Archive for the ‘Poste Vita’ Category

Polizze dormienti gli ultimi aggiornamenti

Ritornando al mio precedente post vi aggiorno su alcune cifre gentilmente fornitemi dal Dr. Claudio Raimondi, direttore marketing di Poste Vita. Sono state rimborsate circa 6000 polizze per un controvalore oscillante tra i 35-40 milioni di euro. Nessuno ha avuto il rimborso negato e per quelle prescritte (molte poche) vengono vagliate molto attentamente ed in genere con esito positivo per il rimborso. Ci sono un centinaio di polizze bloccate perché i beneficiari hanno intrapreso azioni legali nei confronti di Poste Vita.

Sulla questione dell’apertura dell’istruttoria dell’Antitrust a Poste Vita sono fiduciosi che si andrà verso l’archiviazione, personalmente conoscendo il modus operandi dell’Antitrust non sarei tanto fiducioso e per il prossimo 30 novembre (data di chiusura del procedimento) prevedo qualche brutta notizia per Poste Vita.

Sulla questione del riconoscimento degli interessi legali Poste Vita non ha cambiato opinione e non intende riconoscerli, a mio giudizio sbagliando perché essendo cifre piccole (ad esempio su 15000 euro gli interessi sarebbero circa 150 euro) Poste Vita pagando somme modeste avrebbe mostrato di essere largamente dalla parte degli assicurati riconoscendo somme (interessi legali) per il periodo di blocco delle polizze da rimborsare, evitando qualche azione legale davanti ai Giudici di Pace.

L’ultimo aspetto che non capisco è perché non sblocchino il pagamento a chi ha fatto causa a Poste Vita, è vero che è un modo per far chiudere il contenzioso però se qualche testardo continua Poste Vita come si giustificherà davanti al Giudice per il blocco del rimborso? Non è pericoloso per Poste Vita l’emissione di una sentenza su questo spinoso problema?

Queste le ultime notizie sul fronte di Poste Vita, nei prossimi giorni/mesi speriamo che arriveranno buone notizie anche per i rimborsi di competenza di Consap, ma su questo fronte a mio avviso i tempi saranno molto lunghi.

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Polizze dormienti l’Antitrust apre un’istruttoria nei confronti di Postevita

Da un articolo di Milano Finanza pubblicato nella rassegna stampa del Mef si apprende che lo scorso 30 giugno l’Antitrust ha aperto un’istruttoria nei confronti di Postevita per presunte pratiche commerciali scorrette per la questione delle cosiddette polizze dormienti. All’Antitrust potete inviare le vostre storie che saranno vagliate nell’istruttoria, il numero di fax è 06.85.82.12.56 ed il numero verde è 800166661.

Ricordo che secondo Il Corriere della Sera Postevita ha liquidato 11.000 aventi diritto per le polizze dormienti per un importo di circa 35 milioni di euro e ben 400 aventi diritto sono bloccati per svariate ragioni.

Secondo alcune segnalazioni pervenute a questo blog Postevita ha bloccato il rimborso anche a persone che avevano iniziato un’azione legale nei loro confronti. Sinceramente un simile blocco mi sembra più una rappresaglia che una tutela perchè con l’approvazione della legge 73-2010 non sussistono motivi per tener bloccati i rimborsi.

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Polizze dormienti molte segnalazioni di lieto fine

Sono diventate numerose le segnalazioni di arrivi di assegni che liquidano le c.d. polizze dormienti. non solo Postevita sta liquidando i beneficiari delle proprie polizze ma anche altre compagnie come Arca Vita stanno liquidando queste polizze.

Comunque non mancano le segnalazioni di anomalie segnalate da  beneficiari di queste polizze che molte volte hanno difficoltà ad avere notizie sullo stato del rimborso che spetta loro. Basta essere un pò pazienti e fare dei semplici controlli presso la propria compagnia, se da quest’ultima viene segnalato l’emissione dell’assegno o del bonifico basta attendere qualche giorno per riceverlo materialmente.

Ricordo ai beneficiari delle polizze versate al Fondo anticrack di fare domanda a Consap. Per i prescritti dal 28 ottobre in poi consiglio sempre di richiedere il rimborso alla propria compagnia e di organizzarsi per fare pressione sui i politici che dovranno fare una legge per sanare anche la loro posizione.

