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Polizze dormienti la risposta del Governo

Il Governo ha dato risposta in commissione Attività produttive, commercio e turismo all’interrogazione degli On. Fromer, Vico e Nannicini

da questa risposta si evince la disponibilità a risolvere il problema delle cosiddette polizze dormienti almeno per quelle prescritte prima del 28 ottobre 2008. i tempi di rimborso dal fondo delle vittime delle frodi finanziarie al momento non sono quantificabili.

E’ auspicabile un’ulteriore iniziativa per sbloccare anche i prescritti dal 28 ottobre 2008 e far alzare la prescrizione dagli attuali 2 anni a 10 anni.



Interrogazione n. 5-03112 Froner: Erogazione dei rimborsi relativi alle cosiddette polizze dormienti.

TESTO DELLA RISPOSTA

In relazione all’interrogazione in esame, si forniscono i seguenti elementi di risposta.
A seguito del parere positivo espresso dalle Commissioni parlamentari in data 19 maggio 2010, è stato adottato, in data 28 maggio 2010, il decreto di riparto del Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori.
Detto decreto prevede la destinazione delle risorse, quantificate in euro 38.830.483,74 sulla base delle sanzioni versate dal 1o gennaio al 31 dicembre 2009 sul capitolo di entrata del Ministero dell’Economia e delle Finanze, a favore di iniziative a vantaggio dei consumatori. È prevista, altresì, l’attivazione delle relative iniziative man mano che le risorse saranno effettivamente disponibili e secondo l’ordine di priorità desumibile dall’ordine con cui le iniziative stesse sono citate nel medesimo decreto e su cui non sono intervenute osservazioni, neppure nel corso della prescritta procedura di consultazione delle Commissioni parlamentari.
Il provvedimento in questione, pertanto, formula la destinazione delle risorse in termini sostanzialmente programmatori, rinviando a successivi decreti di impegno la puntuale assegnazione delle risorse.
Quanto alle specifiche misure cui fanno riferimento gli onorevoli interroganti, in effetti il predetto decreto ministeriale ha previsto all’articolo 7, comma 1, che «per favorire la restituzione delle somme versate in relazione alla retroattività delle disposizioni in materia di cosiddette polizze dormienti di cui ai commi 345-quater e 345-octies dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n.266, come modificato dall’articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2008, n. 166» è assegnata «al Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione – Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica – la somma di euro 7.600.000,00.»Questa posizione, però, deve necessariamente coordinarsi e rispettare tutte le prescrizioni della normativa comunitaria in materia.
Premesso quanto sopra, si forniscono le seguenti ulteriori precisazioni rispetto alle specifiche questioni poste dagli interroganti:
a) quanto all’attuazione di tale decreto relativamente alla questione delle cosiddette polizze dormienti, si evidenzia che questa verrà effettuata trasferendo le relative risorse all’amministrazione competente in materia (cioè al Ministero dell’economia e delle finanze), ovvero stipulando con la CONSAP una convenzione con cui regolare, d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, anche le procedure di restituzione totale o parziale delle somme versate;
b) in merito all’effettiva disponibilità delle somme a ciò destinate, cui rimane subordinata l’adozione del decreto o della convenzione di trasferimento delle somme al gestore dei rimborsi, si precisa che dei predetti euro 38.830.483,74 ripartiti fra le diverse iniziative previste dal decreto, allo



stato attuale sono state riassegnate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze euro 14.591.404,00 che consentono di finanziare completamente le prime due iniziative previste dal decreto di riparto dei Fondi (iniziative promosse dalle associazione dei consumatori e iniziative istituzionali) e parte della terza (iniziative promosse dalle Regioni). Secondo l’ordine di priorità indicato, man mano che saranno assegnate ulteriori risorse, è ragionevole prevedere che, entro il corrente anno e nei primi mesi dell’esercizio successivo, potrà essere finanziata la restante parte delle iniziative regionali. Sono, quest’ultime, quelle a favore della sicurezza dei prodotti (per un importo pari a euro 3.800.000,00), quelle per la composizione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo (per un importo di euro 2.500.000,00) e quelle dirette a consentire la restituzione delle somme versate in relazione alla retroattività delle disposizioni in materia di cosiddette polizze dormienti, nel limite di euro 7.600.000,00. Infine, potranno essere coperte anche le iniziative necessarie per il rifinanziamento del Fondo nazionale di garanzia per il consumatore di pacchetto turistico, nel limite di ulteriori euro 3.000.000,00;
c) in merito ai tempi ed alle procedure previste per i rimborsi appare difficile al momento fare previsioni, essendo l’adozione degli atti successivi condizionata alla disponibilità delle risorse necessarie. Solo in tale occasione sarà possibile definire le procedure da adottare e valutare gli ulteriori tempi occorrenti per rendere effettivi i rimborsi;
d) relativamente all’adeguatezza delle somme destinate dal predetto decreto alle misure di restituzione, nonché alla possibilità di incrementare tali somme, si evidenzia innanzitutto che, il 27 maggio 2010, il Ministero dell’economia ha comunicato, pur precisando che si tratta ancora di dati parziali, di aver quantificato in euro 12.876.729,23 gli importi che, per le polizze dormienti, sarebbero già stati comunicati dagli intermediari e, quindi, trasferiti o da trasferire al fondo.

Appare difficile, in questo momento, valutare la congruità della quantificazione dei rimborsi prevista dal decreto ministeriale citato nel limite di euro 7.600.000,00. Una definitiva quantificazione sarà possibile solo dopo che l’attuazione di tale previsione avrà legittimato e consentito la presentazione delle relative domande di rimborso. Peraltro, ove tale importo risultasse insufficiente, il predetto decreto già consente, da un lato, che i provvedimenti attuativi regolino anche l’ipotesi di rimborsi parziali e, dall’altro, prevede espressamente che siano valutate, in tale occasione e d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, la corrispondenza di tali somme all’effettivo fabbisogno per un’eventuale integrale restituzione e le conseguenti ulteriori iniziative possibili ed opportune.
In conclusione, il Ministero dello Sviluppo Economico ha sempre ritenuto rilevante la questione della retroattività delle disposizioni in materia delle cosiddette polizze dormienti, dimostrata dall’inserimento delle norme che ne eliminano tale previsione nel «decreto incentivi».
Pertanto si assicurano gli Onorevoli interroganti che continuerà ad essere svolta un’azione costante, in tutte le più idonee sedi istituzionali, per garantire, con la massima celerità e completezza, le riassegnazioni al Ministero dello Sviluppo Economico delle somme necessarie a garantire la tutela di tutti gli aventi diritto ai rimborsi secondo la normativa vigente.

