Posts Tagged ‘Assicurazioni’

Polizze dormienti – Il riepilogo della situazione

La settimana appena trascorsa non ha registrato alcuna novità sulla questione delle c.d. polizze dormienti. Ora è iniziata una nuova settimana e dovrebbero iniziare ad arrivare le prime liquidazioni di polizze che sono restate bloccate per un lungo periodo. Ricordo che finora l’unica compagnia ad aver liquidato le polizze è stata Cnp Unicredit Vita.

Postevita ha annunciato che le prime liquidazioni avverranno nella prima quindicina di giugno, quindi a giorni dovrebbero essere segnalati i primi pagamenti. Postevita pagherà gli aventi diritto con tutta la documentazione completa nel tempo massimo di trenta giorni.

Sul fronte delle altre compagnie coinvolte finora non si registra alcun segnale. Di alcune compagnie quali Arca Vita, Sud Polo Vita e Mps Vita alcuni lettori di questo blog segnalano che non riescono ad avere notizie precise sulle loro polizze. Sarebbe auspicabile che tutte le compagnie coinvolte in questo problema (personalmente ne conosco 28) di tranquillizzare i propri clienti con qualche pubblica dichiarazione su come si stanno muovendo per liquidare le polizze bloccate.

Ed anche bene ricordare allo stato attuale l’esatta situazione delle cosiddette polizze dormienti. tutte le polizze prescritte al 31 dicembre 2005 non rientrano nelle polizze dormienti, ma i loro capitali sono stati acquisiti dalle compagnie, e se fate una richiesta di rimborso è probabile che il capitale della polizza vi sarà rimborsato, è meglio precisare che la compagnia non ha alcun obbligo legale al rimborso. Per le polizze prescritte dal 1 gennaio 2006 al 27 ottobre 2008 se i capitali non sono stati versati al Fondo anticrack il rimborso spetta ai sensi dell’art. 2 comma 4 del DL 40-2010 convertito nella legge 73-2010. Un aspetto da tener presente è che la legge 73-2010 ha eliminato la retroattività prevista dalla legge 166-08 ma non ha abolito la prescrizione, quindi in linea puramente accademica la compagnia non potrebbe restituire i soldi agli aventi diritto invocando che le somme sono prescritte, acquisendo i capitali al proprio patrimonio. Per i prescritti dal 28 ottobre 2008 al momento non sono previsti rimborsi.

Ricordo che al fondo anticrack negli anni precedenti sono stati versati circa 8 milioni ed appena lo scorso 31 maggio ne sono stati versati altri 12 milioni, per un totale complessivo di circa 21 milioni di euro. Su queste somme il Parlamento ha approvato uno stanziamento di circa 7 milioni per rimborsare gli aventi diritto. Oltre alla somma non sufficiente per rimborsare tutti non è stato ancora emanato il decreto ministeriale che disciplini il rimborso.

E’ sempre utile ricordare che le polizze di Postevita hanno una clausola del contratto che eleva la retroattività a 10 anni, quindi si pussono sempre far valere i propri diritti in sede giudiziaria. Ad onor del vero Postevita finora non ha versato neanche un cent. al Fondo anticrack neanche nell’ultimo versamento dello scorso 31 maggio. Con Postevita si può tentare anche la strada della conciliazione.

E’ anche utile ricordare alla classe politica di cercare di risolvere la questione anche per le persone che al momento non hanno diritto al rimborso e di elevare la prescrizione dei prodotti assicurativi a 10 anni.

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Isvap – Nuovo regolamento collocamento polizze

