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Vendita Sicav tribunale di Parma condanna istituto di credito

Il Tribunale di Parma con l’ordinanza prevista dall’art. 702 ter c.p.c., dopo pochi mesi dall’inizio del giudizio, ha condannato un istituto di credito a restituire ad un associato Confconsumatori il capitale investito in azioni Julius Baer Multistock Sicav da sua moglie (€ 35.016,28), deceduta, maggiorato degli interessi legali e delle spese di lite. «È questa – dichiara l’avv. Giovanni Franchi, legale di Confconsumatori, che ha tutelato in giudizio il risparmiatore – un provvedimento importantissimo, perché è una delle prime volte che, dopo l’entrata in vigore degli artt. 702 bis e ter c.p.c., che si ottiene un’ordinanza di condanna a distanza di pochi mesi dalla proposizione del relativo ricorso e con un semplice accertamento incidentale della nullità dell’ordine per difetto di forma. Ma il provvedimento è importante anche perché ha chiarito che anche la vendita di azioni Julius Baer è sottoposta al requisito della forma scritta e che le banche non possono difendersi sostenendo di avere svolto attività di meri collocatori. In realtà siamo infatti al cospetto di una normale vendita di azioni con tutte le conseguenze che ne derivano».

Il Tribunale ha, più in particolare, ritenuto la nullità dell’acquisto per difetto di forma ai sensi dell’art. 23 TUF. Difettava, invero, nel caso di specie il contratto generale d’investimento, ossia il contratto destinato per legge a disciplinare i rapporti tra le parti. E secondo il Tribunale non poteva ritenersi corretto l’assunto difensivo della banca, secondo cui la sottoscrizione di azioni Sicav non richiedeva la preventiva stipulazione di quel contratto, per avere la stessa svolto attività di mero collocatore, sottratta ex art. 30, comma 3, Reg. Consob 11522/98 a quella prescrizione formale. Sempre per il Tribunale non poteva neppure considerarsi corretta la tesi dell’istituto per il quale il contratto era stato comunque convalidato in seguito alla conversione delle azioni da un comparto ad un altro, vietando l’art. 1423 c.c. la convalida del contratto nullo.

Ma la novità del provvedimento sta soprattutto nella circostanza che la condanna sia contenuta non come normalmente avviene in una sentenza, ma in un’ordinanza ottenuta alla fine del nuovissimo procedimento sommario di cognizione, introdotto con la riforma del codice di procedura civile contenuta nella legge 18 giugno 2009 n. 69.

[via Helpconsumatori.it]

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Polizze dormienti la risposta del Governo

Il Governo ha dato risposta in commissione Attività produttive, commercio e turismo all’interrogazione degli On. Fromer, Vico e Nannicini

da questa risposta si evince la disponibilità a risolvere il problema delle cosiddette polizze dormienti almeno per quelle prescritte prima del 28 ottobre 2008. i tempi di rimborso dal fondo delle vittime delle frodi finanziarie al momento non sono quantificabili.

E’ auspicabile un’ulteriore iniziativa per sbloccare anche i prescritti dal 28 ottobre 2008 e far alzare la prescrizione dagli attuali 2 anni a 10 anni.



Interrogazione n. 5-03112 Froner: Erogazione dei rimborsi relativi alle cosiddette polizze dormienti.

TESTO DELLA RISPOSTA

In relazione all’interrogazione in esame, si forniscono i seguenti elementi di risposta.
A seguito del parere positivo espresso dalle Commissioni parlamentari in data 19 maggio 2010, è stato adottato, in data 28 maggio 2010, il decreto di riparto del Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori.
Detto decreto prevede la destinazione delle risorse, quantificate in euro 38.830.483,74 sulla base delle sanzioni versate dal 1o gennaio al 31 dicembre 2009 sul capitolo di entrata del Ministero dell’Economia e delle Finanze, a favore di iniziative a vantaggio dei consumatori. È prevista, altresì, l’attivazione delle relative iniziative man mano che le risorse saranno effettivamente disponibili e secondo l’ordine di priorità desumibile dall’ordine con cui le iniziative stesse sono citate nel medesimo decreto e su cui non sono intervenute osservazioni, neppure nel corso della prescritta procedura di consultazione delle Commissioni parlamentari.
Il provvedimento in questione, pertanto, formula la destinazione delle risorse in termini sostanzialmente programmatori, rinviando a successivi decreti di impegno la puntuale assegnazione delle risorse.
Quanto alle specifiche misure cui fanno riferimento gli onorevoli interroganti, in effetti il predetto decreto ministeriale ha previsto all’articolo 7, comma 1, che «per favorire la restituzione delle somme versate in relazione alla retroattività delle disposizioni in materia di cosiddette polizze dormienti di cui ai commi 345-quater e 345-octies dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n.266, come modificato dall’articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2008, n. 166» è assegnata «al Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione – Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica – la somma di euro 7.600.000,00.»Questa posizione, però, deve necessariamente coordinarsi e rispettare tutte le prescrizioni della normativa comunitaria in materia.
Premesso quanto sopra, si forniscono le seguenti ulteriori precisazioni rispetto alle specifiche questioni poste dagli interroganti:
a) quanto all’attuazione di tale decreto relativamente alla questione delle cosiddette polizze dormienti, si evidenzia che questa verrà effettuata trasferendo le relative risorse all’amministrazione competente in materia (cioè al Ministero dell’economia e delle finanze), ovvero stipulando con la CONSAP una convenzione con cui regolare, d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, anche le procedure di restituzione totale o parziale delle somme versate;
b) in merito all’effettiva disponibilità delle somme a ciò destinate, cui rimane subordinata l’adozione del decreto o della convenzione di trasferimento delle somme al gestore dei rimborsi, si precisa che dei predetti euro 38.830.483,74 ripartiti fra le diverse iniziative previste dal decreto, allo



