Archive for the ‘intermediari’ Category

Quale legge è applicabile alle unit ed index linked?

I prodotti assicurativi unit e index linked (ramo III) e di capitalizzazione (ramo V escluse le forme pensionistiche complementari) sono di competenza Consob quindi sorge spontanea la domanda su quale legge si applica a queste forme assicurative. Se è applicabile la legge 166-08 (Alitalia) o il Dpr 116-07 (conti dormienti).

Se su questi prodotti la competenza spetta alla Consob la logica sarebbe che la legge applicabile per le prescrizioni di tali prodotti sarebbe il Dpr 116-07 e non la legge 166-08. Se è applicabile il Dpr 116-07 la prescrizione sarebbe di 10 anni e quindi si avrebbe diritto a rientrare delle somme dichiarate prescritte con l’applicazione della 166-08.

Per saperlo i possessori di tali tipi di polizze potrebbero inviare una lettera raccomandata a questi soggetti: Compagnia assicurativa, Intermediario che ha venduto il prodotto (Poste Italiane, banche, sim, sgr, broker, etc.) ed al Ministero dell’Economia e delle Finanze contestando che alla propria polizza essendo un prodotto finanziario e  rientrando nelle competenze della Consob sia applicato per la prescrizione il Dpr 116-07 e non la legge 166-08, e per questo motivo si richiede l’immediata restituzione del capitale più gli interessi maturati dalla data dell’evento (premorienza o scadenza naturale polizza) alla data del pagamento ai beneficiari.

Quando risponderanno si saprà come i vari soggetti interpreteranno questo concetto. Sarebbe anche opportuno inviare una copia sia alla Consob ed Isvap per lettera semplice o fax, oltre ad informare le varie associazioni consumatori.

Polizze dormienti una grande pagliacciata

In questi ultimi mesi stiamo assistendo ad una grandissima pagliacciata. Il tutto è iniziato con la famosa lettera di Saglia, sottosegretario allo Sviluppo Economico e presidente del Cncu, al ministro Tremonti per cercare una soluzione all’annoso problema delle cosiddette polizze dormienti, lettera che non ha sortito effetti. Sempre il sottosegretario Saglia annuncia di aver fatto inserire un emendamento nella legge finanziaria, emendamento dichiarato inammissibile. Durante la trasmissione Mii manda rai3 sempre il sottosegretario Saglia annuncia di voler far inserire sempre un emendamento nel decreto “Milleproroghe” DL 194-09 o nel decreto “Sviluppo”. Sappiamo tutti che nel decreto “Milleproroghe” è stato inserito un emendamento dal Sen. Malan, ed anche quest’emendamento è stato dichiarato irricevibile.

Tutto questo dimostra semplicemente che la questione non vuole essere risolta. Se il problema voleva essere risolto sarebbe stato presentato un disegno di legge che avrebbe avuto tempi più lunghi, ma se c’era volontà a risolvere il problema si sarebbe giunti alla sua approvazione.

Sulla questione alcune associazioni consumatori (Adiconsum, Adoc, Altroconsumo, Lega dei Consumatori) hanno iniziato una battaglia che finora non ha sortito ad alcun risultato concreto. E si stanno concentrando solo sulle polizze di Poste Vita tralasciando i consumatori che hanno stipulato polizze con altre compagnie. Al momento è stato annunciata una causa risarcitoria nei confronti di Poste Vita ed Ina assicurazioni.

Molti di voi mi chiedono cosa devono fare. Visto come sta evolvendo la situazione consiglio a tutti di iniziare un procedimento legale nei confronti della compagnia assicuratrice, dell’intermediario e con il Ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef). Questa procedura è lenta e non è garantito il risultato, pertanto vi consiglio di appoggiarvi a qualche associazione consumatori attiva nella risoluzione del problema delle polizze dormienti. Nel caso vogliate procedere da soli con l’ausilio obbligatorio di un avvocato vi conviene accordarvi dall’inizio con quest’ultimo sulle spese che dovete sostenere sia in caso di vittoria che in caso di perdita in giudizio.

