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Polizze dormienti molte segnalazioni di lieto fine

Sono diventate numerose le segnalazioni di arrivi di assegni che liquidano le c.d. polizze dormienti. non solo Postevita sta liquidando i beneficiari delle proprie polizze ma anche altre compagnie come Arca Vita stanno liquidando queste polizze.

Comunque non mancano le segnalazioni di anomalie segnalate da  beneficiari di queste polizze che molte volte hanno difficoltà ad avere notizie sullo stato del rimborso che spetta loro. Basta essere un pò pazienti e fare dei semplici controlli presso la propria compagnia, se da quest’ultima viene segnalato l’emissione dell’assegno o del bonifico basta attendere qualche giorno per riceverlo materialmente.

Ricordo ai beneficiari delle polizze versate al Fondo anticrack di fare domanda a Consap. Per i prescritti dal 28 ottobre in poi consiglio sempre di richiedere il rimborso alla propria compagnia e di organizzarsi per fare pressione sui i politici che dovranno fare una legge per sanare anche la loro posizione.

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Polizze dormienti primi arrivi di rimborsi

Sul forum di Aduc è stato segnalato un primo pagamento inerente le polizze dormienti di Postevita. Qualcun altro ha ricevuto il rimborso? Da parte di altre compagnie avete ricevuto rimborsi?

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Polizze dormienti – Il riepilogo della situazione

La settimana appena trascorsa non ha registrato alcuna novità sulla questione delle c.d. polizze dormienti. Ora è iniziata una nuova settimana e dovrebbero iniziare ad arrivare le prime liquidazioni di polizze che sono restate bloccate per un lungo periodo. Ricordo che finora l’unica compagnia ad aver liquidato le polizze è stata Cnp Unicredit Vita.

Postevita ha annunciato che le prime liquidazioni avverranno nella prima quindicina di giugno, quindi a giorni dovrebbero essere segnalati i primi pagamenti. Postevita pagherà gli aventi diritto con tutta la documentazione completa nel tempo massimo di trenta giorni.

Sul fronte delle altre compagnie coinvolte finora non si registra alcun segnale. Di alcune compagnie quali Arca Vita, Sud Polo Vita e Mps Vita alcuni lettori di questo blog segnalano che non riescono ad avere notizie precise sulle loro polizze. Sarebbe auspicabile che tutte le compagnie coinvolte in questo problema (personalmente ne conosco 28) di tranquillizzare i propri clienti con qualche pubblica dichiarazione su come si stanno muovendo per liquidare le polizze bloccate.

Ed anche bene ricordare allo stato attuale l’esatta situazione delle cosiddette polizze dormienti. tutte le polizze prescritte al 31 dicembre 2005 non rientrano nelle polizze dormienti, ma i loro capitali sono stati acquisiti dalle compagnie, e se fate una richiesta di rimborso è probabile che il capitale della polizza vi sarà rimborsato, è meglio precisare che la compagnia non ha alcun obbligo legale al rimborso. Per le polizze prescritte dal 1 gennaio 2006 al 27 ottobre 2008 se i capitali non sono stati versati al Fondo anticrack il rimborso spetta ai sensi dell’art. 2 comma 4 del DL 40-2010 convertito nella legge 73-2010. Un aspetto da tener presente è che la legge 73-2010 ha eliminato la retroattività prevista dalla legge 166-08 ma non ha abolito la prescrizione, quindi in linea puramente accademica la compagnia non potrebbe restituire i soldi agli aventi diritto invocando che le somme sono prescritte, acquisendo i capitali al proprio patrimonio. Per i prescritti dal 28 ottobre 2008 al momento non sono previsti rimborsi.

Ricordo che al fondo anticrack negli anni precedenti sono stati versati circa 8 milioni ed appena lo scorso 31 maggio ne sono stati versati altri 12 milioni, per un totale complessivo di circa 21 milioni di euro. Su queste somme il Parlamento ha approvato uno stanziamento di circa 7 milioni per rimborsare gli aventi diritto. Oltre alla somma non sufficiente per rimborsare tutti non è stato ancora emanato il decreto ministeriale che disciplini il rimborso.

E’ sempre utile ricordare che le polizze di Postevita hanno una clausola del contratto che eleva la retroattività a 10 anni, quindi si pussono sempre far valere i propri diritti in sede giudiziaria. Ad onor del vero Postevita finora non ha versato neanche un cent. al Fondo anticrack neanche nell’ultimo versamento dello scorso 31 maggio. Con Postevita si può tentare anche la strada della conciliazione.

E’ anche utile ricordare alla classe politica di cercare di risolvere la questione anche per le persone che al momento non hanno diritto al rimborso e di elevare la prescrizione dei prodotti assicurativi a 10 anni.

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Polizze dormienti qualche informazione utile

Le lettere con il modello di autocertificazione dovrebbe essere stato ricevuto da tutti i beneficiari di Postevita. Se qualcuno di voi non l’ha ancora ricevuto questo ritardo è da imputarsi a qualche problema nel recapito della corrispondenza della propria zona o che ha cambiato domicilio senza averlo comunicato a Postevita. In questo caso è sufficiente, come ci informa il dr. Raimondi, compilare a mano il modulo di autocertificazione che trovate sul sito di Postevita in questo caso bisogna riportare con esattezza il numero della polizza e compilare il modello per ognuno dei beneficiari.

Altra notizia interessante, sempre fornitaci dal dr. Raimondi, è sui tempi di liquidazione. Nelle prime due settimane di giugno tutte le polizze che avranno tutta la documentazione completa saranno liquidate ai beneficiari, comunque i tempi non superennano i 30 giorni da conteggiarsi dalla data di ricezione del modulo di autocertificazione.