stato attuale sono state riassegnate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze euro 14.591.404,00 che consentono di finanziare completamente le prime due iniziative previste dal decreto di riparto dei Fondi (iniziative promosse dalle associazione dei consumatori e iniziative istituzionali) e parte della terza (iniziative promosse dalle Regioni). Secondo l’ordine di priorità indicato, man mano che saranno assegnate ulteriori risorse, è ragionevole prevedere che, entro il corrente anno e nei primi mesi dell’esercizio successivo, potrà essere finanziata la restante parte delle iniziative regionali. Sono, quest’ultime, quelle a favore della sicurezza dei prodotti (per un importo pari a euro 3.800.000,00), quelle per la composizione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo (per un importo di euro 2.500.000,00) e quelle dirette a consentire la restituzione delle somme versate in relazione alla retroattività delle disposizioni in materia di cosiddette polizze dormienti, nel limite di euro 7.600.000,00. Infine, potranno essere coperte anche le iniziative necessarie per il rifinanziamento del Fondo nazionale di garanzia per il consumatore di pacchetto turistico, nel limite di ulteriori euro 3.000.000,00;
c) in merito ai tempi ed alle procedure previste per i rimborsi appare difficile al momento fare previsioni, essendo l’adozione degli atti successivi condizionata alla disponibilità delle risorse necessarie. Solo in tale occasione sarà possibile definire le procedure da adottare e valutare gli ulteriori tempi occorrenti per rendere effettivi i rimborsi;
d) relativamente all’adeguatezza delle somme destinate dal predetto decreto alle misure di restituzione, nonché alla possibilità di incrementare tali somme, si evidenzia innanzitutto che, il 27 maggio 2010, il Ministero dell’economia ha comunicato, pur precisando che si tratta ancora di dati parziali, di aver quantificato in euro 12.876.729,23 gli importi che, per le polizze dormienti, sarebbero già stati comunicati dagli intermediari e, quindi, trasferiti o da trasferire al fondo.

Appare difficile, in questo momento, valutare la congruità della quantificazione dei rimborsi prevista dal decreto ministeriale citato nel limite di euro 7.600.000,00. Una definitiva quantificazione sarà possibile solo dopo che l’attuazione di tale previsione avrà legittimato e consentito la presentazione delle relative domande di rimborso. Peraltro, ove tale importo risultasse insufficiente, il predetto decreto già consente, da un lato, che i provvedimenti attuativi regolino anche l’ipotesi di rimborsi parziali e, dall’altro, prevede espressamente che siano valutate, in tale occasione e d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, la corrispondenza di tali somme all’effettivo fabbisogno per un’eventuale integrale restituzione e le conseguenti ulteriori iniziative possibili ed opportune.
In conclusione, il Ministero dello Sviluppo Economico ha sempre ritenuto rilevante la questione della retroattività delle disposizioni in materia delle cosiddette polizze dormienti, dimostrata dall’inserimento delle norme che ne eliminano tale previsione nel «decreto incentivi».
Pertanto si assicurano gli Onorevoli interroganti che continuerà ad essere svolta un’azione costante, in tutte le più idonee sedi istituzionali, per garantire, con la massima celerità e completezza, le riassegnazioni al Ministero dello Sviluppo Economico delle somme necessarie a garantire la tutela di tutti gli aventi diritto ai rimborsi secondo la normativa vigente.

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Polizze dormienti arrivano gli assegni ma non gli interessi

Da un pò si segnalano i rimborsi delle cosiddette polizze dormienti, però si deve costatare la scarsa trasparenza su questi rimborsi. Gli assegni vengono consegnati ai beneficiari senza alcuna comunicazione sul calcolo della somma liquidata. Molte polizze oltre al capitale da liquidare per la premorienza dell’assicurato prevedevano dei bonus, in quest’ultimo caso i beneficiari come fanno a sapere se questo bonus è stato conteggiato correttamente? Un’altra voce assente dal rimborso è quella sugli interessi legali maturati dal 31 giorno successivo alla richiesta di liquidazione della polizza alla data effettiva di pagamento, su quest’ultima voce le compagnie non ci sentono proprio, dimenticando che la disponibilità di quelle somme è restata sempre nelle loro casse ed è difficile credere che queste somme sia state custodite sotto una mattonella e non investite in prodotti che hanno prodotto un redditto.

Su questi piccoli particolari di non poco conto è bene che i beneficiari iniziano a chiederne conto alla propria compagnia e sarebbe anche auspicabile che le varie associazioni consumatori farebbero sentire la propria voce sull’argomento.

Infine cerchiamo di non dimenticarci degli esclusi della legge 73-2010 e chiediamo alla classe politica di continuare ad interessarsi di quest’ultimo problema e di far aumentare la somma disponibile sulla carta (fondi non ancora versati) a Consap per far liquidare le polizze versate al fondo vittime dei crack finanziari.

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Polizze dormienti primi arrivi di rimborsi

Sul forum di Aduc è stato segnalato un primo pagamento inerente le polizze dormienti di Postevita. Qualcun altro ha ricevuto il rimborso? Da parte di altre compagnie avete ricevuto rimborsi?

