Polizze dormienti l’Isvap risponde
by Giovanni Malfettone
A seguito della domanda rivolta all’Isvap su quale norma è applicabile sui termini di prescrizione delle polizze del ramo III (Index ed unit linked) e del ramo V (capitalizzazione) ho ricevuto la seguente risposta.
In relazione alla Sua richiesta del 17 febbraio u.s., si fa presente quanto
segue:
Le polizze assicurative di ramo III e V sono prodotti finanziario-
assicurativi ai quali è applicata la disciplina di cui all’articolo 2952
del codice civile che prevede la prescrizione di due anni.
Distinti saluti,
Per maggiori approfondimenti sulla questione ci sono questo posts (quale legge è applicabile alle unit ed index linked?) ed una risposta della Consob
Approfitto di questo post per fare alcune segnalazioni: è in corso la raccolta firme per una petizione , il Comitato delle vittime della legge 166 sta organizzando una manifestazione per il prossimo 19 marzo a Roma, e negli uffici postali sono stati affissi degli avvisi che comunicano i nuovi termini di prescrizione.
Tags: Assicurazioni, comitato vittime legge 166, consob, Index Linked, Isvap, polizze dormienti, Poste Italiane
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Quale legge è applicabile alle unit ed index linked?
by Giovanni Malfettone
I prodotti assicurativi unit e index linked (ramo III) e di capitalizzazione (ramo V escluse le forme pensionistiche complementari) sono di competenza Consob quindi sorge spontanea la domanda su quale legge si applica a queste forme assicurative. Se è applicabile la legge 166-08 (Alitalia) o il Dpr 116-07 (conti dormienti).
Se su questi prodotti la competenza spetta alla Consob la logica sarebbe che la legge applicabile per le prescrizioni di tali prodotti sarebbe il Dpr 116-07 e non la legge 166-08. Se è applicabile il Dpr 116-07 la prescrizione sarebbe di 10 anni e quindi si avrebbe diritto a rientrare delle somme dichiarate prescritte con l’applicazione della 166-08.
Per saperlo i possessori di tali tipi di polizze potrebbero inviare una lettera raccomandata a questi soggetti: Compagnia assicurativa, Intermediario che ha venduto il prodotto (Poste Italiane, banche, sim, sgr, broker, etc.) ed al Ministero dell’Economia e delle Finanze contestando che alla propria polizza essendo un prodotto finanziario e rientrando nelle competenze della Consob sia applicato per la prescrizione il Dpr 116-07 e non la legge 166-08, e per questo motivo si richiede l’immediata restituzione del capitale più gli interessi maturati dalla data dell’evento (premorienza o scadenza naturale polizza) alla data del pagamento ai beneficiari.
Quando risponderanno si saprà come i vari soggetti interpreteranno questo concetto. Sarebbe anche opportuno inviare una copia sia alla Consob ed Isvap per lettera semplice o fax, oltre ad informare le varie associazioni consumatori.
Tags: Assicurazioni, associazioni consumatori, banche, consob, Dpr 116-07, Index Linked, intermediari, Isvap, legge 166-08, Mef, polizze dormienti, Poste Italiane, sgr, Sim
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Polizze dormienti ed Index Linked
by Giovanni Malfettone
Un aspetto trascurato dalle vittime della polizze dormienti è il sottostante dell’investimento di una alta percentuale di queste polizze. Molte delle polizze dormienti sono dell’Index Linked, cioè investivano in indici azionari o su panieri di titoli sempre azionari. Molte di queste polizze sono andate in prescrizione a seguito della morte dell’assicurato, sono pochissime le polizze prescritte perché giunte a scadenza del contratto.
Questo vuol dire che il valore della polizza è quello della data di morte dell’assicurato, faccio un esempio se il capitale sottoscritto era 1000 e l’indice il giorno della morte dell’assicurato era 750, la somma che la compagnia doveva rimborsare era 750 più eventuali bonus previsti dalle norme contrattuali per la premorienza dell’assicurato.
Molti all’atto del sinistro si sono rivolti all’intermediario per chiedere le istruzioni per venire in possesso del capitale della polizza, ed in questa fase sono iniziati i problemi perché molti beneficiari sentendo che il valore di polizza era inferiore alla somma versata e consigliati in modo sbagliato dall’intermediario hanno lasciato la polizza a dormire. Già questo fatto dimostra la malafede dell’intermediario.
Con la morte dell’assicurato il contratto si chiude quindi si doveva procedere al rimborso o se la compagnia era d’accordo a far subentrare nel contratto il beneficiario alle medesime condizioni contrattuali per portare a scadenza il contratto, questa seconda ipotesi in realtà era un nuovo contratto.
