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Osservazioni all’interpellanza dell’On. Nannicini

Oggi analizzo il testo dell’interpellanza parlamentare dell’On. Nannicini ed altri (Link del post) e la relativa risposta dell’On. Vito per conto del Governo .

Prendiamo alcuni pezzi dell’interpellanza

dovendosi intendere come da escludere ogni volontà vessatoria del legislatore nei confronti dei titolari di contratti di assicurazione, appare evidente e necessario interpretare le disposizioni dell’articolo 3 del decreto-legge n. 134 del 2008 come riferentisi ai soli contratti la cui maturazione sia intervenuta successivamente alla sua entrata in vigore;
tale interpretazione appare ancor più auspicabile, laddove si consideri che, mentre l’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 116 del 2007 prevedeva esplicitamente l’obbligo per l’intermediario di avvisare il titolare del rapporto di credito dell’avvenuta decorrenza dei termini di prescrizione e, contestualmente, di richiedere disposizioni riguardanti l’eventuale utilizzo delle somme, pena l’estinzione del rapporto e la devoluzione delle relative somme al fondo, il decreto-legge n. 134 del 2008 sembrerebbe sollevare l’intermediario da detto compito. Il combinato disposto del minor periodo di prescrizione e il venire meno degli obblighi di comunicazione da parte dell’intermediario finisce per determinare un particolare rischio per i risparmiatori di vedersi sottrarre i risparmi propri o quelli dei propri familiari, a favore del fondo;
va rilevato, infine, che, quand’anche il decreto-legge n. 134 del 2008 andasse inteso come nuova disciplina complessiva della materia di prescrizione dei fondi assicurativi, pur non espressamente abrogando le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 116 del 2007, appare evidente perlomeno che, a decorrere dal giugno 2007 e sino all’ottobre 2008, data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 134 del 2008, la durata riconosciuta per la prescrizione dei diritti sui fondi assicurativi debba essere correttamente individuata in dieci anni;

e stralcio di risposta dell’On. Vito

Al riguardo, il Ministero dell’economia e delle finanze precisa preliminarmente che le fattispecie relative ai conti cosiddetti «dormienti» non possono assimilarsi alla disciplina delle polizze prescritte. L’unico elemento che li accomuna è la circostanza che, in entrambi i casi, le somme relative devono essere versate al fondo conti dormienti.
Si configurano, invece, diversamente le posizioni giuridiche dei soggetti coinvolti. Nel caso dei conti dormienti, all’esito dell’iter procedurale, il diritto del titolare non si estingue, ma varia uno dei soggetti del rapporto: non più l’intermediario, ma il fondo. Nei confronti di quest’ultimo potrà essere rivendicata la titolarità del diritto fino alla scadenza del periodo di prescrizione.
Nel caso dei contratti assicurativi, il trasferimento al fondo è invece collegato all’estinzione per prescrizione del diritto connesso alla polizza. Questo comporta che in caso di mancato reclamo nel termine di prescrizione biennale le imprese di assicurazione debbano trasferire le somme non reclamate al fondo. Dato che in questo caso il diritto è prescritto, non potrà essere avanzata alcuna richiesta di restituzione.
Pertanto, i due casi sopra descritti non determinano un diverso trattamento dei risparmiatori nei rapporti con il fondo. Infatti, in entrambi i casi l’estinzione del diritto si verifica al termine del periodo di prescrizione, che per le polizze vita è quello biennale. È il caso di ricordare che tale termine era in precedenza limitato ad un anno.

