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Polizze dormienti il Pd presenta emendamenti

Alla Camera dei Deputati sono stati presentati 519 emendamenti di cui 3 da parte del Governo per modifiche al DL 40-2010. Per gli emendamenti che riguardano le modifiche dell’art. 2 comma 4 (è quello che riguarda le polizze dormienti) al momento si conosce solo il testo dell’emendamento presentato dai deputati del Pd (testo postato su FB da Antonio Lirosi).

Articolo 2 Sostituire il comma 4 con i seguenti: «4. A fini di razionalizzazione della disciplina della liquidit… Mostra tutto à giacente su conti e rapporti definiti dormienti ai sensi della normativa vigente, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano esclusivamente ai contratti per i quali il termine di prescrizione del diritto dei beneficiari è maturato successivamente al 28 ottobre 2008.4-bis. L’art. 1, comma 345-quater, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è sostituito dal seguente: “345-quater. I diritti derivanti dai contratti di cui all’articolo 2, comma 1, n. I, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto. Gli importi dovuti ai beneficiari dei contratti di cui all’articolo 2, comma 1, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che non sono reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto, sono devoluti al fondo di cui al comma 343 entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello in cui scade il termine di prescrizione. In ogni caso l’impresa di assicurazione, una volta maturata la prescrizione, prima di devolvere al fondo tali importi invia al titolare del rapporto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all’ultimo indirizzo comunicato o comunque conosciuto, o a terzi da lui eventualmente delegati, l’invito ad impartire disposizioni entro il termine di 180 giorni dalla data della ricezione, avvisandolo che, decorso tale termine, il rapporto verrà estinto e le somme ed i valori relativi a ciascun rapporto verranno devoluti al fondo secondo le modalità indicate nell’articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116 . Restano impregiudicate la cause di estinzione dei diritti. Il rapporto non si estingue se, entro il predetto termine di 180 giorni, viene effettuata un’operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati, escluso l’intermediario non specificatamente delegato in forma scritta. Resta fermo quanto disposto dall’articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, in materia di forme pensionistiche complementari.4-ter. All’onere derivante dall’attuazione dei commi 4 e 4-bis, pari a 10 milioni di euro per l’anno 2010, si provvede ai sensi dell’articolo 4, comma 9.»Conseguentemente, all’articolo 4, comma 9, dopo le parole “per l’anno 2011” inserire le seguenti: “e agli oneri derivanti dall’articolo 2, comma 4-ter, pari a 10 milioni di euro per l’anno 2010,”
Froner Nannicini Fluvi Lulli Marchioni Causi Carella Ceccuzzi D’Antoni De Micheli Fogliardi Gasbarra Graziano Marchignoli Piccolo Pizzetti Sposetti Strizzolo Benamati Colaninno Fadda Mastromauro Peluffo Portas Quartiani Sanga Scarpetti Testa F. Vico Zunino

A questo link della camera dei Deputati nella prossima settimana dovranno essere pubblicati tutti gli emendamenti, così potremo vedere se altri parlamentari o lo stesso Governo abbiano presentato emendamenti per modificare l’art. 2 comma 4 del DL 40-2010.
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I documenti della Camera dei Deputati sulle polizze dormienti

Dal sito della Camera dei Deputati una spiegazione dell’art. 2 comma 4 del DL 40-2010.

Articolo 2, comma 4
(Rapporti cosiddetti dormienti in materia assicurativa)

4. A fini di razionalizzazione della disciplina della liquidità giacente su conti e rapporti definiti dormienti ai sensi della normativa vigente, fatti salvi gli importi che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, siano stati comunque già versati al fondo di cui all’articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le disposizioni del comma 345-quater del citato articolo 1 si applicano esclusivamente ai contratti per i quali il termine di prescrizione del diritto dei beneficiari scade successivamente al 28 ottobre 2008.Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 4 dell’articolo 2 in esame prevede che le disposizioni riguardanti le polizze vita cosiddette dormienti – ai fini del loro versamento, una volta prescritto il relativo diritto, al fondo di indennizzo per le frodi ai risparmiatori previsto dai commi 343 e seguenti dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 – si applichino esclusivamente ai contratti per i quali il termine di prescrizione del diritto dei beneficiari scade successivamente al 28 ottobre 2008.

