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Polizze dormienti il riepilogo della settimana

La settimana appena trascorsa è stata caratterizzata dai lavori della commissione Finanze della Camera dei Deputati che ha esaminato gli emendamenti presentati al DL 40-2010.

Ho già scritto nei post precedenti che gli emendamenti presentati dal Pd (On. Nannicini ed altri) sono stati rinviati alla discussione nell’assemblea della Camera dei Deputati per decidere se possono essere inseriti nel DL. Ho anche dato notizia che il Sottosegretario Saglia si riservava di valutare l’effettivo impatto sul bilancio dello stato che l’emendamento dell’On. Nannicini avrebbe prodotto.

Ricordo che complessivamente sono stati presentati 6 emendamenti dal Pd e quello che più interessa è l’emendamento contradistinto dal numero 2.70 che riporto di sotto.

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/04/2010  [ apri ]
2.70.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. A fini di razionalizzazione della disciplina della liquidità giacente su conti e rapporti definiti dormienti ai sensi della normativa vigente, le disposizioni del comma 345-quater dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni e integrazioni, si applicano esclusivamente ai contratti per i quali il termine di prescrizione del diritto dei beneficiari scade successivamente al 28 ottobre 2008. Gli importi eventualmente già versati al fondo di cui al comma 343 del citato articolo 1, sulla base delle disposizioni precedenti alle modifiche apportate dal presente comma, restano acquisiti dal fondo stesso salvo che non siano reclamati dai beneficiari entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4-bis. All’onere derivante dall’attuazione del comma 4, pari a 10 milioni di euro per l’anno 2010, si provvede ai sensi dell’articolo 4, comma 9.

Conseguentemente, all’articolo 4, comma 9, dopo le parole per l’anno 2011 inserire le seguenti: e agli oneri derivanti dall’articolo 2, comma 4-bis, pari a 10 milioni di curo per l’anno 2010,.

Come si può leggere nell’emendamento è anche indicata la copertura finanziaria di 10 milioni di euro, ed è noto che la somma complessiva versata dalle compagnie assicurative al Fondo anticrack ammonta ad 8 milioni di euro. Quindi le verifiche che il Sottosegretario Saglia di sicuro avranno un esito positivo, pertanto è prevedibile che il Governo farà inserire l’emendamento nel  decreto. In questo modo si sanerà un grosso problema che ha coinvolto decine di migliaia di famiglie per una cattiva formulazione della legge 166-08 nella parte riguardante le prescrizioni delle polizze assicurative.

Quindi se nei prossimi giorni l’assemblea di Montecitorio approverà l’emendamento anche le persone che hanno avuto la sfortuna di aver avuto versato al Fondo delle vittime delle frodi finanziarie rivedranno i loro risparmi.

Altra notizia di rilievo è la risposta data alla Signora Carmela De Luca da parte del Dr. Raimondi, direttore marketing di Poste Vita. E’ vero che il Dr. Raimondi ha risposto ad un’email. Però è meglio mettere alcuni puntini sulle i alla risposta data alla Sig.ra Carmela.
Iniziamo dalla famosa lettera annunciata lo scorso 29 marzo e non ancora spedita da Poste Vita, il Dr. Raimondi elenca tutta una serie di procedure che Poste Vita deve eseguire, su questo punto concordo pienamente, ma il punto è un altro. Man mano che gli impiegati vagliano le singole posizioni si trovano con due soluzioni: a) pratica completa; b) documentazione mancante. Al verificarsi del punto b era dovere di Poste Vita inviare immediata comunicazione al beneficiario della polizza comunicandogli di consegnare la documentazione mancante. Per il punto a di comunicare al beneficiario di confermare che non si erano verificate modifiche negli aventi diritto. Tutto questo finora non è stato fatto e non mi si venga a dire che questo genere di lavoro da fine marzo ad oggi non è stato ancora fatto.

Altro punto da sottolineare nella risposta del Dr. Raimondi è sulla impossibilità di conoscere il valore di una polizza ad una data passata, se non inviando comunicazione scritta a Poste Vita. Il problema è risolvibile pubblicando sul sito di Poste Vita lo storico delle quotazioni settimanali delle polizze. Questa pubblicazione non viola alcuna norma della privacy.