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Polizze dormienti il decreto ministeriale è stato firmato

Appena ieri ho scritto sul decreto ministeriale che deve disciplinare il rimborso dei capitali versati al fondo anticrack. Tramite Antonio Lirosi, responsabile consumatori del Pd, ho appreso che il decreto è stato firmato dal presidente del Consiglio Silvio Berlusconi nella veste di ministro ad interim dello Sviluppo Economico, e che finora la somma stanziata per le c.d. polizze dormienti non è stata ancora resa disponibile dal Mef, ovvero da Giulio Tremonti.

Ora bisogna vedere come sarà disciplinato il rimborso dal Fondo anticrack. Molto probabilmente sarà seguita la stessa strada seguita per i conti dormienti, molto probabilmente sarà dato incarico a Consap a liquidare le polizze. In questo caso sarà già utile richiedere il rimborso a Consap per avere almeno il numero di pratica che ritornerà utile per il rimborso. Faccio notare che la somma stanziata è di 7,4 milioni di euro mentre al Fondo anticrack finora sono affluiti circa 23 milioni di euro, quindi chi prima richiede il rimborso avrà ottime speranza di rivedere i propri risparmi.

Ricordo che questa procedura vale solo per chi ha avuto versata la propria polizza al Fondo anticrack, per gli altri il rimborso sarà fatto dalla propria compagnia.

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Mef – Attivata linea telefonica per rimborsi conti dormienti

Si rende noto che, a far data dal 14 giugno p.v., la CONSAP s.p.a. – società interamente partecipata dal Mef alla quale è stata affidata la gestione delle richieste di rimborso di somme affluite al Fondo “rapporti dormienti” (articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266) – gestirà i contatti telefonici con gli interessati attraverso la linea dedicata 06-85796444, attiva nei giorni feriali dal lunedì al giovedì nell’orario 9,00/17,00 ed il venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13.00.

In particolare, Consap fornirà assistenza e indicazioni a quanti abbiano già inviato le domande di rimborso al Mef nonché a coloro che – consultando gli elenchi pubblicati sul sito www.tesoro.it o ricevendo direttamente informazioni dagli intermediari – risultino tra i titolari o gli aventi diritto di rapporti confluiti al citato Fondo.

Sarà in ogni caso possibile ottenere maggiori informazioni di carattere generale – oltre che sul sito del Mef www.tesoro.it – anche sul sito Collegamento a sito esterno www.consap.it nella sezione “rapporti dormienti”.

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Polizze dormienti cosa si dovrebbe fare

Ieri sera il Senato ha convertito in legge il DL 40-2010 Incentivi). In un primo commento a caldo ho spiegato chi sono stati i beneficiati del decreto e chi è restato escluso.

Ora parliamo degli esclusi, quest’ultimi si dividono in due categorie:

a) Beneficiari di polizze vita prescritte nel periodo 1 gennaio 2006 al 27 ottobre 2008 che hanno avuto la malasorte di veder versati i loro capitali dalla propria compagnia assicurativa al Fondo delle vittime delle frodi finanziarie presso il Mef. Il valore complessivo del versato ammonta ad 8 milioni di euro.

b) Beneficiari di polizze vita prescritte dal 28 ottobre 2008 in poi, al momento non è possibile stimare quante persone siano coinvolte ed il valore complessivo delle polizze prescritte. Una prima stima si può fare solo dopo il 31 maggio prossimo conteggiando il valore del versato da parte delle compagnie assicurative al Fondo anticrack.

Per salvare le sopracitate tipologie di prescritti ci sono stati alcuni tentativi di inserimento di emendamenti sia alla Camera dei Deputati sia al Senato da parte del gruppo parlamentare del Pd (On. Nannicini, Sen. Fioroni) senza alcun risultato. Sempre nella discussione finale per la conversione del decreto incentivi il Sottosegretario Giorgietti ha lasciato uno spiraglio per una soluzione positiva dell’intera vicenda.

Per capire se le parole dell’On. Giorgietti (Pdl) erano reali o di circostanza sarebbe opportuno che qualche parlamentare di buona volontà presentasse un’interpellanza urgente al Governo per capire le reali intenzioni di quest’ultimo. Sempre facendo affidamento su qualche parlamentare di buona volontà sarebbe auspicabile la presentazione di un disegno di legge che elevi la prescrizione delle polizze vita da 2 a 10 anni (art. 2952 c.c.). Se si riesce ad approvare questo disegno di legge si raggiungerebbero due obiettivi: 1) l’equiparazione della prescrizione delle polizze vita agli altri prodotti finanziari; 2) si circoscriverebbe il periodo delle c.d. polizze dormienti dal 1 gennaio 2006 alla data di approvazione della nuova prescrizione.

Purtroppo la soluzione di cui sopra serve solo a chiudere la falla provocata dalla legge 166-08 (Alitalia) e serve anche una norma simile all’art. 2 comma 4 del DL 40-2010 che consenta ai nuovi prescritti di rientrare al più presto in possesso dei propri risparmi.

Se la classe politica vuole risolvere definitivamente il problema deve agire da subito perché il 31 maggio è vicinissimo (mancano solo 10 giorni), e per questa data le compagnie dovranno versare le somme delle polizze prescritte dei beneficiari che non rientrano nel salvataggio del decreto Incentivi. Si potrebbe approfittare dell’imminente manovra di correzione per inserire una norma che facesse slittare il versamento da parte delle compagnie assicurative di sei mesi, onde consentire al legislatore di intervenire con una legge ordinaria per sanare tutta la questione delle polizze dormienti.

