La Banca d’Italia ha emanato un provvedimento sulla trasparenza dei prodotti bancari in particolar modo sul calcolo del ISC sui conti correnti bancari.
La Banca d’Italia ha emanato un provvedimento sulla trasparenza dei prodotti bancari in particolar modo sul calcolo del ISC sui conti correnti bancari.
Questa è una bozza di lettera che potete usare dopo averla personalizzata per inviarla alla vostra compagnia assicurativa, alla rete di vendita (Poste, Banche, rete promotori, broker, agenzia assicurativa, etc.), al Ministero dell’Economia e delle Finanze, alla Consob, all’Isvap ed eventualmente alla vostra associazione consumatori.
Io sottoscritto…………………………….in qualità di assicurato/beneficiario [mettere la voce che vi riguarda] della polizza nr…………….stipulata presso……………………in data../…/…. scaduta il…./…./…… per scadenza naturale/premorienza assicurato [mettere la voce che vi riguarda] in data…../…./….. vi contesto il trasferimento del capitale al Fondo Vittime delle frodi finanziare presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze per i seguenti motivi:
1) Il prodotto sottoscritto appartiene al ramo III (unit ed index linked)/al ramo V (capitalizzazione) [mettere la voce che vi riguarda] e per questo motivo essendo un prodotto finanziario, sotto vigilanza Consob ed Isvap, anche se emesso da una compagnia di assicurazione la prescrizione è di anni 10 e non 2 perchè la materia è regolata dal DPR 116-07 e non dalla legge 166-08.
2) Ai sensi del Dpr 116-07 avevate l’obbligo di comunicare 180 giorni prima che il capitale veniva trasferito al Fondo vittime delle frodi finanziarie di darne comunicazione a mezzo lettera raccomandata cosa che non è mai avvenuta;
3) Dalla vostra rete di vendita all’atto dell’evento scadenza/premorienza [mettere la voce che vi riguarda] mi sono state fornite indicazioni errate invitandomi a tenere la polizza fino alla naturale scadenza;
4) Ricordo che all’art….. delle condizioni di polizza la vostra compagnia ha derogato alla prescrizione prevista dall’art. 2952 del codice civile portandola a 10 anni [questa voce la devono inserire solo i clienti di Poste Vita o di altre compagnie che hanno elevato i termini di prescrizione] che tra l’altro essendo il prodotto di natura finanziaria ha già la prescrizione decennale come previsto dal DPR 116-07.
Con la presente chiedo che mi sia comunicato l’entità esatta del capitale trasferito o che deve essere trasferito al Fondo vittime delle frodi finanziarie.
Pertanto vi intimo di restituirmi l’intero capitale maggiorato dagli interessi legali dalla data dell’evento di scadenza della polizza alla data di effettivo pagamento, se entro 30 (trenta giorni) dalla ricezione della presente non riceverò la somma che mi spetta di diritto darò mandato al mio legale ad iniziare le procedure di recupero nelle sedi più appropriate.
La presente interrompe i termini di prescrizione.
Distinti saluti
firma leggibile
nome cognome
indirizzo
città cap [non mettete numeri di telefono cosi saranno obbligati a rispondervi per iscritto]
Questa è una bozza la dovete modificare e completarla con i vostri dati, potete aggiungere e togliere quello che vi piace. Non vi aspettate grandi risultati ma aalmeno non lasciate niente di intentato.
I prodotti assicurativi unit e index linked (ramo III) e di capitalizzazione (ramo V escluse le forme pensionistiche complementari) sono di competenza Consob quindi sorge spontanea la domanda su quale legge si applica a queste forme assicurative. Se è applicabile la legge 166-08 (Alitalia) o il Dpr 116-07 (conti dormienti).
Se su questi prodotti la competenza spetta alla Consob la logica sarebbe che la legge applicabile per le prescrizioni di tali prodotti sarebbe il Dpr 116-07 e non la legge 166-08. Se è applicabile il Dpr 116-07 la prescrizione sarebbe di 10 anni e quindi si avrebbe diritto a rientrare delle somme dichiarate prescritte con l’applicazione della 166-08.