Tra come è stata formulata la domanda e come è avvenuta la risposta non si può eccepire nulla. L’On. Nannicini nel formulare la domanda doveva sottolineare alcuni aspetti che purtroppo ha omesso. Doveva far presente al Governo che prima dell’entrata in vigore della legge 166-08 le polizze vita di fatto non andavano in prescrizione (anche se l’art. 2952 c.c. prevedeva la prescrizione di 1 anno) perchè le compagnie non hanno mai opposto ai loro clienti quest’articolo del Codice Civile, basta rilevare che alcune compagnie in anni recenti hanno onorato polizze vita di persone morte durante la seconda guerra mondiale, questo fatto fa capire in modo eclatante che quella norma era di fatto caduta in disuso. Altro aspetto che è stato omesso, non è stato portato a conoscenza del Governo che nelle clausole di Poste Vita (società controllata dal Mef e dalla Cassa Depositi e Prestiti) esiste un articolo che eleva la prescrizione a ben 10 (dieci) anni. Su questo aspetto era interessante conoscere la posizione del Governo. Nella formulazione della domanda sarebbe stato opportuno che molte del polizze dormienti sono polizze vita rientranti nei rami III e V, cioè tipologie di prodotti che ricadono anche sotto la vigilanza della Consob. Quindi anche se sono giuridicamente dei prodotti assicurativi per un ragionamento logico sono da considerare dei prodotti finanziari e quindi soggetti alla disciplina del DPR 116-07 per stabilirne il periodo di prescrizione (10 anni e non 2) e le modalità che l’intermediario doveva seguire prima di versare gli importi al Fondo delle vittime dei crack finanziari. Anche in questo caso sarebbe stato interessante conoscere la posizione del Governo.

Altra domanda da porre è di conoscere l’esatta somma che le compagnie assicurative hanno versato al Fondo. Finora circolano queste due cifre: 8 milioni di euro secondo il Sottosegretario Saglia e 12 milioni secondo l’On. Nannicini, quale di queste due cifre è quella esatta?

Per concludere con questa frase dell’On. Vito

In ogni caso, rassicuro comunque gli onorevoli interroganti che il Governo è disponibile ad esaminare con attenzione le questioni da loro sollevate e a cercare eventuali soluzioni compatibili con l’attuale situazione di finanza pubblica.

Considerato che l’On. Vito ha dato disponibilità di esaminare con attenzione soluzioni per migliorare l’art. 2 comma 4 del DL 40-2010. E’ opportuno sottoporre questi miglioramenti:

La retroattività prevista dalla legge 166-08 in materia di polizze assicurative è abolita, le compagnie assicurative sono autorizzate a restituire  le somme ancora nelle loro disponibilità agli aventi diritto e non possono far valere l’art 2952 c.c. fino al……, dopo tale data le compagnie assicurative verseranno il controvalore delle polizze al Fondo delle vittime delle frodi finanziarie istituito dalla legge 266-05 secondo le modalità vigenti. Per le somme già versate al Fondo di cui sopra le compagnie assicurative anticiperanno le somme ai beneficiari e compenseranno le somme pagate con i successivi versamenti che dovranno effettuare negli anni a seguire.

e l’equiparazione delle polizze vita ai prodotti finanziari portando la prescrizione a 10 anni, e prima del versamento al Fondo delle vittime delle frodi finanziarie gli intermediari devono attenersi a quanto disposto dal DPR 116-07.

Infine per salvaguardare le finanze pubbliche si potrebbe far anticipare le somme già versate al Fondo dalle stesse compagnie assicurative. Queste ultime compenserebbero gli anticipi con i futuri versamenti al Fondo trattenendo gli interessi maturati dalla data di anticipo alla data di versamento al Fondo sulla media dei tassi dei Btp a 5 anni. A titolo di puro esempio su una somma complessiva di 10 milioni gli interessi a carico dello Stato sarebbero di appena 250.000 euro, non credo che una simile somma sia incompatibile con il bilancio statale, teniamo anche conto che una norma sui “Caroselli” contenuta nello stesso DL 40-2010 porterà centinaia di milioni alle casse dello Stato.

Da segnalare questi interventi di Movimento Consumatori e dell’On. Luigi De Magistris, Vi ricordo di inviare la lettera di richiesta di rimborso alla vostra compagnia e se la norma dell’art. 2 comma 4 non sarà modificata di stare sul chi vive anche per le polizze il cui assicurato è deceduto dopo il 27 ottobre 2007, Poste Vita comprese.

