Archive for the ‘intermediari’ Category

Disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche, le Sim e gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui l’art 107 TUB

La Banca d’Italia ha pubblicato sul proprio sito  le Disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche, le Sim e gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui l’art 107 TUB per il recepimento delle modifiche alle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE.

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Banca d’Italia – Variazione elenco intermediari finanziari

Iscrizioni
– “SANTANDER CONSUMER FINANZIA”, codice meccanografico 32352.7, con sede in TORINO, è stata iscritta nell’Elenco speciale degli intermediari finanziari di cui all’art. 107 del d.lgs 385/93, con provvedimento della Banca d’Italia n. 188950/10 del 9 marzo 2010.
– “UNIFIDI IMPRESE SICILIA SOCIETA’ COOPERATIVA”, codice meccanografico 19509.9, con sede legale in PALERMO e sede amministrativa in RAGUSA, è stata iscritta nell’Elenco speciale degli intermediari finanziari di cui all’art. 107 del d.lgs 385/93, con delibera della Banca d’Italia n. 163 dell’11 marzo 2010.
– “COGART CNA PIEMONTE SOCIETA’ COOPERATIVA PER AZIONI”, codice meccanografico 19510.7, con sede in TORINO, è stata iscritta nell’Elenco speciale degli intermediari finanziari di cui all’art. 107 del d.lgs 385/93, con delibera della Banca d’Italia n. 162 dell’11 marzo 2010.
– “SOCIETA’ COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI TRA PICCOLE E MEDIE IMPRESE DELLA SARDEGNA – SARDAFIDI”, codice meccanografico 19511.5, con sede in ELMAS (CAGLIARI), è stata iscritta nell’Elenco speciale degli intermediari finanziari di cui all’art. 107 del d.lgs 385/93, con provvedimento della Banca d’Italia n. 206644/10 del 16 marzo 2010.
Cancellazioni (nessuna)
Altre variazioni
– “CARIFIN ITALIA SPA”, appartenente al “GRUPPO DELTA”, codice meccanografico 32580.3, con decorrenza 16 marzo 2010 trasferisce la propria sede da FAENZA (RAVENNA) a BOLOGNA.

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Quale legge è applicabile alle unit ed index linked?

I prodotti assicurativi unit e index linked (ramo III) e di capitalizzazione (ramo V escluse le forme pensionistiche complementari) sono di competenza Consob quindi sorge spontanea la domanda su quale legge si applica a queste forme assicurative. Se è applicabile la legge 166-08 (Alitalia) o il Dpr 116-07 (conti dormienti).

Se su questi prodotti la competenza spetta alla Consob la logica sarebbe che la legge applicabile per le prescrizioni di tali prodotti sarebbe il Dpr 116-07 e non la legge 166-08. Se è applicabile il Dpr 116-07 la prescrizione sarebbe di 10 anni e quindi si avrebbe diritto a rientrare delle somme dichiarate prescritte con l’applicazione della 166-08.

Per saperlo i possessori di tali tipi di polizze potrebbero inviare una lettera raccomandata a questi soggetti: Compagnia assicurativa, Intermediario che ha venduto il prodotto (Poste Italiane, banche, sim, sgr, broker, etc.) ed al Ministero dell’Economia e delle Finanze contestando che alla propria polizza essendo un prodotto finanziario e  rientrando nelle competenze della Consob sia applicato per la prescrizione il Dpr 116-07 e non la legge 166-08, e per questo motivo si richiede l’immediata restituzione del capitale più gli interessi maturati dalla data dell’evento (premorienza o scadenza naturale polizza) alla data del pagamento ai beneficiari.

Quando risponderanno si saprà come i vari soggetti interpreteranno questo concetto. Sarebbe anche opportuno inviare una copia sia alla Consob ed Isvap per lettera semplice o fax, oltre ad informare le varie associazioni consumatori.

