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ELENCO DEI CONGLOMERATI FINANZIARI ITALIANI

ELENCO DEI CONGLOMERATI FINANZIARI ITALIANI
CON RIFERIMENTO AI DATI AL 31 DICEMBRE 2009
Conglomerato Settore prevalente Autorità coordinatrice
Azimut (*) Bancario/finanziario Banca d’Italia
Carige Bancario/finanziario Banca d’Italia
Generali Assicurativo ISVAP
Intesa Sanpaolo Bancario/finanziario Banca d’Italia
Mediolanum (**) Assicurativo ISVAP
Unipol Assicurativo ISVAP
(*) Il gruppo comprende unicamente imprese di assicurazione con sede in Irlanda e, come tali, non
soggette a vigilanza da parte dell’ISVAP.
(**) La prevalenza dell’attività nel settore bancario del gruppo Mediolanum che era stata riscontrata
per la prima volta nell’esercizio 2008 si è rivelata temporanea, confermando la validità della scelta
operata lo scorso anno di mantenere in capo a ISVAP il ruolo di coordinatore della vigilanza
supplementare.

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PROTOCOLLO D’INTESA IN MATERIA DI EDUCAZIONE FINANZIARIA

La Banca d’Italia, la Consob, la Covip, l’Isvap e l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato hanno sottoscritto un Protocollo di intesa in materia di educazione finanziaria finalizzato a promuovere e realizzare iniziative congiunte, rafforzare gli strumenti di cooperazione reciproca già esistenti e coordinare attività future.

L’intesa tra le cinque Autorità muove dalla consapevolezza dell’importanza dell’educazione finanziaria nel realizzare le esigenze di tutela dei cittadini che utilizzano servizi bancari, finanziari, previdenziali e assicurativi, e dal convincimento che un diffuso livello di conoscenza sui temi finanziari sia in grado di apportare benefici alla stabilità finanziaria e alla società nel suo complesso.

Le Autorità, quale prima iniziativa da attuare congiuntamente in base al Protocollo, predisporranno un portale web comune per presentare in forma organica tutti i materiali educativi e i supporti tecnici già esistenti e curarne il successivo sviluppo.

Il testo del Protocollo è consultabile sui rispettivi siti Internet delle cinque Autorità che lo hanno sottoscritto (Banca d’Italia: www.bancaditalia.it; Consob: www.consob.it; Covip: www.covip.it; Isvap: www.isvap.it; Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato: www.agcm.it).

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Isvap – Nuovo regolamento collocamento polizze