Infine il dr. Raimondi deve sempre rispondere ad alcune domande:
1) Perchè Poste Vita non ha rispettato la clausola contrattuale dei 10 anni, il dr. Raimondi argomenti la risposta su basi giuridiche perchè nella legge 166-08 non trovo traccia di abolizione di norme di patti tra privati che allungano i termini della prescrizione previsti dall’art. 2952 c.c.;
2) Perchè Poste Vita vende prodotti Index linked a persone abituate ai libretti e buoni fruttiferi postali;
3) Cosa fa Poste Vita per preparare in modo adeguato il personale che vende le polizze considerato che non sanno che una polizza vita cessa la sua efficacia con la morte dell’assicurato.

Ora non ci resta di attendere la discussione nell’aula di Montecitorio. Specifico anche che personalmente non sono coinvolto in modo indiretto o indiretto nel c.d problema delle polizze dormienti.

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Ma Poste Vita e Poste Italiane non comunicano tra loro?

Nei giorni scorsi ho dato notizia che alcuni di voi hanno ricevuto la famosa lettera di Poste Vita annunciata lo scorso 29 marzo da Raimondi, direttore marketing di Poste Vita, queste persone si sono recate all’ufficio postale e con grande disappunto hanno costatato che gli impiegati non ne sapevano nulla.

Ora qui siamo semplicemente all’assurdo, Poste Vita invia le lettere che datano 8 aprile ma recapitate solo pochi giorni fa, i beneficiari si recano nei vari uffici postali e ricevono l’identica risposta dagli impiegati che non sanno come procedere e vengono invitati a ripassare fra qualche giorno per consentire loro di chiedere lumi alla loro filiale.

Dr. Raimondi capisco che Poste Vita deve temporeggiare in attesa della conversione in legge del DL 40-2010 ma inviare le lettere ai beneficiari per invitarli a recarsi presso gli uffici postali e trovare impiegati che non hanno ricevuto disposizioni in merito è un qualcosa di diabolico.

Sarebbe opportuno Dr. Raimondi dare una chiara indicazione agli impiegati postali e poi invitare i beneficiari a recarsi presso gli uffici postali, e presso questi ultimi sarebbe semplicemente opportuno verificare se la documentazione a suo tempo consegnata è ancora valida o se necessita di ulteriori dati.  Se è completa di procedere alla liquidazione seduta stante, se incompleta dare esaurienti informazioni sui documenti da produrre per procedere ad una rapida liquidazione del capitale.

Infine Dr. Raimondi sarebbe opportuno procedere ad una capillare informativa presso gli impiegati postali perchè proprio oggi è venuto alla luce un caso di una signora ignara del problema delle polizze dormienti perchè gli impiegati del suo ufficio postale continuavano a consigliarla di mantenere in vita la polizza fino alla scadenza naturale del contratto. E’ mai possibile che né voi di Poste Vita né Poste Italiane informano il personale degli uffici postali che una polizza vita cessa nel momento in cui si verifica la premorienza dell’assicurato?

Stranamente di questo aspetto quasi nessuno ne parla e la cosa più strana è che l’organo di controllo sulle assicurazioni l’Isvap non apra un indagine sulle informazioni errate date dagli impiegati postali ai beneficiari di queste polizze, e non possiamo dire che si sia trattato di qualche caso isolato visto che questo fenomeno è stato riscontrato in tutti gli uffici postali dal Brennero a Lampedusa.

Poste Vita farebbe bene a farsi anche un esame di coscienza nella vendita di Index linked a persone che conoscono solo i libretti postali ed i buoni fruttiferi postali. Gli impiegati postali di certo non hanno dimostrato di sapersi destreggiare su questi prodotti ma abbiano visto i danni procurati fornendo ai beneficiari delle informazioni sbagliate, e finora nessun organo di controllo ha approfondito la questione.

Se qualche giornalista vorrebbe porre queste domande al dr. Raimondi su quale motivo spinge Poste Vita a proporre index linked anzichè polizze vita tradizionali a clientela abituata ai libretti postali ed ai buoni postali fruttiferi? Se è a conoscenza che il suo azionista, ovvero il ministro Giulio Tremonti, considera i derivati un mostro difficilmente controllabile, ma nonostante questa autorevole opinione Poste Vita continua a proporre polizze che hanno per sottostante dei derivati?

Sarebbe molto interessante conoscere le risposte. E sarebbe anche auspicabile che Poste Vita iniziasse a fornire notizie ufficiali con pubblicazioni sul suo sito istituzionale e sia con manifesti in tutti gli uffici postali.

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Le audizioni alla commissione Finanze della Camera dei Deputati

Nella commissione Finanze della Camera dei Deputati è iniziato l’iter di conversione del DL 40-2010, e sono iniziate le prime audizioni, finora sul sito della Camera non sono ancora stati pubblicati i resoconti delle audizioni già effettuate, alcuni dirigenti del Mef, i sindacati Cisl, Uil,Ugl, ed il presidente dell’Ania (il post). Per il giorno 20 p.v. è prevista l’audizione delle associazioni consumatori.