Da segnalare che degli oltre 12 milioni di euro che le compagnie verseranno al Fondo anticrack neanche in questa tornata Postevita verserà un cent. Per il semplice fatto che non risultano polizze prescritte dopo il 27 ottobre 2009. Ricordo che il prossimo versamento al fondo è per le polizze prescritte fino al 31 dicembre 2009, per quelle del 2010 il versamento avverrà fra un anno (31 maggio 2011).

Dopo Cnp Unicredit Vita finora non ci sono giunte notizie di altre compagnie che hanno liquidato polizze ai beneficiari. Ci sono stati segnalati casi in cui i beneficiari stentano a ricevere informazioni sulla sorte delle loro polizze con queste compagnie: Arca Vita, Polo Sud Vita, MPS Vita. E’ opportuno che segnalate i problemi che avete con le vostre compagnie per consentirci di avere un quadro completo della situazione. Ed è opportuno segnalare anche se riceverete l’assegno per assegnare il secondo posto ad una nuova compagnia.

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Polizze dormienti le relazioni della commissione Bilancio e dell’uffici studi del Senato

Vi sottopongo le relazioni della commissione Bilancio e dell’ufficio studi del Senato sull’art. 2 comma 4 del decreto legge 40-2010.

Questa è la relazione della commissione, bisognerebbe capire cosa significa la sigla RT.

Comma 4
Il comma prevede che le disposizioni riguardanti le polizze vita cosiddette dormienti – ai fini del loro versamento, una volta prescritto il relativo diritto, al fondo di indennizzo per le frodi ai risparmiatori previsto dai commi 343 e seguenti dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2006 – si applichino esclusivamente ai contratti per i quali il termine di prescrizione del diritto dei beneficiari scade successivamente al 28 ottobre 2008. La norma fa comunque salvi gli importi che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, siano stati già versati al fondo di indennizzo previsto dall’articolo 1, comma 343, della citata legge finanziaria per il 2006. Viene infine

stabilito che l’attuazione della norma non dovrà comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La RT non considera la norma.
Al riguardo, si rileva che la disposizione configura una rinuncia ad un certo ammontare di entrate – relative ad un certo numero di polizze vita “dormienti” – che, in base alla legislazione previgente, sarebbero confluite al citato fondo di cui all’articolo 1, comma 343, della legge finanziaria 2006, per essere destinate a finalità di spesa.
In merito, premesso che le modalità di finanziamento del citato fondo dovrebbero escludere la possibilità di impegnare risorse non effettivamente affluite, occorrerebbe comunque verificare l’entità delle somme che – in base alla disposizione in esame – non affluiranno nel fondo stesso.

