Polizze dormienti facsimile di lettera (bozza)

Questa è una bozza di lettera che potete usare dopo averla personalizzata per inviarla alla vostra compagnia assicurativa, alla rete di vendita (Poste, Banche, rete promotori, broker, agenzia assicurativa, etc.), al Ministero dell’Economia e  delle Finanze, alla Consob, all’Isvap ed eventualmente alla vostra associazione consumatori.

Io sottoscritto…………………………….in qualità di assicurato/beneficiario [mettere la voce che vi riguarda] della polizza nr…………….stipulata presso……………………in data../…/…. scaduta il…./…./…… per scadenza naturale/premorienza assicurato [mettere la voce che vi riguarda] in data…../…./….. vi contesto il trasferimento del capitale al Fondo Vittime delle frodi finanziare presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze per i seguenti motivi:

1) Il prodotto sottoscritto appartiene al ramo III (unit ed index linked)/al ramo V (capitalizzazione) [mettere la voce che vi riguarda] e per questo motivo essendo un prodotto finanziario, sotto vigilanza Consob ed Isvap, anche se emesso da una compagnia di assicurazione la prescrizione è di anni 10 e non 2 perchè la materia è regolata dal DPR 116-07 e non dalla legge 166-08.

2) Ai sensi del Dpr 116-07 avevate l’obbligo di comunicare 180 giorni prima che il capitale veniva trasferito al Fondo vittime delle frodi finanziarie di darne comunicazione a mezzo lettera raccomandata cosa che non è mai avvenuta;

3) Dalla vostra rete di vendita all’atto dell’evento scadenza/premorienza [mettere la voce che vi riguarda] mi sono state fornite indicazioni errate invitandomi a tenere la polizza fino alla naturale scadenza;

4) Ricordo che all’art….. delle condizioni di polizza la vostra compagnia ha derogato alla prescrizione prevista dall’art. 2952 del codice civile portandola a 10 anni [questa voce la devono inserire solo i clienti di Poste Vita o di altre compagnie che hanno elevato i termini di prescrizione] che tra l’altro essendo il prodotto di natura finanziaria ha già la prescrizione decennale come previsto dal DPR 116-07.

Con la presente chiedo che mi sia comunicato l’entità esatta del capitale trasferito o che deve essere trasferito al Fondo vittime delle frodi finanziarie.

Pertanto vi intimo di restituirmi l’intero capitale maggiorato dagli interessi legali dalla data dell’evento di scadenza della polizza alla data di effettivo pagamento, se entro 30 (trenta giorni) dalla ricezione della presente non riceverò la somma che mi spetta di diritto darò mandato al mio legale ad iniziare le procedure di recupero nelle sedi più appropriate.

La presente interrompe i termini di prescrizione.

Distinti saluti

firma leggibile

nome cognome
indirizzo
città cap [non mettete numeri di telefono cosi saranno obbligati a rispondervi per iscritto]

Questa è una bozza la dovete modificare e completarla con i vostri dati, potete aggiungere e togliere quello che vi piace. Non vi aspettate grandi risultati ma aalmeno non lasciate niente di intentato.

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2 Responses to Polizze dormienti facsimile di lettera (bozza)

  1. Luca says:

    Ho letto la Sua bozza di lettera relativa alle polizze cd “dormineti”.
    MI sono occupato in qualità di legale della materia e trovo che vi siano una serie di inesattezze che rendono il contenute (quasi) del tutto non condivisibile.
    Alle tipologie contrattuali citate (contratti di assicurazione relative al ramo vita III e V di cui all’articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209) anche se configurabili come “prodotti finanziari-assicurativi” è incontrovertibilmente essere applicata la disciplina civilistica in materia di assicurazione sulla vita e, nello specifico, il dettato di cui al comma 2 dell’articolo 2952 del codice civile in tema di prescrizione dei diritti derivanti dai contratti assicurativi.

    Con riferimento alle disposizioni normative riguardanti i c.d. rapporti dormienti ed alle considerazioni da Lei esposte in merito, mi sembra quantomai necessario effettuare alcune doverose precisazioni.

    Ricordo infatti che con legge n. 266/2005 era stato costituito un Fondo finalizzato ad indennizzare i risparmiatori danneggiati da investimenti sul mercato finanziario, che avrebbe dovuto essere alimentato con l’importo dei conti correnti e dei rapporti bancari considerati “dormienti” all’interno del sistema bancario, nonché del comparto assicurativo e finanziario.

    In realtà, il regolamento attuativo della citata legge n. 266/2005 era stato emanato solo due anni dopo, con il D.P.R. n. 116/2007, che qualificava come “dormienti” quei rapporti contrattuali in relazione ai quali non fosse stata effettuata alcuna operazione o movimentazione per un periodo di tempo di dieci anni, decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme.

