E’ di ieri la notizia che il Governo ha posto la fiducia sul decreto incentivi (DL 40-2010), con questa mossa gli emendamenti presentati decadono. Questo significa che anche gli emendamenti presentati dall’On. Nannicini ed altri sono decaduti. Rimane in essere solo l’art. 2 comma 4 del decreto.
Sappiamo bene che il testo di quell’articolo salva solo una determinata tipologia di beneficiari delle c.d. polizze dormienti (sono comunque la maggioranza). Siccome reputo ingiusto che restano esclusi i beneficiari che hanno avuto la sfortuna di aver visto versati al Fondo delle vittime delle frodi finanziarie i loro risparmi e restano esclusi i beneficiari delle polizze che sono andate in prescrizione dopo il 27 ottobre 2008.
Della seconda fattispecie di esclusi se nè parlato poco ma è meglio approfondire ora il discorso. In questa fattispecie rientrano tutti i beneficiari di polizze che sono scadute dopo 27 ottobre 2007. Ora i beneficiari se entro i due anni successivi alla data dell’evento (morte dell’assicurato, scadenza della polizza) hanno richiesto il rimborso della polizza sono salvi, ma se nel malaugurato caso che abbiamo fatto richiesta dopo i due anni dalla data dell’evento purtroppo per loro la polizza risulta prescritta ed anche se la compagnia non ha versato nulla la Fondo anticrack non hanno diritto al rimborso, e questo vale anche per i beneficiari di Poste Vita come di una qualsiasi altra compagnia.
Considerato che al momento non conosco il testo del maxi emendamento presentato dal Governo, che benissimo ha potuto recepire qualche emendamento dell’opposizione, è meglio che il comitato delle vittime della legge 166-08 attuano iniziative per far in modo di salvare gli esclusi nel prossimo dibattito al Senato.
E’ auspicabile che riprendono la loro attività di lobbing nei confronti dei giornalisti per far riportare sugli organi di informazione nazionali questa anomalia, oltre a far continue pressioni sulle associazioni consumatori e suoi politici. Sarebbe anche opportuno di organizzare una manifestazione davanti al Senato o meglio ancora di sottoporre la questione direttamente al Presidente del Consiglio, considerato che quest’ultimo si vanta ripetutamente che il suo Governo non metterà mai le mani nelle tasche degli italiani, quindi è opportuno fargli sapere in modo diretto che la legge 166-08, promulgata da un suo precedente Governo, le mani nelle tasche degli italiani le ha messe, e considerato che mantiene sempre le promesse ora deve attivarsi per far restituire il maltolto agli aventi diritto.
Ora vorrei passare al merito di quanto è contenuto nel testo, lasciando ai colleghi l’approfondimento delle parti più significative. Vorrei limitarmi a trattare la questione delle cosiddette polizze dormienti, un argomento che può sembrare di interesse limitato ma che, a nostro giudizio, è esemplificativo dell’andatura incerta con cui procede questo Governo nell’affrontare i problemi. Ci risultano numerose segnalazioni di cittadini che lamentano, in forza di un’erronea interpretazione della successione legislativa che si è prodotta sull’argomento, di aver perduto il rimborso della polizza in seguito al decorso di due anni o di un anno dal decesso del parente contraente, perdendo così tutti i risparmi di quest’ultimo perché incamerati dallo Stato senza diritto di riscatto.
Con il comma 4 dell’articolo 2 del testo del decreto-legge che stiamo discutendo (testo su cui invitiamo ancora oggi il Governo ad intervenire per correggere le ulteriori discriminazioni che andrebbe a creare) ci si propone di rimediare, purtroppo solo in modo parziale, all’ingiustizia nei confronti dei cittadini colpiti dalla retroattività del provvedimento contenuto nella legge n. 166 del 2008. La norma prevede infatti che solo gli importi per i quali non era maturata la prescrizione al 28 ottobre 2008 non debbano essere automaticamente devoluti al Fondo per le vittime degli scandali finanziari. Sono quindi salvi solo gli eredi degli assicurati deceduti prima del 27 ottobre 2007 per i quali non sia già avvenuto il trasferimento al Fondo. Pare, anche se non sono al momento disponibili dati ufficiali, che siano stati trasferiti quasi dieci milioni di euro di indennizzi.
Le disposizioni contenute nell’attuale testo, se da un lato sembrano venire incontro alle esigenze di alcuni risparmiatori, dall’altro rischiano di rendere ancora più complesso il quadro normativo, anche in considerazione del fatto che sia la relazione illustrativa sia l’articolato sembrano prescindere dal quadro giuridico discendente dalle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 116 del 2007. Confidiamo quindi nell’impegno assunto nei giorni scorsi, durante le sedute delle Commissioni riunite, VI e X, dal sottosegretario per lo sviluppo economico, Stefano Saglia, di procedere alla verifica delle risorse necessarie a risolvere definitivamente la questione delle polizze dormienti ai fini dell’esame in Assemblea.