Questa è la relazione dell’ufficio studi del Senato

4. A fini di razionalizzazione della disciplina della liquidità giacente su conti e rapporti definiti dormienti ai sensi della normativa vigente, fatti salvi gli importi che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, siano stati comunque già versati al fondo di cui all’articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n.266, le disposizioni del comma 345-quater del citato articolo 1 si applicano esclusivamente ai contratti per i quali il termine di prescrizione del diritto dei beneficiari scade successivamente al 28 ottobre 2008. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. Identico.
Il comma 4 dell’articolo 2 in esame prevede che le disposizioni riguardanti le polizze vita cosiddette dormienti – ai fini del loro versamento, una volta prescritto il relativo diritto, al fondo di indennizzo per le frodi ai risparmiatori previsto dai commi 343 e seguenti dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 – si applichino esclusivamente ai contratti per i quali il termine di prescrizione del diritto dei beneficiari scade successivamente al 28 ottobre 2008.
Ciò a fini di razionalizzazione della disciplina della liquidità giacente su conti e rapporti definiti dormienti ai sensi della normativa vigente.
La norma fa comunque salvi gli importi che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, siano stati comunque già versati al fondo di indennizzo previsto dall’articolo 1, comma 343, della citata legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Viene infine stabilito che l’attuazione della norma non dovrà comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
A.S. n. 2165 Articolo 2, comma 4
Secondo la Relazione illustrativa, la norma è volta “a contenere il danno economico e di immagine che deriverebbe a imprese assicurative che, al fine di applicare un trattamento più favorevole ai consumatori, hanno seguito la prassi di non opporre la prescrizione breve ai clienti che avanzino la richiesta di pagamento di prestazioni assicurative dopo il decorso del relativo termine di prescrizione. Tale prassi, oltre che nelle posizioni espresse dalle autorità di vigilanza, trova riscontro in specifiche previsioni contrattuali o pre-contrattuali di imprese assicurative che hanno posto attenzione particolare alle esigenze della clientela inducendo quest’ultima, ovviamente, a una legittima aspettativa in ordine alla possibilità di vedersi riconosciute prestazioni assicurative maturate anche dopo il decorso dei termini di cui all’articolo 2952 del codice civile. La normativa introdotta è dunque volta a esprimere una posizione equilibrata e improntata a criteri di contemperamento dei contrapposti interessi: quello dell’amministrazione alla devoluzione in favore del fondo depositi dormienti e quello dei consumatori a veder soddisfatte le proprie pretese. La disposizione si rende necessaria per risolvere in particolare una questione interpretativa riguardante l’articolo 1, comma 345-quater, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che prevede il trasferimento al fondo depositi dormienti degli importi dovuti ai beneficiari dei contratti di assicurazione sulla vita non reclamati nel termine di prescrizione.” La legge 27 ottobre 2008, n. 166, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134 “aveva provveduto a prolungare il termine breve di prescrizione del diritto dei beneficiari dei contratti di assicurazione del ramo vita, portandolo da un anno a due anni. Tale prolungamento era motivato sia dall’estrema brevità del termine previgente, sia dall’opportunità di tenere conto della prassi adottata da molte compagnie di assicurazione, e raccomandata dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), di ammettere al pagamento anche le richieste tardive dei beneficiari: infatti, dall’introduzione della disposizione la prescrizione avrebbe operato in favore del fondo depositi dormienti e non più in favore delle compagnie assicurative ed esse non avrebbero più potuto rinunciarvi per venire incontro agli interessi della clientela.”.
Al riguardo, devesi rammentare che il comma 2-bis dell’articolo 3 del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134 (Disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi), inserito dalla legge di conversione 27 ottobre 2008, n. 166, ha introdotto, per garantire la sollecita operatività del fondo di indennizzo dei risparmiatori di cui al comma 343 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 345-bis del predetto articolo 1, anche il comma 345-quater.
Tale comma 345-quater ha previsto che gli importi dovuti ai beneficiari dei contratti di cui all’articolo 2, comma 1, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, che non sono reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto, sono devoluti al fondo di cui al comma 343 entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello in cui scade il termine di prescrizione, restando fermo quanto disposto dall’articolo 14, comma 3, del
decreto legislativo n. 252 del 2005, in materia di forme pensionistiche complementari.
Il richiamato articolo 2, comma 1, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, prevede che nei rami vita la classificazione per ramo è la seguente:
I. le assicurazioni sulla durata della vita umana;
II. le assicurazioni di nuzialità e di natalità;
III. le assicurazioni, di cui ai rami I e II, le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento;
IV. l’assicurazione malattia e l’assicurazione contro il rischio di non autosufficienza che siano garantite mediante contratti di lunga durata, non rescindibili, per il rischio di invalidità grave dovuta a malattia o a infortunio o a longevità;
V. le operazioni di capitalizzazione;
VI. le operazioni di gestione di fondi collettivi costituiti per l’erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell’attività lavorativa.
Il comma 345-octies, inserito sempre in sede di conversione del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, specificava che entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono venute a conoscenza del verificarsi della condizione di cui al primo periodo del comma 345-quater, le imprese di assicurazione comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze, secondo le modalità stabilite con regolamento, gli importi destinati al fondo e provvedono al relativo versamento anche con riferimento agli importi per i quali gli eventi che determinano la prescrizione del diritto dei beneficiari si siano verificati dopo il 1° gennaio 2006 e di cui siano venute a conoscenza successivamente alla data di entrata in vigore della disposizione qui riportata.
Lo stesso decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, all’articolo 3, comma 2-ter, inserito dalla legge di conversione 27 ottobre 2008, n. 166, ha sostituito il secondo comma dell’articolo 2952 del codice civile (prescrizione in materia di assicurazione), prevedendo che gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivano in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. La versione precedente stabiliva invece che gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno e quelli derivanti dal contratto di riassicurazione in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Dall’applicazione combinata di tali disposizioni si evinceva che le polizze vita i cui titolari erano scomparsi dal 1° gennaio 2005 fino al 27 ottobre 2007 si prescrivevano in un anno e quindi dopo il decorso di tale termine le relative
somme andavano versate al fondo, mentre dopo tale ultima data le polizze si sarebbero prescritte nel più lungo termine di due anni, a far data quindi dal 27 ottobre 2009.
Da notizie di stampa26 si apprende che da tale meccanismo sarebbero stati particolarmente colpiti gli assicurati con la società di assicurazione “Poste Vita s.p.a.”, in quanto nei relativi contratti sarebbe stata prevista la rinuncia alla prescrizione e la possibilità di incassare le somme frutto di eredità fino a dieci anni dalla morte del titolare della polizza. La prescrizione più breve introdotta invece dalla legge n. 166 del 2008 finiva per prevalere sulla determinazione contrattuale, con il risultato che le somme maturate dovevano essere trasferite dalla società di assicurazione al Fondo, senza che i beneficiari potessero vantare più alcun diritto.
Secondo quanto indicato anche dal Comunicato del Ministero dell’economia e delle finanze del 19 marzo 2010, l’articolo 2, comma 4, in esame elimina pertanto la retroattività della norma, facendo sì che la disciplina sulle polizze dormienti si applichi esclusivamente ai contratti nei quali la prescrizione non era ancora maturata alla data del 28 ottobre 2008, nel momento in cui era stata introdotta la normativa sulle polizze dormienti.

26 F. Pezzatti, Le polizze dormienti perdono la retroattività, in Sole 24 Ore, 20 marzo 2010, pag.

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Polizze dormienti il punto della settimana

La settimana che sta terminando ha registrato due fatti di rilievo. Il primo è la discussione al Senato del DL 40-2010 (Inventivi) alle commissioni riunite 6 (Bilancio e Finanze) e 10 (Industria). Il gruppo parlamentare del Pd ha presentato due emendamenti per consentire il salvataggio di chi ha avuto la sfortuna del versamento dei propri capitali al Fondo anticrack da parte della propria compagnia assicurativa, e l’elevazione del periodo di prescrizione a 10 anni parificandolo agli altri prodotti finanziari.

L’aspetto più preoccupante riguarda chi ha la polizza prescritta dopo il 28 ottobre 2008, di questi casi finora se nè parlato poco ma con il diffondersi del problema delle c.d. polizze dormienti si segnalano numerosi casi di persone che rientrano tra i prescritti del dopo ottobre 2008. Se non si interverrà ora a sanare ques’aspetto poco noto della questione delle polizze dormienti con il passare del tempo ci ritroveremo a parlare ancora di questo annoso problema.