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Polizze dormienti una grande pagliacciata

In questi ultimi mesi stiamo assistendo ad una grandissima pagliacciata. Il tutto è iniziato con la famosa lettera di Saglia, sottosegretario allo Sviluppo Economico e presidente del Cncu, al ministro Tremonti per cercare una soluzione all’annoso problema delle cosiddette polizze dormienti, lettera che non ha sortito effetti. Sempre il sottosegretario Saglia annuncia di aver fatto inserire un emendamento nella legge finanziaria, emendamento dichiarato inammissibile. Durante la trasmissione Mii manda rai3 sempre il sottosegretario Saglia annuncia di voler far inserire sempre un emendamento nel decreto “Milleproroghe” DL 194-09 o nel decreto “Sviluppo”. Sappiamo tutti che nel decreto “Milleproroghe” è stato inserito un emendamento dal Sen. Malan, ed anche quest’emendamento è stato dichiarato irricevibile.

Tutto questo dimostra semplicemente che la questione non vuole essere risolta. Se il problema voleva essere risolto sarebbe stato presentato un disegno di legge che avrebbe avuto tempi più lunghi, ma se c’era volontà a risolvere il problema si sarebbe giunti alla sua approvazione.

Sulla questione alcune associazioni consumatori (Adiconsum, Adoc, Altroconsumo, Lega dei Consumatori) hanno iniziato una battaglia che finora non ha sortito ad alcun risultato concreto. E si stanno concentrando solo sulle polizze di Poste Vita tralasciando i consumatori che hanno stipulato polizze con altre compagnie. Al momento è stato annunciata una causa risarcitoria nei confronti di Poste Vita ed Ina assicurazioni.

Molti di voi mi chiedono cosa devono fare. Visto come sta evolvendo la situazione consiglio a tutti di iniziare un procedimento legale nei confronti della compagnia assicuratrice, dell’intermediario e con il Ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef). Questa procedura è lenta e non è garantito il risultato, pertanto vi consiglio di appoggiarvi a qualche associazione consumatori attiva nella risoluzione del problema delle polizze dormienti. Nel caso vogliate procedere da soli con l’ausilio obbligatorio di un avvocato vi conviene accordarvi dall’inizio con quest’ultimo sulle spese che dovete sostenere sia in caso di vittoria che in caso di perdita in giudizio.

Ricordo che per le cause fino a 5000 euro la competenza è del Giudice di Pace mentre per somme superiori la competenza è del Tribunale. Tutta la materia delle polizze dormienti è regolata attualmente da questi provvedimenti legislativi in modo diretto o indiretto: legge 266-05 è la legge finanziaria che ha istituito i conti dormienti, Dpr 116-07 regolamenta i conti dormienti e su questo link trovate anche alcune circolari esplicative, legge 166-08 la famosa legge Alitalia dove si trova al suo interno la norma che ha portato la prescrizione da 1 a 2 anni ed autorizzando le compagnie assicurative a versare le somme al fondo vittime delle frodi finanziare. Ricordo che l’articolo del codice civile sulla prescrizione delle polizze è il numero 2952.

A mio avviso la legge 166-08 ha profili di anticostituzionalità ed un buon avvocato avrà gioco facile a “convincere” un giudice a sollevare la questione davanti alla Corte Costituzionale perchè i cittadini con conti dormienti (DPR 116-07) hanno 10 anni per la prescrizione ed hanno possibilità di recupero delle somme versate al fondo anticrack finanziari, mentre i cittadini che hanno polizze dormienti hanno solo 2 anni per la prescrizione e non possono richiedere il rimborso al fondo anticrack. Questo viola, sempre a mio avviso, l’art. 3 della costituzione che sancisce l’uguaglianza davanti alla legge di tutti i cittadini.

Altri aspetti da non sottovalutare sono: elevazione dei termini di prescrizione su alcuni contratti, mancanza di comunicazioni  a seguito della legge 166-08 che i termini di prescrizione sono cambiati, ed infine si possono trovare dei cavilli nel modulo di adeguatezza dell’investimento, e nel caso di polizze sottoscritte tramite intermediari (banche, sgr, sim, poste) con posizioni di deposito titoli ed amministrazione di non essere stati avvisati dei cambiamenti contrattuali o della scadenza della polizza.

