le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 116 del 2007, appaia evidente che, a decorrere da giugno 2007 sino all’ottobre 2008 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 134 del 2008) andasse individuata in dieci anni la durata riconosciuta per la prescrizione dei diritti sui fondi assicurativi.
Riassumendo la questione, a seguito della legge n. 166 del 2008, il cosiddetto «decreto Alitalia», che ha esteso anche alle polizze vita la disciplina dei conti dormienti e quindi l’obbligo del versamento delle somme non riscosse al fondo del Tesoro, gli eredi dei titolari di polizze che sono deceduti tra il 2005 e il 2008 si sono visti svanire ingiustamente i risparmi di una vita.
A causa di questo meccanismo infernale, tutti loro hanno infatti perso la possibilità di riscuotere il rimborso delle somme maturate dal momento che non le hanno reclamate per tempo, cioè entro due anni dalla scadenza o dalla morte dell’intestatario, per mancanza di informazione da parte delle compagnie assicuratrici.
Inoltre, la legge n. 166 del 2008 è stata introdotta con effetto retroattivo; ciò significa che pur essendo stata varata nel 2008, era valida dal 1o gennaio 2006, così anche i rimborsi delle polizze i cui titolari sono morti tra il 2005 e l’ottobre del 2008, quando la legge non esisteva, sono stati bloccati.
Quindi, migliaia di risparmiatori si sono accorti di essere vittime di questa legge non avendo più la possibilità di incassare le polizze vita sottoscritte poiché cadute tacitamente in prescrizione.
Dopo la diffusione della prima bozza del cosiddetto decreto-legge incentivi in cui non era stato inserito l’emendamento alla legge 166 del 2008, il Governo si è ravveduto, approvando la disposizione che ha eliminato la retroattività delle polizze dormienti salvaguardando il diritto delle famiglie e dei risparmiatori deceduti di recuperare i soldi. Tuttavia, se il testo non viene modificato come da noi richiesto con gli emendamenti presentati in Commissione, la disciplina si applicherà solo ai contratti per i quali la prescrizione non era ancora maturata al 28 ottobre 2008, ossia quando è stata introdotta la normativa.
Ciò significa che se l’evento di premorienza o di scadenza della polizza è avvenuto prima del 27 ottobre 2007, tutti i possessori di polizze con prescrizione annuale (l’articolo 2952 del codice civile prevedeva la prescrizione di un anno, prima della modifica della legge n. 166 del 2008 che ha elevato la prescrizione a due anni) non hanno diritto ad alcun rimborso. In questo modo si salverebbero soltanto i titolari di quelle polizze le cui compagnie non hanno ancora versato alcun euro al Ministero. Da qualche calcolo approssimativo, al momento le somme versate si aggirerebbero sui dieci milioni, un quinto di quelle previste, tra le quali non risultano le polizze di Poste Vita che ha fatto sapere di non aver ancora versato nulla al Fondo vittime dei crac essendosi avvalsa della facoltà di rimandare il versamento previsto per il 31 marzo 2010.
Qualora, invece, l’assicurato sia deceduto dopo il 27 ottobre 2007, verrà disposto il trasferimento degli importi per coloro che non abbiano interrotto la prescrizione entro due anni. Per il futuro dovranno essere trasferiti ai fondi tutti gli importi non reclamati entro due anni. Mi sembra una soluzione pasticciata, che non risolve in maniera adeguata i gravi problemi creati dal cosiddetto decreto-legge Alitalia per le polizze dormienti.
Una normativa chiara sull’argomento appare quanto mai necessaria anche sulla base di quanto rilevato dal Governatore Draghi nel suo documento di vigilanza del 21 aprile scorso, in cui richiama gli intermediari ad uno scrupoloso e sostanziale rispetto della disciplina in materia di trasparenza e correttezza dei comportamenti, con particolare riguardo ad una chiara e semplice informativa da fornire alla clientela in merito alle caratteristiche del prodotto collocato e alle condizioni applicate, nonché all’obbligo per gli intermediari di adottare procedure interne per assicurare, tra l’altro, che tali caratteristiche e condizioni siano comprensibili al cliente.
