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ELENCO DEI CONGLOMERATI FINANZIARI ITALIANI

ELENCO DEI CONGLOMERATI FINANZIARI ITALIANI
CON RIFERIMENTO AI DATI AL 31 DICEMBRE 2009
Conglomerato Settore prevalente Autorità coordinatrice
Azimut (*) Bancario/finanziario Banca d’Italia
Carige Bancario/finanziario Banca d’Italia
Generali Assicurativo ISVAP
Intesa Sanpaolo Bancario/finanziario Banca d’Italia
Mediolanum (**) Assicurativo ISVAP
Unipol Assicurativo ISVAP
(*) Il gruppo comprende unicamente imprese di assicurazione con sede in Irlanda e, come tali, non
soggette a vigilanza da parte dell’ISVAP.
(**) La prevalenza dell’attività nel settore bancario del gruppo Mediolanum che era stata riscontrata
per la prima volta nell’esercizio 2008 si è rivelata temporanea, confermando la validità della scelta
operata lo scorso anno di mantenere in capo a ISVAP il ruolo di coordinatore della vigilanza
supplementare.

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PROTOCOLLO D’INTESA IN MATERIA DI EDUCAZIONE FINANZIARIA

La Banca d’Italia, la Consob, la Covip, l’Isvap e l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato hanno sottoscritto un Protocollo di intesa in materia di educazione finanziaria finalizzato a promuovere e realizzare iniziative congiunte, rafforzare gli strumenti di cooperazione reciproca già esistenti e coordinare attività future.

L’intesa tra le cinque Autorità muove dalla consapevolezza dell’importanza dell’educazione finanziaria nel realizzare le esigenze di tutela dei cittadini che utilizzano servizi bancari, finanziari, previdenziali e assicurativi, e dal convincimento che un diffuso livello di conoscenza sui temi finanziari sia in grado di apportare benefici alla stabilità finanziaria e alla società nel suo complesso.

Le Autorità, quale prima iniziativa da attuare congiuntamente in base al Protocollo, predisporranno un portale web comune per presentare in forma organica tutti i materiali educativi e i supporti tecnici già esistenti e curarne il successivo sviluppo.

Il testo del Protocollo è consultabile sui rispettivi siti Internet delle cinque Autorità che lo hanno sottoscritto (Banca d’Italia: www.bancaditalia.it; Consob: www.consob.it; Covip: www.covip.it; Isvap: www.isvap.it; Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato: www.agcm.it).

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Isvap – Nuovo regolamento collocamento polizze

