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Polizze dormienti il decreto in Gazzetta Ufficiale

Sulla Gazzetta Ufficiale nr. 71 del 26 marzo 2010 è stato pubblicato il DL 40 che riguarda le c.d. polizze dormienti, all’art. 2 comma 4 che tra l’altro già conoscevano recita:

4. A fini di razionalizzazione della  disciplina  della  liquidita'
giacente su conti  e  rapporti  definiti  dormienti  ai  sensi  della

in vigore del  presente  provvedimento,  siano  stati  comunque  gia'
versati al fondo di cui all'articolo 1, comma  343,  della  legge  23

citato articolo 1 si applicano  esclusivamente  ai  contratti  per  i
quali il termine di prescrizione del diritto  dei  beneficiari  scade
successivamente al 28  ottobre  2008.  Dall'attuazione  del  presente

finanza pubblica. 
normativa vigente, fatti salvi gli importi che, alla data di  entrata
dicembre 2005, n. 266,  le  disposizioni  del  comma  345-quater  del
comma non devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
Ora sappiamo che l’interpretazione da dare a questa norma è che tutti coloro che non hanno visto versare dalla propria compagnia i capitali maturati dalle polizze di cui sono beneficiari al Fondo delle vittime dei crack finanziari hanno alte probabilità di riavere i loro soldi.

Sarebbe auspicabile che questa norma in sede di conversione del DL 40-2010 fosse modificata in modo da non dare alito a qualche altra interpretazione. Potrebbe essere impostato in questo modo:

La retroattività prevista dalla legge 166-08 in materia di polizze assicurative è abolita, le compagnie assicurative sono autorizzate a restituire  le somme ancora nelle loro disponibilità agli aventi diritto e non possono far valere l’art 2952 c.c. fino al……, dopo tale data le compagnie assicurative verseranno il controvalore delle polizze al Fondo delle vittime delle frodi finanziarie istituito dalla legge 266-05 secondo le modalità vigenti. Per le somme già versate al Fondo di cui sopra le compagnie assicurative anticiperanno le somme ai beneficiari e compenseranno le somme pagate con i successivi versamenti che dovranno effettuare negli anni a seguire.

Naturalmente questa norma dovrà essere scritta in modo perfetto e nello stile di scrittura delle leggi, e se qualche parlamentare di buona volontà volesse fare questo ben venga. E se la legge lo consente durante la conversione del decreto potrebbe essere aggiunta anche questa frase:

La prescrizione dell’art. 2952 del codice civile è elevata ad anni 10 (dieci).

In questo modo tutte le persone vittime della legge 166-08 riavrebbero i loro averi, si eviterebbe che qualche compagnia eccepisse la prescrizione della polizza secondo l’art. 2952 c.c. ed incamererebbe il controvalore, e con l’elevazione della prescrizione a 10 anni si equiparebbero i periodi di prescrizione delle polizze ai prodotti finanziari.

Ora alcune indicazioni di carattere operativo.

Ricordo che le polizze prescritte prima del 1 gennaio 2006 non ricadono sotto la legge 166-08, se qualche compagnia solleva la prescrizione è per incamerare il controvalore, sul piano legale sono nella ragione.

Dal 1 gennaio 2006 al 27 ottobre 2008 si entra nel periodo della retroattività sancita dalla legge 166-08, di cui il decreto legge 40-2010 ha cancellato (ricordo che il decreto deve essere convertito in legge e durante questo periodo è valido). La norma del DL non salva le polizze il cui controvalore sia stato già versato al Fondo delle vittime delle frodi finanziarie.

Dal 28 ottobre 2008 in poi la prescrizione delle polizze è di anni due. (art. 2952 c.c.).