Ma ora permettetemi un’ultima digressione che ha comunque a che fare con l’argomento che stavo trattando e che riguarda il fondo istituito con la legge finanziaria per il 2006 e destinato alle vittime degli scandali finanziari. Il nostro sistema legislativo, attraverso una complessa serie di provvedimenti normativi di varia natura, ha creato un sistema di indennizzo dei risparmiatori ancora incompiuto, pieno di lacune, incertezze e contraddizioni, molto diverso (anzi, oserei dire in palese contrasto) sotto ogni profilo con il modello comunitario di riferimento costituito dalla direttiva 97/9 della Comunità europea. Tale direttiva, attraverso cui si è ritenuto che la tutela degli investitori e la salvaguardia della fiducia nel sistema finanziario siano elementi importanti del completamento e del buon funzionamento del mercato interno, reputa essenziale che esista in ogni Stato membro un sistema di indennizzo degli investitori che offra una garanzia minima armonizzata di tutela almeno per i piccoli investitori, in caso di incapacità di un’impresa di investimento di far fronte ai suoi obblighi nei confronti dei clienti investitori.
Come ho già ricordato nella parte sulle polizze dormienti, l’articolo 1, comma 343, della legge n. 266 del 2005, prevede che per indennizzare i risparmiatori che investendo sul mercato finanziario sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto, non altrimenti risarcito, è costituito, a decorrere dall’anno 2006, un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. Questo rappresenta sicuramente un primo passo verso le vittime dei crac finanziari, ma se rimane in questa forma riduce significativamente il campo soggettivo di applicazione della direttiva comunitaria.
I risparmiatori che, per usare le parole adoperate nel comma 344, possono essere ammessi ai benefici connessi all’istituzione del fondo, sono infatti non già tutti gli investitori, bensì solamente coloro che investendo sul mercato finanziario sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito. Se dunque non c’è frode, ma, in ipotesi, semplice insolvenza dell’impresa di investimento, i risparmiatori non hanno titolo ad accedere al beneficio della copertura offerta dal sistema di indennizzo degli investitori.
Inoltre, mentre l’investitore comunitario può accedere agli indennizzi anche solo quando l’impresa di investimento non sembra, per il momento, in grado di far fronte ai propri obblighi derivanti dai crediti per gli investitori (e non vi è a breve la prospettiva che possa farlo), il risparmiatore italiano può farlo solo dopo aver subito una truffa e un danno ingiusto. Inoltre, il sistema di indennizzo previsto nel nostro Paese ha la forma di un fondo, come ho già detto, costituito a decorrere dal 2006 nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. È un fondo che non è confermato in modo da presupporre e consentire l’adesione delle imprese di investimento o, in alternativa, di quelle emittenti. È previsto, invece, che il fondo sia alimentato con le risorse di cui al terzo comma, previo il loro versamento al bilancio dello Stato.
La direttiva europea, invece, stabilisce che il sistema di indennizzo deve essere sostenuto principalmente dalle imprese di investimento e, in particolare, l’articolo 5 della direttiva rende assolutamente chiaro che il funzionamento di questo sistema si basa sull’adesione ad esso delle imprese di investimento. È un’adesione che si traduce operativamente nel concorso finanziario al sostenimento dei relativi oneri.
Infine, un particolare apparentemente banale ma, in realtà, fondamentale riguarda il fatto che il sistema di indennizzo italiano non è ancora operativo e ciò vanifica il senso e la portata precettiva della direttiva e costituisce un grave inadempimento a livello comunitario. Quindi, abbiamo adottato una normativa per andare verso i cittadini e, nonostante siano trascorsi quattro anni, non esiste ancora nessun regolamento che preveda che un cittadino truffato possa prendere un centesimo da quel fondo. Per Alitalia erano previsti 100 milioni di euro, ma nessun risparmiatore che abbia investito in Alitalia ha visto un indennizzo, né lo hanno visto i risparmiatori della Parmalat o della Cirio. Nonostante le buone intenzioni, quindi, i soldi restano nel fondo, nel fabbisogno e nell’indebitamento. Appare evidente, quindi, che a distanza di ben 13 anni dall’entrata in vigore della direttiva 97/9/CE, il Governo non possa ulteriormente sottrarsi a provvedere con i necessari strumenti di legge ad adempiere a quanto previsto da tale direttiva, in modo da soddisfare le legittime aspettative di tanti piccoli risparmiatori, senza, però, replicare la presa in giro che ha messo in atto con una class action privata dei suoi elementi caratteristici principali.