COMUNICATO STAMPA DEL 26 MAGGIO 2010

L’ISVAP ha emanato oggi un nuovo Regolamento (Reg. n. 35, sulla “Disciplina degli
obblighi di informazione e della pubblicità dei prodotti assicurativi”) per rafforzare la
trasparenza dei contratti assicurativi e la protezione degli assicurati. Il Regolamento,
che semplifica le norme vigenti accorpandole in un testo unitario, introduce
significative innovazioni.
Rilevanti novità a vantaggio del consumatore sono previste in particolare per i
contratti legati alla stipula di mutui o prestiti personali.
Per tali contratti si è intervenuti:
1) per risolvere alla radice il conflitto d’interessi dei soggetti, come le banche e gli
altri intermediari finanziari, che, per proteggere il credito erogato agiscono nella veste
di beneficiari delle coperture e nel contempo assumono il ruolo di intermediari
arrivando a percepire rilevanti provvigioni, in media pari al 50% ma in qualche caso
anche superiori all’80% del premio;
2) per rendere effettiva la portabilità dei mutui stabilendo i criteri per la restituzione di
quota parte del premio assicurativo pagato, incluse le provvigioni, creando le
condizioni per una riduzione del costo di estinzione del mutuo stesso.
Denunciato già il fenomeno nella Relazione Annuale dello scorso anno, l’Autorità è
intervenuta a più riprese per sollecitare interventi virtuosi da parte del mercato. ABI e
ANIA hanno prodotto alla fine dello scorso anno un apprezzabile documento
congiunto in merito; nonostante ciò le analisi condotte dall’ISVAP confermano un
quadro estremamente penalizzante per il consumatore, sotto il profilo sia delle
provvigioni assicurative percepite dagli enti erogatori sia della portabilità delle
coperture assicurative. I risultati emersi hanno reso necessario un intervento
regolamentare dell’Autorità.
Il Regolamento stabilisce, nell’ambito della disciplina del conflitto d’interessi, il divieto
di assumere contemporaneamente, direttamente o indirettamente, la qualifica di
beneficiario/vincolatario delle prestazioni assicurative e di intermediario del contratto.
Fermo restando tale divieto, il Regolamento:
- sul piano della trasparenza, prevede che la Nota informativa dei contratti di
assicurazione connessi a mutui e ad altri finanziamenti riporti tutti i costi a
carico del consumatore, con indicazione del livello medio delle provvigioni
percepite dall’intermediario; i costi e le provvigioni effettivamente pagate dal
consumatore vengono riportate nel documento di polizza;
Comunicato mutui-quater 2
- sul piano operativo, facilita la portabilità dei mutui consentendo agli
intermediari assicurativi di trattenere, in caso di trasferimento del mutuo, solo
l’importo relativo alle spese amministrative effettivamente sostenute, a
condizione che siano state indicate nei documenti contrattuali e che non
costituiscano, nei fatti, un ostacolo alla portabilità stessa.
Numerose ed importanti le novità introdotte dal Regolamento anche per le altre
tipologie contrattuali.
Per i contratti malattia, in particolare, è stata preclusa alle imprese la facoltà di
recesso in caso di sinistro, per evitare che l’assicurato possa trovarsi “scoperto” nel
momento in cui è contrattualmente più debole.
Per il comparto vita è stato introdotto l’obbligo per le imprese di inserire nella Nota
informativa notizie sulla propria situazione patrimoniale, indicando in particolare
l’indice di solvibilità.
Nel comparto danni si è intervenuti introducendo schemi standardizzati di Nota
informativa per agevolare la comprensione dei prodotti e la loro comparabilità. Viene
richiesto in particolare di fornire chiare esemplificazioni numeriche per facilitare la
comprensione delle clausole previste, relative a franchigie, scoperti e massimali.
Per i contratti r.c.auto è stato introdotto il Fascicolo informativo, adeguatamente
differenziato per categorie di veicoli (autovetture, ciclomotori e motocicli) e per i
natanti, che contiene esclusivamente le informazioni e le condizioni di contratto ad
essi relative, al fine di fornire agli assicurati un’informazione mirata sulla tipologia di
veicolo per il quale viene richiesta la copertura.
Il Regolamento attua, inoltre, l’articolo 182 del Codice delle Assicurazioni che, per la
tutela dell’interesse dei consumatori, assegna all’ISVAP il compito di vigilare sul
rispetto dei principi di chiarezza, riconoscibilità, trasparenza e correttezza
dell’informazione pubblicitaria e sulla conformità della pubblicità rispetto alle
informazioni rese in via precontrattuale (con la Nota informativa) e nell’esecuzione
del contratto di assicurazione (con le condizioni di polizza).
Il Regolamento è consultabile sul sito www.isvap.it.
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Come presentare i reclami all’Isvap

Faccio il copia ed incolla dal sito dell’Isvap.

Cosa occorre sapere per presentare un reclamo

  1. Chi può presentarlo

    Possono presentare reclamo gli utenti assicurativi (assicurati e/o danneggiati) – sia persone fisiche che giuridiche – e le associazioni riconosciute per la rappresentanza degli interessi dei consumatori.

  2. Su quali materie lo si può presentare

    Si possono presentare i reclami su:

    1. la mancata osservanza, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi, delle disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi;
    2. le liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari per le quali si chiede l’attivazione della rete FIN-NET (risoluzioni extragiudiziali delle controversie).
  3. Quando non lo si può presentare

    Quando il reclamo riguarda aspetti per i quali è già stata adita l’Autorità Giudiziaria.