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Fondi comuni: al via il Tavolo Tecnico comune

A seguito della pubblicazione da parte di Consob e Banca d’Italia del rapporto conclusivo sulla valutazione di fattibilità della dematerializzazione delle quote dei fondi comuni, le associazioni che rappresentano gli operatori di mercato hanno oggi dato avvio ad un Tavolo Tecnico interassociativo per l’attuazione del piano di lavoro delineato nel documento. Il Tavolo Tecnico è incaricato di definire il linguaggio, le procedure e le modalità operative per la standardizzazione della gestione degli ordini dei fondi comuni entro l’estate del 2010 e di supportarne l’implementazione entro la fine del 2011.

Il Tavolo  Tecnico è composto dai rappresentanti dell’industria – società di gestione del risparmio, banche collocatrici, banche depositarie ed incaricate dei pagamenti – organizzate nelle Associazioni di settore ABI, Assogestioni, Anasf, Assoreti e Assosim. Consob e Banca d’Italia saranno invitate a partecipare in qualità  di osservatori.

L’impulso per rendere il sistema del risparmio gestito italiano più efficiente e competitivo si inquadra nel contesto delle iniziative del Parlamento Europeo (Rapporto Klinz sull’Asset Management del 2007) di sostegno e incoraggiamento all’impegno degli operatori di mercato nel migliorare l’efficienza dei processi tramite la standardizzazione dei linguaggi e delle procedure utilizzate nell’industria dei fondi. In questo ambito si colloca anche l’attività del Fund Processing Standardization Group (FPSG), di cui fanno parte rappresentanti del risparmio gestito e del settore bancario, creato dall’associazione europea del risparmio gestito EFAMA per favorire la convergenza verso uno standard condiviso e per monitorare l’adozione di tale standard nei diversi paesi.

Il documento.

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Assogestioni pubblica l’annuario 2009

Sul sito di Assogestioni è stato pubblicato l’annuario 2009 che fotografa il mercato del risparmio gestito in Italia.

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Consob – Validate le linee guida Anasf

La Consob ha validato, in esito alla procedura pubblicata il 2 maggio 2008 (“Policy per la validazione delle linee-guida elaborate dalle associazioni degli intermediari”), nuove “linee guida” elaborate da associazioni degli intermediari sulle materie concernenti il regolamento intermediari.

La Commissione ha validato, in quanto ritenute conformi al quadro normativo di riferimento, le linee-guida elaborate da Anasf in materia di “adempimenti ed obblighi dei promotori finanziari nell’ambito del rapporto con il cliente”, “profili definitori ed ambiti applicativi dei servizi di consulenza, collocamento, ricezione e tramissione di ordini” e “regole generali di comportamento del promotore finanziario”.

Il testo delle linee-guida sarà disponibile sul sito internet dell’associazione proponente. Negli scorsi mesi la Consob aveva validato le linee guida messe a punto da altre associazioni di categoria (v. “Consob Informa” n. 13/2009, n. 32/2009 e n.39/2009).

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Banca d’Italia – Direttive per la cessione del quinto

La Banca d’Italia ha emanato una comunicazione, indirizzata a tutti gli intermediari bancari e
finanziari, che richiama al pieno rispetto delle norme che regolano il settore della cessione del
quinto dello stipendio/pensione e all’adozione di adeguati e penetranti controlli sulle reti di vendita
esterne.
Prendendo spunto da anomalie e irregolarità riscontrate nell’azione di vigilanza, la
comunicazione individua best practices che gli operatori sono chiamati a perseguire e sollecita
l’introduzione dei correttivi atti a rimuovere eventuali prassi non conformi.
Vengono ribadite la piena responsabilità del soggetto erogante sulla complessiva attività di
collocamento posta in essere dalla catena distributiva (diffusamente rappresentata da agenti in
attività finanziaria e mediatori creditizi) e la necessità di presidiare i rischi operativi e
reputazionali insiti in comportamenti anomali o irregolari posti in essere dalla catena distributiva.
Il documento di Banca d’Italia

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Scudo fiscale

Sul sito dell'Agenzia delle Entrate sono disponibili il modello della dichiarazione riservata le istruzioni per la compilazione oltre al testo provvisorio del provvedimento.