Ricordo che per le cause fino a 5000 euro la competenza è del Giudice di Pace mentre per somme superiori la competenza è del Tribunale. Tutta la materia delle polizze dormienti è regolata attualmente da questi provvedimenti legislativi in modo diretto o indiretto: legge 266-05 è la legge finanziaria che ha istituito i conti dormienti, Dpr 116-07 regolamenta i conti dormienti e su questo link trovate anche alcune circolari esplicative, legge 166-08 la famosa legge Alitalia dove si trova al suo interno la norma che ha portato la prescrizione da 1 a 2 anni ed autorizzando le compagnie assicurative a versare le somme al fondo vittime delle frodi finanziare. Ricordo che l’articolo del codice civile sulla prescrizione delle polizze è il numero 2952.

A mio avviso la legge 166-08 ha profili di anticostituzionalità ed un buon avvocato avrà gioco facile a “convincere” un giudice a sollevare la questione davanti alla Corte Costituzionale perchè i cittadini con conti dormienti (DPR 116-07) hanno 10 anni per la prescrizione ed hanno possibilità di recupero delle somme versate al fondo anticrack finanziari, mentre i cittadini che hanno polizze dormienti hanno solo 2 anni per la prescrizione e non possono richiedere il rimborso al fondo anticrack. Questo viola, sempre a mio avviso, l’art. 3 della costituzione che sancisce l’uguaglianza davanti alla legge di tutti i cittadini.

Altri aspetti da non sottovalutare sono: elevazione dei termini di prescrizione su alcuni contratti, mancanza di comunicazioni  a seguito della legge 166-08 che i termini di prescrizione sono cambiati, ed infine si possono trovare dei cavilli nel modulo di adeguatezza dell’investimento, e nel caso di polizze sottoscritte tramite intermediari (banche, sgr, sim, poste) con posizioni di deposito titoli ed amministrazione di non essere stati avvisati dei cambiamenti contrattuali o della scadenza della polizza.

Fondi comuni: al via il Tavolo Tecnico comune

A seguito della pubblicazione da parte di Consob e Banca d’Italia del rapporto conclusivo sulla valutazione di fattibilità della dematerializzazione delle quote dei fondi comuni, le associazioni che rappresentano gli operatori di mercato hanno oggi dato avvio ad un Tavolo Tecnico interassociativo per l’attuazione del piano di lavoro delineato nel documento. Il Tavolo Tecnico è incaricato di definire il linguaggio, le procedure e le modalità operative per la standardizzazione della gestione degli ordini dei fondi comuni entro l’estate del 2010 e di supportarne l’implementazione entro la fine del 2011.

Il Tavolo  Tecnico è composto dai rappresentanti dell’industria – società di gestione del risparmio, banche collocatrici, banche depositarie ed incaricate dei pagamenti – organizzate nelle Associazioni di settore ABI, Assogestioni, Anasf, Assoreti e Assosim. Consob e Banca d’Italia saranno invitate a partecipare in qualità  di osservatori.

L’impulso per rendere il sistema del risparmio gestito italiano più efficiente e competitivo si inquadra nel contesto delle iniziative del Parlamento Europeo (Rapporto Klinz sull’Asset Management del 2007) di sostegno e incoraggiamento all’impegno degli operatori di mercato nel migliorare l’efficienza dei processi tramite la standardizzazione dei linguaggi e delle procedure utilizzate nell’industria dei fondi. In questo ambito si colloca anche l’attività del Fund Processing Standardization Group (FPSG), di cui fanno parte rappresentanti del risparmio gestito e del settore bancario, creato dall’associazione europea del risparmio gestito EFAMA per favorire la convergenza verso uno standard condiviso e per monitorare l’adozione di tale standard nei diversi paesi.