Ma per inquadrare meglio il problema vorrei fare riferimento ai numerosi rilievi delle associazioni dei consumatori e all’interrogazione a risposta immediata, svolta in Aula insieme al collega onorevole Nannicini l’8 aprile scorso, con la quale ci proponevamo di fare un po’ di chiarezza rispetto alla questione piuttosto controversa delle cosiddette polizze dormienti. A tal fine avevamo chiesto al Ministro quale fosse la corretta lettura delle disposizioni di legge che all’apparenza si sovrappongono in modo scoordinato e se intendesse impartire le opportune direttive al fine di impedire che, per comportamenti od omissioni da parte degli intermediari, venissero compromessi, quanto meno per la fase antecedente al 27 ottobre 2008, i risparmi dei cittadini che confidavano in un termine di prescrizione decennale, tanto per i conti correnti bancari quanto per le polizze assicurative.
La legge finanziaria per il 2006, la n. 266 del 2005, come è noto ha istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze con la finalità di indennizzare i risparmiatori rimasti vittime di frodi finanziarie. Tale fondo è alimentato con le risorse derivanti dai cosiddetti conti dormienti, ovvero i conti correnti e i rapporti bancari definiti come dormienti all’interno del sistema bancario, nonché del comparto assicurativo e finanziario. La disciplina organica del funzionamento e delle forme di alimentazione del fondo è stata successivamente definita, secondo quanto previsto dalla legge n. 400 del 1988 all’articolo 17, con il decreto del Presidente della Repubblica n. 116 del 2007. In base all’articolo 1, comma 1, lettera b), tale decreto definisce come dormienti i rapporti contrattuali in relazione ai quali non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati per dieci anni a partire dalla data di libera disponibilità delle somme e degli strumenti finanziari.
L’articolo 2 dello stesso decreto inoltre fa rientrare nel campo di applicazione i contratti di assicurazione in tutti i casi in cui l’assicuratore si impegna al pagamento di una rendita o di un capitale al beneficiario ad una data prefissata.
In seguito, con il decreto-legge n. 134 del 2008, convertito dalla legge n. 166 del 2008, si era intervenuti sulla stessa materia introducendo un nuovo comma, il 345-quater all’articolo 1 della citata legge finanziaria per il 2006.
Con tale comma si è stabilito che gli importi dovuti ai beneficiari dei contratti di cui all’articolo 2, comma 1, del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, non reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto, fossero devoluti al fondo destinato alle vittime di frodi finanziarie entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello di scadenza del termine di prescrizione.
Inoltre, con il comma 2-ter del medesimo articolo 3, è stato modificato l’articolo 2952 del codice civile innalzando da uno a due anni il termine di prescrizione per l’esercizio dei diritti derivanti dai contratti in questione.
La sedimentazione nel tempo delle diverse disposizioni sembrerebbe aver determinato di fatto una sostanziale e vistosa disparità di trattamento tra i titolari di conti correnti e i titolari di contratti di assicurazione, dato che questi ultimi avrebbero solamente due anni per attuare il proprio diritto al fine di evitare l’estinzione del proprio contratto e la perdita delle relative somme di denaro.
Nella consapevolezza che non vi possa essere alcuna volontà vessatoria da parte del legislatore nei confronti dei titolari di contratti di assicurazione, appare evidente e necessaria l’interpretazione che è contenuta nel decreto-legge n. 40 del 2010, oggetto della discussione odierna, al comma 4 dell’articolo 2, secondo cui le disposizioni del comma 345-quater dell’articolo 1 della legge n. 266 del 2005, si applicano esclusivamente ai contratti per i quali il termine di prescrizione del diritto dei beneficiari scada successivamente al 28 ottobre 2008, quindi dopo l’entrata in vigore delle disposizioni contenute nell’articolo 3 del decreto-legge n. 134 del 2008.
Tale interpretazione è ancora più auspicabile se si considera che, mentre l’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 116 del 2007 prevedeva esplicitamente l’obbligo per l’intermediario di avvisare il titolare del rapporto di credito della avvenuta decorrenza dei termini di prescrizione e, contestualmente, di richiedere disposizioni riguardanti l’eventuale utilizzo delle somme, pena l’estinzione del rapporto e la devoluzione delle relative somme al fondo, il decreto-legge n. 134 del 2008 sembra sollevare l’intermediario da detto compito.