L’emendamento sull’innalzamento della prescrizione a 10 anni diovrebbe esplicitamente contenere anche la frase che l’innalzamento decorre dal 28 ottobre 2008, senza un’indicazione del genere resteranno scoperti i prescritti dal 28 ottobre 2008 alla data della nuova norma.

Il secondo fatto di rilievo è la consegna del tanto atteso modulo di autocertificazione da parte di Postevita, questo modulo viene inviato a tutti i beneficiari di una polizza prescritta ed una volta compliato dovrà essere rispedito a Postevita, ufficio liquidazioni. Ricordo di prestare la massima attenzione nella complilazione del modello onde evitare ritardi nella liquidazione che dovrebbe avvenire in 15-20 giorni dalla data di ricezione da parte di Postevita. Il modulo arriva sia a mezzo raccomandata sia a mezzo posta ordinaria, se per il prossimo 22 maggio non avete ricevuto nulla vi consiglio di contattare l’ufficio postale ove a suo tempo è stata stipulata la polizza per vedere se i moduli li hanno loro (gli uffici postali ricevono in copia il modulo a voi diretto). Se anche questi uffici non hanno ricevuto nulla è consigliabile rivolgervi direttamente a Postevita per conoscere i motivi di un tale ritardo.

Ricordo che martedì prossimo inizia la discussione nell’assemblea del Senato del decreto incentivi e nel caso saranno approvati gli emendamenti, il DL 40-2010 dovrà ritornare alla Camera per l’approvazione definitiva, che dovrà avvenire entro il prossimo 25 maggio pena la decadenza del decreto.

Non ci resta la speranza nel ricevere nei prossimi gioni qualche buona notizia.

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Polizze dormienti – Commenti ed aggiornamenti

Con la pubblicazione di ieri delle risposte del Dr. Raimondi (Postevita) che potete leggere qui sui vari forum sono stati pubblicati i primi commenti. Solo dai commenti pubblicati su questo blog si può capire come alcune affermazioni del Dr. Raimondi sono state contestate dai vari beneficiari. Le contestazioni maggiori riguardano il famoso art. 10 del condizioni del contratto, e gli archi temporali di comunicazione della variazione dovuta alla legge 166-08.

Gli interventi più significativi sono quelli della Sig.ra Daniela che afferma di essere stata avvisata solo nel settembre 2009, la Sig.ra Maria scopre solo nell’aprile 2009 l’amara realtà, la Sig.ra Ivana scopre l’amara realtà nel maggio 2009 a seguito della trasmissione Mi manda rai3, più emblematica è la storia della Sig.ra Michela che dopo la morte del nonno sono andati in posta per le procedure successorie inerenti altri prodotti postali ma invitati a tenere in vita polizze per 150.000 euro, in questo caso la signora ha documentazione certa su quello che ha affermato. La storia del Sig. Matteo oltre ad essere comune con quelle già dette ha un qualcosa in più, la polizza è stata fatta al nonno quando aveva l’età di 82 anni.

Siccome è opportuno avere un quadro completo sulle tempistiche di informazione ricevute da Postevita sarebbe opportuno che inseriste il vostro commento qui-link raccontando la vostra storia inserendo le date e citando il nome dell’ufficio postale. Cosi facendo contribuite a rendere più chiari i vari comportamenti e fate emergere le date di eventuali comunicazioni da parte di Postevita o da Poste Italiane.

Ricordo che la legge 166-08 è stata pubblicata il 28 ottobre 2008, la trasmissione di Mi Manda rai3 è andata in onda nel maggio 2009 ed il primo articolo apparso su un quotidiano nazionale (Corriere della Sera) è apparso il 10 luglio 2009. Il primo post sulle polizze dormienti è apparso su questo blog il  29 aprile 2009

Ieri al Senato sono iniziati i lavori per la conversione in legge del DL 40-2010 (Incentivi) presso le commissioni 6 (Bilancio e Tesoro) e 10 (Industria), la discussione in aula è prevista per il prossimo 18 maggio. Ricordo che il decreto deve essere convertito in legge entro il 25 maggio pena la sua decadenza. Anche se i tempi sono ristretti è auspicabile che al Senato vengano ripescati gli emendamenti presentati alla Camera dei Deputati dal Pd.

E’ importante agire sulla prescrizione portandola a 10 anni, se non si fa questo di polizze dormienti continueremo a parlarne per molto tempo ancora. Oltre a salvare gli sfortunati che hanno visto i loro risparmi versati al Fondo anticrack e i numerosi casi di beneficiari di polizze prescritte dopo il 28 ottobre 2008.

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Postevita il modulo di autocertificazione

Tutti ad aspettare il postino per il modello di autocertificazione, ma basta andare sul sito di Postevita e scaricarlo compilarlo e consegnarlo e dopo 15-20 giorni arrivano i soldini.

http://www.postevita.it/news/lettera_sinistri_2fogli.pdf

Aggiornamento – Sul modulo di autocertificazione che arriva a casa c’è anche il numero della pratica, quindi inviando il modulo pubblicato sul sito Postevita si omette questo numero. Altra nota importante è che questo modulo va bene solo per coloro che a suo tempo hanno inviato tutta la documentazione, quindi se manca qualche documento Postevita richiederà il documento mancante. Per evitare disguidi è meglio aspettare l’arrivo del modulo a casa.

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Polizze dormienti le risposte del dr. Raimondi (Poste Vita) ad alcune domande

1) Come mai Poste Vita sul c.d. problema delle polizze dormienti è la compagnia assicurativa più coinvolta?