Il documento.

Assogestioni pubblica l’annuario 2009

Sul sito di Assogestioni è stato pubblicato l’annuario 2009 che fotografa il mercato del risparmio gestito in Italia.

Consob – Validate le linee guida Anasf

La Consob ha validato, in esito alla procedura pubblicata il 2 maggio 2008 (“Policy per la validazione delle linee-guida elaborate dalle associazioni degli intermediari”), nuove “linee guida” elaborate da associazioni degli intermediari sulle materie concernenti il regolamento intermediari.

La Commissione ha validato, in quanto ritenute conformi al quadro normativo di riferimento, le linee-guida elaborate da Anasf in materia di “adempimenti ed obblighi dei promotori finanziari nell’ambito del rapporto con il cliente”, “profili definitori ed ambiti applicativi dei servizi di consulenza, collocamento, ricezione e tramissione di ordini” e “regole generali di comportamento del promotore finanziario”.

Il testo delle linee-guida sarà disponibile sul sito internet dell’associazione proponente. Negli scorsi mesi la Consob aveva validato le linee guida messe a punto da altre associazioni di categoria (v. “Consob Informa” n. 13/2009, n. 32/2009 e n.39/2009).

Banca d’Italia – Direttive per la cessione del quinto

La Banca d’Italia ha emanato una comunicazione, indirizzata a tutti gli intermediari bancari e
finanziari, che richiama al pieno rispetto delle norme che regolano il settore della cessione del
quinto dello stipendio/pensione e all’adozione di adeguati e penetranti controlli sulle reti di vendita
esterne.
Prendendo spunto da anomalie e irregolarità riscontrate nell’azione di vigilanza, la
comunicazione individua best practices che gli operatori sono chiamati a perseguire e sollecita
l’introduzione dei correttivi atti a rimuovere eventuali prassi non conformi.
Vengono ribadite la piena responsabilità del soggetto erogante sulla complessiva attività di
collocamento posta in essere dalla catena distributiva (diffusamente rappresentata da agenti in
attività finanziaria e mediatori creditizi) e la necessità di presidiare i rischi operativi e
reputazionali insiti in comportamenti anomali o irregolari posti in essere dalla catena distributiva.
Il documento di Banca d’Italia

Scudo fiscale

Sul sito dell'Agenzia delle Entrate sono disponibili il modello della dichiarazione riservata le istruzioni per la compilazione oltre al testo provvisorio del provvedimento.

Il modello deve essere utilizzato dalle persone fisiche, dagli enti non commerciali, dalle società semplici e dalle associazioni equiparate per la dichiarazione delle attività, detenute all'estero a partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008, che sono oggetto di rimpatrio e/o di regolarizzazione.

Il modello va presentato in banca o ad altro intermediario (SIM, SGR, fiduciarie, agenti di cambio o Poste italiane S.p.A.) a partire dal 15 settembre 2009 e fino al 15 aprile 2010.

Designazione dei componenti dell’Arbitro Bancario Finanziario di competenza della Banca d’Italia

03-09-2009

La Banca d'Italia ha proceduto alla designazione di tre componenti effettivi, tra cui il Presidente, e di tre componenti supplenti dei Collegi di Milano, Roma e Napoli in cui si articola l'Organo decidente dell'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), il nuovo sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia bancaria e finanziaria istituito ai sensi dell'art. 128-bis del Testo Unico Bancario.