Il modello deve essere utilizzato dalle persone fisiche, dagli enti non commerciali, dalle società semplici e dalle associazioni equiparate per la dichiarazione delle attività, detenute all'estero a partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008, che sono oggetto di rimpatrio e/o di regolarizzazione.

Il modello va presentato in banca o ad altro intermediario (SIM, SGR, fiduciarie, agenti di cambio o Poste italiane S.p.A.) a partire dal 15 settembre 2009 e fino al 15 aprile 2010.

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Designazione dei componenti dell’Arbitro Bancario Finanziario di competenza della Banca d’Italia

03-09-2009

La Banca d'Italia ha proceduto alla designazione di tre componenti effettivi, tra cui il Presidente, e di tre componenti supplenti dei Collegi di Milano, Roma e Napoli in cui si articola l'Organo decidente dell'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), il nuovo sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia bancaria e finanziaria istituito ai sensi dell'art. 128-bis del Testo Unico Bancario.

Sono stati designati i seguenti nominativi:

1) Collegio di Milano

Prof. avv. Antonio Gambaro – Presidente
Prof. Antonella Sciarrone Alibrandi – membro effettivo
Prof. avv. Emanuele Lucchini Guastalla – membro effettivo

Prof. Cristiana Maria Schena – membro supplente
Avv. Maria Elisabetta Contino – membro supplente
Avv. Valentina Piccinini – membro supplente

2) Collegio di Roma

Dott. Giuseppe Marziale – Presidente
Avv. Bruno De Carolis – membro effettivo
Prof.avv. Giuliana Scognamiglio – membro effettivo

Dott.ssa Claudia Rossi – membro supplente
Avv. Alessandro Leproux – membro supplente
Dott. comm. Girolamo Fabio Porta – membro supplente

3) Collegio di Napoli

Prof. avv. Enrico Quadri – Presidente
Dott. comm. Leopoldo Varriale – membro effettivo
Prof. avv. Ferruccio Auletta – membro effettivo

Dott. comm. Antonio Nigrelli – membro supplente
Dott. comm. Domenico Posca – membro supplente
Avv. Leonardo Patroni Griffi – membro supplente

Le designazioni sono state effettuate – così come previsto dalla Delibera del CICR n. 275 del 29 luglio 2008 e dalle Disposizioni sull'ABF emanate dalla Banca d'Italia il 18 giugno 2009 – tra docenti universitari in discipline giuridiche o economiche, professionisti iscritti ad albi professionali nelle medesime materie con anzianità di iscrizione di almeno dodici anni, magistrati in quiescenza, altri soggetti in possesso di una significativa e comprovata competenza in materia bancaria e finanziaria o di tutela dei consumatori.

La selezione delle candidature pervenute all'Istituto è avvenuta sulla base dei requisiti di professionalità, integrità e indipendenza previsti dalle norme citate. E' stato verificato che i candidati nel biennio precedente non avessero ricoperto cariche sociali o svolto attività di lavoro subordinato ovvero di lavoro autonomo avente carattere di collaborazione coordinata e continuativa presso gli intermediari e le loro associazioni o presso le associazioni dei consumatori o delle altre categorie di clienti. Con riguardo ai requisiti di professionalità, sono state, in particolare, considerate l'attività di docenza e le pubblicazioni in discipline giuridiche ed economiche nonché specifiche esperienze maturate nel settore finanziario (in procedure di gestione di crisi aziendali, presso autorità di vigilanza, come revisori contabili e consulenti) e nel campo dell'arbitrato e della conciliazione. In considerazione della necessità di garantire un impegno attivo e costante dei componenti dell'Organo decidente si è tenuto conto, tra l'altro, del numero e della tipologia di altri incarichi già ricoperti, dell'età anagrafica nonché della prossimità del luogo di residenza o domicilio con la sede del Collegio.

La Banca d'Italia, non appena saranno completate anche le designazioni dei nominativi espressi dalle associazioni rappresentative dei clienti e degli intermediari, procederà alla nomina dei componenti dei Collegi di Milano, Roma e Napoli dell'ABF. Il provvedimento di nomina verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito della Banca d'Italia.


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Giovanni Malfettone

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