Per capire se la vostra polizza è stata versata o no al Fondo delle vittime delle frodi finanziarie vi conviene risalire alla data di richiesta di rimborso alla vostra compagnia. Se avete richiesto il rimborso tra il 28 ottobre 2008 al 31 dicembre 2008 è altamente probabile che i vostri soldi siano stati versati (fa eccezione Poste Vita). Se avete fatto richiesta di rimborso prima del 28 ottobre 2008 i soldi di sicuro vi sono stati dati all’epoca. Se avete fatto richiesta di rimborso dopo il 1 gennaio 2009 i soldi sono ancora nella disponibilità della vostra compagnia. E’ bene ricordare che la norma cancella la retroattività ma non la prescrizione ed a titolo puramente teorico la compagnia potrebbe eccepire che la polizza è prescritta e nulla vi è dovuto. Sul piano prettamente legale sono nella ragione, ma è altamente improbabile che nella realtà possa accadere questo se non con determinate polizze.

Per passare all’incasso della polizza nelle condizioni generali di contratto, o sul sito della vostra compagnia, troverete l’elenco della documentazione occorrente per ottenere il rimborso. Vi consiglio di fornire tutta la documentazione richiesta per evitare disguidi e ritardi nel rimborso.

Per chi ha già presentato questa documentazione ed ha ricevuto il diniego scritto al rimborso ai sensi della legge 166-08 comunichi alla propria compagnia che ha già inviato la documentazione ed alleghi alla richiesta di rimborso copia della lettera di diniego. Comunque è sempre bene verificare che la documentazione inviata a suo tempo era completa.

Per i casi di premorienza bisogna far compilare un questionario da un medico, se avete più polizze nel questionario cercate di far mettere le stesse cose perchè se vengono riscontrate delle discrepanze tra i vari questionari si blocca il tutto, e per determinate polizze la compagnia cercherà di non pagare. In genere questi problemi non dovrebbero accadervi perchè avete polizze index, il problema si potrà verificare con polizze miste, caso morte, temporanee caso morte.

Tassazione. Per i rimborsi dovuti alla premorienza dell’assicurato non sono dovute alcun tipo di imposte, ed il controvalore della polizza non è incluso nell’asse ereditario. Per le polizze giunte alla normale scadenza è dovuta un’imposta del 12,50% sulla plusvalenza maturata. Esempio versato 100 incassato 125 sulla differenza di 25 si paga il 12,50%

Valore della polizza. Il valore della polizza si determina alla data della premorienza dell’assicurato o alla data della scadenza se giunta a maturazione. Ad esempio Poste Vita in alcuni contratti determina la data di rimborso al mercoledì successivo alla comunicazione dell’evento (premorienza). Quindi è opportuno leggersi le condizioni di polizza per verificare su quale data sarà valorizzato il capitale. Per alcune index linked ci saranno brutte sorprese al riguardo, e bisogna vedere il comportamento di alcune compagnie, in primis Poste Vita, sulle index linked con sottostanti della Lehman Brothers. Le associazioni consumatori farebbero bene a capire come si comporteranno le compagnie al riguardo.

Bonus caso morte. Alcune polizze prevedono dei bonus in caso morte dell’assicurato e quindi fareste bene a leggere nelle condizioni di polizze se la vostra polizza prevede un bonus.

Credo di aver detto tutto, se qualcosa non vi è chiaro fate domande.

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Movimento Consumatori Cnp vita ha l’obbligo di informare gli assicurati

Lo scorso 26 febbraio, il Tribunale di Milano ha respinto il ricorso d’urgenza promosso da CNP Unicredit Vita, per ottenere la sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento d’urgenza, emesso il 21 gennaio 2010 dal Tribunale di Milano, a seguito dell’azione collettiva promossa dal Movimento Consumatori