Ora bisogna sperare che persone di buona volontà si attivano per risolvere un problema che se non affrontato alla radice diventerà un brutto problema per l’intero settore assicurativo minando la fiducia dei risparmiatori verso questa tipologia di investimento, facendo loro preferire identici prodotti ma di diritto estero (le polizze vita di diritto estero hanno periodi di prescrizione maggiori, in Irlanda si arriva a 50 anni), insomma assisteremo ad un qualcosa di già visto nel settore del risparmio gestito, i risparmiatori per ragioni fiscali preferiscono le Sicav estere ai Fondi comuni d’investimento di diritto italiano.

Non ci resta assistere come si muoveranno sulla questione le associazioni consumatori, i politici ed i giornalisti.

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Polizze dormienti il commento

Il problema delle c.d. polizze dormienti è stato parzialmente risolto consentendo con l’art. 2 comma 4 del DL 40-2010 (Incentivi) di far recuperare i risparmi esclusivamente ai prescritti prima del 28 ottobre 2008 i cui soldi non erano stati versati al Fondo anticrack.

Sono restati fuori i prescritti che hanno avuto la sfortuna di aver visto devoluti i propri capitali al Fondo anticrack, ricordo che le somme versate dalle compagnie assicurative al sopracitato fondo ammontano a circa 8 milioni di euro. Quindi il salvataggio di queste persone è una questione di giustizia sociale perché sono stati discriminati per ben due volte. La prima sono stati vittime di una legge (166-08 Alitalia) che aveva valore retroattivo ed ora con l’art.2 comma 4 del DL 40-2010 che ha salvato gli altri prescritti che hanno avuto la fortuna che la loro compagnia assicurativa non ha versato i loro capitali al Fondo anticrack.

L’altra categoria che non si è salvata è quella dei prescritti del dopo 28 ottobre 2008. Queste persone anche se beneficiari di polizze che contrattualmente elevavano la prescrizione a 10 anni il prossimo 31 maggio vedranno i loro capitali versati al Fondo anticrack.

Nelle parole del Sottosegretario Giorgietti si possono leggere parole che il Governo non è cieco al problema delle polizze dormienti. Ora se queste parole non sono di circostanza ma reali è opportuno che il Governo agisca con estrema velocità nel risolvere la questione considerato che al 31 maggio mancano 11 giorni. Le misure urgenti sono due per risolvere una volta per tutte il problema. Primo elevare la prescrizione delle polizze vita a 10 anni. Secondo di consentire agli attuali esclusi il recupero delle somme già (o da versare il prossimo 31 maggio) al Fondo anticrack. Per far ciò basterebbe un semplice decreto del Mef che autorizza il rimborso di questi capitali dal fondo anticrack riconoscendo che la legge 166-08 è andata al di là degli intenti del legislatore riconoscendo ai prescritti dal 1 gennaio 2006 al 31 dicembre 2010 di poter richiedere i loro soldi in un arco di tempo di sei mesi dalla data di emanazione del decreto.  Facendo slittare il versamento dei fondi da parte delle compagnie di sei mesi.

Nella speranza che questo invito sia accolto da qualche deputato di buona volontà e lo sottoponga al Governo in modo che il problema venga risolto.

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Polizze dormienti la parola al Governo

L’intervento del Sottosegretario On. Alberto Giorgietti (Pdl) sulle polizze dormienti.

Non abbiamo affrontato tra gli altri argomenti il tema delle cosiddette polizze dormienti su cui vi è un problema che ribadisco in questa sede. Non si tratta di affrontare in generale un problema su cui riconosco ci può essere un problema di complessivo di equità sulla vicenda.

Premesso che è stato un provvedimento straordinario, è chiaro che mettere mano all’aspetto dei diritti connessi a possibili ripristini di parti della norma o della possibilità di avere una corretta informazione per poter richiedere i fondi, insomma non perdere i diritti acquisiti e che la norma ha cassato, determina la necessità di copertura.

Quindi, il Governo non nega che possa essere un argomento da affrontare in tal senso. È altrettanto chiaro che nel momento in cui ci dobbiamo avvicinare ad un intervento significativo di compressione anche della spesa pubblica non è semplice pensare a forme di copertura che siano esaustive.

Quindi, mi rendo conto che non risolviamo la questione. È in agenda. Vedremo come affrontarla.

Con queste parole nell’attuale decreto non c’è spazio per un miglioramento, ma viene riconosciuto che c’è un problema di equità. Speriamo che maggioranza ed opposizione si siedono ad un tavolo per risolvere le problematiche ancora in piedi.

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Polizze dormienti brutte notizie per gli esclusi

Riporto l’intervento del Sen. Francesco Casoli (Pdl) relatore del DL 40-2010 per la parte concernente le polizze dormienti, purtroppo dalle sue parole si evince che4 gli emendamenti presentati dal Pd non saranno approvati.

Signora Presidente, onorevoli colleghi, ho l’onore di prendere la parola in replica anche a nome del senatore Conti.Ho ascoltato con attenzione tutti gli interventi svolti, tra cui anche l’ultimo della senatrice Bonfrisco che penso abbia ripercorso i commenti e gli appunti fatti nel corso di questa intensa discussione generale.

La senatrice Fioroni si è soffermata sulla questione delle polizze dormienti e ha parlato anche di un’equità sociale dove non può crescere l’occupazione senza innovazione. Ritengo che il Governo abbia operato scelte che in questa sede possono anche essere discusse; indubbiamente, però, l’Esecutivo ha la responsabilità e l’onere di scegliere dove investire e dove reperire le risorse. Io credo che le scelte siano state coraggiose, anche se non così “larghe” come avremmo auspicato; infatti, tutti noi spereremmo di avere risorse infinite da destinare all’innovazione e al risveglio del mercato, ma ciò non è possibile perché le risorse sono chiaramente limitate. Ritengo, però, che le scelte operate dal Governo anche nell’ambito delle polizze dormienti e delle innovazioni siano coerenti con lo stato attuale delle nostre finanze.

Quindi non saranno salvati gli esclusi che hanno visto versati i loro risparmi al Fondo anticrack ed i prescritti del dopo 28 ottobre 2008.
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Polizze dormienti l’intervento della Sen. Anna Rita Fioroni

di seguito l’intervento della Sen. Fioroni.