Ciò a fini di razionalizzazione della disciplina della liquidità giacente su conti e rapporti definiti dormienti ai sensi della normativa vigente.

La norma fa comunque salvi gli importi che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, siano stati comunque già versati al fondo di indennizzo previsto dall’articolo 1, comma 343, della citata legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Viene infine stabilito che l’attuazione della norma non dovrà comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Secondo la Relazione illustrativa, la norma è volta “a contenere il danno economico e di immagine che deriverebbe a imprese assicurative che, al fine di applicare un trattamento più favorevole ai consumatori, hanno seguito la prassi di non opporre la prescrizione breve ai clienti che avanzino la richiesta di pagamento di prestazioni assicurative dopo il decorso del relativo termine di prescrizione. Tale prassi, oltre che nelle posizioni espresse dalle autorità di vigilanza, trova riscontro in specifiche previsioni contrattuali o pre-contrattuali di imprese assicurative che hanno posto attenzione particolare alle esigenze della clientela inducendo quest’ultima, ovviamente, a una legittima aspettativa in ordine alla possibilità di vedersi riconosciute prestazioni assicurative maturate anche dopo il decorso dei termini di cui all’articolo 2952 del codice civile. La normativa introdotta è dunque volta a esprimere una posizione equilibrata e improntata a criteri di contemperamento dei contrapposti interessi: quello dell’amministrazione alla devoluzione in favore del fondo depositi dormienti e quello dei consumatori a veder soddisfatte le proprie pretese. La disposizione si rende necessaria per risolvere in particolare una questione interpretativa riguardante l’articolo 1, comma 345-quater, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che prevede il trasferimento al fondo depositi dormienti degli importi dovuti ai beneficiari dei contratti di assicurazione sulla vita non reclamati nel termine di prescrizione.” La legge 27 ottobre 2008, n. 166, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134 “aveva provveduto a prolungare il termine breve di prescrizione del diritto dei beneficiari dei contratti di assicurazione del ramo vita, portandolo da un anno a due anni. Tale prolungamento era motivato sia dall’estrema brevità del termine previgente, sia dall’opportunità di tenere conto della prassi adottata da molte compagnie di assicurazione, e raccomandata dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), di ammettere al pagamento anche le richieste tardive dei beneficiari: infatti, dall’introduzione della disposizione la prescrizione avrebbe operato in favore del fondo depositi dormienti e non più in favore delle compagnie assicurative ed esse non avrebbero più potuto rinunciarvi per venire incontro agli interessi della clientela.”.

Al riguardo, devesi rammentare che il comma 2-bis dell’articolo 3 del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134 (Disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi), inserito dalla legge di conversione 27 ottobre 2008, n. 166, ha introdotto, per garantire la sollecita operatività del fondo di indennizzo dei risparmiatori di cui al comma 343 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 345-bis del predetto articolo 1, anche il comma 345-quater.

Tale comma 345-quater ha previsto che gli importi dovuti ai beneficiari dei contratti di cui all’articolo 2, comma 1, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, che non sono reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto, sono devoluti al fondo di cui al comma 343 entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello in cui scade il termine di prescrizione, restando fermo quanto disposto dall’articolo 14, comma 3, del decreto legislativo n. 252 del 2005, in materia di forme pensionistiche complementari.

Il richiamato articolo 2, comma 1, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, prevede che nei rami vita la classificazione per ramo è la seguente:

I. le assicurazioni sulla durata della vita umana;

II. le assicurazioni di nuzialità e di natalità;

III. le assicurazioni, di cui ai rami I e II, le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento;

IV. l’assicurazione malattia e l’assicurazione contro il rischio di non autosufficienza che siano garantite mediante contratti di lunga durata, non rescindibili, per il rischio di invalidità grave dovuta a malattia o a infortunio o a longevità;

V. le operazioni di capitalizzazione;

VI. le operazioni di gestione di fondi collettivi costituiti per l’erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell’attività lavorativa.