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Polizze dormienti il riepilogo della settimana

La settimana appena trascorsa è stata caratterizzata dai lavori della commissione Finanze della Camera dei Deputati che ha esaminato gli emendamenti presentati al DL 40-2010.

Ho già scritto nei post precedenti che gli emendamenti presentati dal Pd (On. Nannicini ed altri) sono stati rinviati alla discussione nell’assemblea della Camera dei Deputati per decidere se possono essere inseriti nel DL. Ho anche dato notizia che il Sottosegretario Saglia si riservava di valutare l’effettivo impatto sul bilancio dello stato che l’emendamento dell’On. Nannicini avrebbe prodotto.

Ricordo che complessivamente sono stati presentati 6 emendamenti dal Pd e quello che più interessa è l’emendamento contradistinto dal numero 2.70 che riporto di sotto.

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/04/2010  [ apri ]
2.70.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. A fini di razionalizzazione della disciplina della liquidità giacente su conti e rapporti definiti dormienti ai sensi della normativa vigente, le disposizioni del comma 345-quater dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni e integrazioni, si applicano esclusivamente ai contratti per i quali il termine di prescrizione del diritto dei beneficiari scade successivamente al 28 ottobre 2008. Gli importi eventualmente già versati al fondo di cui al comma 343 del citato articolo 1, sulla base delle disposizioni precedenti alle modifiche apportate dal presente comma, restano acquisiti dal fondo stesso salvo che non siano reclamati dai beneficiari entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4-bis. All’onere derivante dall’attuazione del comma 4, pari a 10 milioni di euro per l’anno 2010, si provvede ai sensi dell’articolo 4, comma 9.

Conseguentemente, all’articolo 4, comma 9, dopo le parole per l’anno 2011 inserire le seguenti: e agli oneri derivanti dall’articolo 2, comma 4-bis, pari a 10 milioni di curo per l’anno 2010,.

Come si può leggere nell’emendamento è anche indicata la copertura finanziaria di 10 milioni di euro, ed è noto che la somma complessiva versata dalle compagnie assicurative al Fondo anticrack ammonta ad 8 milioni di euro. Quindi le verifiche che il Sottosegretario Saglia di sicuro avranno un esito positivo, pertanto è prevedibile che il Governo farà inserire l’emendamento nel  decreto. In questo modo si sanerà un grosso problema che ha coinvolto decine di migliaia di famiglie per una cattiva formulazione della legge 166-08 nella parte riguardante le prescrizioni delle polizze assicurative.

Quindi se nei prossimi giorni l’assemblea di Montecitorio approverà l’emendamento anche le persone che hanno avuto la sfortuna di aver avuto versato al Fondo delle vittime delle frodi finanziarie rivedranno i loro risparmi.

Altra notizia di rilievo è la risposta data alla Signora Carmela De Luca da parte del Dr. Raimondi, direttore marketing di Poste Vita. E’ vero che il Dr. Raimondi ha risposto ad un’email. Però è meglio mettere alcuni puntini sulle i alla risposta data alla Sig.ra Carmela.
Iniziamo dalla famosa lettera annunciata lo scorso 29 marzo e non ancora spedita da Poste Vita, il Dr. Raimondi elenca tutta una serie di procedure che Poste Vita deve eseguire, su questo punto concordo pienamente, ma il punto è un altro. Man mano che gli impiegati vagliano le singole posizioni si trovano con due soluzioni: a) pratica completa; b) documentazione mancante. Al verificarsi del punto b era dovere di Poste Vita inviare immediata comunicazione al beneficiario della polizza comunicandogli di consegnare la documentazione mancante. Per il punto a di comunicare al beneficiario di confermare che non si erano verificate modifiche negli aventi diritto. Tutto questo finora non è stato fatto e non mi si venga a dire che questo genere di lavoro da fine marzo ad oggi non è stato ancora fatto.