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Polizze dormienti cosa si dovrebbe fare

Ieri sera il Senato ha convertito in legge il DL 40-2010 Incentivi). In un primo commento a caldo ho spiegato chi sono stati i beneficiati del decreto e chi è restato escluso.

Ora parliamo degli esclusi, quest’ultimi si dividono in due categorie:

a) Beneficiari di polizze vita prescritte nel periodo 1 gennaio 2006 al 27 ottobre 2008 che hanno avuto la malasorte di veder versati i loro capitali dalla propria compagnia assicurativa al Fondo delle vittime delle frodi finanziarie presso il Mef. Il valore complessivo del versato ammonta ad 8 milioni di euro.

b) Beneficiari di polizze vita prescritte dal 28 ottobre 2008 in poi, al momento non è possibile stimare quante persone siano coinvolte ed il valore complessivo delle polizze prescritte. Una prima stima si può fare solo dopo il 31 maggio prossimo conteggiando il valore del versato da parte delle compagnie assicurative al Fondo anticrack.

Per salvare le sopracitate tipologie di prescritti ci sono stati alcuni tentativi di inserimento di emendamenti sia alla Camera dei Deputati sia al Senato da parte del gruppo parlamentare del Pd (On. Nannicini, Sen. Fioroni) senza alcun risultato. Sempre nella discussione finale per la conversione del decreto incentivi il Sottosegretario Giorgietti ha lasciato uno spiraglio per una soluzione positiva dell’intera vicenda.

Per capire se le parole dell’On. Giorgietti (Pdl) erano reali o di circostanza sarebbe opportuno che qualche parlamentare di buona volontà presentasse un’interpellanza urgente al Governo per capire le reali intenzioni di quest’ultimo. Sempre facendo affidamento su qualche parlamentare di buona volontà sarebbe auspicabile la presentazione di un disegno di legge che elevi la prescrizione delle polizze vita da 2 a 10 anni (art. 2952 c.c.). Se si riesce ad approvare questo disegno di legge si raggiungerebbero due obiettivi: 1) l’equiparazione della prescrizione delle polizze vita agli altri prodotti finanziari; 2) si circoscriverebbe il periodo delle c.d. polizze dormienti dal 1 gennaio 2006 alla data di approvazione della nuova prescrizione.

Purtroppo la soluzione di cui sopra serve solo a chiudere la falla provocata dalla legge 166-08 (Alitalia) e serve anche una norma simile all’art. 2 comma 4 del DL 40-2010 che consenta ai nuovi prescritti di rientrare al più presto in possesso dei propri risparmi.

Se la classe politica vuole risolvere definitivamente il problema deve agire da subito perché il 31 maggio è vicinissimo (mancano solo 10 giorni), e per questa data le compagnie dovranno versare le somme delle polizze prescritte dei beneficiari che non rientrano nel salvataggio del decreto Incentivi. Si potrebbe approfittare dell’imminente manovra di correzione per inserire una norma che facesse slittare il versamento da parte delle compagnie assicurative di sei mesi, onde consentire al legislatore di intervenire con una legge ordinaria per sanare tutta la questione delle polizze dormienti.

Ora bisogna sperare che persone di buona volontà si attivano per risolvere un problema che se non affrontato alla radice diventerà un brutto problema per l’intero settore assicurativo minando la fiducia dei risparmiatori verso questa tipologia di investimento, facendo loro preferire identici prodotti ma di diritto estero (le polizze vita di diritto estero hanno periodi di prescrizione maggiori, in Irlanda si arriva a 50 anni), insomma assisteremo ad un qualcosa di già visto nel settore del risparmio gestito, i risparmiatori per ragioni fiscali preferiscono le Sicav estere ai Fondi comuni d’investimento di diritto italiano.

Non ci resta assistere come si muoveranno sulla questione le associazioni consumatori, i politici ed i giornalisti.

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Polizze dormienti oggi alle 16.30 inizia il dibattito nell’aula del Senato

Oggi alle ore 16.30 il DL 40-2010 (Incentivi) inizia l’iter di conversione in legge nell’aula del Senato. Questa è l’ultima opportunità per salvare i prescritti delle c.d. polizze dormienti che hanno visto la devoluzione dei loro capitali al Fondo anticrack e il salvataggio dei prescritti dal 28 ottobre 2008.

Se l’aula approva gli emendamenti del Pd che di fatto salvano gli esclusi dell’art.2 comma 4 del DL 40-2010, il decreto dovrà ritornare alla Camera per l’approvazione definitiva entro il prossimo 25 maggio pena la decadenza dell’intero decreto. Ricordo che alla Camera il Governo pose la fiducia sul decreto facendo decadere tutti gli emendamenti presentati, ora si spera che non accada qualcosa di simile.

Se gli emendamenti del Pd non passano per gli esclusi la questione delle polizze dormienti  sarà molto critica perchè per i prescritti dal 28 ottobre 2008 i loro capitali il prossimo 31 maggio saranno trasferiti al Fondo anticrack. Per un eventuale recupero ci vorrà un’apposita legge che preveda anche la copertura finanziaria.

Per gli  attuali esclusi che hanno visto i loro fondi già versati al Fondo anticrack non resterà l’azione legale perchè potranno eccepire di essere stati discriminati nei confronti degli altri esclusi salvati dall’art. 2 comma 4 del DL 40-2010.