Il comma 345-octies, inserito sempre in sede di conversione del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, specificava che entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono venute a conoscenza del verificarsi della condizione di cui al primo periodo del comma 345-quater, le imprese di assicurazione comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze, secondo le modalità stabilite con regolamento, gli importi destinati al fondo e provvedono al relativo versamento anche con riferimento agli importi per i quali gli eventi che determinano la prescrizione del diritto dei beneficiari si siano verificati dopo il 1° gennaio 2006 e di cui siano venute a conoscenza successivamente alla data di entrata in vigore della disposizione qui riportata.

Lo stesso decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, all’articolo 3, comma 2-ter, inserito dalla legge di conversione 27 ottobre 2008, n. 166, ha sostituito il secondo comma dell’articolo 2952 del codice civile (prescrizione in materia di assicurazione), prevedendo che gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivano in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. La versione precedente stabiliva invece che gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno e quelli derivanti dal contratto di riassicurazione in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Dall’applicazione combinata di tali disposizioni si evinceva che le polizze vita i cui titolari erano scomparsi dal 1° gennaio 2005 fino al 27 ottobre 2007 si prescrivevano in un anno e quindi dopo il decorso di tale termine le relative somme andavano versate al fondo, mentre dopo tale ultima data le polizze si sarebbero prescritte nel più lungo termine di due anni, a far data quindi dal 27 ottobre 2009.

Da notizie di stampa[10] si apprende che da tale meccanismo sarebbero stati particolarmente colpiti gli assicurati con la società di assicurazione “Poste Vita s.p.a.”, in quanto nei relativi contratti sarebbe stata prevista la rinuncia alla prescrizione e la possibilità di incassare le somme frutto di eredità fino a dieci anni dalla morte del titolare della polizza. La prescrizione più breve introdotta invece dalla legge n. 166 del 2008 finiva per prevalere sulla determinazione contrattuale, con il risultato che le somme maturate dovevano essere trasferite dalla società di assicurazione al Fondo, senza che i beneficiari potessero vantare più alcun diritto.

Secondo quanto indicato anche dal Comunicato del Ministero dell’economia e delle finanze del 19 marzo 2010, l’articolo 2, comma 4, in esame elimina pertanto la retroattività della norma, facendo sì che la disciplina sulle polizze dormienti si applichi esclusivamente ai contratti nei quali la prescrizione non era ancora maturata alla data del 28 ottobre 2008, nel momento in cui era stata introdotta la normativa sulle polizze dormienti.

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Fondi di Tutela del risparmio in Italia

La vicenda delle c.d. polizze dormienti ci ha fatto conoscere l’esistenza del Fondo vittime delle frodi finanziarie istituito dalla legge 266-05 e disciplinato dal DPR 116-07, che dovrebbe rimborsare i risparmiatori vittime di frodi finanziarie quali Cirio, Parmalat, Argentina ed Alitalia, ma nella realtà questo fondo ha finanziato la social card e la stabilizzazione dei precari della pubblica amministrazione. Questo fondo nella realtà dovrebbe rimborsare i rispiarmiatori che hanno acquistato titoli obbligazionari nei casi di default (fallimento) di società o banche che hanno emesso questa tipologia di titoli.

In Italia, come negli altri paesi dell’Ue, esistono altri fondi di garanzia che tutelano i risparmiatori, il più noto è il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (normativa di riferimento direttiva 94/19 CE e il D.Lgs. 659/96 e D.Lgs. 385/93) che garantisce i depositi bancari (c/c, libretti di risparmio, certificati di deposito nominativi) fino ad euro 103.291,38 per depositante.Un altro fondo che svolge le medesime funzioni e non assorbito dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi è quello istituito su base volontaria prima dell’entrata in vigore della sopraindicata normativa dalla Banche di Credito Cooperativo (Bcc), le ex Casse Rurali. Il Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo è stato istuito nel lontano 1978 e a differenza del Fondo Interbancario, che interviene solo dopo che la banca associata va in liquidazione amministrativa coatta, Il Fondo del Credito Cooperativo interviene anche se qualche banca membra del Fondo ha difficoltà temporanea di liquidità o carenze di patrimonio. Gli interventi devono essere autorizzati preventivamente dalla Banca d’Italia.