  4. A chi deve essere inviato

    Il reclamo in prima battuta va inviato all’impresa che al suo interno è dotata di una specifica funzione per la gestione dei reclami ricevuti, inclusi i riscontri ai reclamanti. Sul sito internet delle imprese e nelle note informative precontrattuali sono riportate tutte le informazioni utili al consumatore per la presentazione di un reclamo.

    Se l’impresa non fornisce risposta o la risposta è insoddisfacente, in quanto non completa o non corretta, ci si può rivolgere all’ISVAP (si veda il successivo punto 5).

    Se il reclamo riguarda aspetti di trasparenza dei prodotti unit e index linked o delle operazioni di capitalizzazione va inviato alla CONSOB (via G.B. Martini, 3 – 00198 Roma); se, invece, riguarda forme di previdenza complementare va inviato alla COVIP (via in Arcione, 71 – 00187 Roma).

    Si sappia che: Il processo di gestione dei reclami da parte delle imprese è stato regolamentato dall’ISVAP che ha previsto, tra l’altro, un ampio coinvolgimento nel processo dell’organo amministrativo e di quello di controllo delle imprese.

    Le imprese autorizzate ad operare in Italia, infatti, devono registrare tutti i reclami ricevuti in un archivio elettronico che viene aggiornato nel continuo con i dati relativi alla loro trattazione; le procedure di gestione vengono monitorate dal responsabile della revisione interna dell’impresa stessa. Almeno trimestralmente viene portata all’attenzione dell’organo amministrativo e di quello di controllo di ciascuna società la situazione dei reclami unita alla relazione della revisione interna sulla correttezza delle procedure di gestione, al fine di una valutazione.

    L’ISVAP riceve una dettagliata informativa trimestrale, sulla base della quale interviene a fini di vigilanza sulle singole imprese e rilascia statistiche di mercato.

    Si sappia, inoltre, che: Se in prima battuta il reclamo viene presentato all’ISVAP, l’Autorità deve provvedere a trasmetterlo alle imprese, con l’effetto per l’utente di un allungamento dei tempi per il riscontro.

    E’ utile, invece, coinvolgere l’Autorità quando, come detto, la risposta dell’impresa non arriva nei termini o è ritenuta dall’utente insoddisfacente in quanto non completa o non corretta.

    In questo caso, l’ISVAP, ricevuto il reclamo, avvia l’attività istruttoria, dandone notizia al reclamante entro 90 giorni; acquisisce notizie, se necessarie, da altri soggetti sui quali esercita la vigilanza, ivi incluse le imprese.

    Nella maggior parte dei casi l’ISVAP chiede all’impresa di fornire al reclamante una risposta di merito e di trasmetterne copia all’Autorità in modo da poterne valutare il contenuto. Qualora il contenuto della risposta fornita dall’impresa al reclamante risulti completo e corretto, la procedura di reclamo si intende conclusa senza necessità di ulteriori comunicazioni. Qualora, invece, la risposta fornita dall’impresa risulti nel contenuto incompleta o scorretta l’ISVAP interviene fornendo una apposita informativa al reclamante a conclusione dell’attività istruttoria posta in essere.

    In tale ultimo caso, o per le istruttorie particolari in cui non viene chiesto all’impresa di fornire risposta al reclamante, l’ISVAP comunica l’esito dell’attività istruttoria entro il termine massimo di 120 giorni dalla data in cui ha ricevuto il reclamo. Il termine è sospeso nei periodi di tempo necessari ad acquisire informazioni o dati dalle imprese.

    L’Autorità, qualora ravvisi da parte dei soggetti vigilati una violazione delle norme, avvia un procedimento sanzionatorio (amministrativo pecuniario o disciplinare), del cui esito dà notizia nel proprio bollettino e nel sito internet.

  5. In quanto tempo si ottiene una risposta

    L’impresa deve fornire una risposta all’utente entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. Il mancato rispetto del termine – che si raccomanda di segnalare all’Autorità – è oggetto di sanzione amministrativa pecuniaria da parte dell’ISVAP.

    Nel caso in cui l’impresa non abbia fornito risposta nel termine di 45 giorni o la risposta sia incompleta o scorretta, l’ISVAP, effettuata la necessaria istruttoria, da notizia dell’esito della stessa entro 120 giorni dal ricevimento del reclamo. Il termine è sospeso nei periodi di tempo necessari ad acquisire informazioni o dati dalle imprese.