CNP, a seguito del crack Lehman Brothers (settembre 2008), aveva proposto ad oltre 6.500 clienti che avevano sottoscritto polizze denominate “Performance 5, 6, 7, 8 e 9”, collegate a obbligazioni emesse dalla banca statunitense, transazioni che prevedevano un rimborso del 50% del premio investito o la conversione della vecchia polizza in una nuova con durata vitalizia.
Nel dicembre 2009, CNP è stata condannata dal Tribunale di Milano ad inviare a tutti i propri assicurati una lettera per informarli che le comunicazioni effettuate prima della sottoscrizione degli accordi transattivi erano risultate, nel corso del procedimento d’urgenza, lesive degli interessi dei consumatori alla buona fede, alla correttezza e all’equità dei rapporti contrattuali, in quanto CNP aveva agito non nell’interesse dei propri clienti, ma al solo fine di limitare la propria responsabilità.
Come afferma da tempo il Movimento Consumatori, e come riconosciuto dal Tribunale di Milano, che con sentenza dello scorso 12 febbraio ha condannato CNP a restituire ad un ex cliente l’intero premio versato (oltre 300.000 euro), le polizze Performance prevedevano espressamente l’obbligo per la compagnia di restituire l’intero premio alla scadenza.
Ora CNP Vita non ha più scuse: deve informare i propri clienti. Considerato che oggi è scaduto il termine per l’invio delle lettere, Il Movimento Consumatori ha richiesto al Tribunale di Milano di dare attuazione all’obbligo di invio, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.
Tutti i consumatori che riceveranno le lettere inviate da CNP potranno rivolgersi al Movimento Consumatori per richiedere a CNP l’integrale restituzione dei premi versati. Per maggiori informazioni: www.movimentoconsumatori.it o scrivere a azioni.collettive@movimentoconsumatori.it

[via Movimento Consumatori]

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Polizze dormienti ed Index Linked

Un aspetto trascurato dalle vittime della polizze dormienti è il sottostante dell’investimento di una alta percentuale di queste polizze. Molte delle polizze dormienti sono dell’Index Linked, cioè investivano in indici azionari o su panieri di titoli sempre azionari. Molte di queste polizze sono andate in prescrizione a seguito della morte dell’assicurato, sono pochissime le polizze prescritte perché giunte a scadenza del contratto.

Questo vuol dire che il valore della polizza è quello della data di morte dell’assicurato, faccio un esempio se il capitale sottoscritto era 1000 e l’indice il giorno della morte dell’assicurato era 750, la somma che la compagnia doveva rimborsare era 750 più eventuali bonus previsti dalle norme contrattuali per la premorienza dell’assicurato.

Molti all’atto del sinistro si sono rivolti all’intermediario per chiedere le istruzioni per venire in possesso del capitale della polizza, ed in questa fase sono iniziati i problemi perché molti beneficiari sentendo che il valore di polizza era inferiore alla somma versata e consigliati in modo sbagliato dall’intermediario hanno lasciato la polizza a dormire. Già questo fatto dimostra la malafede dell’intermediario.

Con la morte dell’assicurato il contratto si chiude quindi si doveva procedere al rimborso o se la compagnia era d’accordo a far subentrare nel contratto il beneficiario alle medesime condizioni contrattuali per portare a scadenza il contratto, questa seconda ipotesi in realtà era un nuovo contratto.

Ora molti di voi si domandano oltre ad avere una polizza dormiente nel caso si sblocchi la situazione si ritroveranno con somme molte più basse di quelle versate. Secondo me il perché la situazione non si blocchi è proprio questo. Poste Vita (è la compagnia maggiormente coinvolta) ha versato somme molto inferiori al capitale sottoscritto perché alla data di morte dell’assicurato il valore delle polizze era molto inferiore e se la morte dell’assicurato è avvenuta dopo il fallimento di Lehman Brothers ha versato solo il bonus previsto dalla polizza perché il sottostante di molte polizze della Classe 3A era nullo.