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Movimento Consumatori sulle polizze dormienti

L’associazione ritiene che il decreto legge 40, pubblicato nella G.U. lo scorso 25 marzo, non risolva tutti i problemi connessi alla nefasta norma sulle polizze dormienti introdotta nel decreto Alitalia del 2008 dal Governo

La norma prevede, infatti, che non debbano essere automaticamente devoluti al Fondo per le vittime degli scandali finanziari (ma utilizzato dal Governo per altri fini: stabilizzazione dei precari, social card, ricerca, ecc.) solo gli importi per i quali non era maturata la prescrizione al 28 ottobre 2008. Sono, quindi, salvi solo gli eredi degli assicurati deceduti prima del 27 ottobre 2007 per i quali non sia già avvenuto il trasferimento al Fondo. Pare, anche se non sono al momento disponibili dati ufficiali, che siano stati trasferiti quasi 10 milioni di euro di indennizzi.
Quando, invece, l’assicurato è deceduto dopo il 27 ottobre 2007 verrà disposto il trasferimento degli importi per coloro che non abbiano interrotto la prescrizione entro due anni. Per il futuro dovranno essere trasferiti ai fondi tutti gli importi non reclamati entro due anni.
“Secondo la nostra associazione – osserva Paolo Fiorio, coordinatore dell’Osservatorio Credito e Risparmio del Movimento Consumatori – è una soluzione pasticciata che non risolve in maniera adeguata i gravi problemi e l’illegittimità costituzionale del decreto Alitalia per le polizze dormienti”.
Il Movimento Consumatori chiede a Poste Vita di non sottrarre alle famiglie degli assicurati nessun importo dovuto sulla base delle proprie polizze che prevedevano la rinuncia a far valere il termine di prescrizione per 10 anni, e di restituire a tutti gli aventi diritto gli indennizzi previsti nel contratto. Se Poste Vita non dichiarerà, a breve, la propria disponibilità a restituire tutto quanto dovuto ai consumatori, l’Associazione agirà in giudizio mediante una causa collettiva e azioni di gruppo o individuali affinché nessun consumatore perda nemmeno un euro.
“MC – sottolinea Lorenzo Miozzi, presidente del Movimento Consumatori – continuerà la propria battaglia anche in sede parlamentare, affinché la norma sulle polizze dormienti, introdotta nel decreto Alitalia venga integralmente cancellata, evitando così che il Governo continui questo indebito scippo che ha le vesti di una vera e propria tassa sul lutto”.
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Polizze dormienti la manifestazione di oggi

Stamani si è tenuta davanti il palazzo di Montecitorio sede della Camera dei Deputati l’attesa manifestazione organizzata dalle vittime della legge 166-08 per il ben noto problema delle c.d. polizze dormienti. Alla manifestazione hanno aderito alcune associazioni di consumatori ed alcuni esponenti politici del Pd. Non avendo notizie precise sulla manifestazione mi astengo dal pubblicare i nomi dei politici e delle associazioni che abbiano effettivamente partecipato alla manifestazione. Sulla manifestazione ci sono stati lanci di agenzie che hanno rilanciato anche notizia che il Governo non ha inserito alcun emendamento alla legge 166-08 ne l c.d decreto incentivi approvato nell’odierno consiglio dei ministri.

Da segnalare che Adiconsum e Movimento Consumatori hanno rispettivamente annunciato l’inizio di un’azione legale e l’invio di una diffida a Poste Vita. Radio24 oggi è ritornata sull’argomento con la trasmissione  Il Salvadanaio condotto da Debora Rosciani.

Appena riceverò maggiori informazioni sulla manifestazione di oggi ritornerò sull’argomento.

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Polizze dormienti anche Movimento Consumatori scende in campo

Sulla questione delle c.d. polizze dormienti giorno dopo giorno aumentano le associazioni dei consumatori che prendono posizione sulla questione. Anche Movimento Consumatori si è attivata per proteggere i malcapitati delle polizze dormienti.

Da rilevare anche una nota negativa da alcuni giorni sono rilevabili su siti internet e su articoli di stampa di giornali minori proposte di pseudo associazioni o di legali che propongono il recupero delle somme, vi invito a prestare la massima attenzione e di cercare di evitare di cadere in mani sbagliate. Su questo problema continuo a consigliarvi di rivolgervi alle associazioni consumatori attive sull’argomento o di rivolgervi ad un vostro legale di fiducia e possibilmente di negoziare per iscritto le spese a cui andate incontro.

Rammento   la sottoscrizione della petizione online e la manifestazione di venerdì 19 marzo alle ore 10 in piazza Monte Citorio in Roma, alla quale parteciperanno molte associazioni consumatori e alcuni politici oltre a molti di voi che leggete questo blog. Mi dispiace non poter esserci, anche se non sono una vittima di questa legge, ma per esservi vicino.