Il combinato disposto del minor periodo di prescrizione e il venir meno degli obblighi di comunicazione da parte dell’intermediario finisce, quindi, per determinare un particolare rischio per i risparmiatori di vedersi sottrarre i risparmi propri o quelli dei propri familiari a favore del fondo.
Si tratta di un’interpretazione che purtroppo si rivela discriminante nel momento in cui non si estende anche agli importi che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, siano già stati comunque versati al fondo di cui all’articolo 1, comma 343, della legge n. 266 del 2005, destinato alle vittime di frodi finanziarie.
Tanto nell’interrogazione che nella discussione in Commissione avevamo infine rilevato come, quand’anche il decreto-legge n. 134 del 2008 andasse inteso come nuova disciplina complessiva della materia di prescrizione di fondi assicurativi pur non espressamente abrogando le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 116 del 2007, appaia evidente che, a decorrere da giugno 2007 sino all’ottobre 2008 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 134 del 2008) andasse individuata in dieci anni la durata riconosciuta per la prescrizione dei diritti sui fondi assicurativi.
Riassumendo la questione, a seguito della legge n. 166 del 2008, il cosiddetto «decreto Alitalia», che ha esteso anche alle polizze vita la disciplina dei conti dormienti e quindi l’obbligo del versamento delle somme non riscosse al fondo del Tesoro, gli eredi dei titolari di polizze che sono deceduti tra il 2005 e il 2008 si sono visti svanire ingiustamente i risparmi di una vita.
A causa di questo meccanismo infernale, tutti loro hanno infatti perso la possibilità di riscuotere il rimborso delle somme maturate dal momento che non le hanno reclamate per tempo, cioè entro due anni dalla scadenza o dalla morte dell’intestatario, per mancanza di informazione da parte delle compagnie assicuratrici.
Inoltre, la legge n. 166 del 2008 è stata introdotta con effetto retroattivo; ciò significa che pur essendo stata varata nel 2008, era valida dal 1o gennaio 2006, così anche i rimborsi delle polizze i cui titolari sono morti tra il 2005 e l’ottobre del 2008, quando la legge non esisteva, sono stati bloccati.
Quindi, migliaia di risparmiatori si sono accorti di essere vittime di questa legge non avendo più la possibilità di incassare le polizze vita sottoscritte poiché cadute tacitamente in prescrizione.
Dopo la diffusione della prima bozza del cosiddetto decreto-legge incentivi in cui non era stato inserito l’emendamento alla legge 166 del 2008, il Governo si è ravveduto, approvando la disposizione che ha eliminato la retroattività delle polizze dormienti salvaguardando il diritto delle famiglie e dei risparmiatori deceduti di recuperare i soldi. Tuttavia, se il testo non viene modificato come da noi richiesto con gli emendamenti presentati in Commissione, la disciplina si applicherà solo ai contratti per i quali la prescrizione non era ancora maturata al 28 ottobre 2008, ossia quando è stata introdotta la normativa.
Ciò significa che se l’evento di premorienza o di scadenza della polizza è avvenuto prima del 27 ottobre 2007, tutti i possessori di polizze con prescrizione annuale (l’articolo 2952 del codice civile prevedeva la prescrizione di un anno, prima della modifica della legge n. 166 del 2008 che ha elevato la prescrizione a due anni) non hanno diritto ad alcun rimborso. In questo modo si salverebbero soltanto i titolari di quelle polizze le cui compagnie non hanno ancora versato alcun euro al Ministero. Da qualche calcolo approssimativo, al momento le somme versate si aggirerebbero sui dieci milioni, un quinto di quelle previste, tra le quali non risultano le polizze di Poste Vita che ha fatto sapere di non aver ancora versato nulla al Fondo vittime dei crac essendosi avvalsa della facoltà di rimandare il versamento previsto per il 31 marzo 2010.
Qualora, invece, l’assicurato sia deceduto dopo il 27 ottobre 2007, verrà disposto il trasferimento degli importi per coloro che non abbiano interrotto la prescrizione entro due anni. Per il futuro dovranno essere trasferiti ai fondi tutti gli importi non reclamati entro due anni. Mi sembra una soluzione pasticciata, che non risolve in maniera adeguata i gravi problemi creati dal cosiddetto decreto-legge Alitalia per le polizze dormienti.
Una normativa chiara sull’argomento appare quanto mai necessaria anche sulla base di quanto rilevato dal Governatore Draghi nel suo documento di vigilanza del 21 aprile scorso, in cui richiama gli intermediari ad uno scrupoloso e sostanziale rispetto della disciplina in materia di trasparenza e correttezza dei comportamenti, con particolare riguardo ad una chiara e semplice informativa da fornire alla clientela in merito alle caratteristiche del prodotto collocato e alle condizioni applicate, nonché all’obbligo per gli intermediari di adottare procedure interne per assicurare, tra l’altro, che tali caratteristiche e condizioni siano comprensibili al cliente.