Altro punto da sottolineare nella risposta del Dr. Raimondi è sulla impossibilità di conoscere il valore di una polizza ad una data passata, se non inviando comunicazione scritta a Poste Vita. Il problema è risolvibile pubblicando sul sito di Poste Vita lo storico delle quotazioni settimanali delle polizze. Questa pubblicazione non viola alcuna norma della privacy.

Infine il dr. Raimondi deve sempre rispondere ad alcune domande:
1) Perchè Poste Vita non ha rispettato la clausola contrattuale dei 10 anni, il dr. Raimondi argomenti la risposta su basi giuridiche perchè nella legge 166-08 non trovo traccia di abolizione di norme di patti tra privati che allungano i termini della prescrizione previsti dall’art. 2952 c.c.;
2) Perchè Poste Vita vende prodotti Index linked a persone abituate ai libretti e buoni fruttiferi postali;
3) Cosa fa Poste Vita per preparare in modo adeguato il personale che vende le polizze considerato che non sanno che una polizza vita cessa la sua efficacia con la morte dell’assicurato.

Ora non ci resta di attendere la discussione nell’aula di Montecitorio. Specifico anche che personalmente non sono coinvolto in modo indiretto o indiretto nel c.d problema delle polizze dormienti.

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Ma Poste Vita e Poste Italiane non comunicano tra loro?

Nei giorni scorsi ho dato notizia che alcuni di voi hanno ricevuto la famosa lettera di Poste Vita annunciata lo scorso 29 marzo da Raimondi, direttore marketing di Poste Vita, queste persone si sono recate all’ufficio postale e con grande disappunto hanno costatato che gli impiegati non ne sapevano nulla.

Ora qui siamo semplicemente all’assurdo, Poste Vita invia le lettere che datano 8 aprile ma recapitate solo pochi giorni fa, i beneficiari si recano nei vari uffici postali e ricevono l’identica risposta dagli impiegati che non sanno come procedere e vengono invitati a ripassare fra qualche giorno per consentire loro di chiedere lumi alla loro filiale.

Dr. Raimondi capisco che Poste Vita deve temporeggiare in attesa della conversione in legge del DL 40-2010 ma inviare le lettere ai beneficiari per invitarli a recarsi presso gli uffici postali e trovare impiegati che non hanno ricevuto disposizioni in merito è un qualcosa di diabolico.

Sarebbe opportuno Dr. Raimondi dare una chiara indicazione agli impiegati postali e poi invitare i beneficiari a recarsi presso gli uffici postali, e presso questi ultimi sarebbe semplicemente opportuno verificare se la documentazione a suo tempo consegnata è ancora valida o se necessita di ulteriori dati.  Se è completa di procedere alla liquidazione seduta stante, se incompleta dare esaurienti informazioni sui documenti da produrre per procedere ad una rapida liquidazione del capitale.

Infine Dr. Raimondi sarebbe opportuno procedere ad una capillare informativa presso gli impiegati postali perchè proprio oggi è venuto alla luce un caso di una signora ignara del problema delle polizze dormienti perchè gli impiegati del suo ufficio postale continuavano a consigliarla di mantenere in vita la polizza fino alla scadenza naturale del contratto. E’ mai possibile che né voi di Poste Vita né Poste Italiane informano il personale degli uffici postali che una polizza vita cessa nel momento in cui si verifica la premorienza dell’assicurato?

Stranamente di questo aspetto quasi nessuno ne parla e la cosa più strana è che l’organo di controllo sulle assicurazioni l’Isvap non apra un indagine sulle informazioni errate date dagli impiegati postali ai beneficiari di queste polizze, e non possiamo dire che si sia trattato di qualche caso isolato visto che questo fenomeno è stato riscontrato in tutti gli uffici postali dal Brennero a Lampedusa.