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Movimento Consumatori Cnp vita ha l’obbligo di informare gli assicurati

Lo scorso 26 febbraio, il Tribunale di Milano ha respinto il ricorso d’urgenza promosso da CNP Unicredit Vita, per ottenere la sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento d’urgenza, emesso il 21 gennaio 2010 dal Tribunale di Milano, a seguito dell’azione collettiva promossa dal Movimento Consumatori

CNP, a seguito del crack Lehman Brothers (settembre 2008), aveva proposto ad oltre 6.500 clienti che avevano sottoscritto polizze denominate “Performance 5, 6, 7, 8 e 9”, collegate a obbligazioni emesse dalla banca statunitense, transazioni che prevedevano un rimborso del 50% del premio investito o la conversione della vecchia polizza in una nuova con durata vitalizia.
Nel dicembre 2009, CNP è stata condannata dal Tribunale di Milano ad inviare a tutti i propri assicurati una lettera per informarli che le comunicazioni effettuate prima della sottoscrizione degli accordi transattivi erano risultate, nel corso del procedimento d’urgenza, lesive degli interessi dei consumatori alla buona fede, alla correttezza e all’equità dei rapporti contrattuali, in quanto CNP aveva agito non nell’interesse dei propri clienti, ma al solo fine di limitare la propria responsabilità.
Come afferma da tempo il Movimento Consumatori, e come riconosciuto dal Tribunale di Milano, che con sentenza dello scorso 12 febbraio ha condannato CNP a restituire ad un ex cliente l’intero premio versato (oltre 300.000 euro), le polizze Performance prevedevano espressamente l’obbligo per la compagnia di restituire l’intero premio alla scadenza.
Ora CNP Vita non ha più scuse: deve informare i propri clienti. Considerato che oggi è scaduto il termine per l’invio delle lettere, Il Movimento Consumatori ha richiesto al Tribunale di Milano di dare attuazione all’obbligo di invio, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.
Tutti i consumatori che riceveranno le lettere inviate da CNP potranno rivolgersi al Movimento Consumatori per richiedere a CNP l’integrale restituzione dei premi versati. Per maggiori informazioni: www.movimentoconsumatori.it o scrivere a azioni.collettive@movimentoconsumatori.it

[via Movimento Consumatori]

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Botta e risposta tra Cnp Vita e Movimento Consumatori

Su Helpconsumatori.it sono apparse due interviste una a Cnp Vita ed una altra a Movimento Consumatori che sono un bel botta e risposta sulla questione delle Index Linked emesse da Cnp Vita di cui gli assicurati reclamano il loro capitale.

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Adiconsum promuove causa collettiva contro Cnp Unicredit Vita

Il Tribunale di Milano ha stabilito che CNP UNICREDIT VITA SPA ha violato il diritto (art.2.2 Codice del Consumo) dei contraenti-consumatori a ricevere un’adeguata informazione e ad intrattenere rapporti contrattuali basati sulla correttezza, trasparenza ed equità, relativi alle polizze index-linked: Performance 5, Performance 6, Performance 7, Performance 8, Performance 9 (Ordinanza del 21.12.2009).

L’azione giudiziaria contro CNP, promossa dal Movimento Consumatori a cui in una prima fase ha partecipato Adiconsum, aveva per oggetto la richiesta di illegittimità del comportamento della CNP UNICREDIT VITA SPA volto a non liquidare a tutti i risparmiatori coinvolti le somme di cui alle citate polizze oramai scadute e ad inibire la conversione delle polizze in base alle proposte alternative denominate “cash” e “trasformazione”, le quali non prevedevano il rimborso quantomeno dell’intero capitale di polizza alla relativa scadenza. L’azione aveva inoltre lo scopo di far riconoscere il diritto dei consumatori sottoscrittori ad ottenere la restituzione integrale del premio versato.

Ciò perché i risparmiatori erano stati convintidi non avere diritto al pagamento quantomeno del capitale investito, essendo esposti al rischio di insolvenza dell’emittente Lehman Brothers, mentre le polizze oggetto di giudizio, denominate “Performance”, prevedevano espressamente la “garanzia” della restituzione del capitale da parte della Compagnia.