COMUNICATO STAMPA DEL 26 MAGGIO 2010

L’ISVAP ha emanato oggi un nuovo Regolamento (Reg. n. 35, sulla “Disciplina degli
obblighi di informazione e della pubblicità dei prodotti assicurativi”) per rafforzare la
trasparenza dei contratti assicurativi e la protezione degli assicurati. Il Regolamento,
che semplifica le norme vigenti accorpandole in un testo unitario, introduce
significative innovazioni.
Rilevanti novità a vantaggio del consumatore sono previste in particolare per i
contratti legati alla stipula di mutui o prestiti personali.
Per tali contratti si è intervenuti:
1) per risolvere alla radice il conflitto d’interessi dei soggetti, come le banche e gli
altri intermediari finanziari, che, per proteggere il credito erogato agiscono nella veste
di beneficiari delle coperture e nel contempo assumono il ruolo di intermediari
arrivando a percepire rilevanti provvigioni, in media pari al 50% ma in qualche caso
anche superiori all’80% del premio;
2) per rendere effettiva la portabilità dei mutui stabilendo i criteri per la restituzione di
quota parte del premio assicurativo pagato, incluse le provvigioni, creando le
condizioni per una riduzione del costo di estinzione del mutuo stesso.
Denunciato già il fenomeno nella Relazione Annuale dello scorso anno, l’Autorità è
intervenuta a più riprese per sollecitare interventi virtuosi da parte del mercato. ABI e
ANIA hanno prodotto alla fine dello scorso anno un apprezzabile documento
congiunto in merito; nonostante ciò le analisi condotte dall’ISVAP confermano un
quadro estremamente penalizzante per il consumatore, sotto il profilo sia delle
provvigioni assicurative percepite dagli enti erogatori sia della portabilità delle
coperture assicurative. I risultati emersi hanno reso necessario un intervento
regolamentare dell’Autorità.
Il Regolamento stabilisce, nell’ambito della disciplina del conflitto d’interessi, il divieto
di assumere contemporaneamente, direttamente o indirettamente, la qualifica di
beneficiario/vincolatario delle prestazioni assicurative e di intermediario del contratto.
Fermo restando tale divieto, il Regolamento:
- sul piano della trasparenza, prevede che la Nota informativa dei contratti di
assicurazione connessi a mutui e ad altri finanziamenti riporti tutti i costi a
carico del consumatore, con indicazione del livello medio delle provvigioni
percepite dall’intermediario; i costi e le provvigioni effettivamente pagate dal
consumatore vengono riportate nel documento di polizza;
Comunicato mutui-quater 2
- sul piano operativo, facilita la portabilità dei mutui consentendo agli
intermediari assicurativi di trattenere, in caso di trasferimento del mutuo, solo
l’importo relativo alle spese amministrative effettivamente sostenute, a
condizione che siano state indicate nei documenti contrattuali e che non
costituiscano, nei fatti, un ostacolo alla portabilità stessa.
Numerose ed importanti le novità introdotte dal Regolamento anche per le altre
tipologie contrattuali.
Per i contratti malattia, in particolare, è stata preclusa alle imprese la facoltà di
recesso in caso di sinistro, per evitare che l’assicurato possa trovarsi “scoperto” nel
momento in cui è contrattualmente più debole.
Per il comparto vita è stato introdotto l’obbligo per le imprese di inserire nella Nota
informativa notizie sulla propria situazione patrimoniale, indicando in particolare
l’indice di solvibilità.
Nel comparto danni si è intervenuti introducendo schemi standardizzati di Nota
informativa per agevolare la comprensione dei prodotti e la loro comparabilità. Viene
richiesto in particolare di fornire chiare esemplificazioni numeriche per facilitare la
comprensione delle clausole previste, relative a franchigie, scoperti e massimali.
Per i contratti r.c.auto è stato introdotto il Fascicolo informativo, adeguatamente
differenziato per categorie di veicoli (autovetture, ciclomotori e motocicli) e per i
natanti, che contiene esclusivamente le informazioni e le condizioni di contratto ad
essi relative, al fine di fornire agli assicurati un’informazione mirata sulla tipologia di
veicolo per il quale viene richiesta la copertura.
Il Regolamento attua, inoltre, l’articolo 182 del Codice delle Assicurazioni che, per la
tutela dell’interesse dei consumatori, assegna all’ISVAP il compito di vigilare sul
rispetto dei principi di chiarezza, riconoscibilità, trasparenza e correttezza
dell’informazione pubblicitaria e sulla conformità della pubblicità rispetto alle
informazioni rese in via precontrattuale (con la Nota informativa) e nell’esecuzione
del contratto di assicurazione (con le condizioni di polizza).
Il Regolamento è consultabile sul sito www.isvap.it.
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Polizze dormienti l’articolo 2952 codice civile

Oggi parliamo dell’art. 2952 del codice civile che regola la prescrizione in campo assicurativo.