Ora molti di voi si domandano oltre ad avere una polizza dormiente nel caso si sblocchi la situazione si ritroveranno con somme molte più basse di quelle versate. Secondo me il perché la situazione non si blocchi è proprio questo. Poste Vita (è la compagnia maggiormente coinvolta) ha versato somme molto inferiori al capitale sottoscritto perché alla data di morte dell’assicurato il valore delle polizze era molto inferiore e se la morte dell’assicurato è avvenuta dopo il fallimento di Lehman Brothers ha versato solo il bonus previsto dalla polizza perché il sottostante di molte polizze della Classe 3A era nullo.
Sarebbe molto utile approfondire questo aspetto chiedendo alle varie compagnie il valore esatto della polizza e chiedendo la somma effettiva che è stata trasferita al Fondo anticrack. Scommetto che i valori tra sottoscritto e versato sono molto differenti (a svantaggio dei beneficiari). E se questa mia ipotesi risulterà esatta si capirà chi effettivamente non vuole che il problema si risolva.
Tags: Assicurazioni, fondo vittime frodi finanziarie, Index Linked, Lehman Brother, polizze dormienti, Poste Vita
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Botta e risposta tra Cnp Vita e Movimento Consumatori
by Giovanni Malfettone
Su Helpconsumatori.it sono apparse due interviste una a Cnp Vita ed una altra a Movimento Consumatori che sono un bel botta e risposta sulla questione delle Index Linked emesse da Cnp Vita di cui gli assicurati reclamano il loro capitale.
Tags: Assicurazioni, associazioni consumatori, Index Linked, Movimento Consumatori
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Adiconsum promuove causa collettiva contro Cnp Unicredit Vita
by Giovanni Malfettone
Il Tribunale di Milano ha stabilito che CNP UNICREDIT VITA SPA ha violato il diritto (art.2.2 Codice del Consumo) dei contraenti-consumatori a ricevere un’adeguata informazione e ad intrattenere rapporti contrattuali basati sulla correttezza, trasparenza ed equità, relativi alle polizze index-linked: Performance 5, Performance 6, Performance 7, Performance 8, Performance 9 (Ordinanza del 21.12.2009).
L’azione giudiziaria contro CNP, promossa dal Movimento Consumatori a cui in una prima fase ha partecipato Adiconsum, aveva per oggetto la richiesta di illegittimità del comportamento della CNP UNICREDIT VITA SPA volto a non liquidare a tutti i risparmiatori coinvolti le somme di cui alle citate polizze oramai scadute e ad inibire la conversione delle polizze in base alle proposte alternative denominate “cash” e “trasformazione”, le quali non prevedevano il rimborso quantomeno dell’intero capitale di polizza alla relativa scadenza. L’azione aveva inoltre lo scopo di far riconoscere il diritto dei consumatori sottoscrittori ad ottenere la restituzione integrale del premio versato.
Ciò perché i risparmiatori erano stati convintidi non avere diritto al pagamento quantomeno del capitale investito, essendo esposti al rischio di insolvenza dell’emittente Lehman Brothers, mentre le polizze oggetto di giudizio, denominate “Performance”, prevedevano espressamente la “garanzia” della restituzione del capitale da parte della Compagnia.
Anche se si tratta di una prima interpretazione, che dovrà essere confermata nel giudizio di merito, l’Ordinanza riconosce l’obbligo contrattuale di CNP VITA al rimborso del 100% del premio unico versato, condannando la compagnia a inviare ai singoli consumatori interessati al cd. crack Lehman e che abbiano sottoscritto le polizze Performance a ricevere entro e non oltre la data del 1.3.2010, una comunicazione scritta formale in cui CNP Unicredit Vita affermi tra l’altro: “Il Tribunale di Milano ha ritenuto probabilmente non rispondente ai principi di buona fede, correttezza e lealtà e comportamento lesivo dei diritti dei consumatori” e ancora: “Come probabilmente non corretto il comportamento della CNP Unicredit Vita SpA perché fondata su un’interpretazione non univoca del contenuto contrattuale delle polizze Performance 5,6,7,8,9. Interpretazione che ha evidenziato unicamente i profili di esonero della responsabilità della società CNP Unicredit Vita”.
Adiconsum, per assistere i risparmiatori coinvolti, ha pubblicato sul proprio sito www.adiconsum.ituna nota informativa sulla decisione del Tribunale di Milano, la sentenza stessa e il fac-simile di lettera che i risparmiatori potranno inviare a CNP Unicredit Vita per chiedere l’immediata liquidazione delle somme dovute a saldo del 100% del capitale investito
Adiconsum, nel caso in cui la compagnia non dovesse dar corso al rimborso richiesto dai consumatori avvierà cause collettive a tutela dei consumatori, avendo presente l’impossibilità di avviare un’azione collettiva perché i fatti si riferiscono a prima dell’agosto 2009, senza peraltro doversi sottoporre al giudizio del giudice e alla pubblicità a cui la class action obbliga.