In Italia esiste un altro Fondo di Garanzia unico nel suo genere in tutta Europa, è il Fondo di Garanzia dei portatori di titoli obbligazionari emessi da banche appartenenti al Credito Cooperativo che attualmente garantisce ben 7702 emissioni obbligazionarie emesse da banche appartenenti al Credito Cooperativo per un importo massimo per depositante di euro 103.291,38 in caso di default del titolo.

Dopo la crisi dei titoli subprime il Governo Italiano ha garantito i depositi bancari con un’altra garanzia che può arrivare fino ad un massimo di 103.291,38 euro per depositante, questa protezione scadrà il prossimo dicembre.

Per le assicurazioni la legislazione prevede norme stringenti e ben difficilmente si verificano casi di default nel settore, le compagnie che esercitano il ramo vita sono soggette a norme molto severe in fatto di solvibilità. La norma è la cosiddetta Solvency I che sarà sostituita nel 2012 dalla norma Solvency II.

Mentre i Fondi di investimento e le Sicav sono obbligate a depositare i titoli presso una banca depositaria che deve verificare la correttezza delle operazioni di compravendita e di rimborso.

Considerato che abbiamo vari Fondi di garanzia che tutelano il risparmiatore, il legislatore farebbe bene ad unificare questi Fondi in un unico organismo che ampli le tutele a favore del risparmiatore e nel contempo dia il rating ai vari istituti bancari e compagnie assicurative in base al loro stato patrimoniale e di solvibilità, oltre a dare un rating a tutte le emissioni obbligazionarie.

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Polizze dormienti il decreto in Gazzetta Ufficiale

Sulla Gazzetta Ufficiale nr. 71 del 26 marzo 2010 è stato pubblicato il DL 40 che riguarda le c.d. polizze dormienti, all’art. 2 comma 4 che tra l’altro già conoscevano recita:

4. A fini di razionalizzazione della  disciplina  della  liquidita'
giacente su conti  e  rapporti  definiti  dormienti  ai  sensi  della

in vigore del  presente  provvedimento,  siano  stati  comunque  gia'
versati al fondo di cui all'articolo 1, comma  343,  della  legge  23

citato articolo 1 si applicano  esclusivamente  ai  contratti  per  i
quali il termine di prescrizione del diritto  dei  beneficiari  scade
successivamente al 28  ottobre  2008.  Dall'attuazione  del  presente

finanza pubblica. 
normativa vigente, fatti salvi gli importi che, alla data di  entrata
dicembre 2005, n. 266,  le  disposizioni  del  comma  345-quater  del
comma non devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
Ora sappiamo che l’interpretazione da dare a questa norma è che tutti coloro che non hanno visto versare dalla propria compagnia i capitali maturati dalle polizze di cui sono beneficiari al Fondo delle vittime dei crack finanziari hanno alte probabilità di riavere i loro soldi.

Sarebbe auspicabile che questa norma in sede di conversione del DL 40-2010 fosse modificata in modo da non dare alito a qualche altra interpretazione. Potrebbe essere impostato in questo modo:

La retroattività prevista dalla legge 166-08 in materia di polizze assicurative è abolita, le compagnie assicurative sono autorizzate a restituire  le somme ancora nelle loro disponibilità agli aventi diritto e non possono far valere l’art 2952 c.c. fino al……, dopo tale data le compagnie assicurative verseranno il controvalore delle polizze al Fondo delle vittime delle frodi finanziarie istituito dalla legge 266-05 secondo le modalità vigenti. Per le somme già versate al Fondo di cui sopra le compagnie assicurative anticiperanno le somme ai beneficiari e compenseranno le somme pagate con i successivi versamenti che dovranno effettuare negli anni a seguire.