Onorevoli colleghi, a questo punto, per il tempo restante che mi è concesso, voglio trattare la vicenda delle cosiddette polizze dormienti, disastrosa per tanti risparmiatori, che a loro insaputa sono stati assoggettati ad un vero e proprio scippo legalizzato. II decreto in esame fa un passo in avanti con la disposizione contenuta all’articolo 2, comma 4, ma ancora c’è molto da fare perché nessun risparmiatore perda un euro a causa di un errore commesso da questo Governo. Cerco brevemente di riassumere l’accaduto.

La legge finanziaria n. 266 del 2005 ha istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze con la finalità di indennizzare i risparmiatori rimasti vittime delle frodi finanziarie: tale fondo si alimenta con le risorse dei conti correnti dormienti. Il decreto del Presidente della Repubblica n. 116 del 2007 ha regolamentato il funzionamento del fondo e ha specificato quali sono i rapporti contrattuali interessati ed i criteri per l’individuazione. In breve, si può affermare che sulla base di queste e di altre disposizioni le somme dovute ai beneficiari di polizze vita sarebbero confluite nel fondo per le vittime delle frodi finanziarie solo decorso il decennio, a prescindere dalla prescrizione del diritto. Le compagnie di assicurazione potevano rinunciare ad avvalersi del termine di prescrizione di un anno corrispondendo le somme maturate dai beneficiari di polizze vita che non le avessero richieste l’anno dal decesso del titolare.

Con il cosiddetto decreto Alitalia la situazione è cambiata e questo Governo ha previsto che nel fondo dovevano confluire gli importi dovuti ai beneficiari di polizze vita non reclamati nel termine di prescrizione. Contestualmente è stato elevato a due anni il termine di prescrizione del diritto. È stata prevista inoltre un’applicazione retroattiva anche alle polizze per le quali gli eventi che determinano la prescrizione si siano verificati prima del 1° gennaio 2006, quando ancora si applicava la finanziaria del 2005.

Gli effetti di queste norme sono stati vari. In primo luogo, a causa della retroattività della legge n. 166 gli eredi dei titolari di polizze deceduti tra il 2005 e il 2008 hanno visto svanire senza alcun avvertimento i risparmi di una vita nel momento in cui la legge è entrata in vigore. A quest’ultima situazione si cerca di ovviare eliminando la retroattività con la disposizione contenuta all’articolo 2, comma 4, ma questa previsione è insufficiente a portare chiarezza sulla vicenda perché per gli importi derivanti da polizze prescritte già devoluti al fondo non possono più essere richiesti dai beneficiari. Un’ingiustizia cui occorre porre rimedio al più presto restituendo fino all’ultimo centesimo.

Occorre trovare le risorse che sono state impegnate nel bilancio dello Stato distraendole ai cittadini inconsapevoli. I nostri emendamenti sono pertanto volti a rimediare a questo errore, che solo in parte è stato corretto, e ad equiparare per il futuro il trattamento dei titolari delle polizze vita cosiddette dormienti che non riscattano la polizza perché spesso non ne sono a conoscenza a quello dei beneficiari dei conti correnti dormienti, in merito a prescrizione e diritto di informazione.

Signora Presidente, in conclusione, le chiedo l’autorizzazione a lasciare agli atti la parte restante del mio intervento per poterla allegare al Resoconto della seduta. (Applausi dal Gruppo PD).

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Polizze dormienti le relazioni della commissione Bilancio e dell’uffici studi del Senato

Vi sottopongo le relazioni della commissione Bilancio e dell’ufficio studi del Senato sull’art. 2 comma 4 del decreto legge 40-2010.

Questa è la relazione della commissione, bisognerebbe capire cosa significa la sigla RT.

Comma 4
Il comma prevede che le disposizioni riguardanti le polizze vita cosiddette dormienti – ai fini del loro versamento, una volta prescritto il relativo diritto, al fondo di indennizzo per le frodi ai risparmiatori previsto dai commi 343 e seguenti dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2006 – si applichino esclusivamente ai contratti per i quali il termine di prescrizione del diritto dei beneficiari scade successivamente al 28 ottobre 2008. La norma fa comunque salvi gli importi che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, siano stati già versati al fondo di indennizzo previsto dall’articolo 1, comma 343, della citata legge finanziaria per il 2006. Viene infine

stabilito che l’attuazione della norma non dovrà comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La RT non considera la norma.
Al riguardo, si rileva che la disposizione configura una rinuncia ad un certo ammontare di entrate – relative ad un certo numero di polizze vita “dormienti” – che, in base alla legislazione previgente, sarebbero confluite al citato fondo di cui all’articolo 1, comma 343, della legge finanziaria 2006, per essere destinate a finalità di spesa.
In merito, premesso che le modalità di finanziamento del citato fondo dovrebbero escludere la possibilità di impegnare risorse non effettivamente affluite, occorrerebbe comunque verificare l’entità delle somme che – in base alla disposizione in esame – non affluiranno nel fondo stesso.

