Sulla Gazzetta Ufficiale nr. 71 del 26 marzo 2010 è stato pubblicato il DL 40 che riguarda le c.d. polizze dormienti, all’art. 2 comma 4 che tra l’altro già conoscevano recita:
4. A fini di razionalizzazione della disciplina della liquidita'
giacente su conti e rapporti definiti dormienti ai sensi della
in vigore del presente provvedimento, siano stati comunque gia'
versati al fondo di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23
citato articolo 1 si applicano esclusivamente ai contratti per i
quali il termine di prescrizione del diritto dei beneficiari scade
successivamente al 28 ottobre 2008. Dall'attuazione del presente
finanza pubblica.
normativa vigente, fatti salvi gli importi che, alla data di entrata
dicembre 2005, n. 266, le disposizioni del comma 345-quater del
comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
Sarebbe auspicabile che questa norma in sede di conversione del DL 40-2010 fosse modificata in modo da non dare alito a qualche altra interpretazione. Potrebbe essere impostato in questo modo:
La retroattività prevista dalla legge 166-08 in materia di polizze assicurative è abolita, le compagnie assicurative sono autorizzate a restituire le somme ancora nelle loro disponibilità agli aventi diritto e non possono far valere l’art 2952 c.c. fino al……, dopo tale data le compagnie assicurative verseranno il controvalore delle polizze al Fondo delle vittime delle frodi finanziarie istituito dalla legge 266-05 secondo le modalità vigenti. Per le somme già versate al Fondo di cui sopra le compagnie assicurative anticiperanno le somme ai beneficiari e compenseranno le somme pagate con i successivi versamenti che dovranno effettuare negli anni a seguire.
La prescrizione dell’art. 2952 del codice civile è elevata ad anni 10 (dieci).
Ora alcune indicazioni di carattere operativo.
Ricordo che le polizze prescritte prima del 1 gennaio 2006 non ricadono sotto la legge 166-08, se qualche compagnia solleva la prescrizione è per incamerare il controvalore, sul piano legale sono nella ragione.
Dal 1 gennaio 2006 al 27 ottobre 2008 si entra nel periodo della retroattività sancita dalla legge 166-08, di cui il decreto legge 40-2010 ha cancellato (ricordo che il decreto deve essere convertito in legge e durante questo periodo è valido). La norma del DL non salva le polizze il cui controvalore sia stato già versato al Fondo delle vittime delle frodi finanziarie.
Dal 28 ottobre 2008 in poi la prescrizione delle polizze è di anni due. (art. 2952 c.c.).
Per capire se la vostra polizza è stata versata o no al Fondo delle vittime delle frodi finanziarie vi conviene risalire alla data di richiesta di rimborso alla vostra compagnia. Se avete richiesto il rimborso tra il 28 ottobre 2008 al 31 dicembre 2008 è altamente probabile che i vostri soldi siano stati versati (fa eccezione Poste Vita). Se avete fatto richiesta di rimborso prima del 28 ottobre 2008 i soldi di sicuro vi sono stati dati all’epoca. Se avete fatto richiesta di rimborso dopo il 1 gennaio 2009 i soldi sono ancora nella disponibilità della vostra compagnia. E’ bene ricordare che la norma cancella la retroattività ma non la prescrizione ed a titolo puramente teorico la compagnia potrebbe eccepire che la polizza è prescritta e nulla vi è dovuto. Sul piano prettamente legale sono nella ragione, ma è altamente improbabile che nella realtà possa accadere questo se non con determinate polizze.
Per passare all’incasso della polizza nelle condizioni generali di contratto, o sul sito della vostra compagnia, troverete l’elenco della documentazione occorrente per ottenere il rimborso. Vi consiglio di fornire tutta la documentazione richiesta per evitare disguidi e ritardi nel rimborso.
Per chi ha già presentato questa documentazione ed ha ricevuto il diniego scritto al rimborso ai sensi della legge 166-08 comunichi alla propria compagnia che ha già inviato la documentazione ed alleghi alla richiesta di rimborso copia della lettera di diniego. Comunque è sempre bene verificare che la documentazione inviata a suo tempo era completa.
Per i casi di premorienza bisogna far compilare un questionario da un medico, se avete più polizze nel questionario cercate di far mettere le stesse cose perchè se vengono riscontrate delle discrepanze tra i vari questionari si blocca il tutto, e per determinate polizze la compagnia cercherà di non pagare. In genere questi problemi non dovrebbero accadervi perchè avete polizze index, il problema si potrà verificare con polizze miste, caso morte, temporanee caso morte.
Tassazione. Per i rimborsi dovuti alla premorienza dell’assicurato non sono dovute alcun tipo di imposte, ed il controvalore della polizza non è incluso nell’asse ereditario. Per le polizze giunte alla normale scadenza è dovuta un’imposta del 12,50% sulla plusvalenza maturata. Esempio versato 100 incassato 125 sulla differenza di 25 si paga il 12,50%
Valore della polizza. Il valore della polizza si determina alla data della premorienza dell’assicurato o alla data della scadenza se giunta a maturazione. Ad esempio Poste Vita in alcuni contratti determina la data di rimborso al mercoledì successivo alla comunicazione dell’evento (premorienza). Quindi è opportuno leggersi le condizioni di polizza per verificare su quale data sarà valorizzato il capitale. Per alcune index linked ci saranno brutte sorprese al riguardo, e bisogna vedere il comportamento di alcune compagnie, in primis Poste Vita, sulle index linked con sottostanti della Lehman Brothers. Le associazioni consumatori farebbero bene a capire come si comporteranno le compagnie al riguardo.
Bonus caso morte. Alcune polizze prevedono dei bonus in caso morte dell’assicurato e quindi fareste bene a leggere nelle condizioni di polizze se la vostra polizza prevede un bonus.
Credo di aver detto tutto, se qualcosa non vi è chiaro fate domande.
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