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Polizze dormienti primi arrivi di rimborsi

Sul forum di Aduc è stato segnalato un primo pagamento inerente le polizze dormienti di Postevita. Qualcun altro ha ricevuto il rimborso? Da parte di altre compagnie avete ricevuto rimborsi?

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Polizze dormienti – Il riepilogo della situazione

La settimana appena trascorsa non ha registrato alcuna novità sulla questione delle c.d. polizze dormienti. Ora è iniziata una nuova settimana e dovrebbero iniziare ad arrivare le prime liquidazioni di polizze che sono restate bloccate per un lungo periodo. Ricordo che finora l’unica compagnia ad aver liquidato le polizze è stata Cnp Unicredit Vita.

Postevita ha annunciato che le prime liquidazioni avverranno nella prima quindicina di giugno, quindi a giorni dovrebbero essere segnalati i primi pagamenti. Postevita pagherà gli aventi diritto con tutta la documentazione completa nel tempo massimo di trenta giorni.

Sul fronte delle altre compagnie coinvolte finora non si registra alcun segnale. Di alcune compagnie quali Arca Vita, Sud Polo Vita e Mps Vita alcuni lettori di questo blog segnalano che non riescono ad avere notizie precise sulle loro polizze. Sarebbe auspicabile che tutte le compagnie coinvolte in questo problema (personalmente ne conosco 28) di tranquillizzare i propri clienti con qualche pubblica dichiarazione su come si stanno muovendo per liquidare le polizze bloccate.

Ed anche bene ricordare allo stato attuale l’esatta situazione delle cosiddette polizze dormienti. tutte le polizze prescritte al 31 dicembre 2005 non rientrano nelle polizze dormienti, ma i loro capitali sono stati acquisiti dalle compagnie, e se fate una richiesta di rimborso è probabile che il capitale della polizza vi sarà rimborsato, è meglio precisare che la compagnia non ha alcun obbligo legale al rimborso. Per le polizze prescritte dal 1 gennaio 2006 al 27 ottobre 2008 se i capitali non sono stati versati al Fondo anticrack il rimborso spetta ai sensi dell’art. 2 comma 4 del DL 40-2010 convertito nella legge 73-2010. Un aspetto da tener presente è che la legge 73-2010 ha eliminato la retroattività prevista dalla legge 166-08 ma non ha abolito la prescrizione, quindi in linea puramente accademica la compagnia non potrebbe restituire i soldi agli aventi diritto invocando che le somme sono prescritte, acquisendo i capitali al proprio patrimonio. Per i prescritti dal 28 ottobre 2008 al momento non sono previsti rimborsi.

Ricordo che al fondo anticrack negli anni precedenti sono stati versati circa 8 milioni ed appena lo scorso 31 maggio ne sono stati versati altri 12 milioni, per un totale complessivo di circa 21 milioni di euro. Su queste somme il Parlamento ha approvato uno stanziamento di circa 7 milioni per rimborsare gli aventi diritto. Oltre alla somma non sufficiente per rimborsare tutti non è stato ancora emanato il decreto ministeriale che disciplini il rimborso.

E’ sempre utile ricordare che le polizze di Postevita hanno una clausola del contratto che eleva la retroattività a 10 anni, quindi si pussono sempre far valere i propri diritti in sede giudiziaria. Ad onor del vero Postevita finora non ha versato neanche un cent. al Fondo anticrack neanche nell’ultimo versamento dello scorso 31 maggio. Con Postevita si può tentare anche la strada della conciliazione.

E’ anche utile ricordare alla classe politica di cercare di risolvere la questione anche per le persone che al momento non hanno diritto al rimborso e di elevare la prescrizione dei prodotti assicurativi a 10 anni.

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Polizze dormienti qualche informazione utile

Le lettere con il modello di autocertificazione dovrebbe essere stato ricevuto da tutti i beneficiari di Postevita. Se qualcuno di voi non l’ha ancora ricevuto questo ritardo è da imputarsi a qualche problema nel recapito della corrispondenza della propria zona o che ha cambiato domicilio senza averlo comunicato a Postevita. In questo caso è sufficiente, come ci informa il dr. Raimondi, compilare a mano il modulo di autocertificazione che trovate sul sito di Postevita in questo caso bisogna riportare con esattezza il numero della polizza e compilare il modello per ognuno dei beneficiari.