Sarebbe molto utile approfondire questo aspetto chiedendo alle varie compagnie il valore esatto della polizza e chiedendo  la somma effettiva che è stata  trasferita al Fondo anticrack. Scommetto che i valori tra sottoscritto e versato sono molto differenti (a svantaggio dei beneficiari). E se questa mia ipotesi risulterà esatta si capirà chi effettivamente non vuole che il problema  si risolva.

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Movimento Consumatori vince causa collettiva contro Cnp Vita

Importante vittoria dei consumatori: a seguito dell’azione collettiva, promossa dal Movimento Consumatori, il Tribunale di Milano ha accertato che CNP Vita, compagnia  del gruppo Unicredit, ha avuto un comportamento gravemente lesivo nei riguardi di 6.500 famiglie italiane che hanno acquistato, per oltre 182 milioni di euro, polizze vita collegate a titoli emessi dalla Lehman Brothers

Queste polizze, denominate “Performance” prevedevano espressamente la “garanzia” della restituzione del capitale da parte della Compagnia. Alla scadenza  – prevista tra aprile e luglio 2009 – a prescindere dall’andamento dei titoli emessi dalla banca d’affari statunitense, CNP avrebbe dovuto restituire l’intero premio versato.
Ciò non si è verificato perché la società del Gruppo Unicredit, immediatamente dopo il crac Lehman Brothers (settembre 2008), ha negato i rimborsi (in media 28.000 euro a famiglia) e ha avviato un’iniziativa ingannevole e gravemente scorretta, che prevedeva la restituzione del solo 50% del capitale originario, oppure la trasformazione della vecchia polizza con una nuova “a vita intera” che in ogni caso non garantiva la restituzione della totalità dell’investimento iniziale.
“Il Tribunale di Milano – afferma Paolo Fiorio, coordinatore dell’Osservatorio Credito e Risparmio del Movimento Consumatori – ha riconosciuto che CNP non ha agito con la correttezza dovuta, traendo in inganno i propri clienti ai quali spettava la restituzione di quanto investito. Come richiesto dal Movimento Consumatori, CNP è stata condannata a comunicare a tutti i sottoscrittori delle polizze che la compagnia alla scadenza doveva restituire integralmente i premi versati Tutti i consumatori che hanno sottoscritto le polizze in questione hanno diritto ad ottenere la restituzione integrale dei premi versati e a far annullare le transazioni fatte sottoscrivere in maniera ingannevole da CNP Unicredit Vita”.
“Purtroppo – aggiunge Lorenzo Miozzi, presidente del Movimento Consumatori – la nuova class action non potrà essere applicata a questo caso perché non retroattiva, con grave danno per tutti i danneggiati che dovranno agire individualmente. In ogni caso i consumatori possono rivolgersi all’associazione anche tramite l’indirizzo azioni.collettive@movimentoconsumatori.it per avviare azioni individuali e di gruppo per ottenere quanto perso”.

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Finanziaria al momento nessun inserimento norma su polizze dormienti

Nella finanziaria approvata al Senato non è stata inserita alcuna norma per elevare il periodo di prescrizione.

Ora la legge finanziaria è alla Camera per l’approvazione e si spera che durante la discussione sia inserita una norma che pone fine a questa situazione di attesa da parte di circa 5000-6000 beneficiari.

Un aspetto di cui nessuno finora ne ha parlato ma che bisogna prendere in considerazione, è di conoscere il valore che Poste Vita ha trasferito al fondo anti crack. Queste polizze in genere erano dell’Index Linked, bisogna conoscere  se il valore della polizza è stato calcolato alla data del decesso dell’assicurato o se è stato attribuito un valore differente più il bonus previsto per i casi di premorienza.

Sarà interessante conoscere questo valore perchè potrebbe capitare che si risolva il problema della prescrizione e poi i beneficiari si troverebbero con polizze il cui valore è zero escludendo il bonus.

Ricordo che molte di queste polizze non davano garanzie sul capitale versato ed avevano per sottostante opzioni emesse da Lehman Brother (banca fallita).

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