Prima del 28 ottobre 2008 data di entrata in vigore della legge 166-08 (Alitalia) l’articolo era così

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze (1882 e seguenti). Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione (1882 e seguenti) si prescrivono in un anno e quelli derivanti dal contratto di riassicurazione (1928 e seguenti) in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell’assicurazione della responsabilità civile (1917), il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’assicurato o ha promosso contro di questo l’azione. La comunicazione all’assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell’azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto. La disposizione del comma precedente si applica all’azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell’indennità (1928 e seguenti).

Ho messo in verde la parte che è stata modificata dal DL 134-08 art 3 comma 2 ter, di sotto la modifica apportata

Il secondo comma dell’articolo 2952 del codice civile e’ sostituito dal seguente: «Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si e’ verificato il fatto su cui il diritto si fonda».

Quindi attualmente questo è il testo in vigore dell’art. 2952 c.c.

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze (1882 e seguenti). Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si e’ verificato il fatto su cui il diritto si fonda e quelli derivanti dal contratto di riassicurazione (1928 e seguenti) in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell’assicurazione della responsabilità civile (1917), il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’assicurato o ha promosso contro di questo l’azione. La comunicazione all’assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell’azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto. La disposizione del comma precedente si applica all’azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell’indennità (1928 e seguenti).

Ho messo in rosso la modifica apportata.

Sappiamo tutti che il vero problema che provoca il fenomeno delle cosiddette polizze dormienti è il periodo troppo breve della prescrizione perciò sarebbe che il legislatore approvasse una leggina di questo tenore:

Il secondo comma dell’articolo 2952 del codice civile e’ sostituito dal seguente: «Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si e’ verificato il fatto su cui il diritto si fonda».

Se venisse approvata questa modifica legislativa il problema delle polizze dormienti si bloccherebbe e resterebbe solo da risolvere il problema della restituzione agli aventi diritto dei capitali versati al Fondo anticrack.

Segnalo anche una sentenza della Cassazione su quale norma di prescrizione prevale se si imbatte in un contratto assicurativo con due norme di prescrizioni differenti, secondo la sentenza  n. 13054 del 14 luglio 2004 sezione civile della Cassazione prevale la norma di prescrizione più lunga.

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Polizze dormienti qualche informazione utile

Le lettere con il modello di autocertificazione dovrebbe essere stato ricevuto da tutti i beneficiari di Postevita. Se qualcuno di voi non l’ha ancora ricevuto questo ritardo è da imputarsi a qualche problema nel recapito della corrispondenza della propria zona o che ha cambiato domicilio senza averlo comunicato a Postevita. In questo caso è sufficiente, come ci informa il dr. Raimondi, compilare a mano il modulo di autocertificazione che trovate sul sito di Postevita in questo caso bisogna riportare con esattezza il numero della polizza e compilare il modello per ognuno dei beneficiari.

Altra notizia interessante, sempre fornitaci dal dr. Raimondi, è sui tempi di liquidazione. Nelle prime due settimane di giugno tutte le polizze che avranno tutta la documentazione completa saranno liquidate ai beneficiari, comunque i tempi non superennano i 30 giorni da conteggiarsi dalla data di ricezione del modulo di autocertificazione.

Da segnalare che degli oltre 12 milioni di euro che le compagnie verseranno al Fondo anticrack neanche in questa tornata Postevita verserà un cent. Per il semplice fatto che non risultano polizze prescritte dopo il 27 ottobre 2009. Ricordo che il prossimo versamento al fondo è per le polizze prescritte fino al 31 dicembre 2009, per quelle del 2010 il versamento avverrà fra un anno (31 maggio 2011).

Dopo Cnp Unicredit Vita finora non ci sono giunte notizie di altre compagnie che hanno liquidato polizze ai beneficiari. Ci sono stati segnalati casi in cui i beneficiari stentano a ricevere informazioni sulla sorte delle loro polizze con queste compagnie: Arca Vita, Polo Sud Vita, MPS Vita. E’ opportuno che segnalate i problemi che avete con le vostre compagnie per consentirci di avere un quadro completo della situazione. Ed è opportuno segnalare anche se riceverete l’assegno per assegnare il secondo posto ad una nuova compagnia.