  6. Come presentarlo (vedi facsimili allegati)

    Il reclamo deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante, denominazione dell’impresa, dell’intermediario o del perito di cui si lamenta l’operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.

    Se destinataria è l’impresa (allegato 1), il reclamo deve essere inoltrato mediante posta, telefax o e-mail all’Ufficio reclami dell’impresa di assicurazione interessata, il cui indirizzo è reperibile nelle Note informative precontrattuali o nel sito dell’ISVAP www.isvap.it – Sportello reclami o accedendo al sito internet dell’impresa.

    Se invece è indirizzato all’ISVAP (allegato 2), il reclamo deve essere inviato all’Autorità, in Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma oppure trasmesso ai fax 06.42.133.745 o 06.42.133.353 e deve contenere copia del reclamo già inoltrato all’impresa ed il relativo riscontro.

  7. Cosa fare in caso di liti transfrontaliere

    Il reclamo in questi casi può essere presentato direttamente al sistema estero competente, ossia quello del Paese in cui ha sede l’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito: http://www.ec.europa.eu/fin-net) o all’ISVAP, che provvede lei stessa all’inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.

  8. Come acquisire notizie sulla trattazione del reclamo gestito dalle imprese:

    Nelle note informative precontrattuali e nei siti internet delle imprese (l’indirizzo web è anche reperibile sul sito dell’ISVAP) sono indicati gli uffici preposti ai reclami e i relativi recapiti ai quali rivolgersi.

  9. Come acquisire notizie sulla trattazione del reclamo gestito dall’ISVAP

    E’ attivo presso l’ISVAP un servizio telefonico di assistenza ed informazione agli utenti (tel. 06.42.133.000) al quale rispondono funzionari dell’Autorità nei seguenti orari:

    Lunedì – Giovedì h. 9,30/13,30

    Venerdì h. 9,30/13,00.

    Al di fuori dei predetti orari è attivo un risponditore automatico.

  10. Quali sono le norme che regolano la presentazione e gestione dei reclami

    Le fonti principali della normativa in materia di reclami sono il Codice delle Assicurazioni (d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209) e il Regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008 (vedi allegato 3).

Scarica il FACSIMILE DI RECLAMO ALL’IMPRESA

Scarica il FACSIMILE DI RECLAMO ALL’ISVAP (da trasmettere in caso di mancata risposta dell’impresa entro 45 giorni o in caso di risposta insoddisfacente)

Scarica la LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Scarica la GUIDA AI RECLAMI completa

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Ma Poste Vita e Poste Italiane non comunicano tra loro?

Nei giorni scorsi ho dato notizia che alcuni di voi hanno ricevuto la famosa lettera di Poste Vita annunciata lo scorso 29 marzo da Raimondi, direttore marketing di Poste Vita, queste persone si sono recate all’ufficio postale e con grande disappunto hanno costatato che gli impiegati non ne sapevano nulla.

Ora qui siamo semplicemente all’assurdo, Poste Vita invia le lettere che datano 8 aprile ma recapitate solo pochi giorni fa, i beneficiari si recano nei vari uffici postali e ricevono l’identica risposta dagli impiegati che non sanno come procedere e vengono invitati a ripassare fra qualche giorno per consentire loro di chiedere lumi alla loro filiale.

Dr. Raimondi capisco che Poste Vita deve temporeggiare in attesa della conversione in legge del DL 40-2010 ma inviare le lettere ai beneficiari per invitarli a recarsi presso gli uffici postali e trovare impiegati che non hanno ricevuto disposizioni in merito è un qualcosa di diabolico.

Sarebbe opportuno Dr. Raimondi dare una chiara indicazione agli impiegati postali e poi invitare i beneficiari a recarsi presso gli uffici postali, e presso questi ultimi sarebbe semplicemente opportuno verificare se la documentazione a suo tempo consegnata è ancora valida o se necessita di ulteriori dati.  Se è completa di procedere alla liquidazione seduta stante, se incompleta dare esaurienti informazioni sui documenti da produrre per procedere ad una rapida liquidazione del capitale.