Anche se si tratta di una prima interpretazione, che dovrà essere confermata nel giudizio di merito, l’Ordinanza riconosce l’obbligo contrattuale di CNP VITA al rimborso del 100% del premio unico versato, condannando la compagnia a inviare ai singoli consumatori interessati al cd. crack Lehman e che abbiano sottoscritto le polizze Performance a ricevere entro e non oltre la data del 1.3.2010, una comunicazione scritta formale in cui CNP Unicredit Vita affermi tra l’altro: “Il Tribunale di Milano ha ritenuto probabilmente non rispondente ai principi di buona fede, correttezza e lealtà e comportamento lesivo dei diritti dei consumatori” e ancora: “Come probabilmente non corretto il comportamento della CNP Unicredit Vita SpA perché fondata su un’interpretazione non univoca del contenuto contrattuale delle polizze Performance 5,6,7,8,9. Interpretazione che ha evidenziato unicamente i profili di esonero della responsabilità della società CNP Unicredit Vita”.

Adiconsum, per assistere i risparmiatori coinvolti, ha pubblicato sul proprio sito www.adiconsum.ituna nota informativa sulla decisione del Tribunale di Milano, la sentenza stessa e il fac-simile di lettera che i risparmiatori potranno inviare a CNP Unicredit Vita per chiedere l’immediata liquidazione delle somme dovute a saldo del 100% del capitale investito

Adiconsum, nel caso in cui la compagnia non dovesse dar corso al rimborso richiesto dai consumatori avvierà cause collettive a tutela dei consumatori, avendo presente l’impossibilità di avviare un’azione collettiva perché i fatti si riferiscono a prima dell’agosto 2009, senza peraltro doversi sottoporre al giudizio del giudice e alla pubblicità a cui la class action obbliga.

[via Helpconsumatori.it]

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Movimento Consumatori vince causa collettiva contro Cnp Vita

Importante vittoria dei consumatori: a seguito dell’azione collettiva, promossa dal Movimento Consumatori, il Tribunale di Milano ha accertato che CNP Vita, compagnia  del gruppo Unicredit, ha avuto un comportamento gravemente lesivo nei riguardi di 6.500 famiglie italiane che hanno acquistato, per oltre 182 milioni di euro, polizze vita collegate a titoli emessi dalla Lehman Brothers

Queste polizze, denominate “Performance” prevedevano espressamente la “garanzia” della restituzione del capitale da parte della Compagnia. Alla scadenza  – prevista tra aprile e luglio 2009 – a prescindere dall’andamento dei titoli emessi dalla banca d’affari statunitense, CNP avrebbe dovuto restituire l’intero premio versato.
Ciò non si è verificato perché la società del Gruppo Unicredit, immediatamente dopo il crac Lehman Brothers (settembre 2008), ha negato i rimborsi (in media 28.000 euro a famiglia) e ha avviato un’iniziativa ingannevole e gravemente scorretta, che prevedeva la restituzione del solo 50% del capitale originario, oppure la trasformazione della vecchia polizza con una nuova “a vita intera” che in ogni caso non garantiva la restituzione della totalità dell’investimento iniziale.
“Il Tribunale di Milano – afferma Paolo Fiorio, coordinatore dell’Osservatorio Credito e Risparmio del Movimento Consumatori – ha riconosciuto che CNP non ha agito con la correttezza dovuta, traendo in inganno i propri clienti ai quali spettava la restituzione di quanto investito. Come richiesto dal Movimento Consumatori, CNP è stata condannata a comunicare a tutti i sottoscrittori delle polizze che la compagnia alla scadenza doveva restituire integralmente i premi versati Tutti i consumatori che hanno sottoscritto le polizze in questione hanno diritto ad ottenere la restituzione integrale dei premi versati e a far annullare le transazioni fatte sottoscrivere in maniera ingannevole da CNP Unicredit Vita”.
“Purtroppo – aggiunge Lorenzo Miozzi, presidente del Movimento Consumatori – la nuova class action non potrà essere applicata a questo caso perché non retroattiva, con grave danno per tutti i danneggiati che dovranno agire individualmente. In ogni caso i consumatori possono rivolgersi all’associazione anche tramite l’indirizzo azioni.collettive@movimentoconsumatori.it per avviare azioni individuali e di gruppo per ottenere quanto perso”.

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