Sono stati designati i seguenti nominativi:

1) Collegio di Milano

Prof. avv. Antonio Gambaro – Presidente
Prof. Antonella Sciarrone Alibrandi – membro effettivo
Prof. avv. Emanuele Lucchini Guastalla – membro effettivo

Prof. Cristiana Maria Schena – membro supplente
Avv. Maria Elisabetta Contino – membro supplente
Avv. Valentina Piccinini – membro supplente

2) Collegio di Roma

Dott. Giuseppe Marziale – Presidente
Avv. Bruno De Carolis – membro effettivo
Prof.avv. Giuliana Scognamiglio – membro effettivo

Dott.ssa Claudia Rossi – membro supplente
Avv. Alessandro Leproux – membro supplente
Dott. comm. Girolamo Fabio Porta – membro supplente

3) Collegio di Napoli

Prof. avv. Enrico Quadri – Presidente
Dott. comm. Leopoldo Varriale – membro effettivo
Prof. avv. Ferruccio Auletta – membro effettivo

Dott. comm. Antonio Nigrelli – membro supplente
Dott. comm. Domenico Posca – membro supplente
Avv. Leonardo Patroni Griffi – membro supplente

Le designazioni sono state effettuate – così come previsto dalla Delibera del CICR n. 275 del 29 luglio 2008 e dalle Disposizioni sull'ABF emanate dalla Banca d'Italia il 18 giugno 2009 – tra docenti universitari in discipline giuridiche o economiche, professionisti iscritti ad albi professionali nelle medesime materie con anzianità di iscrizione di almeno dodici anni, magistrati in quiescenza, altri soggetti in possesso di una significativa e comprovata competenza in materia bancaria e finanziaria o di tutela dei consumatori.

La selezione delle candidature pervenute all'Istituto è avvenuta sulla base dei requisiti di professionalità, integrità e indipendenza previsti dalle norme citate. E' stato verificato che i candidati nel biennio precedente non avessero ricoperto cariche sociali o svolto attività di lavoro subordinato ovvero di lavoro autonomo avente carattere di collaborazione coordinata e continuativa presso gli intermediari e le loro associazioni o presso le associazioni dei consumatori o delle altre categorie di clienti. Con riguardo ai requisiti di professionalità, sono state, in particolare, considerate l'attività di docenza e le pubblicazioni in discipline giuridiche ed economiche nonché specifiche esperienze maturate nel settore finanziario (in procedure di gestione di crisi aziendali, presso autorità di vigilanza, come revisori contabili e consulenti) e nel campo dell'arbitrato e della conciliazione. In considerazione della necessità di garantire un impegno attivo e costante dei componenti dell'Organo decidente si è tenuto conto, tra l'altro, del numero e della tipologia di altri incarichi già ricoperti, dell'età anagrafica nonché della prossimità del luogo di residenza o domicilio con la sede del Collegio.

La Banca d'Italia, non appena saranno completate anche le designazioni dei nominativi espressi dalle associazioni rappresentative dei clienti e degli intermediari, procederà alla nomina dei componenti dei Collegi di Milano, Roma e Napoli dell'ABF. Il provvedimento di nomina verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito della Banca d'Italia.


Consob – Richiesta di elementi informativi riguardanti l’attività di “consulenza in materia di investimenti”

Comunicazione n. DIN/9076005 del 18-8-2009

Richiesta di elementi informativi riguardanti l'attività di
"consulenza in materia di investimenti"

Si fa seguito alla nota del …, con cui la S.V. ha chiesto chiarimenti
circa la riconducibilità o meno al servizio di consulenza in materia
di investimenti delle attività di seguito descritte, «esercitat[e] da
una persona fisica o da uno studio associato o da un soggetto
collettivo (persona giuridica o società di persone) tramite un Sito
Web»:

a) nella prima fattispecie prospettata, l'attività consisterebbe nel
«fornire, con carattere di continuità, … segnali operativi
discrezionali o generati da appositi trading system aventi ad oggetto
specifici e ben individuati valori mobiliari e strumenti finanziari
…, indicando specificamente il prezzo di acquisto o di vendita, lo
stop loss, il target profit». I «segnali operativi» verrebbero forniti
«tramite il sito Web, … l'utilizzo di e-mail, … l'utilizzo di
sms». Al cliente verrebbero, inoltre, forniti «report sull'andamento
dei mercati, di singoli valori mobiliari e strumenti finanziari,
quotati o non quotati, attraverso l'utilizzo dell'analisi tecnica e
fondamentale; consigli/analisi/raccomandazioni su operazioni già
effettuate dagli abbonati; valutazioni, analisi, giudizi, consigli su
qualsiasi prodotto finanziario, anche di natura assicurativa, di
natura strutturata etc, presente sul mercato nazionale ed
internazionale; risposte a eventuali quesiti dei soggetti registrati»;