Naturalmente questa norma dovrà essere scritta in modo perfetto e nello stile di scrittura delle leggi, e se qualche parlamentare di buona volontà volesse fare questo ben venga. E se la legge lo consente durante la conversione del decreto potrebbe essere aggiunta anche questa frase:

La prescrizione dell’art. 2952 del codice civile è elevata ad anni 10 (dieci).

In questo modo tutte le persone vittime della legge 166-08 riavrebbero i loro averi, si eviterebbe che qualche compagnia eccepisse la prescrizione della polizza secondo l’art. 2952 c.c. ed incamererebbe il controvalore, e con l’elevazione della prescrizione a 10 anni si equiparebbero i periodi di prescrizione delle polizze ai prodotti finanziari.

Ora alcune indicazioni di carattere operativo.

Ricordo che le polizze prescritte prima del 1 gennaio 2006 non ricadono sotto la legge 166-08, se qualche compagnia solleva la prescrizione è per incamerare il controvalore, sul piano legale sono nella ragione.

Dal 1 gennaio 2006 al 27 ottobre 2008 si entra nel periodo della retroattività sancita dalla legge 166-08, di cui il decreto legge 40-2010 ha cancellato (ricordo che il decreto deve essere convertito in legge e durante questo periodo è valido). La norma del DL non salva le polizze il cui controvalore sia stato già versato al Fondo delle vittime delle frodi finanziarie.

Dal 28 ottobre 2008 in poi la prescrizione delle polizze è di anni due. (art. 2952 c.c.).

Per capire se la vostra polizza è stata versata o no al Fondo delle vittime delle frodi finanziarie vi conviene risalire alla data di richiesta di rimborso alla vostra compagnia. Se avete richiesto il rimborso tra il 28 ottobre 2008 al 31 dicembre 2008 è altamente probabile che i vostri soldi siano stati versati (fa eccezione Poste Vita). Se avete fatto richiesta di rimborso prima del 28 ottobre 2008 i soldi di sicuro vi sono stati dati all’epoca. Se avete fatto richiesta di rimborso dopo il 1 gennaio 2009 i soldi sono ancora nella disponibilità della vostra compagnia. E’ bene ricordare che la norma cancella la retroattività ma non la prescrizione ed a titolo puramente teorico la compagnia potrebbe eccepire che la polizza è prescritta e nulla vi è dovuto. Sul piano prettamente legale sono nella ragione, ma è altamente improbabile che nella realtà possa accadere questo se non con determinate polizze.

Per passare all’incasso della polizza nelle condizioni generali di contratto, o sul sito della vostra compagnia, troverete l’elenco della documentazione occorrente per ottenere il rimborso. Vi consiglio di fornire tutta la documentazione richiesta per evitare disguidi e ritardi nel rimborso.

Per chi ha già presentato questa documentazione ed ha ricevuto il diniego scritto al rimborso ai sensi della legge 166-08 comunichi alla propria compagnia che ha già inviato la documentazione ed alleghi alla richiesta di rimborso copia della lettera di diniego. Comunque è sempre bene verificare che la documentazione inviata a suo tempo era completa.

Per i casi di premorienza bisogna far compilare un questionario da un medico, se avete più polizze nel questionario cercate di far mettere le stesse cose perchè se vengono riscontrate delle discrepanze tra i vari questionari si blocca il tutto, e per determinate polizze la compagnia cercherà di non pagare. In genere questi problemi non dovrebbero accadervi perchè avete polizze index, il problema si potrà verificare con polizze miste, caso morte, temporanee caso morte.