1)       Non abbiamo la certezza di essere la compagnia più coinvolta, ma per colloqui con colleghi e per la mia conoscenza del mercato, direi proprio di si. Ovviamente questo è da mettere in relazione diretta al fatto che noi siamo da diversi anni la compagnia più grande del mercato in termini di nuovi contratti prodotti e che all’incirca abbiamo circa 4 milioni di contratti vita in portafoglio,  mentre la concorrenza più vicina nella graduatoria nazionale non raggiunge questi numeri. Per darle un’idea di queste misure di grandezza, tenga presente che l’altra compagnia, il cui caso in questa vicenda veniva sempre citato insieme a quello di Postevita, ha un portafoglio che non supera il 35% del nostro. Tenga poi anche conto che il problema si è sostanzialmente verificato con i prodotti assicurativi finanziari di tipo linked, i soli che si prestavano (purtroppo, ndr), a giudizi di convenienza (!!!) sull’opportunità o meno di scegliere il momento migliore per uscire dal contratto (!!!), ignorando che qualsiasi contratto assicurativo legato alla vita umana “cessa di esistere” al verificarsi del sinistro.

1b) Per essere precisi secondo i dati resi noti nei giorni scorsi dall’Ania siete il sesto gruppo assicurativo italiano conferma questo dato?

Si, è così. Il dato si riferisce pero sia al mercato vita, sia al mercato danni e tenga inoltre presente che quando si parla di Gruppi, ci si riferisce all’insieme delle compagnie che li compongono (tanto per darle un’idea il primo gruppo assicurativo è composto da 11 compagnie). Parlando di singola compagnia e del solo ramo vita Postevita è stata la seconda compagnia nel 2006, la prima nel 2007, la prima nel 2008 e la seconda nel 2009, superata solo da Mediolanum che, come dichiarano nella loro pubblicità e sul loro sito, raccolgono moltissimi nuovi premi spostando su contratti vita tutti i depositi bancari che eccedono le 12.000 €. Parlando di raccolta “normale” (cosiddetta “stand alone”, cioè non vendita “abbinata” di prodotti assicurativi e servizi finanziari) Postevita anche nel 2009 è dunque ancora largamente la prima compagnia vita in Italia.

2) Come mai offrite alla vostra clientela generalmente abituata ad investire in tranquilli libretti postali e buoni fruttiferi postali delle polizze index linked?

2)       Postevita è nata 10 anni addietro e soprattutto nei primi anni di vita, fino al ‘03,  ha venduto più o meno quello che offrivano tutte le compagnie, soprattutto quelle di tipo bancassurance, ovviamente nel rispetto delle regole allora vigenti. Contrariamente ai mix di raccolta degli altri, Postevita ha, però subito dopo la fase di avvio, dal 2004 in poi, immediatamente cambiato rotta cominciando a basare la propria offerta su prodotti “tradizionali” garantiti al 100% dalla compagnia, distinguendosi come compagnia assicurativa al 100% e non come un compagnia che vende “anche” i prodotti assicurativi. Non lo sa forse nessuno ma Postevita è la compagnia che in Italia  vende più di tutti il prodotto “caso morte”, più delle compagnie a storica vocazione assicurativa,  (n.b. il prodotto è venduto “stand alone” e non nascosto in contratti di natura finanziaria, ndr). E non sa nessuno che il 43% della raccolta dei piani previdenziali (PIP) venduti in Italia sono appunto distribuiti da Postevita (dato a tutto marzo 2010) . TCM e PIP connotano quindi la  compagnia come compagnia a vocazione assicurativa che vende assicurazioni e non finanza. E’ vero, abbiamo ripreso a vendere nel corso del 2009 anche i prodotti di tipo index linked dopo la bufera economica mondiale. Ma anche qui Postevita segue oggi una strada di sicurezza: tutte le polizze index che collochiamo sono garantite al 100% dalla Compagnia, e siamo stai i primi in Italia a farlo. Gli altri, piano piano, ci stanno seguendo; qualsiasi cosa succeda ai mercati finanziari di tutto il mondo i clienti che sottoscrivono una index linked con Postevita non rischiano nulla: la “promessa” scritta in polizza viene integralmente garantita dalla compagnia (confronti quello che le scrivo con i fascicoli informativi delle index lanciate a partire dallo scorso anno). In questa logica di difesa totale del risparmio delle persone, anche la vendita delle index può avere un senso. Una parte dei risparmi può essere allocata su prodotti tradizionali che si prestano ad essere smobilizzati quando il cliente vuole (le nostre polizze non hanno nemmeno 1 euro di penalilzzazione in caso di uscita anticipata) ed una parte, si può mettere sul prodotto linked, sperando nel mercato. Male che va, anche questa parte non rischia nulla ed ha comunque garantito, a scadenza, sia il capitale sia un rendimento minimo. Ovviamente i nostri clienti sanno che contrariamente a quello tradizionale il prodotto index linked deve essere sottoscritto solo con l’idea di aspettare la scadenza ed è anche per questo motivo che dopo tutto l’iter delle valutazioni pre-contrattuali (verifica dell’adeguatezza dell’acquisto) il processo di vendita si blocca se il cliente dichiara un orizzonte di investimento inferiore alla durata della polizza.

2bis) Garantite il capitale a scadenza al 100% però su alcuni contratti index il capitale non è garantito al 100% per la premorienza e per quest’aspetto che alcuni beneficiari affermano che dagli impiegati postali sono stati consigliati a rimanere nell’investimento fino alla scadenza, tanto la prescrizione è decennale, per non subire perdite in conto capitale. Smobilitare polizze index anzitempo a volte provoca perdite considerevoli in conto capitale ed a molti clienti si è fatto il passaggio tra i tranquilli buoni fruttiferi postali a polizze index non trova un pò ardito questo tipo di allocazione del risparmio? Verificate mai a campione se il cliente conferma le risposte date ai questionari di adeguatezza?