Per saperlo i possessori di tali tipi di polizze potrebbero inviare una lettera raccomandata a questi soggetti: Compagnia assicurativa, Intermediario che ha venduto il prodotto (Poste Italiane, banche, sim, sgr, broker, etc.) ed al Ministero dell’Economia e delle Finanze contestando che alla propria polizza essendo un prodotto finanziario e rientrando nelle competenze della Consob sia applicato per la prescrizione il Dpr 116-07 e non la legge 166-08, e per questo motivo si richiede l’immediata restituzione del capitale più gli interessi maturati dalla data dell’evento (premorienza o scadenza naturale polizza) alla data del pagamento ai beneficiari.
Quando risponderanno si saprà come i vari soggetti interpreteranno questo concetto. Sarebbe anche opportuno inviare una copia sia alla Consob ed Isvap per lettera semplice o fax, oltre ad informare le varie associazioni consumatori.
Ieri il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il decreto legislativo che introduce in Italia la Payment Services Directive (2007/64/CE), la Direttiva Comunitaria sui Servizi di Pagamento. Soddisfazione viene espressa dall’Abi, il cui direttore generale Giovanni Sabatini ha spiegato che tale direttiva rappresenta “per banche, imprese e consumatori, un grande cambiamento di regole e procedure che pone la base giuridica indispensabile per completare la realizzazione dell’Area Unica dei Pagamenti in Euro e l’offerta di servizi ad essa correlati”.
Secondo Sabatini il nuovo quadro giuridico contribuirà ad “eliminare le differenze normative esistenti tra i diversi Stati Membri e ad aumentare la concorrenza tra gli operatori, garantendo parità di condizioni, ulteriore trasparenza e tutele nei confronti dei clienti”. “Il recepimento della PSD nel nostro Paese – ha aggiunto Sabatini – è tanto più importante perché rappresenta un volano fondamentale per favorire lo sviluppo del mercato dei pagamenti elettronici e colmare il divario che ancora separa l’Italia dal resto d’Europa, dove le operazioni in contante sono molto meno diffuse a vantaggio di strumenti più evoluti, efficienti e sicuri”.
La Direttiva – che entrerà in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale – ordina in un singolo quadro normativo l’intera materia dei servizi di pagamento con l’obiettivo di sostenere la creazione di un Mercato dei pagamenti integrato a livello europeo. Tra le altre novità, la PSD: istituisce e regola l’ingresso sul mercato dei cosiddetti “Istituti di pagamento”, ossia soggetti non bancari che, accanto alla normale attività commerciale, potranno offrire servizi di pagamento; introduce regole uniformi con l’obiettivo di favorire una maggiore trasparenza delle condizioni contrattuali e degli obblighi informativi da assolvere nei confronti della clientela lungo tutto lo svolgimento del rapporto; riduce ad un solo giorno lavorativo i tempi di esecuzione dei bonifici (termine prorogabile sino al 1° gennaio 2012 ad un massimo di tre giorni); accresce la tutela dei clienti nei casi di operazioni di pagamento non autorizzate o eseguite in modo inesatto.
A seguito della pubblicazione da parte di Consob e Banca d’Italia del rapporto conclusivo sulla valutazione di fattibilità della dematerializzazione delle quote dei fondi comuni, le associazioni che rappresentano gli operatori di mercato hanno oggi dato avvio ad un Tavolo Tecnico interassociativo per l’attuazione del piano di lavoro delineato nel documento. Il Tavolo Tecnico è incaricato di definire il linguaggio, le procedure e le modalità operative per la standardizzazione della gestione degli ordini dei fondi comuni entro l’estate del 2010 e di supportarne l’implementazione entro la fine del 2011.