COMUNICATO STAMPA DEL 26 MAGGIO 2010

L’ISVAP ha emanato oggi un nuovo Regolamento (Reg. n. 35, sulla “Disciplina degli
obblighi di informazione e della pubblicità dei prodotti assicurativi”) per rafforzare la
trasparenza dei contratti assicurativi e la protezione degli assicurati. Il Regolamento,
che semplifica le norme vigenti accorpandole in un testo unitario, introduce
significative innovazioni.
Rilevanti novità a vantaggio del consumatore sono previste in particolare per i
contratti legati alla stipula di mutui o prestiti personali.
Per tali contratti si è intervenuti:
1) per risolvere alla radice il conflitto d’interessi dei soggetti, come le banche e gli
altri intermediari finanziari, che, per proteggere il credito erogato agiscono nella veste
di beneficiari delle coperture e nel contempo assumono il ruolo di intermediari
arrivando a percepire rilevanti provvigioni, in media pari al 50% ma in qualche caso
anche superiori all’80% del premio;
2) per rendere effettiva la portabilità dei mutui stabilendo i criteri per la restituzione di
quota parte del premio assicurativo pagato, incluse le provvigioni, creando le
condizioni per una riduzione del costo di estinzione del mutuo stesso.
Denunciato già il fenomeno nella Relazione Annuale dello scorso anno, l’Autorità è
intervenuta a più riprese per sollecitare interventi virtuosi da parte del mercato. ABI e
ANIA hanno prodotto alla fine dello scorso anno un apprezzabile documento
congiunto in merito; nonostante ciò le analisi condotte dall’ISVAP confermano un
quadro estremamente penalizzante per il consumatore, sotto il profilo sia delle
provvigioni assicurative percepite dagli enti erogatori sia della portabilità delle
coperture assicurative. I risultati emersi hanno reso necessario un intervento
regolamentare dell’Autorità.
Il Regolamento stabilisce, nell’ambito della disciplina del conflitto d’interessi, il divieto
di assumere contemporaneamente, direttamente o indirettamente, la qualifica di
beneficiario/vincolatario delle prestazioni assicurative e di intermediario del contratto.
Fermo restando tale divieto, il Regolamento:
- sul piano della trasparenza, prevede che la Nota informativa dei contratti di
assicurazione connessi a mutui e ad altri finanziamenti riporti tutti i costi a
carico del consumatore, con indicazione del livello medio delle provvigioni
percepite dall’intermediario; i costi e le provvigioni effettivamente pagate dal
consumatore vengono riportate nel documento di polizza;
Comunicato mutui-quater 2
- sul piano operativo, facilita la portabilità dei mutui consentendo agli
intermediari assicurativi di trattenere, in caso di trasferimento del mutuo, solo
l’importo relativo alle spese amministrative effettivamente sostenute, a
condizione che siano state indicate nei documenti contrattuali e che non
costituiscano, nei fatti, un ostacolo alla portabilità stessa.
Numerose ed importanti le novità introdotte dal Regolamento anche per le altre
tipologie contrattuali.
Per i contratti malattia, in particolare, è stata preclusa alle imprese la facoltà di
recesso in caso di sinistro, per evitare che l’assicurato possa trovarsi “scoperto” nel
momento in cui è contrattualmente più debole.
Per il comparto vita è stato introdotto l’obbligo per le imprese di inserire nella Nota
informativa notizie sulla propria situazione patrimoniale, indicando in particolare
l’indice di solvibilità.
Nel comparto danni si è intervenuti introducendo schemi standardizzati di Nota
informativa per agevolare la comprensione dei prodotti e la loro comparabilità. Viene
richiesto in particolare di fornire chiare esemplificazioni numeriche per facilitare la
comprensione delle clausole previste, relative a franchigie, scoperti e massimali.
Per i contratti r.c.auto è stato introdotto il Fascicolo informativo, adeguatamente
differenziato per categorie di veicoli (autovetture, ciclomotori e motocicli) e per i
natanti, che contiene esclusivamente le informazioni e le condizioni di contratto ad
essi relative, al fine di fornire agli assicurati un’informazione mirata sulla tipologia di
veicolo per il quale viene richiesta la copertura.
Il Regolamento attua, inoltre, l’articolo 182 del Codice delle Assicurazioni che, per la
tutela dell’interesse dei consumatori, assegna all’ISVAP il compito di vigilare sul
rispetto dei principi di chiarezza, riconoscibilità, trasparenza e correttezza
dell’informazione pubblicitaria e sulla conformità della pubblicità rispetto alle
informazioni rese in via precontrattuale (con la Nota informativa) e nell’esecuzione
del contratto di assicurazione (con le condizioni di polizza).
Il Regolamento è consultabile sul sito www.isvap.it.
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Ma Poste Vita e Poste Italiane non comunicano tra loro?

Nei giorni scorsi ho dato notizia che alcuni di voi hanno ricevuto la famosa lettera di Poste Vita annunciata lo scorso 29 marzo da Raimondi, direttore marketing di Poste Vita, queste persone si sono recate all’ufficio postale e con grande disappunto hanno costatato che gli impiegati non ne sapevano nulla.

Ora qui siamo semplicemente all’assurdo, Poste Vita invia le lettere che datano 8 aprile ma recapitate solo pochi giorni fa, i beneficiari si recano nei vari uffici postali e ricevono l’identica risposta dagli impiegati che non sanno come procedere e vengono invitati a ripassare fra qualche giorno per consentire loro di chiedere lumi alla loro filiale.