Poste Vita farebbe bene a farsi anche un esame di coscienza nella vendita di Index linked a persone che conoscono solo i libretti postali ed i buoni fruttiferi postali. Gli impiegati postali di certo non hanno dimostrato di sapersi destreggiare su questi prodotti ma abbiano visto i danni procurati fornendo ai beneficiari delle informazioni sbagliate, e finora nessun organo di controllo ha approfondito la questione.

Se qualche giornalista vorrebbe porre queste domande al dr. Raimondi su quale motivo spinge Poste Vita a proporre index linked anzichè polizze vita tradizionali a clientela abituata ai libretti postali ed ai buoni postali fruttiferi? Se è a conoscenza che il suo azionista, ovvero il ministro Giulio Tremonti, considera i derivati un mostro difficilmente controllabile, ma nonostante questa autorevole opinione Poste Vita continua a proporre polizze che hanno per sottostante dei derivati?

Sarebbe molto interessante conoscere le risposte. E sarebbe anche auspicabile che Poste Vita iniziasse a fornire notizie ufficiali con pubblicazioni sul suo sito istituzionale e sia con manifesti in tutti gli uffici postali.

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Polizze dormienti le prime buone notizie

Iniziano ad arrivare buone notizie per i beneficiari delle c.d. polizze dormienti. Da questa settimana entra nel vivo la discussione alla Camera dei Deputati sul decreto 40-2010 (incentivi) che all’art. 2 comma 4 cancella la retroattività. Ho già segnalato la presentazione da parte dell’On. Rolando Nannicini (Pd) ed altri di alcuni emendamenti per garantire il rimborso anche agli sfortunati beneficiari che hanno avuto la malasorte di veder versati i propri soldi al Fondo delle vittime delle frodi finanziarie. Gli emendamenti prevedono anche l’elevazione della prescrizione a 10 anni, e l’informazione costante da parte delle compagnie agli aventi diritto. Ricordo che gli emendamenti per essere validi devono essere approvati dal Parlamento.

Su il Corriere della Sera di oggi Alessandra Puato ci aggiorna su come sta procedendo Poste Vita. In poche parole la fanosa lettera che è già arrivata a qualcuno di voi è l’invito a recarsi presso un Ufficio Postale a compilare un questionario di autocertificazione e secondo Raimondi, direttore marketing di Poste Vita, dopo circa 15 giorni dall’invio del questionario la polizza sarà messa in pagamento.

Ora si deve solo sperare che il Parlamento approvi gli emendamenti proposti dal Pd per consentire il recupero delle polizze ai pochi sfortunati che l’attuale decreto non salva.

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Polizze dormienti guardate nella buca delle lettere

Sono state segnalate la ricezione delle famose lettere di Poste Vita, al momento non conosco l’esatto contenuto. Appena avrò maggiori informazioni vi informerò.

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I documenti della Camera dei Deputati sulle polizze dormienti

Dal sito della Camera dei Deputati una spiegazione dell’art. 2 comma 4 del DL 40-2010.

Articolo 2, comma 4
(Rapporti cosiddetti dormienti in materia assicurativa)

4. A fini di razionalizzazione della disciplina della liquidità giacente su conti e rapporti definiti dormienti ai sensi della normativa vigente, fatti salvi gli importi che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, siano stati comunque già versati al fondo di cui all’articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le disposizioni del comma 345-quater del citato articolo 1 si applicano esclusivamente ai contratti per i quali il termine di prescrizione del diritto dei beneficiari scade successivamente al 28 ottobre 2008.Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 4 dell’articolo 2 in esame prevede che le disposizioni riguardanti le polizze vita cosiddette dormienti – ai fini del loro versamento, una volta prescritto il relativo diritto, al fondo di indennizzo per le frodi ai risparmiatori previsto dai commi 343 e seguenti dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 – si applichino esclusivamente ai contratti per i quali il termine di prescrizione del diritto dei beneficiari scade successivamente al 28 ottobre 2008.

Ciò a fini di razionalizzazione della disciplina della liquidità giacente su conti e rapporti definiti dormienti ai sensi della normativa vigente.