Un’altra questione rilevante su cui il legislatore dovrà intervenire, sempre se non passano gli emendamenti, è sul periodo della prescrizione delle polizze vita (attualmente di 2 anni) portando questo periodo a 10 anni, se poi agiranno ad armonizzare la prescrizione in tutta Europa farebbero un’opera migliore, perché la prescrizione delle polizze vita in Irlanda è di ben 50 anni.

Dalle relazioni pubblicate dal Senato (riportate in questo blog ieri) per gli esclusi sopracitati non si intravede nulla di buono. Questo è un fatto molto grave perché queste persone non vengono adeguatamente protette né dalle associazioni consumatori né dalla classe politica in modo adeguato per porre fine ad un’ennesima ingiustizia di tutta questa paradossale telenovela denominata “polizze dormienti”.

Aggiornamento – La discussione è slittata a domani mattina ore 9.30

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Polizze dormienti i fatti della settimana

La settimana che si è chiusa oggi era iniziata sotto buoni auspici per una positiva conclusione delle c.d. polizze dormienti, la doccia fredda è arrivata quando il Governo ha posto la fiducia sul decreto incentivi (DL 40-2010), con quest’atto tutti gli emendamenti decadono e per questo motivo sono saltati gli emendamenti proposti dal Pd e condivisi anche dalla maggioranza. Ora non resta sperare nella riproposizione degli stessi emendamenti al Senato. Ricordo che l’attuale testo “salva” solo i beneficiari di polizze i cui proventi non siano stati versati al fondo anticrack e che la prescrizione sia anteriore al 28 ottobre 2008, in tutti gli altri casi non si ha diritto al rimborso.

Un’altra notizia di rilievo sempre sulla spinosa questione delle polizze dormienti è la scambio email tra la Sig.ra De Luca ed il Dr. Raimondi di Poste Vita. In questo scambio di email abbiamo appreso come Poste Vita ha intenzione di procedere e da quale data vuole conteggiare gli interessi maturati. Sul conteggio degli interessi reputo del tutto sbagliata l’interpretazione di Poste Vita, a mio parere gli interessi devono essere conteggiati a partire dal 31 giorno dalla data di ricezione della prima richiesta di rimborso da parte dei beneficiari. Questo perchè Poste Vita è restata sempre in possesso di queste somme.

Varie volte nei giorni scorsi ho suggerito di intraprendere iniziative per sollecitare soluzioni per i beneficiari che sono stati esclusi dal rimborso. Inizialmente nessuno ha preso in considerazione questi suggerimenti, poi improvvisamente sul forum di Aduc ci sono stati interventi anche duri che hanno iniziato a smuovere le acque. Ora bisogna vedere se dalle parole si passerà ai fatti.

Ora non resta aspettare la discussione che inizierà al Senato, naturalmente si spera che l’art. 2 comma 4 del DL 40-2010 venga migliorato. E si spera che il periodo di prescrizione venga portato a 10 anni, se questo non avverrà in tempi brevissimi ci ritroveremo  a parlare delle polizze dormienti per molto tempo. Solo negli ultimi 4 giorni mi hanno contatto una decina di persone per raccontarmi la loro storia  e nello scoprire solo in questi giorni a seguito della lettera che Poste Vita sta inviando in questi giorni agli  assicurati che comunica le variazioni apportate dalle legge 166-08 di essere beneficiari di una polizza che nel frattempo si è prescritta. Mi domando ma quante altre persone non sanno ancora di avere una polizza prescritta?

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Polizze dormienti cosa succederà ora

E’ di ieri la notizia che il Governo ha posto la fiducia sul decreto incentivi (DL 40-2010), con questa mossa gli emendamenti presentati decadono. Questo significa che anche gli emendamenti presentati dall’On. Nannicini ed altri sono decaduti. Rimane in essere solo l’art. 2 comma 4 del decreto.

Sappiamo bene che il testo di quell’articolo salva solo una determinata tipologia di beneficiari delle c.d. polizze dormienti (sono comunque la maggioranza). Siccome reputo ingiusto che restano esclusi i beneficiari che hanno avuto la sfortuna di aver visto versati al Fondo delle vittime delle frodi finanziarie i loro risparmi e restano esclusi i beneficiari delle polizze che sono andate in prescrizione dopo il 27 ottobre 2008.

Della seconda fattispecie di esclusi se nè parlato poco ma è meglio approfondire ora il discorso. In questa fattispecie rientrano tutti i beneficiari di polizze che sono scadute dopo 27 ottobre 2007. Ora  i beneficiari se entro i due anni successivi alla data dell’evento (morte dell’assicurato, scadenza della polizza) hanno richiesto il rimborso della polizza sono salvi, ma se nel malaugurato caso che abbiamo fatto richiesta dopo i due anni dalla data dell’evento purtroppo per loro la polizza risulta prescritta ed anche se la compagnia non ha versato nulla la Fondo anticrack non hanno diritto al rimborso, e questo vale anche per i beneficiari di Poste Vita come di una qualsiasi altra compagnia.

Considerato che al momento non conosco il testo del maxi emendamento presentato dal Governo, che benissimo ha potuto recepire qualche emendamento dell’opposizione, è meglio che il comitato delle vittime della legge 166-08 attuano iniziative per far in modo di salvare gli esclusi nel prossimo dibattito al Senato.