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Polizze dormienti il prossimo 31 maggio versamento di oltre 12 milioni di euro

I dati parziali forniti dal Mef indicano la cifra di 12.876.729,93 euro che il prossimo 31 maggio le compagnie assicurative dovranno versare al Fondo delle vittime delle frodi finanziare.

Quindi il problema delle cosiddette polizze dormienti invece di circoscriversi si allarga di molto, ricordo che al fondo anticrack negli anni passati sono già stati versati 8 milioni di euro. Quindi al fondo ci sono oltre 20 milioni di euro provenienti dalle polizze dormienti. Con questa somma lo stanziamento di oltre 7 milioni provenienti dalle multe Antitrust si rileveranno insufficienti per poter restituire i capitali ai legittimi beneficiari.

Ora si spera che la classe politica si dia da fare per risolvere il problema una volta per tutte.

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Polizze dormienti il DL 40-2010 è convertito nella legge 73-2010

Sulla Gazzetta Ufficiale nr. 120 del 25 maggio 2010 è stata pubblicata la legge nr. 73-2010 che converte il decreto legge 40-2010. Quindi ora si deve sempre citare la legge 73-2010 per richiedere alle compagnie assicurative i propri capitali delle cosiddette polizze dormienti.

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Polizze dormienti chi sarà il primo?

Ora che il decreto 40-2010 è legge (oggi dovrebbe avvenire la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione) dovrebbero iniziare ad arrivare le prime liquidazioni da parte delle compagnie assicurative.

Dopo Cnp Unicredit Vita quale altra compagnia sarà segnalata per aver effettuato il tanto sospirato pagamento?

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Polizze dormienti arrivano buone notizie per i beneficiari con fondi già devoluti al Fondo anticrack

Posto un intervento del Dr. Antonio Lirosi su Fb.

Con l’approvazione definitiva della legge di conversione del decreto n.40 abbiamo la certezza che tutti coloro che erano stati rientrati tra gli aventi diritto, grazie ai nuovi termini sulla retroattività decisi dal governo il 19 marzo (e di cui abbiamo parlato a lungo), riavranno le somme a loro spettanti. Per gli esc…lusi, come avevo già comunicato, si prospetta una soluzione diversa da quella legislativa ma comunque utile: il Ministero dello sviluppo economico ha stanziato 7,6 milioni di euro per il rimborso delle somme delle polizze relative a compagnie che hanno versato i fondi al famoso Fondo dormienti. Il decreto che lo prevede ha anche ottenuto il parere delle commissioni parlamentari con il voto favorevole del PD (vedi link). Quindi è solo questione di tempo. I deputati del PD e le associazioni dei consumatori hanno già fatto sollecitazioni ai rappresentanti del Governo ed in particolare al sottosegretario Saglia. A questo punto anche i diretti interessati potranno fare la stessa cosa per accorciare i tempi. Un caro saluto a tutti Antonio

documento Camera Deputati

X Commissione – Mercoledì 19 maggio 2010

Ecco il parere della X Commissione della Camera dei Deputati del 19 magio 2010

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ALLEGATO

Schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione del fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare a iniziative a vantaggio dei consumatori. (Atto n. 211).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione Attività produttive,
esaminato lo schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione del fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare a iniziative a vantaggio dei consumatori (Atto n. 211);
valutato favorevolmente il complesso del provvedimento, che cerca di contemperare la scarsità delle risorse economiche disponibili in un momento di crisi globale che colpisce anche l’economia italiana con l’opportunità di assicurare ai consumatori la massima tutela possibile,
delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
in relazione all’articolo 7, al fine di favorire la completa restituzione delle somme erroneamente introitate al Fondo per l’indennizzo dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie in relazione alla retroattività delle disposizioni in materia di «polizze dormienti», valuti il Governo la possibilità di incrementare lo stanziamento attualmente previsto in 7 milioni 600 mila euro previa congrua valutazione dell’entità delle somme all’uopo necessarie.