[via Helpconsumatori.it]
Tags: Adiconsum, Assicurazioni, associazioni consumatori, Cnp Vita, Index Linked, Movimento Consumatori
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Ops Cariparma Polizze Index Linked/Zero coupon
by Giovanni Malfettone
Cariparma ha dato il via in data 21 novembre 2009 ad un’offerta pubblica di scambio (OPS) volontaria riservata ai titolari delle polizze “Azione Più 7.12.2009” -“AzionePiù 15.07.2010” – “AzionePiù 30.12.2011” – “AzionePiù 31.03.2012” – “AzionePiù 31.12.2013” di Crédit Agricole Vita S.p.A., già Po Vita, collegate a strumenti finanziari emessi da Glitnir Banki.
Agli investitori che aderiranno all’Offerta sarà attribuita, per ciascuna serie di polizze, una specifica serie di Obbligazioni Zero Coupon emesse da Cariparma alla Data di Scambio, con scadenza di due anni successiva a quella naturale della polizza scambiata, nonché un eventuale conguaglio in denaro per permettere il recupero del capitale investito.
Le Nuove Obbligazioni sono titoli di debito Zero Coupon “senior”, emessi sotto la pari che garantiscono il rimborso lordo del 100% del Valore Nominale a scadenza, ma non prevedono la corresponsione periodica di interessi. La differenza tra il Prezzo di Rimborso ed il Prezzo di Emissione rappresenta “l’interesse lordo” implicito in tale differenza che verrà assoggettato alle ritenuti fiscali vigenti alla scadenza dell’obbligazione.
Il periodo di adesione è iniziato ieri, lunedì 23 novembre 2009. I clienti sottoscrittori della polizza “AzionePiù 7.12.2009” potranno aderire all’offerta fino al 3 dicembre prossimo, h. 13.30. Con riferimento alle altre polizze interessate, il termine ultimo per aderire all’OPS è stato fissato al 28 dicembre 2009, h. 13.30.
Per maggiori informazioni
Tags: Assicurazioni, Cariparma, Index Linked, zero coupon
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Isvap – Emanato nuovo regolamento su polizze Index Linked
by Giovanni Malfettone
L'Isvap ha emanato un nuovo regolamento sulle Index Linked per rendere più trasparente questo tipo di polizze.
Tags: Assicurazioni, Index Linked, Isvap
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Polizze index linked le Poste corrono ai ripari
by Giovanni Malfettone
Nel 2002 e 2003 le Poste Italiane tramite Poste Vita emisero delle polizze index linked (programma dinamico classe A e Ideale) che con la crisi attuale hanno avuto dei crolli oscillanti dal 50% al 70%.
Ora le Poste per salvare la faccia stanno proponendo ai circa 70.000 sottoscrittori di queste polizze una via di uscita con un prodotto creato ad hoc.
Questa nuova polizza che sostituisce le precedenti allunga la durata di tre anni e garantisce il capitale a scadenza più un 5%
Tags: Assicurazioni, Index Linked, polizze vita
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Inora Life lancia Optimiz Best Start Platinum
by Giovanni Malfettone
Inora Life lancia sul mercato Optimiz best Start Platinum a capitale non garantito di durata massima otto anni con possibilità di essere richiamato dal terzo anno. Nei primi due anni la cedola è garantita al tasso lordo del 10% annuo e dal 3 alla scadenza cedola garantita del 5% lordo annuo. Sulle plusvalenze si applica la ritenuta del 12,50%
A scadenza si possono verificare una di queste 3 ipotesi:
Se la performance del Paniere di Riferimento è superiore al
Coupon Flashback, l’investitore riceve: 100% del capitale investito
all’inizio + 100% della performance del Paniere di Riferimento rispetto al valore iniziale
Se la peformance del Paniere di Riferimento è inferiore al
Coupon Flashback ma superiore alla barriera di riferimento
dell'anno 8, l'investitore riceve: 100% del capitale investito all'inizio
+ il Coupon Flashback dell'anno 8 pari a 60%
Altrimenti, al termine degli 8 anni l’investitore riceve: 100% del
valore finale del Paniere di Riferimento + ultimo coupon fisso.
Scadenza anticipata
possibile a partire dall’anno 3
A partire dall’anno 3, non appena la performance del Paniere
di Riferimento supera una soglia annua, come definita a ciascuna data di osservazione, si attivano 3 Effetti:
1 Effetto Sicurezza
Scadenza anticipata…
recupero del 100% del capitale inizialmente investito.
2 Effetto Flashback
Versamento almeno del
Coupon Flashback*
pari al 10% moltiplicato
per il numero di anni
trascorsi a partire
dall’anno 3 incluso
3 Effetto Best Start
Il Meccanismo Best Start ottimizza le barriere annuali.