Il Tavolo Tecnico è composto dai rappresentanti dell’industria – società di gestione del risparmio, banche collocatrici, banche depositarie ed incaricate dei pagamenti – organizzate nelle Associazioni di settore ABI, Assogestioni, Anasf, Assoreti e Assosim. Consob e Banca d’Italia saranno invitate a partecipare in qualità di osservatori.
L’impulso per rendere il sistema del risparmio gestito italiano più efficiente e competitivo si inquadra nel contesto delle iniziative del Parlamento Europeo (Rapporto Klinz sull’Asset Management del 2007) di sostegno e incoraggiamento all’impegno degli operatori di mercato nel migliorare l’efficienza dei processi tramite la standardizzazione dei linguaggi e delle procedure utilizzate nell’industria dei fondi. In questo ambito si colloca anche l’attività del Fund Processing Standardization Group (FPSG), di cui fanno parte rappresentanti del risparmio gestito e del settore bancario, creato dall’associazione europea del risparmio gestito EFAMA per favorire la convergenza verso uno standard condiviso e per monitorare l’adozione di tale standard nei diversi paesi.
COMMISSIONI BANCARIE: ANTITRUST, DA NUOVI MECCANISMI EFFETTI NEGATIVI PER I CONSUMATORI
Segnalazione inviata a Governo, Parlamento e Banca d’Italia. Costi aumentati fino a 15 volte in più rispetto alla Commissione di Massimo Scoperto per chi va in rosso
Le nuove commissioni bancarie che hanno sostituito la Commissione di Massimo Scoperto si stanno rilevando più costose per i consumatori. Lo afferma l’Antitrust in una segnalazione inviata al Governo, al Parlamento e alla Banca d’Italia, al termine di un monitoraggio effettuato sulle condizioni alla clientela applicate da sette Istituti bancari, valide anche per le banche dei rispettivi gruppi.
Dall’analisi, che può considerarsi rappresentativa dell’intero sistema bancario, in quanto ha coinvolto tutti i maggiori operatori del settore, emerge che per gli scoperti transitori di conto corrente si è verificato un innalzamento dei costi per i correntisti.
In particolare per lo scoperto è emerso che, considerando importi e durate del ‘rosso’ rappresentativi di un comportamento medio dei correntisti privi di fido, le nuove condizioni economiche si presentano in cinque casi peggiorative, in una misura che varia da circa il doppio sino a quindici volte. In un sesto caso le condizioni sono risultate equivalenti a quelle vigenti con il precedente regime normativo, mentre solo in un caso sono più vantaggiose.
Per i clienti che possono contare invece sul fido la situazione ha subito un sostanziale peggioramento rispetto alla semplice applicazione della Commissione di Massimo Scoperto fino all’entrata in vigore della legge 3 agosto 2009, n. 102, in base alla quale l’ammontare del corrispettivo omnicomprensivo per il servizio di messa a disposizione delle somme non può superare lo 0,50%, per trimestre dell’importo dell’affidamento, a pena di nullità del patto di remunerazione. La modifica ha così ridotto le precedenti aliquote trimestrali variabili dallo 0,90% al 1,50% trimestrale, oppure aliquote annue ricomprese tra il 3,60% e il 6%. Si trattava di aliquote che, secondo le verifiche effettuate dall’Autorità, risultavano sempre peggiorative della Commissione di Massimo Scoperto quando gli utilizzi delle somme avvenivano entro il fido e più vantaggiose solo quando si verificava uno sconfinamento rispetto alla somma affidata, penalizzando così i comportamenti dei clienti virtuosi. Nei casi in cui il massimo utilizzo nel trimestre era pari al fido gli importi addebitati a seguito dell’applicazione della Commissione di Massimo Scoperto e dell’applicazione delle commissioni sostitutive invece coincidevano.
Le nuove commissioni avevano inoltre una struttura regressiva, risultando mediamente più penalizzanti per i clienti che avevano un fido minore. Con la legge dello scorso agosto invece le nuove commissioni sono diventate più vantaggiose ma solo a partire da un ammontare di utilizzo del fido stesso superiore circa alla metà.