b) nella seconda fattispecie prospettata, l'attività consisterebbe
«nell'indicare dei portafogli modello di investimento», suddivisi in
base alla tipologia di rischio (basso, medio, elevato). Nell'ambito di
tali portafogli, verrebbero indicati i pesi non solo delle singole
asset class, ma anche «degli specifici valori mobiliari e strumenti
finanziari di ogni asset class». Verrebbe, inoltre, monitorato
costantemente l'andamento dei portafogli, «ai fini di suggerire
eventuali modifiche di asset allocation tattica».

Entrambe le attività verrebbero svolte, previa sottoscrizione di un
apposito abbonamento e rilascio di una password di accesso al sito, a
favore del «pubblico dei risparmiatori indistinto, di cui non si tiene
conto delle caratteristiche di adeguatezza dell'operazione
consigliata». Sia il servizio di trading sia quello di asset
allocation, strategica e tattica, vengono espressamente qualificati
come «non personalizzat[i]».

In proposito, si osserva quanto segue(1).

A seguito delle modifiche al quadro legislativo di riferimento,
introdotte dalla normativa di recepimento della MiFID (d.lgs. n.
164/2007), la consulenza in materia di investimenti è stata ricondotta
fra i "servizi e attività di investimento" (cfr. art. 1, comma 5,
d.lgs. n. 58/1998 – di seguito anche "il TUF" –), il cui esercizio
professionale nei confronti del pubblico è riservato a soggetti
abilitati(2) .

L'art. 1, comma 5-septies, del TUF fornisce una definizione di tale
servizio di investimento, precisando che «per "consulenza in materia
di investimenti" si intende la prestazione di raccomandazioni
personalizzate a un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del
prestatore del servizio, riguardo a una o più operazioni relative ad
un determinato strumento finanziario. La raccomandazione è
personalizzata quando è presentata come adatta per il cliente o è
basata sulla considerazione delle caratteristiche del cliente. Una
raccomandazione non è personalizzata se viene diffusa al pubblico
mediante canali di distribuzione(3)».

Tratti caratterizzanti la nozione sono, dunque:

1) che la raccomandazione sia "personalizzata", ossia «presentata come
adatta per il cliente» ovvero «basata sulla considerazione delle
caratteristiche del cliente» stesso. Tale elemento distingue la
consulenza "servizio di investimento" dalla prestazione di
raccomandazioni generali, le quali formano invece oggetto, insieme
alla ricerca in materia di investimenti e analisi finanziaria, di un
servizio accessorio (cfr. art. 1, comma 6, lett. f), TUF). Al
riguardo, si precisa che, ai fini della configurabilità del servizio
di consulenza, è sufficiente che la raccomandazione sia «presentata»
come adatta per quel cliente o basata sulle sue caratteristiche
personali. Resta, dunque, una distinzione fra la configurazione della
fattispecie "consulenza" e la disciplina della stessa (incentrata,
come noto, sulla necessaria valutazione di adeguatezza delle
raccomandazioni fornite). In altri termini, se un consiglio (avente ad
oggetto uno specifico strumento finanziario) viene "presentato" come
adatto al cliente, si avrà una fattispecie di "consulenza", salvo poi
verificare se questa è stata svolta correttamente, nel rispetto dei
doveri di articolata conoscenza del cliente e della conseguente
valutazione di adeguatezza delle operazioni consigliate (e dunque se è
stata osservata la disciplina del servizio);

2) che l'oggetto di tale raccomandazione personalizzata sia costituito
da un determinato strumento finanziario. Tale elemento distingue il
servizio di investimento dalla cd. "consulenza generica", la quale
riguarda un tipo di strumento finanziario (azioni, obbligazioni, ecc.)
e non uno strumento specifico. Nell'ambito della consulenza generica,
che non costituisce servizio di investimento, può essere ricondotta
anche l'attività di financial planning, nella misura in cui la stessa
non si traduca nella raccomandazione di singoli strumenti finanziari.

