Oggi parliamo dell’art. 2952 del codice civile che regola la prescrizione in campo assicurativo.
Prima del 28 ottobre 2008 data di entrata in vigore della legge 166-08 (Alitalia) l’articolo era così
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze (1882 e seguenti). Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione (1882 e seguenti) si prescrivono in un anno e quelli derivanti dal contratto di riassicurazione (1928 e seguenti) in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell’assicurazione della responsabilità civile (1917), il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’assicurato o ha promosso contro di questo l’azione. La comunicazione all’assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell’azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto. La disposizione del comma precedente si applica all’azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell’indennità (1928 e seguenti).
Il secondo comma dell’articolo 2952 del codice civile e’ sostituito dal seguente: «Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si e’ verificato il fatto su cui il diritto si fonda».
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze (1882 e seguenti). Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si e’ verificato il fatto su cui il diritto si fonda e quelli derivanti dal contratto di riassicurazione (1928 e seguenti) in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell’assicurazione della responsabilità civile (1917), il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’assicurato o ha promosso contro di questo l’azione. La comunicazione all’assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell’azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto. La disposizione del comma precedente si applica all’azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell’indennità (1928 e seguenti).
Sappiamo tutti che il vero problema che provoca il fenomeno delle cosiddette polizze dormienti è il periodo troppo breve della prescrizione perciò sarebbe che il legislatore approvasse una leggina di questo tenore:
Il secondo comma dell’articolo 2952 del codice civile e’ sostituito dal seguente: «Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si e’ verificato il fatto su cui il diritto si fonda».
Segnalo anche una sentenza della Cassazione su quale norma di prescrizione prevale se si imbatte in un contratto assicurativo con due norme di prescrizioni differenti, secondo la sentenza n. 13054 del 14 luglio 2004 sezione civile della Cassazione prevale la norma di prescrizione più lunga.