A partire dal 1° febbraio 2010 le famiglie in difficoltà economica potranno fare richiesta di sospensione delle rate di rimborso del mutuo. È stato, infatti, siglato oggi a Roma, dal Direttore generale dell’ABI, Giovanni Sabatini, e dai rappresentanti di 13 Associazioni dei consumatori appartenenti al CNCU (Acu, Adiconsum, Adoc, Assoutenti, Casa del Consumatore, Cittadinanzattiva, Codici, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento consumatori, Movimento difesa del Cittadino, Unione Nazionale Consumatori) l’accordo per la sospensione del rimborso dei mutui nei confronti dei nuclei familiari in difficoltà a seguito della crisi.
L’accordo, unico nel mercato dei mutui europeo, rientra nel “Piano Famiglie” ABI che vuol favorire la sostenibilità del mercato dei crediti retail. La misura rappresenta una soluzione analoga a quella attivata per le Pmi con l’”Avviso comune per la sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese nei confronti del sistema creditizio”.
In sintesi, l’Accordo di oggi prevede la sospensione del rimborso dei mutui per almeno 12 mesi, anche nei confronti dei clienti con ritardi nei pagamenti fino a 180 giorni consecutivi:
* per i mutui di importo fino a 150.000 euro accesi per l’acquisto, costruzione o ristrutturazione dell’abitazione principale;
* nei confronti dei clienti con un reddito imponibile fino a 40.000 euro annui;
* che hanno subito o subiscono nel biennio 2009 e 2010 eventi particolarmente negativi (morte, perdita dell’occupazione, insorgenza di condizioni di non autosufficienza, ingresso in cassa integrazione).
Questa è la misura minima cui le banche associate sono invitate ad aderire; ciascun istituto ha poi la libertà di offrire al cliente in sede di adesione al Piano condizioni migliori rispetto a quanto previsto dall’Accordo.
La lista delle banche aderenti verrà pubblicata nel sito dell’ABI (www.abi.it), dove sarà
disponibile anche il facsimile del modulo di richiesta di sospensione da parte del cliente. Tale modello sarà inoltre distribuito presso le filiali delle banche aderenti. L’ABI e le Associazioni
dei consumatori monitoreranno l’andamento dell’iniziativa nel corso del 2010 (almeno ogni sei mesi) per avere un quadro aggiornato e attualizzato della situazione.
[via Helpconsumatori]
Sul sito di Assogestioni è stato pubblicato l’annuario 2009 che fotografa il mercato del risparmio gestito in Italia.
Con il provvedimento del 27 novembre la Banca d’Italia ha completato la disciplina del “conto corrente semplice”, una delle novità previste dalle disposizioni sulla trasparenza dei servizi bancari e finanziari emanate lo scorso 29 luglio. Questo conto corrente è disegnato sulle esigenze finanziarie di base dei consumatori e consente di usufruire di un numero determinato di operazioni e servizi dietro pagamento di un canone annuo; per le sue caratteristiche standard permette un confronto agevole tra le condizioni economiche offerte dai diversi intermediari che intenderanno proporlo.
Il 20 novembre la Banca d’Italia ha emanato le Guide “Il conto corrente in parole semplici” e “Il mutuo per la casa in parole semplici” previste dalla nuova disciplina sui rapporti tra intermediari e clienti del 29 luglio 2009.
Le due Guide contengono informazioni su cosa sia un conto corrente o un mutuo, come sceglierlo, a cosa fare attenzione prima e dopo la conclusione del contratto, quali diritti ha il cliente e come può farli valere.
I due documenti, che saranno disponibili a partire dal 1° gennaio 2010 anche presso gli sportelli degli intermediari che offrono conti correnti e mutui ipotecari ai consumatori, fanno parte delle iniziative adottate dalla Banca d’Italia per assicurare la trasparenza dei servizi bancari e finanziari, migliorare le conoscenze finanziarie dei cittadini, aiutarli a conoscere i prodotti più diffusi e a fare scelte consapevoli.