Tassazione. Per i rimborsi dovuti alla premorienza dell’assicurato non sono dovute alcun tipo di imposte, ed il controvalore della polizza non è incluso nell’asse ereditario. Per le polizze giunte alla normale scadenza è dovuta un’imposta del 12,50% sulla plusvalenza maturata. Esempio versato 100 incassato 125 sulla differenza di 25 si paga il 12,50%

Valore della polizza. Il valore della polizza si determina alla data della premorienza dell’assicurato o alla data della scadenza se giunta a maturazione. Ad esempio Poste Vita in alcuni contratti determina la data di rimborso al mercoledì successivo alla comunicazione dell’evento (premorienza). Quindi è opportuno leggersi le condizioni di polizza per verificare su quale data sarà valorizzato il capitale. Per alcune index linked ci saranno brutte sorprese al riguardo, e bisogna vedere il comportamento di alcune compagnie, in primis Poste Vita, sulle index linked con sottostanti della Lehman Brothers. Le associazioni consumatori farebbero bene a capire come si comporteranno le compagnie al riguardo.

Bonus caso morte. Alcune polizze prevedono dei bonus in caso morte dell’assicurato e quindi fareste bene a leggere nelle condizioni di polizze se la vostra polizza prevede un bonus.

Credo di aver detto tutto, se qualcosa non vi è chiaro fate domande.

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Index ed Unit Linked la Consob risponde

Posi alla Consob la domanda su quale legge è applicabile alle polizze assicurative appartenenti al ramo III e V (vedi post) ed ho ricevuto la risposta di cui sotto. La stessa domanda l’ho posta all’Isvap, finora senza risposta, stessa domanda più altre cose l’ho posta alla segreteria del Sottosegretario Saglia, finora senza risposta.

Consob rimanda per interpretazione su quale legge è applicabile al Mef perchè la legge che istituisce la Consob non permette loro di dare interpretazioni alle leggi.

Gentile signor Malfettone,
in riferimento alla sua richiesta del 17 febbraio u.s. le rappresentiamo che la Consob ha poteri di vigilanza relativi all’adempimento degli obblighi di correttezza e trasparenza che gravano sulle banche e sulle imprese di assicurazione in materia di sottoscrizione e collocamento di prodotti finanziari assicurativi dagli stessi emessi, ma non ha competenza in materia di interpretazione delle fonti normative che regolano la prescrizione in oggetto, e cioè l’art. 2952 comma 2 del codice civile così come modificato dal d.l. 134/08, il quale sancisce la prescrizione in due anni per i diritti derivanti dal contratto di assicurazione con decorrenza dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, e gli artt. 1 e 2 del DPR n. 116/2007, che prevedono un periodo di dieci anni in totale assenza di operazioni ad iniziativa del titolare dei rapporti di cui all’art. 1 per determinare lo stato di dormienza e il versamento delle somme non movimentate  al Fondo di cui all’art. 1 della l. n. 266/2005. Si suggerisce al fine di chiarire il termine di prescrizione applicabile alle polizze assicurative di ramo III e V di rivolgersi al Ministero dell’Economia e delle Finanze, che ha messo a disposizione (cfr. il link http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/conti_dormienti/index.html)  per rispondere su tale argomento un apposito indirizzo di posta elettronica, dt.direzione4.ufficio1@tesoro.it

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Dove vanno i soldi del Fondo Vittime delle frodi finanziarie

Il fondo delle vittime delle frodi finanziarie istituito dalla legge 266-05 ha il compito di risarcire i risparmiatori vittime di frodi finanziarie (Cirio, Parmalat, Argentina, etc.) e con la legge 166-08 furono inclusi anche i risarcimenti per gli obbligazionisti dell’Alitalia.

Il bello che questo fondo che tra conti dormienti e polizze dormienti ha raccolto alcune centinaia di milioni di euro finora non ha pagato un euro ai risparmiatori vittime dei disastri sopracitati.

Voi direte ma se il fondo ha raccolto tutti questi soldi e non ha erogato niente, questi soldi che fine hanno fatto? La risposta è che con quel tesoretto i nostri governanti hanno impegnato le disponibilità del fondo per le social card e per pagare gli stipendi dei precari.

Quindi è stata fatta una legge per risarcire i rispiarmiatori con i soldi di altri rispaarmiatori ma i soldi sono stati spesi per tutte altre questioni.

Di questo naturalmente nessuno ne parla.

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