Infine Dr. Raimondi sarebbe opportuno procedere ad una capillare informativa presso gli impiegati postali perchè proprio oggi è venuto alla luce un caso di una signora ignara del problema delle polizze dormienti perchè gli impiegati del suo ufficio postale continuavano a consigliarla di mantenere in vita la polizza fino alla scadenza naturale del contratto. E’ mai possibile che né voi di Poste Vita né Poste Italiane informano il personale degli uffici postali che una polizza vita cessa nel momento in cui si verifica la premorienza dell’assicurato?

Stranamente di questo aspetto quasi nessuno ne parla e la cosa più strana è che l’organo di controllo sulle assicurazioni l’Isvap non apra un indagine sulle informazioni errate date dagli impiegati postali ai beneficiari di queste polizze, e non possiamo dire che si sia trattato di qualche caso isolato visto che questo fenomeno è stato riscontrato in tutti gli uffici postali dal Brennero a Lampedusa.

Poste Vita farebbe bene a farsi anche un esame di coscienza nella vendita di Index linked a persone che conoscono solo i libretti postali ed i buoni fruttiferi postali. Gli impiegati postali di certo non hanno dimostrato di sapersi destreggiare su questi prodotti ma abbiano visto i danni procurati fornendo ai beneficiari delle informazioni sbagliate, e finora nessun organo di controllo ha approfondito la questione.

Se qualche giornalista vorrebbe porre queste domande al dr. Raimondi su quale motivo spinge Poste Vita a proporre index linked anzichè polizze vita tradizionali a clientela abituata ai libretti postali ed ai buoni postali fruttiferi? Se è a conoscenza che il suo azionista, ovvero il ministro Giulio Tremonti, considera i derivati un mostro difficilmente controllabile, ma nonostante questa autorevole opinione Poste Vita continua a proporre polizze che hanno per sottostante dei derivati?

Sarebbe molto interessante conoscere le risposte. E sarebbe anche auspicabile che Poste Vita iniziasse a fornire notizie ufficiali con pubblicazioni sul suo sito istituzionale e sia con manifesti in tutti gli uffici postali.

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Conoscere il valore della propria polizza (Poste Vita)

Nei giorni scorsi su internet si sono lette varie richieste di aiuto su come reperire i valori delle polizze emesse da Poste Vita. La risposta ovvia è di consultare la pagina delle quotazioni del sito di Poste Vita, ma purtroppo vengono pubblicate solo le quotazioni della settimana corrente.

Una compagnia seria che vi vanta di ricevere premi per la qualità del servizio erogato e si vanta anche di avere la leadership di raccolta premi nel ramo vita in Italia, farebbe bene a pubblicare sempre sul suo sito lo storico di tutte le emissioni effettuate, oltre a fornire le stesse informazioni alla propria rete di vendita.

Quindi chi vuole conoscere la quotazione di una determinata polizza in un dato giorno (ricordo che le quotazioni vengono rilevate una volta settimana) non gli resta di chiamare il numero verde di Poste Vita nella speranza che l’operatore sia in grado di rispondere alla richiesta. Altra soluzione è di fare richiesta per iscritto preferibilmente via fax (06.5492.4426) o via email reclami@postevita.it la risposta dovrebbe arrivare al massimo dopo 45 giorni. Sarebbe anche consigliabile comunicare all’Isvap la difficoltà nel reperire questo dato essenziale. L’indirizzo dell’Isvap è via del Quirinale 21, 00187 Roma www.isvap.it

Di questo inconveniente sarebbe anche opportuno darne comunicazione all’Antitrust (numero verde 800.166.661 dal lun al ven. ore 10.- alle 14.-) o segnalando al numero di fax  06.8582.1256 per presunta pratica commerciale scorretta. www.agcm.it

Per i più volenterosi l’indice si può calcolare anche con il fai da te. Conoscendo il valore iniziale dell’indice al quale si attribuisce il valore di 100 si va sul sito di una qualsiasi borsa valori e nello storico si trova il valore dell’indice ad un determinato giorno, facendo una semplice proporzione si ricava la valorizzazione della polizza.