E’ auspicabile che riprendono la loro attività di lobbing nei confronti dei giornalisti per far riportare sugli organi di informazione nazionali questa anomalia, oltre a far continue pressioni sulle associazioni consumatori e suoi politici. Sarebbe anche opportuno di organizzare una manifestazione davanti al Senato o meglio ancora di sottoporre la questione direttamente al Presidente del Consiglio, considerato che quest’ultimo si vanta ripetutamente che il suo Governo non metterà mai le mani nelle tasche degli italiani, quindi è opportuno fargli sapere in modo diretto che la legge 166-08, promulgata da un suo precedente Governo, le mani nelle tasche degli italiani le ha messe, e considerato che mantiene sempre le promesse  ora deve attivarsi per far restituire il maltolto agli aventi diritto.

Segnalo l’intervento dell’On. Laura Former sulle polizze dormienti che aspiegato la questione in modo chiaro e lineare.

Ora vorrei passare al merito di quanto è contenuto nel testo, lasciando ai colleghi l’approfondimento delle parti più significative. Vorrei limitarmi a trattare la questione delle cosiddette polizze dormienti, un argomento che può sembrare di interesse limitato ma che, a nostro giudizio, è esemplificativo dell’andatura incerta con cui procede questo Governo nell’affrontare i problemi. Ci risultano numerose segnalazioni di cittadini che lamentano, in forza di un’erronea interpretazione della successione legislativa che si è prodotta sull’argomento, di aver perduto il rimborso della polizza in seguito al decorso di due anni o di un anno dal decesso del parente contraente, perdendo così tutti i risparmi di quest’ultimo perché incamerati dallo Stato senza diritto di riscatto.
Con il comma 4 dell’articolo 2 del testo del decreto-legge che stiamo discutendo (testo su cui invitiamo ancora oggi il Governo ad intervenire per correggere le ulteriori discriminazioni che andrebbe a creare) ci si propone di rimediare, purtroppo solo in modo parziale, all’ingiustizia nei confronti dei cittadini colpiti dalla retroattività del provvedimento contenuto nella legge n. 166 del 2008. La norma prevede infatti che solo gli importi per i quali non era maturata la prescrizione al 28 ottobre 2008 non debbano essere automaticamente devoluti al Fondo per le vittime degli scandali finanziari. Sono quindi salvi solo gli eredi degli assicurati deceduti prima del 27 ottobre 2007 per i quali non sia già avvenuto il trasferimento al Fondo. Pare, anche se non sono al momento disponibili dati ufficiali, che siano stati trasferiti quasi dieci milioni di euro di indennizzi.
Le disposizioni contenute nell’attuale testo, se da un lato sembrano venire incontro alle esigenze di alcuni risparmiatori, dall’altro rischiano di rendere ancora più complesso il quadro normativo, anche in considerazione del fatto che sia la relazione illustrativa sia l’articolato sembrano prescindere dal quadro giuridico discendente dalle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 116 del 2007. Confidiamo quindi nell’impegno assunto nei giorni scorsi, durante le sedute delle Commissioni riunite, VI e X, dal sottosegretario per lo sviluppo economico, Stefano Saglia, di procedere alla verifica delle risorse necessarie a risolvere definitivamente la questione delle polizze dormienti ai fini dell’esame in Assemblea.
Ma per inquadrare meglio il problema vorrei fare riferimento ai numerosi rilievi delle associazioni dei consumatori e all’interrogazione a risposta immediata, svolta in Aula insieme al collega onorevole Nannicini l’8 aprile scorso, con la quale ci proponevamo di fare un po’ di chiarezza rispetto alla questione piuttosto controversa delle cosiddette polizze dormienti. A tal fine avevamo chiesto al Ministro quale fosse la corretta lettura delle disposizioni di legge che all’apparenza si sovrappongono in modo scoordinato e se intendesse impartire le opportune direttive al fine di impedire che, per comportamenti od omissioni da parte degli intermediari, venissero compromessi, quanto meno per la fase antecedente al 27 ottobre 2008, i risparmi dei cittadini che confidavano in un termine di prescrizione decennale, tanto per i conti correnti bancari quanto per le polizze assicurative.
La legge finanziaria per il 2006, la n. 266 del 2005, come è noto ha istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze con la finalità di indennizzare i risparmiatori rimasti vittime di frodi finanziarie. Tale fondo è alimentato con le risorse derivanti dai cosiddetti conti dormienti, ovvero i conti correnti e i rapporti bancari definiti come dormienti all’interno del sistema bancario, nonché del comparto assicurativo e finanziario. La disciplina organica del funzionamento e delle forme di alimentazione del fondo è stata successivamente definita, secondo quanto previsto dalla legge n. 400 del 1988 all’articolo 17, con il decreto del Presidente della Repubblica n. 116 del 2007. In base all’articolo 1, comma 1, lettera b), tale decreto definisce come dormienti i rapporti contrattuali in relazione ai quali non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati per dieci anni a partire dalla data di libera disponibilità delle somme e degli strumenti finanziari.
L’articolo 2 dello stesso decreto inoltre fa rientrare nel campo di applicazione i contratti di assicurazione in tutti i casi in cui l’assicuratore si impegna al pagamento di una rendita o di un capitale al beneficiario ad una data prefissata.
In seguito, con il decreto-legge n. 134 del 2008, convertito dalla legge n. 166 del 2008, si era intervenuti sulla stessa materia introducendo un nuovo comma, il 345-quater all’articolo 1 della citata legge finanziaria per il 2006.
Con tale comma si è stabilito che gli importi dovuti ai beneficiari dei contratti di cui all’articolo 2, comma 1, del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, non reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto, fossero devoluti al fondo destinato alle vittime di frodi finanziarie entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello di scadenza del termine di prescrizione.