Questa è la relazione dell’ufficio studi del Senato

4. A fini di razionalizzazione della disciplina della liquidità giacente su conti e rapporti definiti dormienti ai sensi della normativa vigente, fatti salvi gli importi che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, siano stati comunque già versati al fondo di cui all’articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n.266, le disposizioni del comma 345-quater del citato articolo 1 si applicano esclusivamente ai contratti per i quali il termine di prescrizione del diritto dei beneficiari scade successivamente al 28 ottobre 2008. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. Identico.
Il comma 4 dell’articolo 2 in esame prevede che le disposizioni riguardanti le polizze vita cosiddette dormienti – ai fini del loro versamento, una volta prescritto il relativo diritto, al fondo di indennizzo per le frodi ai risparmiatori previsto dai commi 343 e seguenti dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 – si applichino esclusivamente ai contratti per i quali il termine di prescrizione del diritto dei beneficiari scade successivamente al 28 ottobre 2008.
Ciò a fini di razionalizzazione della disciplina della liquidità giacente su conti e rapporti definiti dormienti ai sensi della normativa vigente.
La norma fa comunque salvi gli importi che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, siano stati comunque già versati al fondo di indennizzo previsto dall’articolo 1, comma 343, della citata legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Viene infine stabilito che l’attuazione della norma non dovrà comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
A.S. n. 2165 Articolo 2, comma 4
Secondo la Relazione illustrativa, la norma è volta “a contenere il danno economico e di immagine che deriverebbe a imprese assicurative che, al fine di applicare un trattamento più favorevole ai consumatori, hanno seguito la prassi di non opporre la prescrizione breve ai clienti che avanzino la richiesta di pagamento di prestazioni assicurative dopo il decorso del relativo termine di prescrizione. Tale prassi, oltre che nelle posizioni espresse dalle autorità di vigilanza, trova riscontro in specifiche previsioni contrattuali o pre-contrattuali di imprese assicurative che hanno posto attenzione particolare alle esigenze della clientela inducendo quest’ultima, ovviamente, a una legittima aspettativa in ordine alla possibilità di vedersi riconosciute prestazioni assicurative maturate anche dopo il decorso dei termini di cui all’articolo 2952 del codice civile. La normativa introdotta è dunque volta a esprimere una posizione equilibrata e improntata a criteri di contemperamento dei contrapposti interessi: quello dell’amministrazione alla devoluzione in favore del fondo depositi dormienti e quello dei consumatori a veder soddisfatte le proprie pretese. La disposizione si rende necessaria per risolvere in particolare una questione interpretativa riguardante l’articolo 1, comma 345-quater, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che prevede il trasferimento al fondo depositi dormienti degli importi dovuti ai beneficiari dei contratti di assicurazione sulla vita non reclamati nel termine di prescrizione.” La legge 27 ottobre 2008, n. 166, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134 “aveva provveduto a prolungare il termine breve di prescrizione del diritto dei beneficiari dei contratti di assicurazione del ramo vita, portandolo da un anno a due anni. Tale prolungamento era motivato sia dall’estrema brevità del termine previgente, sia dall’opportunità di tenere conto della prassi adottata da molte compagnie di assicurazione, e raccomandata dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), di ammettere al pagamento anche le richieste tardive dei beneficiari: infatti, dall’introduzione della disposizione la prescrizione avrebbe operato in favore del fondo depositi dormienti e non più in favore delle compagnie assicurative ed esse non avrebbero più potuto rinunciarvi per venire incontro agli interessi della clientela.”.
Al riguardo, devesi rammentare che il comma 2-bis dell’articolo 3 del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134 (Disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi), inserito dalla legge di conversione 27 ottobre 2008, n. 166, ha introdotto, per garantire la sollecita operatività del fondo di indennizzo dei risparmiatori di cui al comma 343 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 345-bis del predetto articolo 1, anche il comma 345-quater.
Tale comma 345-quater ha previsto che gli importi dovuti ai beneficiari dei contratti di cui all’articolo 2, comma 1, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, che non sono reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto, sono devoluti al fondo di cui al comma 343 entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello in cui scade il termine di prescrizione, restando fermo quanto disposto dall’articolo 14, comma 3, del
decreto legislativo n. 252 del 2005, in materia di forme pensionistiche complementari.
Il richiamato articolo 2, comma 1, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, prevede che nei rami vita la classificazione per ramo è la seguente:
I. le assicurazioni sulla durata della vita umana;
II. le assicurazioni di nuzialità e di natalità;
III. le assicurazioni, di cui ai rami I e II, le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento;
IV. l’assicurazione malattia e l’assicurazione contro il rischio di non autosufficienza che siano garantite mediante contratti di lunga durata, non rescindibili, per il rischio di invalidità grave dovuta a malattia o a infortunio o a longevità;
V. le operazioni di capitalizzazione;
VI. le operazioni di gestione di fondi collettivi costituiti per l’erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell’attività lavorativa.
Il comma 345-octies, inserito sempre in sede di conversione del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, specificava che entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono venute a conoscenza del verificarsi della condizione di cui al primo periodo del comma 345-quater, le imprese di assicurazione comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze, secondo le modalità stabilite con regolamento, gli importi destinati al fondo e provvedono al relativo versamento anche con riferimento agli importi per i quali gli eventi che determinano la prescrizione del diritto dei beneficiari si siano verificati dopo il 1° gennaio 2006 e di cui siano venute a conoscenza successivamente alla data di entrata in vigore della disposizione qui riportata.
Lo stesso decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, all’articolo 3, comma 2-ter, inserito dalla legge di conversione 27 ottobre 2008, n. 166, ha sostituito il secondo comma dell’articolo 2952 del codice civile (prescrizione in materia di assicurazione), prevedendo che gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivano in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. La versione precedente stabiliva invece che gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno e quelli derivanti dal contratto di riassicurazione in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Dall’applicazione combinata di tali disposizioni si evinceva che le polizze vita i cui titolari erano scomparsi dal 1° gennaio 2005 fino al 27 ottobre 2007 si prescrivevano in un anno e quindi dopo il decorso di tale termine le relative
somme andavano versate al fondo, mentre dopo tale ultima data le polizze si sarebbero prescritte nel più lungo termine di due anni, a far data quindi dal 27 ottobre 2009.
Da notizie di stampa26 si apprende che da tale meccanismo sarebbero stati particolarmente colpiti gli assicurati con la società di assicurazione “Poste Vita s.p.a.”, in quanto nei relativi contratti sarebbe stata prevista la rinuncia alla prescrizione e la possibilità di incassare le somme frutto di eredità fino a dieci anni dalla morte del titolare della polizza. La prescrizione più breve introdotta invece dalla legge n. 166 del 2008 finiva per prevalere sulla determinazione contrattuale, con il risultato che le somme maturate dovevano essere trasferite dalla società di assicurazione al Fondo, senza che i beneficiari potessero vantare più alcun diritto.
Secondo quanto indicato anche dal Comunicato del Ministero dell’economia e delle finanze del 19 marzo 2010, l’articolo 2, comma 4, in esame elimina pertanto la retroattività della norma, facendo sì che la disciplina sulle polizze dormienti si applichi esclusivamente ai contratti nei quali la prescrizione non era ancora maturata alla data del 28 ottobre 2008, nel momento in cui era stata introdotta la normativa sulle polizze dormienti.

26 F. Pezzatti, Le polizze dormienti perdono la retroattività, in Sole 24 Ore, 20 marzo 2010, pag.

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Polizze dormienti cosa succederà ora

E’ di ieri la notizia che il Governo ha posto la fiducia sul decreto incentivi (DL 40-2010), con questa mossa gli emendamenti presentati decadono. Questo significa che anche gli emendamenti presentati dall’On. Nannicini ed altri sono decaduti. Rimane in essere solo l’art. 2 comma 4 del decreto.