Al termine di ogni mese, per i primi sei mesi, si osserva il valore
del paniere. Il minimo fra i sette valori osservati verrà
considerato come valore di riferimento per ottimizzare le
barriere annuali (compreso il valore alla data di strike)
Il Meccanismo Best Start è particolarmente importante in
presenza di un contesto ribassista nel corso dei primi 6 mesi di investimento e permette di evitare date di lancio sfavorevoli.
Tipologia
EMTN, a capitale non garantito
Emittente
SGA Société Générale Acceptance N V
Quando sottoscrivere?
Le sottoscrizioni sul mercato primario sono possibili
fino al 12/02/2009. Dopo questa data è comunque
N.V. possibile sottoscrivere Infatti ogni EMTN può essere
Programma d'emissione garantito(*) da
Société Générale (Moody’s Aa2, Standard & Poor’s
AA-)
Valuta
Euro
Quotazione
sottoscrivere. sottoscritto in ogni momento al Valore di Mercato,
che può essere superiore o inferiore al valore di
Riferimento, in base alla naturale evoluzione dei
mercati finanziari.
E’ possibile uscire dall’investimento prima della
fine?
Borsa del Lussemburgo
Data di lancio
27/11/2008
(in mercato primario)
Autorizzazione e Deposito Consob
19/12/2008
Optimiz Best Start Platinum è costruito con la
prospettiva di un investimento per la durata totale
dell’EMTN con uscita al 16/02/2017 o ad una delle
seguenti date: 16/02/2012, 21/02/2013, 20/02/2014,
19/02/2015, 18/02/2016 ossia le date di attivazione
della scadenza anticipata.
Data di strike
19/02/2009
Data di scadenza
16/02/2017
Valore Iniziale
1 000 EUR
Un’uscita dall’investimento ad una data differente
dalla data di scadenza effettiva o anticipata sarà
effettuata ad un prezzo che dipenderà dalle
quotazioni di mercato di quel giorno. Il sottoscrittore
pertanto, qualora decida di uscire dall’investimento
ad una data precedente alla prevista, si assume un
rischio non misurabile a priori.
Commissioni ed altre remunerazioni
Société Générale paga agli Intermediari Collocatori
una remunerazione annua fino ad un massimo
dell'1,75% all'anno degli EMTN effettivamente
venduti (**)
Codice ISIN
Come cambia il valore del prodotto nel corso
della sua vita?
Dall’inizio fino a scadenza, il valore del prodotto
evolve in funzione dei parametri di mercato, in
particolare in funzione dei corsi azionari, della
volatilità e dei tassi di interesse.
XS0398133438
(*) La garanzia non ha ad oggetto la restituzione dema l'assolvimento dei pagamenti dell'emittente.
(**) Gli intermediari collocatori che in base alla Direttiva sui Mercati in Strumenti Finanziari (MiFID) e o ad altra normativa hanno l’obbligo, espliciteranno ai
clienti ed ai potenziali clienti il dettaglio di qualunque remunerazione corrisposta da SGA Société Générale Acceptance N.V. a detti intermediari in ragione
del collocamento dell’EMTN.
Informazioni Legali
Gli investitori dovranno procedere ad una propria analisi dei rischi e dovranno consultare anticipatamente i
propri consulenti giuridici, finanziari, fiscali, contabili o di altra natura. Al momento della sottoscrizione,
dell’acquisto o della detenzione di Optimiz Best Start Platinum gli investitori devono essere consapevoli di
incorrere in determinate circostanze di rischio relative alla possibilità di ricevere un valore di rimborso inferiore
a quello del capitale inizialmente investito.
Questo prodotto non è a capitale garantito. Nell’ipotesi di uno scenario avverso, gli investitori potrebbero
fronteggiare la perdita dell’intero ammontare investito.
E’ raccomandabile una sufficiente diversificazione degli E investimenti effettuati al fine di non essere unicamente
esposti ai rischi del presente EMTN. La sottoscrizione o l’acquisto di tale prodotto può essere oggetto di
restrizioni per certe persone o Paesi in base alla normativa nazionale applicabile a tali persone. E’ dunque
necessario verificare la propria possibilità di sottoscrivere o acquistare questo prodotto.
Laddove il presente EMTN sia tra gli investimenti previsti da una polizza assicurativa si rinvia alla Nota
Informativa, al Prospetto Informativo, alle Condizioni di Polizza ed al Regolamento del Fondo interno della
stessa e comunque a tutti i documenti che devono essere consegnati al contraente prima della sottoscrizione
della polizza.
Questo documento non costituisce in alcun modo un’offerta al pubblico, né un invito alla sottoscrizione di una
contratto di assicurazione o un’offerta di acquisto dell’attivo sottostante.
Société Générale
Tags: Assicurazioni, consulenti finanziari, Index Linked, Inora Life, Mifid
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