Sarebbe opportuno che le associazioni consumatori oltre a chiedere una modifica in senso migliorativo dell’art. 2 comma 4 del DL 40-2010, sollevassero in sede parlamentare alcune questioni.

1) La questione della prescrizione sulle polizze vita così come è disciplinata già dal prossimo 28 ottobre 2010 ritorneremo al punto di partenza. Bisogna chiedere l’allungamento della prescrizione a 10 anni, l’obbligo da parte delle compagnie di avvertire in modo certo e tracciabile i beneficiari delle polizze che queste ultime sono in scadenza e le conseguenze nel caso che le polizze vadano in prescrizione.

2) Chiedere che le Index linked ed unit linked (ramo III) siano classificati tra i prodotti finanziari e che siano soggetti alla disciplina del Dpr 116-08. E obbligare le compagnie a restituire in caso di premorienza almeno il capitale versato.

3) Nei contratti di polizze classificate come Index ed Unit linked di rendere obbligatorie e visibili queste avvertenze: a) il prodotto è rischioso ed è soggetto a rischi di default dell’emittente del sottostante, questo particolare a seguito di una circolare Isvap non sussiste per le nuove polizze emesse da compagnie italiane, ma esiste per le compagnie estere che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi o in regime di stabilimento;
b)  di specificare i rischi in caso di premorienza dell’assicurato se il capitale è garantito o no. Queste indicazioni ci sono nei contratti ma bisogna evidenziarle in modo che anche un cieco li veda.

4) Aumentare la vigilanza su chi colloca le index linked perchè in questa storia ci sono molti casi di vendita di queste prodotti a persone con scarsa propensione al rischio. Frequenti i casi di persone anziane abituate ad investire in libretti  e buoni postali che improvvisamente si sono ritrovati a sottoscrivere polizze assicurative ancorate ad indici di borsa o a panieri di titoli azionari con frequenti casi di sottoscrivere polizze che non garantivano il capitale né in caso di premorienza né alla scadenza.

5) Di punire in modo esemplare chi colloca questi prodotti e poi si scopre che non conoscono neanche l’abc delle assicurazioni. Emblematico il comportamento generalizzato degli impiegati postali che consigliavano ai beneficiari di mantenere in vita la polizza di un assicurato deceduto. Gli impiegati postali non sono tenuti ai corsi di aggiornamento annuali obbligatori agli iscritti al Rui? Sulla questione l’Isvap farebbe bene ad aprire un’indagine e le associazioni consumatori farebbero altrettanto bene a sollecitarla.

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Polizze dormienti l’Isvap risponde

A seguito della domanda rivolta all’Isvap su quale norma è applicabile sui termini di prescrizione delle polizze del ramo III (Index ed unit linked) e del ramo V (capitalizzazione) ho ricevuto la seguente risposta.

In relazione alla Sua richiesta del 17 febbraio u.s., si fa presente quanto
segue:
Le polizze assicurative di ramo III e V sono prodotti finanziario-
assicurativi ai quali è applicata la disciplina di cui all’articolo 2952
del codice civile che prevede la prescrizione di due anni.
Distinti saluti,

Per maggiori approfondimenti sulla questione ci sono questo posts (quale legge è applicabile alle unit ed index linked?) ed una risposta della Consob

Approfitto di questo post per fare alcune segnalazioni: è in corso la raccolta firme per una petizione , il Comitato delle vittime della legge 166 sta organizzando una manifestazione per il prossimo 19 marzo a Roma, e negli uffici postali sono stati affissi degli avvisi che comunicano i nuovi termini di prescrizione.

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Quale legge è applicabile alle unit ed index linked?

I prodotti assicurativi unit e index linked (ramo III) e di capitalizzazione (ramo V escluse le forme pensionistiche complementari) sono di competenza Consob quindi sorge spontanea la domanda su quale legge si applica a queste forme assicurative. Se è applicabile la legge 166-08 (Alitalia) o il Dpr 116-07 (conti dormienti).

Se su questi prodotti la competenza spetta alla Consob la logica sarebbe che la legge applicabile per le prescrizioni di tali prodotti sarebbe il Dpr 116-07 e non la legge 166-08. Se è applicabile il Dpr 116-07 la prescrizione sarebbe di 10 anni e quindi si avrebbe diritto a rientrare delle somme dichiarate prescritte con l’applicazione della 166-08.