Nel caso in esame, le attività descritte si sostanziano in
raccomandazioni che possono avere ad oggetto anche specifici strumenti
finanziari. La riconducibilità o meno delle stesse alla fattispecie
"consulenza in materia di strumenti finanziari" è, peraltro,
subordinata all'accertamento dell'ulteriore requisito della
"personalizzazione": le raccomandazioni in questione integreranno gli
estremi del servizio di investimento qualora, in concreto, risultino
presentate come adeguate al cliente, o comunque basate sulle
caratteristiche del singolo cliente.
Come indicato, l'esercizio professionale, nei confronti del pubblico
del servizio di consulenza in materia di investimenti è riservato, ai
sensi dell'art. 18, comma 1, del TUF, alle imprese di investimento e
alle banche(4).

Peraltro, ai sensi dell'art. 18-bis del TUF (rubricato "consulenti
finanziari indipendenti") la riserva di attività sopra descritta «non
pregiudica la possibilità per le persone fisiche, in possesso dei
requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali
stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle
finanze(5), sentite la Banca d'Italia e la Consob, di prestare la
consulenza in materia di investimenti, senza detenere somme di denaro
o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti». Il legislatore,
peraltro, ha subordinato l'esercizio del servizio in esame
all'iscrizione in un apposito albo di nuova istituzione. L'albo sarà
tenuto da un costituendo Organismo, cui vengono riconosciute funzioni
di vigilanza e potestà sanzionatoria nei confronti degli iscritti e i
cui rappresentanti dovranno essere nominati con decreto del Ministro
dell'Economia e delle Finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob.
L'art. 18-bis, comma 5, TUF rimette alla potestà regolamentare della
Consob la definizione dei principi e dei criteri relativi, fra
l'altro, alla formazione di tale albo e alle condizioni, nonché alle
modalità di iscrizione allo stesso(6).

Analogamente, ai sensi dell'art. 18-ter del TUF (recentemente
introdotto per effetto dell'art. 2 della legge n. 69 del 18 giugno
2009 e rubricato "società di consulenza finanziaria") «a decorrere dal
1° ottobre 2009, la riserva di attività di cui all'articolo 18 non
pregiudica la possibilità per le società costituite in forma di
società per azioni o società a responsabilità limitata, in possesso
dei requisiti patrimoniali e di indipendenza stabiliti con regolamento
adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca
d'Italia e la Consob, di prestare la consulenza in materia di
investimenti, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di
pertinenza dei clienti».
Anche in questo caso, l'esercizio dell'attività è subordinato
all'iscrizione in un'apposita sezione dell'albo dei consulenti
finanziari indipendenti.

CONSOB
L. Spada F.Macaluso

______________________________
Note:

(1) Per maggiori dettagli sulle caratteristiche del servizio di
investimento in esame si rinvia anche alle "prime linee di indirizzo
in tema di consulenza in materia di investimenti", che formano parte
integrante del documento "Nuovo Regolamento Intermediari — esiti della
consultazione" pubblicato sul sito CONSOB (30 ottobre 2007).