Come le dicevo, tutti i contratti index che abbiamo lanciato a partire dallo scorso anno garantiscono il 100% del capitale a scadenza ed il 100% del capitale in caso di morte ed anche lo smobilizzo in anticipo non è più così penalizzante come un tempo, come indicato nelle modalità di riscatto dei prodotti che stiamo vendendo. Rimane ovviamente prioritario quello che ho scritto nell’ultima parte della risposta precedente. Se non si ha la certezza, almeno a priori, che questi soldi possono essere tenuti nel prodotto per l’intera durata contrattuale non si debbono comprare e noi, se il cliente ce lo dice, non li vendiamo.

Concordo con lei che nel passato quello che scrive nella domanda è stato, solo parzialmente però, il motivo di molte mancate comunicazioni di decesso: purtroppo si era portatati a scegliere il momento opportuno per comunicarlo all’azienda. Dico “parzialmente”, perchè si deve tenere presente che tutte le polizze avevano comunque una integrazione di 5.000 € in caso morte, e dunque per premi medi inferiori a 12.000 € (quello delle polizze in oggetto era circa la metà) si aveva sempre la certezza di restituzione del capitale versato. Comunque, ripeto, quando si verifica il decesso la polizza cessa di esistere e quindi la pratica di non dichiararlo era, ed è, una pratica scorretta.

3) Uno dei motivi che i beneficiari di polizze prescritte è di riferire che gli impiegati postali ai quali si sono rivolti per comunicare la morte dell’assicurato hanno sempre consigliato di tenere in vita la polizza sino alla scadenza naturale del contratto?

3)       Su questo tema ho già risposto al punto 1. Quando la compagnia ha notizia del decesso la polizza finisce immediatamente. Ciò premesso non escludo che colloqui in buona fede reciproca tra clienti ed operatori (che in molte piazze sono anche “conoscenti”) possano aver portato i beneficiari a fare altre valutazioni e non a comunicare ufficialmente alla compagnia l’avvenuto decesso.. D’altra parte fino ad oggi era stato possibile “gestire” senza danni queste comunicazioni tardive proprio perché la compagnia poteva seguire la propria politica tutta rivolta a non penalizzare questi ritardi. Tenga presente che anche con l’uscita della legge 166, in piena bufera/querelle sui “sinistri  dormienti”  la compagnia… ha continuato a liquidare i sinistri dichiarati nel 2009 accaduti prima del 1° gennaio 2005 perché in quel caso non c’era l’obbligo di versarli al Fondo.

3bis) Su questa problematica oltre alle numerose testimonianze di beneficiari esistono dei video trasmessi nella trasmissione Mi manda rai3 effettuati molti mesi dopo l’entrata in vigore della legge 166-08, ha mai visionato questa trasmissione?

Si il video li ho visti ed ho anche partecipato telefonicamente alla trasmissione. Non si trattava però di molti mesi ma di pochi mesi dopo. In quella trasmissione furono intervistati molti operatori e non solo quelli degli uffici postali, e tra tutti, quegli degli UP fornirono risposte migliori. Tenga però presente che quello che si diceva a marzo o ad aprile non aveva nessuna influenza sul problema perché la prescrizione si era verificata per cose accadute anni e anni prima. Su quello che è successo dopo il 27 ottobre 2008 siamo intervenuti sia in termini formativi con la rete, sia direttamente con i clienti attraverso tutte le comunicazioni sistematiche che l’azienda è tenuta a fare per normativa (avvisi di scadenze, e/c rivalutazioni annuali, comunicazione annuale, ecc.); per non parlare delle comunicazioni su web o affisse presso gli UP. E’ per questo motivo che sono convinto che adesso il problema non esiste più, ed è questo il motivo che noi non abbiamo nessuna polizza prescritta per situazioni verificatesi post 166/08.

4) Gli impiegati postali non sono stati messi a conoscenza che con la premorienza dell’assicurato la polizza deve essere rimborsata?

4)       Ovviamente si. Gia da fine 2008 il battage interno è stato martellante. Tenga poi presente che le prime prescrizioni “vere” (post 166/2008) sono quelle che si verificavano (richieste pervenute) dopo ottobre 2009. Di tutti i casi che trattiamo, anche qui, non ne abbiamo uno che è incappato nella nuova legge, segno quindi che le cose stanno funzionando bene sia a livello di rete si a livello di comunicazione ai clienti.

4bis) può indicare la data della prima circolare che istruiva la rete di vendita di questa importante novità?

Come le dicevo alla domanda 3-bis gli interventi sono stati tanti e non solo sulla rete. La cosa importante da sottolineare è che non c’è stato nessun comportamento tenuto dalla rete dopo l’entrata in vigore della 166-08, che ha creato un danno, anche minimo, ai nostri clienti. Questo posso assicurarlo al 100% perche, come detto, i 9.000 di cui si parla sono tutti relativi a situazioni retroattive.

5) una peculiarità dei contratti di Poste Vita è una clausola contrattuale che di fatto eleva la prescrizione a 10 anni perché non avete mantenuto fede a questa clausola dopo l’entrata in vigore della legge 166-08 (Alitalia)? Ricordo che la legge 166-08 eleva il periodo di prescrizione previsto dall’art. 2952 c.c. da 1 a 2 anni, ma non rende nulli patti in deroga?

5)       Noi non abbiamo utilizzavamo nessuna dizione che potesse riportare ad una prescrizione decennale. La nostra era solo una politica aziendale. Le assicuro che se non fosse stato così tutti i beneficiari sarebbero stati pagati nei soliti 15/20 giorni che normalmente ci impieghiamo per liquidare un sinistro caso morte….e noi  ci saremmo evitati tutti i problemi che sono sorti a seguito dell’entrata in vigore della legge.
5bis) Vuol dire che molte persone che hanno letto l’art. 10 hanno sbagliato a capire cosa sta scritto, anche un ex magistrato ora deputato (Luigi de Magistris) nel suo blog da un’interpretazione per una lettura di estensione della prescrizione, anche un ex magistrato oltre ad alcune associazioni consumatori che sono pronte per una causa risarcitoria non comprendono l’esatto significato di quell’articolo?