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Le audizioni alla commissione Finanze della Camera dei Deputati

Nella commissione Finanze della Camera dei Deputati è iniziato l’iter di conversione del DL 40-2010, e sono iniziate le prime audizioni, finora sul sito della Camera non sono ancora stati pubblicati i resoconti delle audizioni già effettuate, alcuni dirigenti del Mef, i sindacati Cisl, Uil,Ugl, ed il presidente dell’Ania (il post). Per il giorno 20 p.v. è prevista l’audizione delle associazioni consumatori.

Sarebbe opportuno che le associazioni consumatori oltre a chiedere una modifica in senso migliorativo dell’art. 2 comma 4 del DL 40-2010, sollevassero in sede parlamentare alcune questioni.

1) La questione della prescrizione sulle polizze vita così come è disciplinata già dal prossimo 28 ottobre 2010 ritorneremo al punto di partenza. Bisogna chiedere l’allungamento della prescrizione a 10 anni, l’obbligo da parte delle compagnie di avvertire in modo certo e tracciabile i beneficiari delle polizze che queste ultime sono in scadenza e le conseguenze nel caso che le polizze vadano in prescrizione.

2) Chiedere che le Index linked ed unit linked (ramo III) siano classificati tra i prodotti finanziari e che siano soggetti alla disciplina del Dpr 116-08. E obbligare le compagnie a restituire in caso di premorienza almeno il capitale versato.

3) Nei contratti di polizze classificate come Index ed Unit linked di rendere obbligatorie e visibili queste avvertenze: a) il prodotto è rischioso ed è soggetto a rischi di default dell’emittente del sottostante, questo particolare a seguito di una circolare Isvap non sussiste per le nuove polizze emesse da compagnie italiane, ma esiste per le compagnie estere che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi o in regime di stabilimento;
b)  di specificare i rischi in caso di premorienza dell’assicurato se il capitale è garantito o no. Queste indicazioni ci sono nei contratti ma bisogna evidenziarle in modo che anche un cieco li veda.

4) Aumentare la vigilanza su chi colloca le index linked perchè in questa storia ci sono molti casi di vendita di queste prodotti a persone con scarsa propensione al rischio. Frequenti i casi di persone anziane abituate ad investire in libretti  e buoni postali che improvvisamente si sono ritrovati a sottoscrivere polizze assicurative ancorate ad indici di borsa o a panieri di titoli azionari con frequenti casi di sottoscrivere polizze che non garantivano il capitale né in caso di premorienza né alla scadenza.

5) Di punire in modo esemplare chi colloca questi prodotti e poi si scopre che non conoscono neanche l’abc delle assicurazioni. Emblematico il comportamento generalizzato degli impiegati postali che consigliavano ai beneficiari di mantenere in vita la polizza di un assicurato deceduto. Gli impiegati postali non sono tenuti ai corsi di aggiornamento annuali obbligatori agli iscritti al Rui? Sulla questione l’Isvap farebbe bene ad aprire un’indagine e le associazioni consumatori farebbero altrettanto bene a sollecitarla.

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Audizione alla Camera del presidente di Ania sulle polizze dormienti

La commissione Finanze della Camera dei Deputati ha ascoltato in un’audizione il presidente di Ania Fabio Cerchiai che ha illustrato ai Deputati la posizione di Ania (associazione nazionale imprese di assicurazioni, sulle c.d. polizze dormienti.

Il Dr. Cerchiai ha fatto rilevare la differenze tra polizze dormienti e conti dormienti sul piano giuridico, ha detto che per prassi le compagnie non hanno mai opposto la prescrizione prevista dal Codice Civile anche su sollecitazione dell’Isvap, ha comunicato che i versamenti al Fondo delle vittime delle frodi finanziarie effettuati dalle compagnie sono di 8 (otto) milioni di euro. Ed Ania è favorevole al rimborso di queste somme ai beneficiari.