(2) Al riguardo si rammenta che, prima del recepimento della suddetta
normativa comunitaria, l'attività in esame era annoverata fra i
servizi accessori, il cui esercizio non era dunque soggetto a riserva.
La consulenza, dunque, poteva esser svolta liberamente da chiunque,
sia in forma individuale che in forma societaria. Nel caso in cui il
servizio venisse svolto da intermediari autorizzati alla prestazione
di servizi di investimento, la consulenza era assoggettata, in via
generale, alle regole di condotta dettate dal TUF; ciò non era,
invece, previsto per il caso in cui l'attività fosse svolta da
soggetti diversi dagli intermediari autorizzati.

(3) In proposito, si richiama il 79° considerando della direttiva
2006/73/CE, ai sensi del quale «la consulenza in merito a strumenti
finanziari fornita in un quotidiano, giornale, rivista o in qualsiasi
altra pubblicazione destinata al pubblico in generale (incluso tramite
Internet) o trasmissione televisivo o radiofonica non deve essere
considerata come una raccomandazione personalizzata ai fini della
definizione di "consulenza in materia di investimenti" di cui alla
direttiva 2004/39/CE».

(4) Il citato art. 18, al comma 2, TUF prevede che il servizio di
consulenza possa essere prestato professionalmente nei confronti del
pubblico anche dalle SGR nonché dalle società di gestione armonizzate,
qualora autorizzate nello Stato membro d'origine.

(5) Cfr. decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24
dicembre 2008 n. 206.

(6) Si segnala che è in fase di adozione il Regolamento Consob che
darà attuazione a tale previsione normativa. In proposito, si richiama
il documento di consultazione "regolamento di attuazione dell'articolo
18-bis, del d.lgs. n. 58/1998 in materia di consulenti finanziari"
pubblicato sul sito Consob.

http://www.consob.it/main/documenti/bollettino2009/c9076005.htm

La Banca d’Italia ha emanato le nuove Istruzioni sulla rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali (TEG)

La Banca d’Italia ha emanato le nuove Istruzioni sulla rilevazione trimestrale dei tassi effettivi
globali (TEG) medi utilizzati per la individuazione dei tassi soglia ai fini della normativa in materia di
usura.
Le Istruzioni prevedono tassi soglia inclusivi di ogni onere a carico del cliente, in modo da
contrastare le prassi di applicare costi al di fuori del limite anti-usura e consentire verifiche incisive sulle
condizioni economiche applicate alla clientela.
Verranno, tra l’altro, considerati ai fini della definizione del tasso soglia le polizze assicurative, i
compensi per i mediatori, nonché tutte le forme di remunerazione diverse dal tasso di interesse, come le
commissioni di massimo scoperto e quelle per la messa a disposizione dei fondi nei limiti e alle
condizioni consentiti dal legislatore. Per i compensi di mediazione è stata introdotta anche un’apposita
rilevazione al fine di fornire un parametro specifico per valutare l’usurarietà di una componente di costo
di rilievo e variabilità considerevoli, ma sinora priva di limiti definiti.
L’intervento determina una discontinuità nella serie storica dei tassi soglia rispetto al passato. I
nuovi tassi saranno tuttavia maggiormente confrontabili con il tasso previsto dalle disposizioni in
materia di trasparenza (TAEG).
In attuazione del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze in tema di “disposizioni
transitorie in relazione all’applicazione dell’art.2 della legge 7 marzo n. 108″ (pubblicato in G.U. del 29
luglio 2009), la prima segnalazione basata sulle nuove Istruzioni sarà riferita al trimestre luglio -
settembre 2009 e concorrerà alla definizione dei tassi soglia in vigore a partire dal 1° gennaio 2010; le
disposizioni transitorie consentiranno agli intermediari un passaggio graduale al nuovo impianto
normativo.
Le nuove Istruzioni in materia di usura, unitamente alla recente revisione della disciplina di
trasparenza e all’avvio del nuovo sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie (Arbitro
Bancario Finanziario), contribuiranno a incrementare la tutela degli utenti dei servizi bancari e finanziari
e la correttezza nelle relazioni tra intermediari e clienti, in un contesto di controlli rafforzati da parte
della Banca d’Italia.

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