Ma ora permettetemi un’ultima digressione che ha comunque a che fare con l’argomento che stavo trattando e che riguarda il fondo istituito con la legge finanziaria per il 2006 e destinato alle vittime degli scandali finanziari. Il nostro sistema legislativo, attraverso una complessa serie di provvedimenti normativi di varia natura, ha creato un sistema di indennizzo dei risparmiatori ancora incompiuto, pieno di lacune, incertezze e contraddizioni, molto diverso (anzi, oserei dire in palese contrasto) sotto ogni profilo con il modello comunitario di riferimento costituito dalla direttiva 97/9 della Comunità europea. Tale direttiva, attraverso cui si è ritenuto che la tutela degli investitori e la salvaguardia della fiducia nel sistema finanziario siano elementi importanti del completamento e del buon funzionamento del mercato interno, reputa essenziale che esista in ogni Stato membro un sistema di indennizzo degli investitori che offra una garanzia minima armonizzata di tutela almeno per i piccoli investitori, in caso di incapacità di un’impresa di investimento di far fronte ai suoi obblighi nei confronti dei clienti investitori.
Come ho già ricordato nella parte sulle polizze dormienti, l’articolo 1, comma 343, della legge n. 266 del 2005, prevede che per indennizzare i risparmiatori che investendo sul mercato finanziario sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto, non altrimenti risarcito, è costituito, a decorrere dall’anno 2006, un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. Questo rappresenta sicuramente un primo passo verso le vittime dei crac finanziari, ma se rimane in questa forma riduce significativamente il campo soggettivo di applicazione della direttiva comunitaria.
I risparmiatori che, per usare le parole adoperate nel comma 344, possono essere ammessi ai benefici connessi all’istituzione del fondo, sono infatti non già tutti gli investitori, bensì solamente coloro che investendo sul mercato finanziario sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito. Se dunque non c’è frode, ma, in ipotesi, semplice insolvenza dell’impresa di investimento, i risparmiatori non hanno titolo ad accedere al beneficio della copertura offerta dal sistema di indennizzo degli investitori.
Inoltre, mentre l’investitore comunitario può accedere agli indennizzi anche solo quando l’impresa di investimento non sembra, per il momento, in grado di far fronte ai propri obblighi derivanti dai crediti per gli investitori (e non vi è a breve la prospettiva che possa farlo), il risparmiatore italiano può farlo solo dopo aver subito una truffa e un danno ingiusto. Inoltre, il sistema di indennizzo previsto nel nostro Paese ha la forma di un fondo, come ho già detto, costituito a decorrere dal 2006 nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. È un fondo che non è confermato in modo da presupporre e consentire l’adesione delle imprese di investimento o, in alternativa, di quelle emittenti. È previsto, invece, che il fondo sia alimentato con le risorse di cui al terzo comma, previo il loro versamento al bilancio dello Stato.
La direttiva europea, invece, stabilisce che il sistema di indennizzo deve essere sostenuto principalmente dalle imprese di investimento e, in particolare, l’articolo 5 della direttiva rende assolutamente chiaro che il funzionamento di questo sistema si basa sull’adesione ad esso delle imprese di investimento. È un’adesione che si traduce operativamente nel concorso finanziario al sostenimento dei relativi oneri.
Infine, un particolare apparentemente banale ma, in realtà, fondamentale riguarda il fatto che il sistema di indennizzo italiano non è ancora operativo e ciò vanifica il senso e la portata precettiva della direttiva e costituisce un grave inadempimento a livello comunitario. Quindi, abbiamo adottato una normativa per andare verso i cittadini e, nonostante siano trascorsi quattro anni, non esiste ancora nessun regolamento che preveda che un cittadino truffato possa prendere un centesimo da quel fondo. Per Alitalia erano previsti 100 milioni di euro, ma nessun risparmiatore che abbia investito in Alitalia ha visto un indennizzo, né lo hanno visto i risparmiatori della Parmalat o della Cirio. Nonostante le buone intenzioni, quindi, i soldi restano nel fondo, nel fabbisogno e nell’indebitamento. Appare evidente, quindi, che a distanza di ben 13 anni dall’entrata in vigore della direttiva 97/9/CE, il Governo non possa ulteriormente sottrarsi a provvedere con i necessari strumenti di legge ad adempiere a quanto previsto da tale direttiva, in modo da soddisfare le legittime aspettative di tanti piccoli risparmiatori, senza, però, replicare la presa in giro che ha messo in atto con una class action privata dei suoi elementi caratteristici principali.