Inoltre, con il comma 2-ter del medesimo articolo 3, è stato modificato l’articolo 2952 del codice civile innalzando da uno a due anni il termine di prescrizione per l’esercizio dei diritti derivanti dai contratti in questione.
La sedimentazione nel tempo delle diverse disposizioni sembrerebbe aver determinato di fatto una sostanziale e vistosa disparità di trattamento tra i titolari di conti correnti e i titolari di contratti di assicurazione, dato che questi ultimi avrebbero solamente due anni per attuare il proprio diritto al fine di evitare l’estinzione del proprio contratto e la perdita delle relative somme di denaro.
Nella consapevolezza che non vi possa essere alcuna volontà vessatoria da parte del legislatore nei confronti dei titolari di contratti di assicurazione, appare evidente e necessaria l’interpretazione che è contenuta nel decreto-legge n. 40 del 2010, oggetto della discussione odierna, al comma 4 dell’articolo 2, secondo cui le disposizioni del comma 345-quater dell’articolo 1 della legge n. 266 del 2005, si applicano esclusivamente ai contratti per i quali il termine di prescrizione del diritto dei beneficiari scada successivamente al 28 ottobre 2008, quindi dopo l’entrata in vigore delle disposizioni contenute nell’articolo 3 del decreto-legge n. 134 del 2008.
Tale interpretazione è ancora più auspicabile se si considera che, mentre l’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 116 del 2007 prevedeva esplicitamente l’obbligo per l’intermediario di avvisare il titolare del rapporto di credito della avvenuta decorrenza dei termini di prescrizione e, contestualmente, di richiedere disposizioni riguardanti l’eventuale utilizzo delle somme, pena l’estinzione del rapporto e la devoluzione delle relative somme al fondo, il decreto-legge n. 134 del 2008 sembra sollevare l’intermediario da detto compito.
Il combinato disposto del minor periodo di prescrizione e il venir meno degli obblighi di comunicazione da parte dell’intermediario finisce, quindi, per determinare un particolare rischio per i risparmiatori di vedersi sottrarre i risparmi propri o quelli dei propri familiari a favore del fondo.
Si tratta di un’interpretazione che purtroppo si rivela discriminante nel momento in cui non si estende anche agli importi che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, siano già stati comunque versati al fondo di cui all’articolo 1, comma 343, della legge n. 266 del 2005, destinato alle vittime di frodi finanziarie.
Tanto nell’interrogazione che nella discussione in Commissione avevamo infine rilevato come, quand’anche il decreto-legge n. 134 del 2008 andasse inteso come nuova disciplina complessiva della materia di prescrizione di fondi assicurativi pur non espressamente abrogando le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 116 del 2007, appaia evidente che, a decorrere da giugno 2007 sino all’ottobre 2008 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 134 del 2008) andasse individuata in dieci anni la durata riconosciuta per la prescrizione dei diritti sui fondi assicurativi.
Riassumendo la questione, a seguito della legge n. 166 del 2008, il cosiddetto «decreto Alitalia», che ha esteso anche alle polizze vita la disciplina dei conti dormienti e quindi l’obbligo del versamento delle somme non riscosse al fondo del Tesoro, gli eredi dei titolari di polizze che sono deceduti tra il 2005 e il 2008 si sono visti svanire ingiustamente i risparmi di una vita.
A causa di questo meccanismo infernale, tutti loro hanno infatti perso la possibilità di riscuotere il rimborso delle somme maturate dal momento che non le hanno reclamate per tempo, cioè entro due anni dalla scadenza o dalla morte dell’intestatario, per mancanza di informazione da parte delle compagnie assicuratrici.
Inoltre, la legge n. 166 del 2008 è stata introdotta con effetto retroattivo; ciò significa che pur essendo stata varata nel 2008, era valida dal 1o gennaio 2006, così anche i rimborsi delle polizze i cui titolari sono morti tra il 2005 e l’ottobre del 2008, quando la legge non esisteva, sono stati bloccati.
Quindi, migliaia di risparmiatori si sono accorti di essere vittime di questa legge non avendo più la possibilità di incassare le polizze vita sottoscritte poiché cadute tacitamente in prescrizione.
Dopo la diffusione della prima bozza del cosiddetto decreto-legge incentivi in cui non era stato inserito l’emendamento alla legge 166 del 2008, il Governo si è ravveduto, approvando la disposizione che ha eliminato la retroattività delle polizze dormienti salvaguardando il diritto delle famiglie e dei risparmiatori deceduti di recuperare i soldi. Tuttavia, se il testo non viene modificato come da noi richiesto con gli emendamenti presentati in Commissione, la disciplina si applicherà solo ai contratti per i quali la prescrizione non era ancora maturata al 28 ottobre 2008, ossia quando è stata introdotta la normativa.
Ciò significa che se l’evento di premorienza o di scadenza della polizza è avvenuto prima del 27 ottobre 2007, tutti i possessori di polizze con prescrizione annuale (l’articolo 2952 del codice civile prevedeva la prescrizione di un anno, prima della modifica della legge n. 166 del 2008 che ha elevato la prescrizione a due anni) non hanno diritto ad alcun rimborso. In questo modo si salverebbero soltanto i titolari di quelle polizze le cui compagnie non hanno ancora versato alcun euro al Ministero. Da qualche calcolo approssimativo, al momento le somme versate si aggirerebbero sui dieci milioni, un quinto di quelle previste, tra le quali non risultano le polizze di Poste Vita che ha fatto sapere di non aver ancora versato nulla al Fondo vittime dei crac essendosi avvalsa della facoltà di rimandare il versamento previsto per il 31 marzo 2010.