Ci creda, saremmo tutti più felici se fossero corrette le interpretazioni che lei sottolinea. Anche senza entrare in temi di “etica”, mi limito ad evidenziare che per Postevita i soldi escono lo stesso e quindi per noi l’ideale era poterli versare ai beneficiari. Ovviamente rispettiamo le idee e le interpretazioni di tutti. Personalmente, sempre con il massimo rispetto cercando di essere il più possibile oggettivo, trovo “naturale” che una associazione dei consumatori dica il contrario…. e trovo invece “innaturale” che una compagnia che ha tutto l’interesse ha rispettare gli impegni con i propri clienti faccia invece l’opposto, non crede? Comunque, con la modifica della legge, il tema è superato.

6) Con l’entrata in vigore della legge 166-08 avete istruito la vostra rete di vendita di questa importante variazione? Con quali tempistiche ed in quale forma? Come si spiega che anche dopo l’entrata in vigore della legge 166-08 gli impiegati postali continuavano a consigliare di tenere la polizza sino alla scadenza perché si prescriveva dopo 10 anni?

6)       Credo di aver risposto sull’argomento alla domanda numero 4. Io personalmente non credo che la nostra rete distributiva, quella che materialmente tratta le polizze, dica quelle cose. Se me ci cita qualche caso concreto in cui ciò accade sono pronto a smentirmi e a correggere, oltre che ad intervenire. Questa, naturalmente, non è una sfida, sono sinceramente convinto che ciò non può accadere e la riprova è che non c’è nessun “sinistro dormiente” post 2008.

7) Avendo le vostre polizze la clausola che elevava nei fatti la prescrizione a 10 anni, Poste Vita non ha ritenuto opportuno, anche se la legge non lo prevedeva, di inviare una comunicazione ai propri assicurati per comunicare che quella clausola non poteva più essere rispettata a seguito dell’entrata in vigore della legge 166-08? Nei fatti ci troviamo con una variazione contrattuale che secondo il Codice del Consumo  doveva essere comunicata agli assicurati a mezzo lettera raccomandata, e quest’ultimi avevano anche la facoltà di recedere dal contratto senza alcun onere, Poste Vita su questa interpretazione cosa ha da dire?

7)       Alla domanda ho già risposto; le comunicazioni l’abbiamo fatte e, sottolineo  che dai contratti di Postevita (tutti, ndr) si può uscire sempre quando si vuole senza oneri/penalizzazioni.

7bis) la comunicazione che sta arrivando in questi giorni porta la data di aprile 2010, la legge 166-08 è stata pubblicata il 28 ottobre 2008 non le sembra che è una comunicazione molto tardiva?

Quella lettera è solo una delle comunicazione che vengono inviate ai clienti e non “la comunicazione” (la rimando alla risposta 3 bis).

8.) Con il DL 40-2010 (Incentivi) Poste Vita ha annunciato l’invio di un questionario di autocertificazione ma finora nessuno l’ha ricevuto ci potrebbe indicare delle date certe? Per il rimborso avete intenzione di riconoscere gli interessi legali maturati dal 31 giorno dalla data di ricezione della prima richiesta di rimborso sino alla data di effettivo pagamento (per evitare equivoci questa procedura si intende per richieste complete di tutta la documentazione)? Per le errate informazioni ricevute dagli aventi diritto Poste Vita e/o Poste Italiane hanno previsto qualche bonus per evitare successive cause risarcitorie?

8.)       I clienti dovrebbero averlo già ricevuto ma credo che domani potrà trovarlo anche sul sito. Sugli interessi di mora non credo ci sia molto da discutere. Che i soldi possono tornare dal cliente lo ha stabilito solamente il decreto incentivi (peraltro ad oggi non ancora legge). Nessun ritardo quindi da parte nostra, se la legge 166 non avesse cancellato il diritto dei beneficiari noi avremmo come al solito pagato entro il 30° giorno.

8bis) quindi questa autocertificazione è già arrivata? il decreto è valido ed una compagnia ha già liquidato i propri aventi diritto perchè voi continuate ad aspettare la conversione in legge del decreto? Negando il pagamento degli interessi non si esponete a molte cause risarcitorie?

L’autocertificazione credo sia già arrivata perché alcuni clienti ci hanno già contattato. Anche capire cosa si doveva fare non è stato così semplice come si crede. Gestire la liquidazione di 50-100 contratti è sicuramente agevole, mentre gestire una “liquidazione massiva” su n-mila persone senza fare errori di alcun genere richiede oggettivamente tempo, così come la ri-verifica puntuale dei diritti di ognuno, sui quali confesso non si era inizialmente pensato, ma che invece, come capirà, è un tema obbligatorio a distanza di qualche mese, anche un anno, quei soldi potrebbero legittimamente appartenere ad altri (eredi di beneficiari, persone maggiorenni e non tutori, eredi testamentari, ecc.). Mi chiedo se chi ha “immediatamente” liquidato abbia rispettato questo obbligo. Sottolineo che noi gli interessi li pagheremo se impiegheremo più di un mese a liquidare dal momento del ricevimento dell’auto-certificazione; non credo che altri, anche i più veloci, abbiano liquidato interessi. E’ vero, forse ci esporremo anche a cause ma il tema, purtroppo, non è di natura opportunistica (le cifre di cui si parla, peraltro, se si fanno “due conti”, sono irrisorie) ma è semplicemente quello dell’esistenza o meno di un diritto.