Per saperlo i possessori di tali tipi di polizze potrebbero inviare una lettera raccomandata a questi soggetti: Compagnia assicurativa, Intermediario che ha venduto il prodotto (Poste Italiane, banche, sim, sgr, broker, etc.) ed al Ministero dell’Economia e delle Finanze contestando che alla propria polizza essendo un prodotto finanziario e  rientrando nelle competenze della Consob sia applicato per la prescrizione il Dpr 116-07 e non la legge 166-08, e per questo motivo si richiede l’immediata restituzione del capitale più gli interessi maturati dalla data dell’evento (premorienza o scadenza naturale polizza) alla data del pagamento ai beneficiari.

Quando risponderanno si saprà come i vari soggetti interpreteranno questo concetto. Sarebbe anche opportuno inviare una copia sia alla Consob ed Isvap per lettera semplice o fax, oltre ad informare le varie associazioni consumatori.

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Polizze dormienti ed Index Linked

Un aspetto trascurato dalle vittime della polizze dormienti è il sottostante dell’investimento di una alta percentuale di queste polizze. Molte delle polizze dormienti sono dell’Index Linked, cioè investivano in indici azionari o su panieri di titoli sempre azionari. Molte di queste polizze sono andate in prescrizione a seguito della morte dell’assicurato, sono pochissime le polizze prescritte perché giunte a scadenza del contratto.

Questo vuol dire che il valore della polizza è quello della data di morte dell’assicurato, faccio un esempio se il capitale sottoscritto era 1000 e l’indice il giorno della morte dell’assicurato era 750, la somma che la compagnia doveva rimborsare era 750 più eventuali bonus previsti dalle norme contrattuali per la premorienza dell’assicurato.

Molti all’atto del sinistro si sono rivolti all’intermediario per chiedere le istruzioni per venire in possesso del capitale della polizza, ed in questa fase sono iniziati i problemi perché molti beneficiari sentendo che il valore di polizza era inferiore alla somma versata e consigliati in modo sbagliato dall’intermediario hanno lasciato la polizza a dormire. Già questo fatto dimostra la malafede dell’intermediario.

Con la morte dell’assicurato il contratto si chiude quindi si doveva procedere al rimborso o se la compagnia era d’accordo a far subentrare nel contratto il beneficiario alle medesime condizioni contrattuali per portare a scadenza il contratto, questa seconda ipotesi in realtà era un nuovo contratto.

Ora molti di voi si domandano oltre ad avere una polizza dormiente nel caso si sblocchi la situazione si ritroveranno con somme molte più basse di quelle versate. Secondo me il perché la situazione non si blocchi è proprio questo. Poste Vita (è la compagnia maggiormente coinvolta) ha versato somme molto inferiori al capitale sottoscritto perché alla data di morte dell’assicurato il valore delle polizze era molto inferiore e se la morte dell’assicurato è avvenuta dopo il fallimento di Lehman Brothers ha versato solo il bonus previsto dalla polizza perché il sottostante di molte polizze della Classe 3A era nullo.

Sarebbe molto utile approfondire questo aspetto chiedendo alle varie compagnie il valore esatto della polizza e chiedendo  la somma effettiva che è stata  trasferita al Fondo anticrack. Scommetto che i valori tra sottoscritto e versato sono molto differenti (a svantaggio dei beneficiari). E se questa mia ipotesi risulterà esatta si capirà chi effettivamente non vuole che il problema  si risolva.

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Botta e risposta tra Cnp Vita e Movimento Consumatori

Su Helpconsumatori.it sono apparse due interviste una a Cnp Vita ed una altra a Movimento Consumatori che sono un bel botta e risposta sulla questione delle Index Linked emesse da Cnp Vita di cui gli assicurati reclamano il loro capitale.

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Adiconsum promuove causa collettiva contro Cnp Unicredit Vita

Il Tribunale di Milano ha stabilito che CNP UNICREDIT VITA SPA ha violato il diritto (art.2.2 Codice del Consumo) dei contraenti-consumatori a ricevere un’adeguata informazione e ad intrattenere rapporti contrattuali basati sulla correttezza, trasparenza ed equità, relativi alle polizze index-linked: Performance 5, Performance 6, Performance 7, Performance 8, Performance 9 (Ordinanza del 21.12.2009).