    Tale disciplina non aveva potuto trovare concreta applicazione nei confronti delle imprese di assicurazione in quanto, visto il particolare regime della prescrizione assicurativa, tutti i rapporti contrattuali con gli assicurati risultavano giuridicamente estinti trascorso un anno dalla data di libera disponibilità delle relative somme.

    In particolare, proprio a fronte delle peculiare disciplina che regola i contratti di assicurazione sulla vita, non trovano applicazione gli obblighi di comunicazione di cui al D.P.R. n. 116/2007.

    Accertata l’impossibilità giuridica di applicare ai contratti di assicurazione le disposizioni attuative della legge n. 266/2005, il Governo aveva introdotto alcune modifiche alla disciplina in questione, così da far rientrare anche gli importi relativi ai contratti assicurativi tra le somme destinate ad alimentare il menzionato Fondo. Dette modifiche, proposte in sede di conversione in legge del D.L. 28 agosto 2008, n. 134 (c.d. decreto Alitalia), sono state approvate con legge n. 166/2008 e sono entrate in vigore dal 28 ottobre 2008.

    La legge n. 166/2008 è intervenuta sia sulle disposizioni dettate in materia di prescrizione assicurativa dal Codice Civile, sia sulla disciplina di cui alla citata legge n. 266/2005, con l’effetto di introdurre una disciplina dei conti dormienti ad hoc per le imprese di assicurazioni.

    In primo luogo, è stato modificato l’art. 2952 del codice civile nella parte relativa alla prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione (diversi dal diritto della compagnia a richiedere il pagamento del premio), estendendola da uno a due anni.

    Al contempo, la legge n. 166/2008 ha introdotto all’art. 1 della legge n. 266/2005 il comma 345-quater, stabilendo che le imprese di assicurazione sono tenute devolvere al Fondo gli importi dovuti ai beneficiari dei contratti di assicurazione che non siano reclamati entro il termine di prescrizione di cui all’articolo 2952 comma 2 del codice civile. Tale disciplina riguarda tutti i contratti dei rami vita, fatta eccezione per le forme previdenziali, escluse in quanto caratterizzate da una propria specifica normativa.

    Le compagnie di assicurazione sono quindi tenute a comunicare gli importi destinati al Fondo entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono venuti a conoscenza del verificarsi della prescrizione e quindi a provvedere al relativo versamento. La normativa prevede che siano devoluti al Fondo anche gli importi relativi ai contratti per i quali gli eventi che determinano la prescrizione si siano verificati dopo il 1° gennaio 2006 e di cui le imprese siano venute a conoscenza dopo la data di entrata in vigore della legge 166/2008, ossia dopo il 28 ottobre 2008.

    Tutto quanto esposto trova peraltro conferma indiriretta nelle richieste recentemente effettuate da alcune associazioni dei consumatori (si veda ad esempio il sito di ALTROCONSUMO) al Consiglio dei Ministri con cui si chiede, tra l’altro, di estendere alcuni obblighi di comunicazione previsti per i conti correnti dormienti anche alle polizze vita.

    Tutto questo è utile per non ingenerare
    Con i migliori saluti

  2. Giovanni Malfettone says:

    La ringrazio per la sua critica costruttiva. La bozza ha il semplice scopo di interrompere i termini di prescrizione (non riferiti alla polizza, ma ai tempi per poter iniziare azione legale nei tribunali) e per conoscere le risposte che le varie compagnie daranno ai beneficiari delle polizze prescritte. Sulla legislazione applicabile esiste un post (http://giovanni.malfettone.nu/2010/02/quale-legge-e-applicabile-alle-unit-ed-index-linked/) che ha un bel punto interrogativo, oltre ad (non) risposta al quesito (http://giovanni.malfettone.nu/2010/03/index-ed-unit-linked-la-consob-risponde/), stessa domanda posta anche ad Isvap ed al Sottosegretario Saglia, finora senza risposta da questi ultimi. Della questione se ne è parlato anche nella trasmissione “Salvadanaio” di Radio24 della scorsa settimana (http://giovanni.malfettone.nu/2010/02/radio24-ritorna-sulle-polizze-dormienti/) e sia l’avv. Nanni dell’Ania sia il dr. Martinello, presidente Altroconsumo, dissero che la questione era da approfondire. Sulla questione ci sono altri punti da focalizzare su vari comportamenti che possono ritornare utili ai beneficiari della polizze prescritte in qualche aula di tribunale.

    Mi permetto di chiederle lei la lettera come l’avrebbe scritta? A Poste Vita cosa avrebbe contestato sulla clausola contrattuale che elevava la prescrizione da 1 a 10 anni poi rimangiata per un interpretazione semantica di un avverbio?

    Ai lettori di questo blog sarebbe molto gradita una sua risposta.

    Nei miei interventi cerco di dare qualche informazione e di esprimere qualche opinione, ed ho sempre premesso di non essere un giurista e quindi di prendere le mie opinioni con le dovute cautele e consultarsi sempre con qualche legale o di farsi assistere da qualche associazione consumatori.

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