La norma fa comunque salvi gli importi che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, siano stati comunque già versati al fondo di indennizzo previsto dall’articolo 1, comma 343, della citata legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Viene infine stabilito che l’attuazione della norma non dovrà comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Secondo la Relazione illustrativa, la norma è volta “a contenere il danno economico e di immagine che deriverebbe a imprese assicurative che, al fine di applicare un trattamento più favorevole ai consumatori, hanno seguito la prassi di non opporre la prescrizione breve ai clienti che avanzino la richiesta di pagamento di prestazioni assicurative dopo il decorso del relativo termine di prescrizione. Tale prassi, oltre che nelle posizioni espresse dalle autorità di vigilanza, trova riscontro in specifiche previsioni contrattuali o pre-contrattuali di imprese assicurative che hanno posto attenzione particolare alle esigenze della clientela inducendo quest’ultima, ovviamente, a una legittima aspettativa in ordine alla possibilità di vedersi riconosciute prestazioni assicurative maturate anche dopo il decorso dei termini di cui all’articolo 2952 del codice civile. La normativa introdotta è dunque volta a esprimere una posizione equilibrata e improntata a criteri di contemperamento dei contrapposti interessi: quello dell’amministrazione alla devoluzione in favore del fondo depositi dormienti e quello dei consumatori a veder soddisfatte le proprie pretese. La disposizione si rende necessaria per risolvere in particolare una questione interpretativa riguardante l’articolo 1, comma 345-quater, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che prevede il trasferimento al fondo depositi dormienti degli importi dovuti ai beneficiari dei contratti di assicurazione sulla vita non reclamati nel termine di prescrizione.” La legge 27 ottobre 2008, n. 166, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134 “aveva provveduto a prolungare il termine breve di prescrizione del diritto dei beneficiari dei contratti di assicurazione del ramo vita, portandolo da un anno a due anni. Tale prolungamento era motivato sia dall’estrema brevità del termine previgente, sia dall’opportunità di tenere conto della prassi adottata da molte compagnie di assicurazione, e raccomandata dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), di ammettere al pagamento anche le richieste tardive dei beneficiari: infatti, dall’introduzione della disposizione la prescrizione avrebbe operato in favore del fondo depositi dormienti e non più in favore delle compagnie assicurative ed esse non avrebbero più potuto rinunciarvi per venire incontro agli interessi della clientela.”.

Al riguardo, devesi rammentare che il comma 2-bis dell’articolo 3 del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134 (Disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi), inserito dalla legge di conversione 27 ottobre 2008, n. 166, ha introdotto, per garantire la sollecita operatività del fondo di indennizzo dei risparmiatori di cui al comma 343 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 345-bis del predetto articolo 1, anche il comma 345-quater.

Tale comma 345-quater ha previsto che gli importi dovuti ai beneficiari dei contratti di cui all’articolo 2, comma 1, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, che non sono reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto, sono devoluti al fondo di cui al comma 343 entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello in cui scade il termine di prescrizione, restando fermo quanto disposto dall’articolo 14, comma 3, del decreto legislativo n. 252 del 2005, in materia di forme pensionistiche complementari.

Il richiamato articolo 2, comma 1, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, prevede che nei rami vita la classificazione per ramo è la seguente:

I. le assicurazioni sulla durata della vita umana;

II. le assicurazioni di nuzialità e di natalità;

III. le assicurazioni, di cui ai rami I e II, le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento;

IV. l’assicurazione malattia e l’assicurazione contro il rischio di non autosufficienza che siano garantite mediante contratti di lunga durata, non rescindibili, per il rischio di invalidità grave dovuta a malattia o a infortunio o a longevità;

V. le operazioni di capitalizzazione;

VI. le operazioni di gestione di fondi collettivi costituiti per l’erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell’attività lavorativa.

Il comma 345-octies, inserito sempre in sede di conversione del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, specificava che entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono venute a conoscenza del verificarsi della condizione di cui al primo periodo del comma 345-quater, le imprese di assicurazione comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze, secondo le modalità stabilite con regolamento, gli importi destinati al fondo e provvedono al relativo versamento anche con riferimento agli importi per i quali gli eventi che determinano la prescrizione del diritto dei beneficiari si siano verificati dopo il 1° gennaio 2006 e di cui siano venute a conoscenza successivamente alla data di entrata in vigore della disposizione qui riportata.