Qualora, invece, l’assicurato sia deceduto dopo il 27 ottobre 2007, verrà disposto il trasferimento degli importi per coloro che non abbiano interrotto la prescrizione entro due anni. Per il futuro dovranno essere trasferiti ai fondi tutti gli importi non reclamati entro due anni. Mi sembra una soluzione pasticciata, che non risolve in maniera adeguata i gravi problemi creati dal cosiddetto decreto-legge Alitalia per le polizze dormienti.
Una normativa chiara sull’argomento appare quanto mai necessaria anche sulla base di quanto rilevato dal Governatore Draghi nel suo documento di vigilanza del 21 aprile scorso, in cui richiama gli intermediari ad uno scrupoloso e sostanziale rispetto della disciplina in materia di trasparenza e correttezza dei comportamenti, con particolare riguardo ad una chiara e semplice informativa da fornire alla clientela in merito alle caratteristiche del prodotto collocato e alle condizioni applicate, nonché all’obbligo per gli intermediari di adottare procedure interne per assicurare, tra l’altro, che tali caratteristiche e condizioni siano comprensibili al cliente.
Ma ora permettetemi un’ultima digressione che ha comunque a che fare con l’argomento che stavo trattando e che riguarda il fondo istituito con la legge finanziaria per il 2006 e destinato alle vittime degli scandali finanziari. Il nostro sistema legislativo, attraverso una complessa serie di provvedimenti normativi di varia natura, ha creato un sistema di indennizzo dei risparmiatori ancora incompiuto, pieno di lacune, incertezze e contraddizioni, molto diverso (anzi, oserei dire in palese contrasto) sotto ogni profilo con il modello comunitario di riferimento costituito dalla direttiva 97/9 della Comunità europea. Tale direttiva, attraverso cui si è ritenuto che la tutela degli investitori e la salvaguardia della fiducia nel sistema finanziario siano elementi importanti del completamento e del buon funzionamento del mercato interno, reputa essenziale che esista in ogni Stato membro un sistema di indennizzo degli investitori che offra una garanzia minima armonizzata di tutela almeno per i piccoli investitori, in caso di incapacità di un’impresa di investimento di far fronte ai suoi obblighi nei confronti dei clienti investitori.
Come ho già ricordato nella parte sulle polizze dormienti, l’articolo 1, comma 343, della legge n. 266 del 2005, prevede che per indennizzare i risparmiatori che investendo sul mercato finanziario sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto, non altrimenti risarcito, è costituito, a decorrere dall’anno 2006, un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. Questo rappresenta sicuramente un primo passo verso le vittime dei crac finanziari, ma se rimane in questa forma riduce significativamente il campo soggettivo di applicazione della direttiva comunitaria.
I risparmiatori che, per usare le parole adoperate nel comma 344, possono essere ammessi ai benefici connessi all’istituzione del fondo, sono infatti non già tutti gli investitori, bensì solamente coloro che investendo sul mercato finanziario sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito. Se dunque non c’è frode, ma, in ipotesi, semplice insolvenza dell’impresa di investimento, i risparmiatori non hanno titolo ad accedere al beneficio della copertura offerta dal sistema di indennizzo degli investitori.
Inoltre, mentre l’investitore comunitario può accedere agli indennizzi anche solo quando l’impresa di investimento non sembra, per il momento, in grado di far fronte ai propri obblighi derivanti dai crediti per gli investitori (e non vi è a breve la prospettiva che possa farlo), il risparmiatore italiano può farlo solo dopo aver subito una truffa e un danno ingiusto. Inoltre, il sistema di indennizzo previsto nel nostro Paese ha la forma di un fondo, come ho già detto, costituito a decorrere dal 2006 nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. È un fondo che non è confermato in modo da presupporre e consentire l’adesione delle imprese di investimento o, in alternativa, di quelle emittenti. È previsto, invece, che il fondo sia alimentato con le risorse di cui al terzo comma, previo il loro versamento al bilancio dello Stato.
La direttiva europea, invece, stabilisce che il sistema di indennizzo deve essere sostenuto principalmente dalle imprese di investimento e, in particolare, l’articolo 5 della direttiva rende assolutamente chiaro che il funzionamento di questo sistema si basa sull’adesione ad esso delle imprese di investimento. È un’adesione che si traduce operativamente nel concorso finanziario al sostenimento dei relativi oneri.
Infine, un particolare apparentemente banale ma, in realtà, fondamentale riguarda il fatto che il sistema di indennizzo italiano non è ancora operativo e ciò vanifica il senso e la portata precettiva della direttiva e costituisce un grave inadempimento a livello comunitario. Quindi, abbiamo adottato una normativa per andare verso i cittadini e, nonostante siano trascorsi quattro anni, non esiste ancora nessun regolamento che preveda che un cittadino truffato possa prendere un centesimo da quel fondo. Per Alitalia erano previsti 100 milioni di euro, ma nessun risparmiatore che abbia investito in Alitalia ha visto un indennizzo, né lo hanno visto i risparmiatori della Parmalat o della Cirio. Nonostante le buone intenzioni, quindi, i soldi restano nel fondo, nel fabbisogno e nell’indebitamento. Appare evidente, quindi, che a distanza di ben 13 anni dall’entrata in vigore della direttiva 97/9/CE, il Governo non possa ulteriormente sottrarsi a provvedere con i necessari strumenti di legge ad adempiere a quanto previsto da tale direttiva, in modo da soddisfare le legittime aspettative di tanti piccoli risparmiatori, senza, però, replicare la presa in giro che ha messo in atto con una class action privata dei suoi elementi caratteristici principali.