Dr. Raimondi capisco che Poste Vita deve temporeggiare in attesa della conversione in legge del DL 40-2010 ma inviare le lettere ai beneficiari per invitarli a recarsi presso gli uffici postali e trovare impiegati che non hanno ricevuto disposizioni in merito è un qualcosa di diabolico.

Sarebbe opportuno Dr. Raimondi dare una chiara indicazione agli impiegati postali e poi invitare i beneficiari a recarsi presso gli uffici postali, e presso questi ultimi sarebbe semplicemente opportuno verificare se la documentazione a suo tempo consegnata è ancora valida o se necessita di ulteriori dati.  Se è completa di procedere alla liquidazione seduta stante, se incompleta dare esaurienti informazioni sui documenti da produrre per procedere ad una rapida liquidazione del capitale.

Infine Dr. Raimondi sarebbe opportuno procedere ad una capillare informativa presso gli impiegati postali perchè proprio oggi è venuto alla luce un caso di una signora ignara del problema delle polizze dormienti perchè gli impiegati del suo ufficio postale continuavano a consigliarla di mantenere in vita la polizza fino alla scadenza naturale del contratto. E’ mai possibile che né voi di Poste Vita né Poste Italiane informano il personale degli uffici postali che una polizza vita cessa nel momento in cui si verifica la premorienza dell’assicurato?

Stranamente di questo aspetto quasi nessuno ne parla e la cosa più strana è che l’organo di controllo sulle assicurazioni l’Isvap non apra un indagine sulle informazioni errate date dagli impiegati postali ai beneficiari di queste polizze, e non possiamo dire che si sia trattato di qualche caso isolato visto che questo fenomeno è stato riscontrato in tutti gli uffici postali dal Brennero a Lampedusa.

Poste Vita farebbe bene a farsi anche un esame di coscienza nella vendita di Index linked a persone che conoscono solo i libretti postali ed i buoni fruttiferi postali. Gli impiegati postali di certo non hanno dimostrato di sapersi destreggiare su questi prodotti ma abbiano visto i danni procurati fornendo ai beneficiari delle informazioni sbagliate, e finora nessun organo di controllo ha approfondito la questione.

Se qualche giornalista vorrebbe porre queste domande al dr. Raimondi su quale motivo spinge Poste Vita a proporre index linked anzichè polizze vita tradizionali a clientela abituata ai libretti postali ed ai buoni postali fruttiferi? Se è a conoscenza che il suo azionista, ovvero il ministro Giulio Tremonti, considera i derivati un mostro difficilmente controllabile, ma nonostante questa autorevole opinione Poste Vita continua a proporre polizze che hanno per sottostante dei derivati?

Sarebbe molto interessante conoscere le risposte. E sarebbe anche auspicabile che Poste Vita iniziasse a fornire notizie ufficiali con pubblicazioni sul suo sito istituzionale e sia con manifesti in tutti gli uffici postali.

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Polizze dormienti l’Isvap risponde

A seguito della domanda rivolta all’Isvap su quale norma è applicabile sui termini di prescrizione delle polizze del ramo III (Index ed unit linked) e del ramo V (capitalizzazione) ho ricevuto la seguente risposta.

In relazione alla Sua richiesta del 17 febbraio u.s., si fa presente quanto
segue:
Le polizze assicurative di ramo III e V sono prodotti finanziario-
assicurativi ai quali è applicata la disciplina di cui all’articolo 2952
del codice civile che prevede la prescrizione di due anni.
Distinti saluti,

Per maggiori approfondimenti sulla questione ci sono questo posts (quale legge è applicabile alle unit ed index linked?) ed una risposta della Consob

Approfitto di questo post per fare alcune segnalazioni: è in corso la raccolta firme per una petizione , il Comitato delle vittime della legge 166 sta organizzando una manifestazione per il prossimo 19 marzo a Roma, e negli uffici postali sono stati affissi degli avvisi che comunicano i nuovi termini di prescrizione.