Lo stesso decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, all’articolo 3, comma 2-ter, inserito dalla legge di conversione 27 ottobre 2008, n. 166, ha sostituito il secondo comma dell’articolo 2952 del codice civile (prescrizione in materia di assicurazione), prevedendo che gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivano in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. La versione precedente stabiliva invece che gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno e quelli derivanti dal contratto di riassicurazione in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Dall’applicazione combinata di tali disposizioni si evinceva che le polizze vita i cui titolari erano scomparsi dal 1° gennaio 2005 fino al 27 ottobre 2007 si prescrivevano in un anno e quindi dopo il decorso di tale termine le relative somme andavano versate al fondo, mentre dopo tale ultima data le polizze si sarebbero prescritte nel più lungo termine di due anni, a far data quindi dal 27 ottobre 2009.

Da notizie di stampa[10] si apprende che da tale meccanismo sarebbero stati particolarmente colpiti gli assicurati con la società di assicurazione “Poste Vita s.p.a.”, in quanto nei relativi contratti sarebbe stata prevista la rinuncia alla prescrizione e la possibilità di incassare le somme frutto di eredità fino a dieci anni dalla morte del titolare della polizza. La prescrizione più breve introdotta invece dalla legge n. 166 del 2008 finiva per prevalere sulla determinazione contrattuale, con il risultato che le somme maturate dovevano essere trasferite dalla società di assicurazione al Fondo, senza che i beneficiari potessero vantare più alcun diritto.

Secondo quanto indicato anche dal Comunicato del Ministero dell’economia e delle finanze del 19 marzo 2010, l’articolo 2, comma 4, in esame elimina pertanto la retroattività della norma, facendo sì che la disciplina sulle polizze dormienti si applichi esclusivamente ai contratti nei quali la prescrizione non era ancora maturata alla data del 28 ottobre 2008, nel momento in cui era stata introdotta la normativa sulle polizze dormienti.

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Audizione associazioni consumatori alla Camera dei Deputati sulle polizze dormienti

Rappresentanti del Cncu sono stati ricevuti oggi in un’audizione dinanzi alle Commissioni riunite Finanza ed Attività produttive della Camera dei deputati, sulla questione delle polizze dormienti. I Consumatori hanno sottolineato che le compagnie assicurative non hanno informato i titolari delle polizze “dormienti” e prescritte prima del 28 ottobre 2008 delle novità introdotte dal decreto legge 40/2010.

“In pratica continuano ad arrivare richieste di aiuto per situazioni che dovrebbero essere già risolte, ad esempio polizze Poste vita prescritte prima del 28 ottobre 2008″ ha spiegato Silvia Castroni, responsabile relazioni esterne istituzionali di Altroconsumo, presente all’audizione.

Inoltre i rappresentanti del Cncu (Consiglio nazionale consumatori e utenti) hanno sollevato il problema dell’incostituzionalità della disposizione che salva le devoluzioni già fatte al Fondo dormienti presso il MEF, perché riconosce un trattamento differente alle polizze prescritte prima del 28 ottobre 2008 a secondo che la compagnia sia stata solerte nella devoluzione al fondo oppure ritardataria. “Se pure rimanesse la disposizione – hanno sostenuto i Consumatori – comunque occorre che l’ISVAP indichi in maniera specifica quali compagnie hanno già fatto devoluzioni al Fondo e per quali polizze, in modo da dare certezza al diritto”.

Resta poi aperto il problema delle polizze emesse da Poste Vita che riportano una clausola in cui si afferma che il pagamento del capitale può avvenire entro 10 anni dall’evento e che si sono prescritte dopo il 28 ottobre 2008. Infine, i Consumatori hanno chiesto che anche i capitali devoluti al Fondo presso il Mef e relativi a polizze prescritte prima del 28 ottobre 2008 ritornino agli aventi diritto e che quindi siano esplicitate le modalità tecniche da seguire per risvegliare i capitali versati al Fondo (anche quelli relativi ai conti e ai libretti).

[via Helpconsumatori.it]

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