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Audizione associazioni consumatori alla Camera dei Deputati sulle polizze dormienti

Rappresentanti del Cncu sono stati ricevuti oggi in un’audizione dinanzi alle Commissioni riunite Finanza ed Attività produttive della Camera dei deputati, sulla questione delle polizze dormienti. I Consumatori hanno sottolineato che le compagnie assicurative non hanno informato i titolari delle polizze “dormienti” e prescritte prima del 28 ottobre 2008 delle novità introdotte dal decreto legge 40/2010.

“In pratica continuano ad arrivare richieste di aiuto per situazioni che dovrebbero essere già risolte, ad esempio polizze Poste vita prescritte prima del 28 ottobre 2008″ ha spiegato Silvia Castroni, responsabile relazioni esterne istituzionali di Altroconsumo, presente all’audizione.

Inoltre i rappresentanti del Cncu (Consiglio nazionale consumatori e utenti) hanno sollevato il problema dell’incostituzionalità della disposizione che salva le devoluzioni già fatte al Fondo dormienti presso il MEF, perché riconosce un trattamento differente alle polizze prescritte prima del 28 ottobre 2008 a secondo che la compagnia sia stata solerte nella devoluzione al fondo oppure ritardataria. “Se pure rimanesse la disposizione – hanno sostenuto i Consumatori – comunque occorre che l’ISVAP indichi in maniera specifica quali compagnie hanno già fatto devoluzioni al Fondo e per quali polizze, in modo da dare certezza al diritto”.

Resta poi aperto il problema delle polizze emesse da Poste Vita che riportano una clausola in cui si afferma che il pagamento del capitale può avvenire entro 10 anni dall’evento e che si sono prescritte dopo il 28 ottobre 2008. Infine, i Consumatori hanno chiesto che anche i capitali devoluti al Fondo presso il Mef e relativi a polizze prescritte prima del 28 ottobre 2008 ritornino agli aventi diritto e che quindi siano esplicitate le modalità tecniche da seguire per risvegliare i capitali versati al Fondo (anche quelli relativi ai conti e ai libretti).

[via Helpconsumatori.it]

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Le audizioni alla commissione Finanze della Camera dei Deputati

Nella commissione Finanze della Camera dei Deputati è iniziato l’iter di conversione del DL 40-2010, e sono iniziate le prime audizioni, finora sul sito della Camera non sono ancora stati pubblicati i resoconti delle audizioni già effettuate, alcuni dirigenti del Mef, i sindacati Cisl, Uil,Ugl, ed il presidente dell’Ania (il post). Per il giorno 20 p.v. è prevista l’audizione delle associazioni consumatori.

Sarebbe opportuno che le associazioni consumatori oltre a chiedere una modifica in senso migliorativo dell’art. 2 comma 4 del DL 40-2010, sollevassero in sede parlamentare alcune questioni.

1) La questione della prescrizione sulle polizze vita così come è disciplinata già dal prossimo 28 ottobre 2010 ritorneremo al punto di partenza. Bisogna chiedere l’allungamento della prescrizione a 10 anni, l’obbligo da parte delle compagnie di avvertire in modo certo e tracciabile i beneficiari delle polizze che queste ultime sono in scadenza e le conseguenze nel caso che le polizze vadano in prescrizione.

2) Chiedere che le Index linked ed unit linked (ramo III) siano classificati tra i prodotti finanziari e che siano soggetti alla disciplina del Dpr 116-08. E obbligare le compagnie a restituire in caso di premorienza almeno il capitale versato.

3) Nei contratti di polizze classificate come Index ed Unit linked di rendere obbligatorie e visibili queste avvertenze: a) il prodotto è rischioso ed è soggetto a rischi di default dell’emittente del sottostante, questo particolare a seguito di una circolare Isvap non sussiste per le nuove polizze emesse da compagnie italiane, ma esiste per le compagnie estere che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi o in regime di stabilimento;
b)  di specificare i rischi in caso di premorienza dell’assicurato se il capitale è garantito o no. Queste indicazioni ci sono nei contratti ma bisogna evidenziarle in modo che anche un cieco li veda.

4) Aumentare la vigilanza su chi colloca le index linked perchè in questa storia ci sono molti casi di vendita di queste prodotti a persone con scarsa propensione al rischio. Frequenti i casi di persone anziane abituate ad investire in libretti  e buoni postali che improvvisamente si sono ritrovati a sottoscrivere polizze assicurative ancorate ad indici di borsa o a panieri di titoli azionari con frequenti casi di sottoscrivere polizze che non garantivano il capitale né in caso di premorienza né alla scadenza.

5) Di punire in modo esemplare chi colloca questi prodotti e poi si scopre che non conoscono neanche l’abc delle assicurazioni. Emblematico il comportamento generalizzato degli impiegati postali che consigliavano ai beneficiari di mantenere in vita la polizza di un assicurato deceduto. Gli impiegati postali non sono tenuti ai corsi di aggiornamento annuali obbligatori agli iscritti al Rui? Sulla questione l’Isvap farebbe bene ad aprire un’indagine e le associazioni consumatori farebbero altrettanto bene a sollecitarla.

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