Il testo completo dell’audizione del Dr. Fabio Cerchiai

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Polizze dormienti l’Isvap risponde

A seguito della domanda rivolta all’Isvap su quale norma è applicabile sui termini di prescrizione delle polizze del ramo III (Index ed unit linked) e del ramo V (capitalizzazione) ho ricevuto la seguente risposta.

In relazione alla Sua richiesta del 17 febbraio u.s., si fa presente quanto
segue:
Le polizze assicurative di ramo III e V sono prodotti finanziario-
assicurativi ai quali è applicata la disciplina di cui all’articolo 2952
del codice civile che prevede la prescrizione di due anni.
Distinti saluti,

Per maggiori approfondimenti sulla questione ci sono questo posts (quale legge è applicabile alle unit ed index linked?) ed una risposta della Consob

Approfitto di questo post per fare alcune segnalazioni: è in corso la raccolta firme per una petizione , il Comitato delle vittime della legge 166 sta organizzando una manifestazione per il prossimo 19 marzo a Roma, e negli uffici postali sono stati affissi degli avvisi che comunicano i nuovi termini di prescrizione.

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Polizze dormienti facsimile di lettera (bozza)

Questa è una bozza di lettera che potete usare dopo averla personalizzata per inviarla alla vostra compagnia assicurativa, alla rete di vendita (Poste, Banche, rete promotori, broker, agenzia assicurativa, etc.), al Ministero dell’Economia e  delle Finanze, alla Consob, all’Isvap ed eventualmente alla vostra associazione consumatori.

Io sottoscritto…………………………….in qualità di assicurato/beneficiario [mettere la voce che vi riguarda] della polizza nr…………….stipulata presso……………………in data../…/…. scaduta il…./…./…… per scadenza naturale/premorienza assicurato [mettere la voce che vi riguarda] in data…../…./….. vi contesto il trasferimento del capitale al Fondo Vittime delle frodi finanziare presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze per i seguenti motivi:

1) Il prodotto sottoscritto appartiene al ramo III (unit ed index linked)/al ramo V (capitalizzazione) [mettere la voce che vi riguarda] e per questo motivo essendo un prodotto finanziario, sotto vigilanza Consob ed Isvap, anche se emesso da una compagnia di assicurazione la prescrizione è di anni 10 e non 2 perchè la materia è regolata dal DPR 116-07 e non dalla legge 166-08.

2) Ai sensi del Dpr 116-07 avevate l’obbligo di comunicare 180 giorni prima che il capitale veniva trasferito al Fondo vittime delle frodi finanziarie di darne comunicazione a mezzo lettera raccomandata cosa che non è mai avvenuta;

3) Dalla vostra rete di vendita all’atto dell’evento scadenza/premorienza [mettere la voce che vi riguarda] mi sono state fornite indicazioni errate invitandomi a tenere la polizza fino alla naturale scadenza;

4) Ricordo che all’art….. delle condizioni di polizza la vostra compagnia ha derogato alla prescrizione prevista dall’art. 2952 del codice civile portandola a 10 anni [questa voce la devono inserire solo i clienti di Poste Vita o di altre compagnie che hanno elevato i termini di prescrizione] che tra l’altro essendo il prodotto di natura finanziaria ha già la prescrizione decennale come previsto dal DPR 116-07.

Con la presente chiedo che mi sia comunicato l’entità esatta del capitale trasferito o che deve essere trasferito al Fondo vittime delle frodi finanziarie.

Pertanto vi intimo di restituirmi l’intero capitale maggiorato dagli interessi legali dalla data dell’evento di scadenza della polizza alla data di effettivo pagamento, se entro 30 (trenta giorni) dalla ricezione della presente non riceverò la somma che mi spetta di diritto darò mandato al mio legale ad iniziare le procedure di recupero nelle sedi più appropriate.

La presente interrompe i termini di prescrizione.

Distinti saluti

firma leggibile

nome cognome
indirizzo
città cap [non mettete numeri di telefono cosi saranno obbligati a rispondervi per iscritto]

Questa è una bozza la dovete modificare e completarla con i vostri dati, potete aggiungere e togliere quello che vi piace. Non vi aspettate grandi risultati ma aalmeno non lasciate niente di intentato.

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