L’azione giudiziaria contro CNP, promossa dal Movimento Consumatori a cui in una prima fase ha partecipato Adiconsum, aveva per oggetto la richiesta di illegittimità del comportamento della CNP UNICREDIT VITA SPA volto a non liquidare a tutti i risparmiatori coinvolti le somme di cui alle citate polizze oramai scadute e ad inibire la conversione delle polizze in base alle proposte alternative denominate “cash” e “trasformazione”, le quali non prevedevano il rimborso quantomeno dell’intero capitale di polizza alla relativa scadenza. L’azione aveva inoltre lo scopo di far riconoscere il diritto dei consumatori sottoscrittori ad ottenere la restituzione integrale del premio versato.

Ciò perché i risparmiatori erano stati convintidi non avere diritto al pagamento quantomeno del capitale investito, essendo esposti al rischio di insolvenza dell’emittente Lehman Brothers, mentre le polizze oggetto di giudizio, denominate “Performance”, prevedevano espressamente la “garanzia” della restituzione del capitale da parte della Compagnia.

Anche se si tratta di una prima interpretazione, che dovrà essere confermata nel giudizio di merito, l’Ordinanza riconosce l’obbligo contrattuale di CNP VITA al rimborso del 100% del premio unico versato, condannando la compagnia a inviare ai singoli consumatori interessati al cd. crack Lehman e che abbiano sottoscritto le polizze Performance a ricevere entro e non oltre la data del 1.3.2010, una comunicazione scritta formale in cui CNP Unicredit Vita affermi tra l’altro: “Il Tribunale di Milano ha ritenuto probabilmente non rispondente ai principi di buona fede, correttezza e lealtà e comportamento lesivo dei diritti dei consumatori” e ancora: “Come probabilmente non corretto il comportamento della CNP Unicredit Vita SpA perché fondata su un’interpretazione non univoca del contenuto contrattuale delle polizze Performance 5,6,7,8,9. Interpretazione che ha evidenziato unicamente i profili di esonero della responsabilità della società CNP Unicredit Vita”.

Adiconsum, per assistere i risparmiatori coinvolti, ha pubblicato sul proprio sito www.adiconsum.ituna nota informativa sulla decisione del Tribunale di Milano, la sentenza stessa e il fac-simile di lettera che i risparmiatori potranno inviare a CNP Unicredit Vita per chiedere l’immediata liquidazione delle somme dovute a saldo del 100% del capitale investito

Adiconsum, nel caso in cui la compagnia non dovesse dar corso al rimborso richiesto dai consumatori avvierà cause collettive a tutela dei consumatori, avendo presente l’impossibilità di avviare un’azione collettiva perché i fatti si riferiscono a prima dell’agosto 2009, senza peraltro doversi sottoporre al giudizio del giudice e alla pubblicità a cui la class action obbliga.

[via Helpconsumatori.it]

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Ops Cariparma Polizze Index Linked/Zero coupon

Cariparma ha dato il via in data 21 novembre 2009  ad un’offerta pubblica di scambio (OPS) volontaria riservata ai titolari delle polizze “Azione Più 7.12.2009” -“AzionePiù 15.07.2010” – “AzionePiù 30.12.2011” – “AzionePiù 31.03.2012” – “AzionePiù 31.12.2013” di Crédit Agricole Vita S.p.A., già Po Vita, collegate a strumenti finanziari emessi da Glitnir Banki.

Agli investitori che aderiranno all’Offerta sarà attribuita, per ciascuna serie di polizze, una specifica serie di Obbligazioni Zero Coupon emesse da Cariparma alla Data di Scambio, con scadenza di due anni successiva a quella naturale della polizza scambiata, nonché un eventuale conguaglio in denaro per permettere il recupero del capitale investito.

Le Nuove Obbligazioni sono titoli di debito Zero Coupon “senior”, emessi sotto la pari che garantiscono il rimborso lordo del 100% del Valore Nominale a scadenza, ma non prevedono la corresponsione periodica di interessi. La differenza tra il Prezzo di Rimborso ed il Prezzo di Emissione rappresenta “l’interesse lordo” implicito in tale differenza che verrà assoggettato alle ritenuti fiscali vigenti alla scadenza dell’obbligazione.

Il periodo di adesione  è iniziato ieri, lunedì 23 novembre 2009. I clienti sottoscrittori della polizza “AzionePiù 7.12.2009” potranno aderire all’offerta fino al 3 dicembre prossimo, h. 13.30. Con riferimento alle altre polizze interessate, il termine ultimo per aderire all’OPS è stato fissato al 28 dicembre 2009, h. 13.30.

Per maggiori informazioni

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Isvap – Emanato nuovo regolamento su polizze Index Linked

L'Isvap ha emanato un nuovo regolamento sulle Index Linked per rendere più trasparente questo tipo di polizze.

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