9) Sul web e sul mio blog ci sono notizie confuse di alcune condanne inflitte da vari tribunali a Poste Vita, queste notizie corrispondono alla realtà o sono delle invenzioni? In caso affermativo che tipo di condanne avete avuto?

9)       Nessuna notizia di condanna è vera. Purtroppo è stata una stampa locale (credo in Emilia Romagna) a far girare la notizia della condanna. La realtà dice invece quello che le ho scritto. Peraltro sarebbe molto facile smentirmi tirando  fuori i nomi di chi avrebbe vinto la causa con Postevita.

9bis) Sul mio blog una signora afferma di avere in corso una causa che si sta discutendo presso il tribunale civile di Sanremo, questo fatto le risulta?

Abbiamo ricevuto un numero esiguo di decreti ingiuntivi ai quali ci siamo peraltro opposti. Tutto qua. Ripeto, non c’è nessuno in Italia che possa dire di aver vinto una causa con noi su questo tema. Reputo peraltro che con la modifica legislativa ed il pagamento ai beneficiari andranno “fisiologicamente” a chiudersi tutti i contenziosi.

10) E’ Noto che Poste Vita non ha versato neanche un centesimo al Fondo anticrack, potete dire quale sarà il vostro comportamento nei confronti delle polizze prescritte dopo il 28 ottobre 2008? Gli iniziali 10000 che poi sono diventanti 9000 sono una semplice precisazione del numero esatto o la differenza di 1000 è da imputare alle polizze prescritte dopo il 28 ottobre 2008? Finora abbiamo parlato di numero di polizze può quantificare il valore monetario di queste polizze?

10)   Per fortuna il balletto dei numeri non dipende da quello; le cifre che si sono dette sono sempre state oggetto di interpretazioni fantasiose. La cosa importante è che non abbiamo nessun prescritto “vero” post legge. La verità è che i numeri possono aumentare ogni giorno quando qualcuno “trova” la polizza del padre o del congiunto in un cassetto dimenticato (come accade tutt’ora). Dopo il ritorno delle lettere sapremo con certezza quali sono i numeri in ballo ma la cosa certa è che per Postevita nessuno ne è rimasto fuori.

10bis) Faccio un esempio. Premorienza dell’assicurato 20 gennaio 2008 richiesta di liquidazione da parte dei beneficiari il 1 febbraio 2010. Postevita considera questa polizza prescritta o a seguito del DL 40-2010 la paga senza obiettare nulla?

La legge stabilisce che questa polizza sarebbe prescritta e Postevita non potrebbe fare altro che versare quei soldi al Fondo. Questi casi ancora non si sono verificati; non escludo però che nel futuro qualcuno possa ancora ri-trovare polizze appartenute a congiunti defunti da più di due anni e quindi incorrere nuovamente nel problema. Tenga però presente che il problema è nato per la retroattività della norma, perché come ho avuto modo di dire i casi nuovi su 9.000 potenziali beneficiari, sono al momento inesistenti.

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Polizze dormienti i fatti della settimana

La settimana che si è chiusa oggi era iniziata sotto buoni auspici per una positiva conclusione delle c.d. polizze dormienti, la doccia fredda è arrivata quando il Governo ha posto la fiducia sul decreto incentivi (DL 40-2010), con quest’atto tutti gli emendamenti decadono e per questo motivo sono saltati gli emendamenti proposti dal Pd e condivisi anche dalla maggioranza. Ora non resta sperare nella riproposizione degli stessi emendamenti al Senato. Ricordo che l’attuale testo “salva” solo i beneficiari di polizze i cui proventi non siano stati versati al fondo anticrack e che la prescrizione sia anteriore al 28 ottobre 2008, in tutti gli altri casi non si ha diritto al rimborso.

Un’altra notizia di rilievo sempre sulla spinosa questione delle polizze dormienti è la scambio email tra la Sig.ra De Luca ed il Dr. Raimondi di Poste Vita. In questo scambio di email abbiamo appreso come Poste Vita ha intenzione di procedere e da quale data vuole conteggiare gli interessi maturati. Sul conteggio degli interessi reputo del tutto sbagliata l’interpretazione di Poste Vita, a mio parere gli interessi devono essere conteggiati a partire dal 31 giorno dalla data di ricezione della prima richiesta di rimborso da parte dei beneficiari. Questo perchè Poste Vita è restata sempre in possesso di queste somme.

Varie volte nei giorni scorsi ho suggerito di intraprendere iniziative per sollecitare soluzioni per i beneficiari che sono stati esclusi dal rimborso. Inizialmente nessuno ha preso in considerazione questi suggerimenti, poi improvvisamente sul forum di Aduc ci sono stati interventi anche duri che hanno iniziato a smuovere le acque. Ora bisogna vedere se dalle parole si passerà ai fatti.

Ora non resta aspettare la discussione che inizierà al Senato, naturalmente si spera che l’art. 2 comma 4 del DL 40-2010 venga migliorato. E si spera che il periodo di prescrizione venga portato a 10 anni, se questo non avverrà in tempi brevissimi ci ritroveremo  a parlare delle polizze dormienti per molto tempo. Solo negli ultimi 4 giorni mi hanno contatto una decina di persone per raccontarmi la loro storia  e nello scoprire solo in questi giorni a seguito della lettera che Poste Vita sta inviando in questi giorni agli  assicurati che comunica le variazioni apportate dalle legge 166-08 di essere beneficiari di una polizza che nel frattempo si è prescritta. Mi domando ma quante altre persone non sanno ancora di avere una polizza prescritta?

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