Altra notizia interessante, sempre fornitaci dal dr. Raimondi, è sui tempi di liquidazione. Nelle prime due settimane di giugno tutte le polizze che avranno tutta la documentazione completa saranno liquidate ai beneficiari, comunque i tempi non superennano i 30 giorni da conteggiarsi dalla data di ricezione del modulo di autocertificazione.

Da segnalare che degli oltre 12 milioni di euro che le compagnie verseranno al Fondo anticrack neanche in questa tornata Postevita verserà un cent. Per il semplice fatto che non risultano polizze prescritte dopo il 27 ottobre 2009. Ricordo che il prossimo versamento al fondo è per le polizze prescritte fino al 31 dicembre 2009, per quelle del 2010 il versamento avverrà fra un anno (31 maggio 2011).

Dopo Cnp Unicredit Vita finora non ci sono giunte notizie di altre compagnie che hanno liquidato polizze ai beneficiari. Ci sono stati segnalati casi in cui i beneficiari stentano a ricevere informazioni sulla sorte delle loro polizze con queste compagnie: Arca Vita, Polo Sud Vita, MPS Vita. E’ opportuno che segnalate i problemi che avete con le vostre compagnie per consentirci di avere un quadro completo della situazione. Ed è opportuno segnalare anche se riceverete l’assegno per assegnare il secondo posto ad una nuova compagnia.

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Polizze dormienti le relazioni della commissione Bilancio e dell’uffici studi del Senato

Vi sottopongo le relazioni della commissione Bilancio e dell’ufficio studi del Senato sull’art. 2 comma 4 del decreto legge 40-2010.

Questa è la relazione della commissione, bisognerebbe capire cosa significa la sigla RT.

Comma 4
Il comma prevede che le disposizioni riguardanti le polizze vita cosiddette dormienti – ai fini del loro versamento, una volta prescritto il relativo diritto, al fondo di indennizzo per le frodi ai risparmiatori previsto dai commi 343 e seguenti dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2006 – si applichino esclusivamente ai contratti per i quali il termine di prescrizione del diritto dei beneficiari scade successivamente al 28 ottobre 2008. La norma fa comunque salvi gli importi che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, siano stati già versati al fondo di indennizzo previsto dall’articolo 1, comma 343, della citata legge finanziaria per il 2006. Viene infine

stabilito che l’attuazione della norma non dovrà comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La RT non considera la norma.
Al riguardo, si rileva che la disposizione configura una rinuncia ad un certo ammontare di entrate – relative ad un certo numero di polizze vita “dormienti” – che, in base alla legislazione previgente, sarebbero confluite al citato fondo di cui all’articolo 1, comma 343, della legge finanziaria 2006, per essere destinate a finalità di spesa.
In merito, premesso che le modalità di finanziamento del citato fondo dovrebbero escludere la possibilità di impegnare risorse non effettivamente affluite, occorrerebbe comunque verificare l’entità delle somme che – in base alla disposizione in esame – non affluiranno nel fondo stesso.