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Index ed Unit Linked la Consob risponde

Posi alla Consob la domanda su quale legge è applicabile alle polizze assicurative appartenenti al ramo III e V (vedi post) ed ho ricevuto la risposta di cui sotto. La stessa domanda l’ho posta all’Isvap, finora senza risposta, stessa domanda più altre cose l’ho posta alla segreteria del Sottosegretario Saglia, finora senza risposta.

Consob rimanda per interpretazione su quale legge è applicabile al Mef perchè la legge che istituisce la Consob non permette loro di dare interpretazioni alle leggi.

Gentile signor Malfettone,
in riferimento alla sua richiesta del 17 febbraio u.s. le rappresentiamo che la Consob ha poteri di vigilanza relativi all’adempimento degli obblighi di correttezza e trasparenza che gravano sulle banche e sulle imprese di assicurazione in materia di sottoscrizione e collocamento di prodotti finanziari assicurativi dagli stessi emessi, ma non ha competenza in materia di interpretazione delle fonti normative che regolano la prescrizione in oggetto, e cioè l’art. 2952 comma 2 del codice civile così come modificato dal d.l. 134/08, il quale sancisce la prescrizione in due anni per i diritti derivanti dal contratto di assicurazione con decorrenza dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, e gli artt. 1 e 2 del DPR n. 116/2007, che prevedono un periodo di dieci anni in totale assenza di operazioni ad iniziativa del titolare dei rapporti di cui all’art. 1 per determinare lo stato di dormienza e il versamento delle somme non movimentate  al Fondo di cui all’art. 1 della l. n. 266/2005. Si suggerisce al fine di chiarire il termine di prescrizione applicabile alle polizze assicurative di ramo III e V di rivolgersi al Ministero dell’Economia e delle Finanze, che ha messo a disposizione (cfr. il link http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/conti_dormienti/index.html)  per rispondere su tale argomento un apposito indirizzo di posta elettronica, dt.direzione4.ufficio1@tesoro.it

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Polizze dormienti facsimile di lettera (bozza)

Questa è una bozza di lettera che potete usare dopo averla personalizzata per inviarla alla vostra compagnia assicurativa, alla rete di vendita (Poste, Banche, rete promotori, broker, agenzia assicurativa, etc.), al Ministero dell’Economia e  delle Finanze, alla Consob, all’Isvap ed eventualmente alla vostra associazione consumatori.

Io sottoscritto…………………………….in qualità di assicurato/beneficiario [mettere la voce che vi riguarda] della polizza nr…………….stipulata presso……………………in data../…/…. scaduta il…./…./…… per scadenza naturale/premorienza assicurato [mettere la voce che vi riguarda] in data…../…./….. vi contesto il trasferimento del capitale al Fondo Vittime delle frodi finanziare presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze per i seguenti motivi:

1) Il prodotto sottoscritto appartiene al ramo III (unit ed index linked)/al ramo V (capitalizzazione) [mettere la voce che vi riguarda] e per questo motivo essendo un prodotto finanziario, sotto vigilanza Consob ed Isvap, anche se emesso da una compagnia di assicurazione la prescrizione è di anni 10 e non 2 perchè la materia è regolata dal DPR 116-07 e non dalla legge 166-08.

2) Ai sensi del Dpr 116-07 avevate l’obbligo di comunicare 180 giorni prima che il capitale veniva trasferito al Fondo vittime delle frodi finanziarie di darne comunicazione a mezzo lettera raccomandata cosa che non è mai avvenuta;

3) Dalla vostra rete di vendita all’atto dell’evento scadenza/premorienza [mettere la voce che vi riguarda] mi sono state fornite indicazioni errate invitandomi a tenere la polizza fino alla naturale scadenza;

4) Ricordo che all’art….. delle condizioni di polizza la vostra compagnia ha derogato alla prescrizione prevista dall’art. 2952 del codice civile portandola a 10 anni [questa voce la devono inserire solo i clienti di Poste Vita o di altre compagnie che hanno elevato i termini di prescrizione] che tra l’altro essendo il prodotto di natura finanziaria ha già la prescrizione decennale come previsto dal DPR 116-07.