Sappiamo bene che il testo di quell’articolo salva solo una determinata tipologia di beneficiari delle c.d. polizze dormienti (sono comunque la maggioranza). Siccome reputo ingiusto che restano esclusi i beneficiari che hanno avuto la sfortuna di aver visto versati al Fondo delle vittime delle frodi finanziarie i loro risparmi e restano esclusi i beneficiari delle polizze che sono andate in prescrizione dopo il 27 ottobre 2008.

Della seconda fattispecie di esclusi se nè parlato poco ma è meglio approfondire ora il discorso. In questa fattispecie rientrano tutti i beneficiari di polizze che sono scadute dopo 27 ottobre 2007. Ora  i beneficiari se entro i due anni successivi alla data dell’evento (morte dell’assicurato, scadenza della polizza) hanno richiesto il rimborso della polizza sono salvi, ma se nel malaugurato caso che abbiamo fatto richiesta dopo i due anni dalla data dell’evento purtroppo per loro la polizza risulta prescritta ed anche se la compagnia non ha versato nulla la Fondo anticrack non hanno diritto al rimborso, e questo vale anche per i beneficiari di Poste Vita come di una qualsiasi altra compagnia.

Considerato che al momento non conosco il testo del maxi emendamento presentato dal Governo, che benissimo ha potuto recepire qualche emendamento dell’opposizione, è meglio che il comitato delle vittime della legge 166-08 attuano iniziative per far in modo di salvare gli esclusi nel prossimo dibattito al Senato.

E’ auspicabile che riprendono la loro attività di lobbing nei confronti dei giornalisti per far riportare sugli organi di informazione nazionali questa anomalia, oltre a far continue pressioni sulle associazioni consumatori e suoi politici. Sarebbe anche opportuno di organizzare una manifestazione davanti al Senato o meglio ancora di sottoporre la questione direttamente al Presidente del Consiglio, considerato che quest’ultimo si vanta ripetutamente che il suo Governo non metterà mai le mani nelle tasche degli italiani, quindi è opportuno fargli sapere in modo diretto che la legge 166-08, promulgata da un suo precedente Governo, le mani nelle tasche degli italiani le ha messe, e considerato che mantiene sempre le promesse  ora deve attivarsi per far restituire il maltolto agli aventi diritto.

Segnalo l’intervento dell’On. Laura Former sulle polizze dormienti che aspiegato la questione in modo chiaro e lineare.