Questa è la relazione dell’ufficio studi del Senato

4. A fini di razionalizzazione della disciplina della liquidità giacente su conti e rapporti definiti dormienti ai sensi della normativa vigente, fatti salvi gli importi che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, siano stati comunque già versati al fondo di cui all’articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n.266, le disposizioni del comma 345-quater del citato articolo 1 si applicano esclusivamente ai contratti per i quali il termine di prescrizione del diritto dei beneficiari scade successivamente al 28 ottobre 2008. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. Identico.
Il comma 4 dell’articolo 2 in esame prevede che le disposizioni riguardanti le polizze vita cosiddette dormienti – ai fini del loro versamento, una volta prescritto il relativo diritto, al fondo di indennizzo per le frodi ai risparmiatori previsto dai commi 343 e seguenti dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 – si applichino esclusivamente ai contratti per i quali il termine di prescrizione del diritto dei beneficiari scade successivamente al 28 ottobre 2008.
Ciò a fini di razionalizzazione della disciplina della liquidità giacente su conti e rapporti definiti dormienti ai sensi della normativa vigente.
La norma fa comunque salvi gli importi che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, siano stati comunque già versati al fondo di indennizzo previsto dall’articolo 1, comma 343, della citata legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Viene infine stabilito che l’attuazione della norma non dovrà comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
A.S. n. 2165 Articolo 2, comma 4
Secondo la Relazione illustrativa, la norma è volta “a contenere il danno economico e di immagine che deriverebbe a imprese assicurative che, al fine di applicare un trattamento più favorevole ai consumatori, hanno seguito la prassi di non opporre la prescrizione breve ai clienti che avanzino la richiesta di pagamento di prestazioni assicurative dopo il decorso del relativo termine di prescrizione. Tale prassi, oltre che nelle posizioni espresse dalle autorità di vigilanza, trova riscontro in specifiche previsioni contrattuali o pre-contrattuali di imprese assicurative che hanno posto attenzione particolare alle esigenze della clientela inducendo quest’ultima, ovviamente, a una legittima aspettativa in ordine alla possibilità di vedersi riconosciute prestazioni assicurative maturate anche dopo il decorso dei termini di cui all’articolo 2952 del codice civile. La normativa introdotta è dunque volta a esprimere una posizione equilibrata e improntata a criteri di contemperamento dei contrapposti interessi: quello dell’amministrazione alla devoluzione in favore del fondo depositi dormienti e quello dei consumatori a veder soddisfatte le proprie pretese. La disposizione si rende necessaria per risolvere in particolare una questione interpretativa riguardante l’articolo 1, comma 345-quater, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che prevede il trasferimento al fondo depositi dormienti degli importi dovuti ai beneficiari dei contratti di assicurazione sulla vita non reclamati nel termine di prescrizione.” La legge 27 ottobre 2008, n. 166, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134 “aveva provveduto a prolungare il termine breve di prescrizione del diritto dei beneficiari dei contratti di assicurazione del ramo vita, portandolo da un anno a due anni. Tale prolungamento era motivato sia dall’estrema brevità del termine previgente, sia dall’opportunità di tenere conto della prassi adottata da molte compagnie di assicurazione, e raccomandata dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), di ammettere al pagamento anche le richieste tardive dei beneficiari: infatti, dall’introduzione della disposizione la prescrizione avrebbe operato in favore del fondo depositi dormienti e non più in favore delle compagnie assicurative ed esse non avrebbero più potuto rinunciarvi per venire incontro agli interessi della clientela.”.
Al riguardo, devesi rammentare che il comma 2-bis dell’articolo 3 del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134 (Disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi), inserito dalla legge di conversione 27 ottobre 2008, n. 166, ha introdotto, per garantire la sollecita operatività del fondo di indennizzo dei risparmiatori di cui al comma 343 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 345-bis del predetto articolo 1, anche il comma 345-quater.
Tale comma 345-quater ha previsto che gli importi dovuti ai beneficiari dei contratti di cui all’articolo 2, comma 1, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, che non sono reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto, sono devoluti al fondo di cui al comma 343 entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello in cui scade il termine di prescrizione, restando fermo quanto disposto dall’articolo 14, comma 3, del
decreto legislativo n. 252 del 2005, in materia di forme pensionistiche complementari.
Il richiamato articolo 2, comma 1, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, prevede che nei rami vita la classificazione per ramo è la seguente:
I. le assicurazioni sulla durata della vita umana;
II. le assicurazioni di nuzialità e di natalità;
III. le assicurazioni, di cui ai rami I e II, le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento;
IV. l’assicurazione malattia e l’assicurazione contro il rischio di non autosufficienza che siano garantite mediante contratti di lunga durata, non rescindibili, per il rischio di invalidità grave dovuta a malattia o a infortunio o a longevità;
V. le operazioni di capitalizzazione;
VI. le operazioni di gestione di fondi collettivi costituiti per l’erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell’attività lavorativa.
Il comma 345-octies, inserito sempre in sede di conversione del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, specificava che entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono venute a conoscenza del verificarsi della condizione di cui al primo periodo del comma 345-quater, le imprese di assicurazione comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze, secondo le modalità stabilite con regolamento, gli importi destinati al fondo e provvedono al relativo versamento anche con riferimento agli importi per i quali gli eventi che determinano la prescrizione del diritto dei beneficiari si siano verificati dopo il 1° gennaio 2006 e di cui siano venute a conoscenza successivamente alla data di entrata in vigore della disposizione qui riportata.
Lo stesso decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, all’articolo 3, comma 2-ter, inserito dalla legge di conversione 27 ottobre 2008, n. 166, ha sostituito il secondo comma dell’articolo 2952 del codice civile (prescrizione in materia di assicurazione), prevedendo che gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivano in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. La versione precedente stabiliva invece che gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno e quelli derivanti dal contratto di riassicurazione in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Dall’applicazione combinata di tali disposizioni si evinceva che le polizze vita i cui titolari erano scomparsi dal 1° gennaio 2005 fino al 27 ottobre 2007 si prescrivevano in un anno e quindi dopo il decorso di tale termine le relative
somme andavano versate al fondo, mentre dopo tale ultima data le polizze si sarebbero prescritte nel più lungo termine di due anni, a far data quindi dal 27 ottobre 2009.
Da notizie di stampa26 si apprende che da tale meccanismo sarebbero stati particolarmente colpiti gli assicurati con la società di assicurazione “Poste Vita s.p.a.”, in quanto nei relativi contratti sarebbe stata prevista la rinuncia alla prescrizione e la possibilità di incassare le somme frutto di eredità fino a dieci anni dalla morte del titolare della polizza. La prescrizione più breve introdotta invece dalla legge n. 166 del 2008 finiva per prevalere sulla determinazione contrattuale, con il risultato che le somme maturate dovevano essere trasferite dalla società di assicurazione al Fondo, senza che i beneficiari potessero vantare più alcun diritto.
Secondo quanto indicato anche dal Comunicato del Ministero dell’economia e delle finanze del 19 marzo 2010, l’articolo 2, comma 4, in esame elimina pertanto la retroattività della norma, facendo sì che la disciplina sulle polizze dormienti si applichi esclusivamente ai contratti nei quali la prescrizione non era ancora maturata alla data del 28 ottobre 2008, nel momento in cui era stata introdotta la normativa sulle polizze dormienti.