Con la presente chiedo che mi sia comunicato l’entità esatta del capitale trasferito o che deve essere trasferito al Fondo vittime delle frodi finanziarie.

Pertanto vi intimo di restituirmi l’intero capitale maggiorato dagli interessi legali dalla data dell’evento di scadenza della polizza alla data di effettivo pagamento, se entro 30 (trenta giorni) dalla ricezione della presente non riceverò la somma che mi spetta di diritto darò mandato al mio legale ad iniziare le procedure di recupero nelle sedi più appropriate.

La presente interrompe i termini di prescrizione.

Distinti saluti

firma leggibile

nome cognome
indirizzo
città cap [non mettete numeri di telefono cosi saranno obbligati a rispondervi per iscritto]

Questa è una bozza la dovete modificare e completarla con i vostri dati, potete aggiungere e togliere quello che vi piace. Non vi aspettate grandi risultati ma aalmeno non lasciate niente di intentato.

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Quale legge è applicabile alle unit ed index linked?

I prodotti assicurativi unit e index linked (ramo III) e di capitalizzazione (ramo V escluse le forme pensionistiche complementari) sono di competenza Consob quindi sorge spontanea la domanda su quale legge si applica a queste forme assicurative. Se è applicabile la legge 166-08 (Alitalia) o il Dpr 116-07 (conti dormienti).

Se su questi prodotti la competenza spetta alla Consob la logica sarebbe che la legge applicabile per le prescrizioni di tali prodotti sarebbe il Dpr 116-07 e non la legge 166-08. Se è applicabile il Dpr 116-07 la prescrizione sarebbe di 10 anni e quindi si avrebbe diritto a rientrare delle somme dichiarate prescritte con l’applicazione della 166-08.

Per saperlo i possessori di tali tipi di polizze potrebbero inviare una lettera raccomandata a questi soggetti: Compagnia assicurativa, Intermediario che ha venduto il prodotto (Poste Italiane, banche, sim, sgr, broker, etc.) ed al Ministero dell’Economia e delle Finanze contestando che alla propria polizza essendo un prodotto finanziario e  rientrando nelle competenze della Consob sia applicato per la prescrizione il Dpr 116-07 e non la legge 166-08, e per questo motivo si richiede l’immediata restituzione del capitale più gli interessi maturati dalla data dell’evento (premorienza o scadenza naturale polizza) alla data del pagamento ai beneficiari.

Quando risponderanno si saprà come i vari soggetti interpreteranno questo concetto. Sarebbe anche opportuno inviare una copia sia alla Consob ed Isvap per lettera semplice o fax, oltre ad informare le varie associazioni consumatori.

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Elenco dei conglomerati finanziari al 31 dicembre 2008

ELENCO DEI CONGLOMERATI FINANZIARI ITALIANI CON RIFERIMENTO AI DATI AL 31 DICEMBRE 2008

Conglomerato                        Settore prevalente                                        Autorità coordinatrice
Azimut (*)                           Bancario/finanziario                                               Banca d’Italia
Carige                                Bancario/finanziario                                                Banca d’Italia
Generali                                 Assicurativo                                                            ISVAP
Intesa Sanpaolo                  Bancario/finanziario                                                Banca d’Italia
Mediolanum (**)                  Bancario/finanziario                                                       ISVAP
Unipol                                      Assicurativo                                                            ISVAP

(*) Il gruppo comprende unicamente imprese di assicurazione con sede in Irlanda e, come tali, non
soggette a vigilanza da parte dell’ISVAP.
(**) Il coordinamento della vigilanza supplementare sul gruppo Mediolanum è stato mantenuto in capo
all’ISVAP in considerazione del fatto che l’attività prevalente nel settore bancario è stata riscontrata
per la prima volta nell’esercizio 2008. Qualora nei prossimi esercizi la prevalenza dell’attività nel
settore bancario assuma carattere strutturale, si procederà a rivedere conseguentemente
l’attribuzione del ruolo di coordinatore della vigilanza supplementare.

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