Ora vorrei passare al merito di quanto è contenuto nel testo, lasciando ai colleghi l’approfondimento delle parti più significative. Vorrei limitarmi a trattare la questione delle cosiddette polizze dormienti, un argomento che può sembrare di interesse limitato ma che, a nostro giudizio, è esemplificativo dell’andatura incerta con cui procede questo Governo nell’affrontare i problemi. Ci risultano numerose segnalazioni di cittadini che lamentano, in forza di un’erronea interpretazione della successione legislativa che si è prodotta sull’argomento, di aver perduto il rimborso della polizza in seguito al decorso di due anni o di un anno dal decesso del parente contraente, perdendo così tutti i risparmi di quest’ultimo perché incamerati dallo Stato senza diritto di riscatto.
Con il comma 4 dell’articolo 2 del testo del decreto-legge che stiamo discutendo (testo su cui invitiamo ancora oggi il Governo ad intervenire per correggere le ulteriori discriminazioni che andrebbe a creare) ci si propone di rimediare, purtroppo solo in modo parziale, all’ingiustizia nei confronti dei cittadini colpiti dalla retroattività del provvedimento contenuto nella legge n. 166 del 2008. La norma prevede infatti che solo gli importi per i quali non era maturata la prescrizione al 28 ottobre 2008 non debbano essere automaticamente devoluti al Fondo per le vittime degli scandali finanziari. Sono quindi salvi solo gli eredi degli assicurati deceduti prima del 27 ottobre 2007 per i quali non sia già avvenuto il trasferimento al Fondo. Pare, anche se non sono al momento disponibili dati ufficiali, che siano stati trasferiti quasi dieci milioni di euro di indennizzi.
Le disposizioni contenute nell’attuale testo, se da un lato sembrano venire incontro alle esigenze di alcuni risparmiatori, dall’altro rischiano di rendere ancora più complesso il quadro normativo, anche in considerazione del fatto che sia la relazione illustrativa sia l’articolato sembrano prescindere dal quadro giuridico discendente dalle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 116 del 2007. Confidiamo quindi nell’impegno assunto nei giorni scorsi, durante le sedute delle Commissioni riunite, VI e X, dal sottosegretario per lo sviluppo economico, Stefano Saglia, di procedere alla verifica delle risorse necessarie a risolvere definitivamente la questione delle polizze dormienti ai fini dell’esame in Assemblea.
Ma per inquadrare meglio il problema vorrei fare riferimento ai numerosi rilievi delle associazioni dei consumatori e all’interrogazione a risposta immediata, svolta in Aula insieme al collega onorevole Nannicini l’8 aprile scorso, con la quale ci proponevamo di fare un po’ di chiarezza rispetto alla questione piuttosto controversa delle cosiddette polizze dormienti. A tal fine avevamo chiesto al Ministro quale fosse la corretta lettura delle disposizioni di legge che all’apparenza si sovrappongono in modo scoordinato e se intendesse impartire le opportune direttive al fine di impedire che, per comportamenti od omissioni da parte degli intermediari, venissero compromessi, quanto meno per la fase antecedente al 27 ottobre 2008, i risparmi dei cittadini che confidavano in un termine di prescrizione decennale, tanto per i conti correnti bancari quanto per le polizze assicurative.
La legge finanziaria per il 2006, la n. 266 del 2005, come è noto ha istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze con la finalità di indennizzare i risparmiatori rimasti vittime di frodi finanziarie. Tale fondo è alimentato con le risorse derivanti dai cosiddetti conti dormienti, ovvero i conti correnti e i rapporti bancari definiti come dormienti all’interno del sistema bancario, nonché del comparto assicurativo e finanziario. La disciplina organica del funzionamento e delle forme di alimentazione del fondo è stata successivamente definita, secondo quanto previsto dalla legge n. 400 del 1988 all’articolo 17, con il decreto del Presidente della Repubblica n. 116 del 2007. In base all’articolo 1, comma 1, lettera b), tale decreto definisce come dormienti i rapporti contrattuali in relazione ai quali non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati per dieci anni a partire dalla data di libera disponibilità delle somme e degli strumenti finanziari.
L’articolo 2 dello stesso decreto inoltre fa rientrare nel campo di applicazione i contratti di assicurazione in tutti i casi in cui l’assicuratore si impegna al pagamento di una rendita o di un capitale al beneficiario ad una data prefissata.
In seguito, con il decreto-legge n. 134 del 2008, convertito dalla legge n. 166 del 2008, si era intervenuti sulla stessa materia introducendo un nuovo comma, il 345-quater all’articolo 1 della citata legge finanziaria per il 2006.
Con tale comma si è stabilito che gli importi dovuti ai beneficiari dei contratti di cui all’articolo 2, comma 1, del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, non reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto, fossero devoluti al fondo destinato alle vittime di frodi finanziarie entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello di scadenza del termine di prescrizione.
Inoltre, con il comma 2-ter del medesimo articolo 3, è stato modificato l’articolo 2952 del codice civile innalzando da uno a due anni il termine di prescrizione per l’esercizio dei diritti derivanti dai contratti in questione.
La sedimentazione nel tempo delle diverse disposizioni sembrerebbe aver determinato di fatto una sostanziale e vistosa disparità di trattamento tra i titolari di conti correnti e i titolari di contratti di assicurazione, dato che questi ultimi avrebbero solamente due anni per attuare il proprio diritto al fine di evitare l’estinzione del proprio contratto e la perdita delle relative somme di denaro.
Nella consapevolezza che non vi possa essere alcuna volontà vessatoria da parte del legislatore nei confronti dei titolari di contratti di assicurazione, appare evidente e necessaria l’interpretazione che è contenuta nel decreto-legge n. 40 del 2010, oggetto della discussione odierna, al comma 4 dell’articolo 2, secondo cui le disposizioni del comma 345-quater dell’articolo 1 della legge n. 266 del 2005, si applicano esclusivamente ai contratti per i quali il termine di prescrizione del diritto dei beneficiari scada successivamente al 28 ottobre 2008, quindi dopo l’entrata in vigore delle disposizioni contenute nell’articolo 3 del decreto-legge n. 134 del 2008.
Tale interpretazione è ancora più auspicabile se si considera che, mentre l’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 116 del 2007 prevedeva esplicitamente l’obbligo per l’intermediario di avvisare il titolare del rapporto di credito della avvenuta decorrenza dei termini di prescrizione e, contestualmente, di richiedere disposizioni riguardanti l’eventuale utilizzo delle somme, pena l’estinzione del rapporto e la devoluzione delle relative somme al fondo, il decreto-legge n. 134 del 2008 sembra sollevare l’intermediario da detto compito.
Il combinato disposto del minor periodo di prescrizione e il venir meno degli obblighi di comunicazione da parte dell’intermediario finisce, quindi, per determinare un particolare rischio per i risparmiatori di vedersi sottrarre i risparmi propri o quelli dei propri familiari a favore del fondo.
Si tratta di un’interpretazione che purtroppo si rivela discriminante nel momento in cui non si estende anche agli importi che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, siano già stati comunque versati al fondo di cui all’articolo 1, comma 343, della legge n. 266 del 2005, destinato alle vittime di frodi finanziarie.
Tanto nell’interrogazione che nella discussione in Commissione avevamo infine rilevato come, quand’anche il decreto-legge n. 134 del 2008 andasse inteso come nuova disciplina complessiva della materia di prescrizione di fondi assicurativi pur non espressamente abrogando le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 116 del 2007, appaia evidente che, a decorrere da giugno 2007 sino all’ottobre 2008 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 134 del 2008) andasse individuata in dieci anni la durata riconosciuta per la prescrizione dei diritti sui fondi assicurativi.
Riassumendo la questione, a seguito della legge n. 166 del 2008, il cosiddetto «decreto Alitalia», che ha esteso anche alle polizze vita la disciplina dei conti dormienti e quindi l’obbligo del versamento delle somme non riscosse al fondo del Tesoro, gli eredi dei titolari di polizze che sono deceduti tra il 2005 e il 2008 si sono visti svanire ingiustamente i risparmi di una vita.