26 F. Pezzatti, Le polizze dormienti perdono la retroattività, in Sole 24 Ore, 20 marzo 2010, pag.

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Polizze dormienti il punto della settimana

La settimana che sta terminando ha registrato due fatti di rilievo. Il primo è la discussione al Senato del DL 40-2010 (Inventivi) alle commissioni riunite 6 (Bilancio e Finanze) e 10 (Industria). Il gruppo parlamentare del Pd ha presentato due emendamenti per consentire il salvataggio di chi ha avuto la sfortuna del versamento dei propri capitali al Fondo anticrack da parte della propria compagnia assicurativa, e l’elevazione del periodo di prescrizione a 10 anni parificandolo agli altri prodotti finanziari.

L’aspetto più preoccupante riguarda chi ha la polizza prescritta dopo il 28 ottobre 2008, di questi casi finora se nè parlato poco ma con il diffondersi del problema delle c.d. polizze dormienti si segnalano numerosi casi di persone che rientrano tra i prescritti del dopo ottobre 2008. Se non si interverrà ora a sanare ques’aspetto poco noto della questione delle polizze dormienti con il passare del tempo ci ritroveremo a parlare ancora di questo annoso problema.

L’emendamento sull’innalzamento della prescrizione a 10 anni diovrebbe esplicitamente contenere anche la frase che l’innalzamento decorre dal 28 ottobre 2008, senza un’indicazione del genere resteranno scoperti i prescritti dal 28 ottobre 2008 alla data della nuova norma.

Il secondo fatto di rilievo è la consegna del tanto atteso modulo di autocertificazione da parte di Postevita, questo modulo viene inviato a tutti i beneficiari di una polizza prescritta ed una volta compliato dovrà essere rispedito a Postevita, ufficio liquidazioni. Ricordo di prestare la massima attenzione nella complilazione del modello onde evitare ritardi nella liquidazione che dovrebbe avvenire in 15-20 giorni dalla data di ricezione da parte di Postevita. Il modulo arriva sia a mezzo raccomandata sia a mezzo posta ordinaria, se per il prossimo 22 maggio non avete ricevuto nulla vi consiglio di contattare l’ufficio postale ove a suo tempo è stata stipulata la polizza per vedere se i moduli li hanno loro (gli uffici postali ricevono in copia il modulo a voi diretto). Se anche questi uffici non hanno ricevuto nulla è consigliabile rivolgervi direttamente a Postevita per conoscere i motivi di un tale ritardo.