Quindi si prospetta un esito favorevole anche per i beneficiari con fondi devoluti al Fondo anticrack.

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Polizze dormienti cosa si dovrebbe fare

Ieri sera il Senato ha convertito in legge il DL 40-2010 Incentivi). In un primo commento a caldo ho spiegato chi sono stati i beneficiati del decreto e chi è restato escluso.

Ora parliamo degli esclusi, quest’ultimi si dividono in due categorie:

a) Beneficiari di polizze vita prescritte nel periodo 1 gennaio 2006 al 27 ottobre 2008 che hanno avuto la malasorte di veder versati i loro capitali dalla propria compagnia assicurativa al Fondo delle vittime delle frodi finanziarie presso il Mef. Il valore complessivo del versato ammonta ad 8 milioni di euro.

b) Beneficiari di polizze vita prescritte dal 28 ottobre 2008 in poi, al momento non è possibile stimare quante persone siano coinvolte ed il valore complessivo delle polizze prescritte. Una prima stima si può fare solo dopo il 31 maggio prossimo conteggiando il valore del versato da parte delle compagnie assicurative al Fondo anticrack.

Per salvare le sopracitate tipologie di prescritti ci sono stati alcuni tentativi di inserimento di emendamenti sia alla Camera dei Deputati sia al Senato da parte del gruppo parlamentare del Pd (On. Nannicini, Sen. Fioroni) senza alcun risultato. Sempre nella discussione finale per la conversione del decreto incentivi il Sottosegretario Giorgietti ha lasciato uno spiraglio per una soluzione positiva dell’intera vicenda.

Per capire se le parole dell’On. Giorgietti (Pdl) erano reali o di circostanza sarebbe opportuno che qualche parlamentare di buona volontà presentasse un’interpellanza urgente al Governo per capire le reali intenzioni di quest’ultimo. Sempre facendo affidamento su qualche parlamentare di buona volontà sarebbe auspicabile la presentazione di un disegno di legge che elevi la prescrizione delle polizze vita da 2 a 10 anni (art. 2952 c.c.). Se si riesce ad approvare questo disegno di legge si raggiungerebbero due obiettivi: 1) l’equiparazione della prescrizione delle polizze vita agli altri prodotti finanziari; 2) si circoscriverebbe il periodo delle c.d. polizze dormienti dal 1 gennaio 2006 alla data di approvazione della nuova prescrizione.

Purtroppo la soluzione di cui sopra serve solo a chiudere la falla provocata dalla legge 166-08 (Alitalia) e serve anche una norma simile all’art. 2 comma 4 del DL 40-2010 che consenta ai nuovi prescritti di rientrare al più presto in possesso dei propri risparmi.

Se la classe politica vuole risolvere definitivamente il problema deve agire da subito perché il 31 maggio è vicinissimo (mancano solo 10 giorni), e per questa data le compagnie dovranno versare le somme delle polizze prescritte dei beneficiari che non rientrano nel salvataggio del decreto Incentivi. Si potrebbe approfittare dell’imminente manovra di correzione per inserire una norma che facesse slittare il versamento da parte delle compagnie assicurative di sei mesi, onde consentire al legislatore di intervenire con una legge ordinaria per sanare tutta la questione delle polizze dormienti.

Ora bisogna sperare che persone di buona volontà si attivano per risolvere un problema che se non affrontato alla radice diventerà un brutto problema per l’intero settore assicurativo minando la fiducia dei risparmiatori verso questa tipologia di investimento, facendo loro preferire identici prodotti ma di diritto estero (le polizze vita di diritto estero hanno periodi di prescrizione maggiori, in Irlanda si arriva a 50 anni), insomma assisteremo ad un qualcosa di già visto nel settore del risparmio gestito, i risparmiatori per ragioni fiscali preferiscono le Sicav estere ai Fondi comuni d’investimento di diritto italiano.

Non ci resta assistere come si muoveranno sulla questione le associazioni consumatori, i politici ed i giornalisti.

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Polizze dornienti il DL 40-2010 è legge

Il Senato ha convertito in legge il DL 40-2010.

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