Oggetto: risposta a quesito. Requisiti di rappresentatività delle associazioni professionali dei promotori finanziari e dei soggetti abilitati di cui all’art. 96 del Regolamento adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007.
Si fa riferimento alla nota del 28 aprile 2010, con la quale codesto Organismo ha chiesto un parere in ordine all’interpretazione ed all’applicazione della disciplina stabilita dall’art. 96 del Regolamento adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007 (di seguito: Regolamento Intermediari), in materia di requisiti di rappresentatività delle associazioni professionali dei promotori finanziari e dei soggetti abilitati.
In particolare, codesto Organismo ha chiesto alla Consob di volersi pronunciare sulla correttezza dell’interpretazione dell’art. 96 del Regolamento Intermediari secondo la quale:
a) la nozione di “scopo prevalente” dell’associazione debba essere intesa in senso sostanziale. Pertanto, le associazioni che formulino istanza di partecipazione all’Organismo dovrebbero provare di aver effettivamente svolto per un periodo di almeno tre anni attività di cura degli interessi professionali e non meramente economici degli associati, quali iniziative volte alla formazione professionale, alla promozione di standard qualitativi e deontologici ed alla tutela degli interessi di categoria nei confronti degli organi di vigilanza (Consob, Isvap, Banca d’Italia);
b) i requisiti di rappresentatività costituiti dalle percentuali numeriche minime riferite ai promotori associati ed a quelli di cui si avvalgono gli Intermediari (art. 96, comma 2, lett. c) e comma 3, lett. b), nonché alla distribuzione sul territorio delle associazioni professionali dei promotori (art. 96, comma 2, lett. c) debbano essere dimostrati tramite attestazione proveniente da un pubblico ufficiale (quale un notaio) ovvero da una società certificatrice indipendente (quale una società di revisione).
Con riferimento al profilo sub a), in via preliminare si rappresenta che la scrivente ha osservato – nel documento di consultazione del 2 marzo 2007, relativo ad alcune modifiche da apportare al libro V del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11522 del 1° luglio 1998 – che lo scopo prevalente delle associazioni legittimate all’ingresso nell’Organismo dovrebbe risiedere nella tutela degli interessi professionali e non esclusivamente economici dei loro associati. Ciò al fine di garantire che le delicate funzioni demandate all’Organismo non siano esercitate da soggetti del tutto estranei al sistema dei promotori finanziari.
Alla luce delle esposte considerazioni, si concorda sul fatto che, al fine di accertare lo “scopo prevalente” delle associazioni istanti, si debba aver riguardo non solo alle finalità enunciate nello statuto ma anche alle attività in concreto svolte dalle medesime. Pertanto, le iniziative individuate da codesto Organismo (quali, ad esempio, quelle volte alla formazione professionale, alla promozione di standard qualitativi e deontologici ed alla tutela degli interessi di categoria nei confronti degli organi di vigilanza) appaiono costituire validi indici dell’effettivo perseguimento dello scopo della tutela degli interessi professionali e non esclusivamente economici degli associati.
Con riferimento al profilo sub b), pur reputando che le associazioni istanti debbano fornire la prova dei prescritti requisiti con mezzi idonei a consentire all’Organismo la verifica circa l’effettiva sussistenza dei medesimi, tuttavia si ritiene che – stante il vigente assetto normativo – a tal fine non sia possibile imporre un’attestazione proveniente da un pubblico ufficiale ovvero da una società certificatrice indipendente. Infatti, l’esistenza di tale onere non può essere desunta in via interpretativa dalla norma di cui all’art. 96 del Regolamento Intermediari, la quale prevede unicamente, alle lett. a) dei commi 2 e 3, la costituzione delle predette associazioni per atto pubblico o scrittura privata autenticata. Ciò anche in considerazione della ratio della disposizione sopra richiamata, consistente nel conciliare l’esigenza di una significativa stabilità strutturale delle associazioni componenti l’Organismo con quella dell’apertura alla partecipazione di nuovi attori.
Share