Ricordo che martedì prossimo inizia la discussione nell’assemblea del Senato del decreto incentivi e nel caso saranno approvati gli emendamenti, il DL 40-2010 dovrà ritornare alla Camera per l’approvazione definitiva, che dovrà avvenire entro il prossimo 25 maggio pena la decadenza del decreto.

Non ci resta la speranza nel ricevere nei prossimi gioni qualche buona notizia.

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Polizze dormienti – Commenti ed aggiornamenti

Con la pubblicazione di ieri delle risposte del Dr. Raimondi (Postevita) che potete leggere qui sui vari forum sono stati pubblicati i primi commenti. Solo dai commenti pubblicati su questo blog si può capire come alcune affermazioni del Dr. Raimondi sono state contestate dai vari beneficiari. Le contestazioni maggiori riguardano il famoso art. 10 del condizioni del contratto, e gli archi temporali di comunicazione della variazione dovuta alla legge 166-08.

Gli interventi più significativi sono quelli della Sig.ra Daniela che afferma di essere stata avvisata solo nel settembre 2009, la Sig.ra Maria scopre solo nell’aprile 2009 l’amara realtà, la Sig.ra Ivana scopre l’amara realtà nel maggio 2009 a seguito della trasmissione Mi manda rai3, più emblematica è la storia della Sig.ra Michela che dopo la morte del nonno sono andati in posta per le procedure successorie inerenti altri prodotti postali ma invitati a tenere in vita polizze per 150.000 euro, in questo caso la signora ha documentazione certa su quello che ha affermato. La storia del Sig. Matteo oltre ad essere comune con quelle già dette ha un qualcosa in più, la polizza è stata fatta al nonno quando aveva l’età di 82 anni.

Siccome è opportuno avere un quadro completo sulle tempistiche di informazione ricevute da Postevita sarebbe opportuno che inseriste il vostro commento qui-link raccontando la vostra storia inserendo le date e citando il nome dell’ufficio postale. Cosi facendo contribuite a rendere più chiari i vari comportamenti e fate emergere le date di eventuali comunicazioni da parte di Postevita o da Poste Italiane.

Ricordo che la legge 166-08 è stata pubblicata il 28 ottobre 2008, la trasmissione di Mi Manda rai3 è andata in onda nel maggio 2009 ed il primo articolo apparso su un quotidiano nazionale (Corriere della Sera) è apparso il 10 luglio 2009. Il primo post sulle polizze dormienti è apparso su questo blog il  29 aprile 2009

Ieri al Senato sono iniziati i lavori per la conversione in legge del DL 40-2010 (Incentivi) presso le commissioni 6 (Bilancio e Tesoro) e 10 (Industria), la discussione in aula è prevista per il prossimo 18 maggio. Ricordo che il decreto deve essere convertito in legge entro il 25 maggio pena la sua decadenza. Anche se i tempi sono ristretti è auspicabile che al Senato vengano ripescati gli emendamenti presentati alla Camera dei Deputati dal Pd.

E’ importante agire sulla prescrizione portandola a 10 anni, se non si fa questo di polizze dormienti continueremo a parlarne per molto tempo ancora. Oltre a salvare gli sfortunati che hanno visto i loro risparmi versati al Fondo anticrack e i numerosi casi di beneficiari di polizze prescritte dopo il 28 ottobre 2008.

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Postevita il modulo di autocertificazione

Tutti ad aspettare il postino per il modello di autocertificazione, ma basta andare sul sito di Postevita e scaricarlo compilarlo e consegnarlo e dopo 15-20 giorni arrivano i soldini.

http://www.postevita.it/news/lettera_sinistri_2fogli.pdf

Aggiornamento – Sul modulo di autocertificazione che arriva a casa c’è anche il numero della pratica, quindi inviando il modulo pubblicato sul sito Postevita si omette questo numero. Altra nota importante è che questo modulo va bene solo per coloro che a suo tempo hanno inviato tutta la documentazione, quindi se manca qualche documento Postevita richiederà il documento mancante. Per evitare disguidi è meglio aspettare l’arrivo del modulo a casa.

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