A causa di questo meccanismo infernale, tutti loro hanno infatti perso la possibilità di riscuotere il rimborso delle somme maturate dal momento che non le hanno reclamate per tempo, cioè entro due anni dalla scadenza o dalla morte dell’intestatario, per mancanza di informazione da parte delle compagnie assicuratrici.
Inoltre, la legge n. 166 del 2008 è stata introdotta con effetto retroattivo; ciò significa che pur essendo stata varata nel 2008, era valida dal 1o gennaio 2006, così anche i rimborsi delle polizze i cui titolari sono morti tra il 2005 e l’ottobre del 2008, quando la legge non esisteva, sono stati bloccati.
Quindi, migliaia di risparmiatori si sono accorti di essere vittime di questa legge non avendo più la possibilità di incassare le polizze vita sottoscritte poiché cadute tacitamente in prescrizione.
Dopo la diffusione della prima bozza del cosiddetto decreto-legge incentivi in cui non era stato inserito l’emendamento alla legge 166 del 2008, il Governo si è ravveduto, approvando la disposizione che ha eliminato la retroattività delle polizze dormienti salvaguardando il diritto delle famiglie e dei risparmiatori deceduti di recuperare i soldi. Tuttavia, se il testo non viene modificato come da noi richiesto con gli emendamenti presentati in Commissione, la disciplina si applicherà solo ai contratti per i quali la prescrizione non era ancora maturata al 28 ottobre 2008, ossia quando è stata introdotta la normativa.
Ciò significa che se l’evento di premorienza o di scadenza della polizza è avvenuto prima del 27 ottobre 2007, tutti i possessori di polizze con prescrizione annuale (l’articolo 2952 del codice civile prevedeva la prescrizione di un anno, prima della modifica della legge n. 166 del 2008 che ha elevato la prescrizione a due anni) non hanno diritto ad alcun rimborso. In questo modo si salverebbero soltanto i titolari di quelle polizze le cui compagnie non hanno ancora versato alcun euro al Ministero. Da qualche calcolo approssimativo, al momento le somme versate si aggirerebbero sui dieci milioni, un quinto di quelle previste, tra le quali non risultano le polizze di Poste Vita che ha fatto sapere di non aver ancora versato nulla al Fondo vittime dei crac essendosi avvalsa della facoltà di rimandare il versamento previsto per il 31 marzo 2010.
Qualora, invece, l’assicurato sia deceduto dopo il 27 ottobre 2007, verrà disposto il trasferimento degli importi per coloro che non abbiano interrotto la prescrizione entro due anni. Per il futuro dovranno essere trasferiti ai fondi tutti gli importi non reclamati entro due anni. Mi sembra una soluzione pasticciata, che non risolve in maniera adeguata i gravi problemi creati dal cosiddetto decreto-legge Alitalia per le polizze dormienti.
Una normativa chiara sull’argomento appare quanto mai necessaria anche sulla base di quanto rilevato dal Governatore Draghi nel suo documento di vigilanza del 21 aprile scorso, in cui richiama gli intermediari ad uno scrupoloso e sostanziale rispetto della disciplina in materia di trasparenza e correttezza dei comportamenti, con particolare riguardo ad una chiara e semplice informativa da fornire alla clientela in merito alle caratteristiche del prodotto collocato e alle condizioni applicate, nonché all’obbligo per gli intermediari di adottare procedure interne per assicurare, tra l’altro, che tali caratteristiche e condizioni siano comprensibili al cliente.
Ma ora permettetemi un’ultima digressione che ha comunque a che fare con l’argomento che stavo trattando e che riguarda il fondo istituito con la legge finanziaria per il 2006 e destinato alle vittime degli scandali finanziari. Il nostro sistema legislativo, attraverso una complessa serie di provvedimenti normativi di varia natura, ha creato un sistema di indennizzo dei risparmiatori ancora incompiuto, pieno di lacune, incertezze e contraddizioni, molto diverso (anzi, oserei dire in palese contrasto) sotto ogni profilo con il modello comunitario di riferimento costituito dalla direttiva 97/9 della Comunità europea. Tale direttiva, attraverso cui si è ritenuto che la tutela degli investitori e la salvaguardia della fiducia nel sistema finanziario siano elementi importanti del completamento e del buon funzionamento del mercato interno, reputa essenziale che esista in ogni Stato membro un sistema di indennizzo degli investitori che offra una garanzia minima armonizzata di tutela almeno per i piccoli investitori, in caso di incapacità di un’impresa di investimento di far fronte ai suoi obblighi nei confronti dei clienti investitori.
Come ho già ricordato nella parte sulle polizze dormienti, l’articolo 1, comma 343, della legge n. 266 del 2005, prevede che per indennizzare i risparmiatori che investendo sul mercato finanziario sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto, non altrimenti risarcito, è costituito, a decorrere dall’anno 2006, un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. Questo rappresenta sicuramente un primo passo verso le vittime dei crac finanziari, ma se rimane in questa forma riduce significativamente il campo soggettivo di applicazione della direttiva comunitaria.
I risparmiatori che, per usare le parole adoperate nel comma 344, possono essere ammessi ai benefici connessi all’istituzione del fondo, sono infatti non già tutti gli investitori, bensì solamente coloro che investendo sul mercato finanziario sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito. Se dunque non c’è frode, ma, in ipotesi, semplice insolvenza dell’impresa di investimento, i risparmiatori non hanno titolo ad accedere al beneficio della copertura offerta dal sistema di indennizzo degli investitori.
Inoltre, mentre l’investitore comunitario può accedere agli indennizzi anche solo quando l’impresa di investimento non sembra, per il momento, in grado di far fronte ai propri obblighi derivanti dai crediti per gli investitori (e non vi è a breve la prospettiva che possa farlo), il risparmiatore italiano può farlo solo dopo aver subito una truffa e un danno ingiusto. Inoltre, il sistema di indennizzo previsto nel nostro Paese ha la forma di un fondo, come ho già detto, costituito a decorrere dal 2006 nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. È un fondo che non è confermato in modo da presupporre e consentire l’adesione delle imprese di investimento o, in alternativa, di quelle emittenti. È previsto, invece, che il fondo sia alimentato con le risorse di cui al terzo comma, previo il loro versamento al bilancio dello Stato.
La direttiva europea, invece, stabilisce che il sistema di indennizzo deve essere sostenuto principalmente dalle imprese di investimento e, in particolare, l’articolo 5 della direttiva rende assolutamente chiaro che il funzionamento di questo sistema si basa sull’adesione ad esso delle imprese di investimento. È un’adesione che si traduce operativamente nel concorso finanziario al sostenimento dei relativi oneri.
Infine, un particolare apparentemente banale ma, in realtà, fondamentale riguarda il fatto che il sistema di indennizzo italiano non è ancora operativo e ciò vanifica il senso e la portata precettiva della direttiva e costituisce un grave inadempimento a livello comunitario. Quindi, abbiamo adottato una normativa per andare verso i cittadini e, nonostante siano trascorsi quattro anni, non esiste ancora nessun regolamento che preveda che un cittadino truffato possa prendere un centesimo da quel fondo. Per Alitalia erano previsti 100 milioni di euro, ma nessun risparmiatore che abbia investito in Alitalia ha visto un indennizzo, né lo hanno visto i risparmiatori della Parmalat o della Cirio. Nonostante le buone intenzioni, quindi, i soldi restano nel fondo, nel fabbisogno e nell’indebitamento. Appare evidente, quindi, che a distanza di ben 13 anni dall’entrata in vigore della direttiva 97/9/CE, il Governo non possa ulteriormente sottrarsi a provvedere con i necessari strumenti di legge ad adempiere a quanto previsto da tale direttiva, in modo da soddisfare le legittime aspettative di tanti piccoli risparmiatori, senza, però, replicare la presa in giro che ha messo in atto con una class action privata dei suoi elementi caratteristici principali.

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